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Dichiarazione
Universale dei Diritti dell'Uomo
Convenzione adottata dall'Assemblea
Generale delle Nazioni Unite il 10 Dicembre
1948
Preambolo
Considerato che il riconoscimento della dignità
inerente a tutti i membri della famiglia umana
e dei loro diritti, uguali ed inalienabili,
costituisce il fondamento della libertà,
della giustizia e della pace nel mondo;
Considerato
che il disconoscimento e il disprezzo dei diritti
umani hanno portato ad atti di barbarie che
offendono la coscienza dell'umanità,
e che l'avvento di un mondo in cui gli esseri
umani godano della libertà di parola
e di credo e della libertà dal timore
e dal bisogno è stato proclamato come
la più alta aspirazione dell'uomo;
Considerato
che è indispensabile che i diritti umani
siano protetti da norme giuridiche, se si vuole
evitare che l'uomo sia costretto a ricorrere,
come ultima istanza, alla ribellione contro
la tirannia e l'oppressione;
Considerato
che è indispensabile promuovere lo sviluppo
di rapporti amichevoli tra le Nazioni;
Considerato
che i popoli delle Nazioni Unite hanno riaffermato
nello Statuto la loro fede nei diritti umani
fondamentali, nella dignità e nel valore
della persona umana, nell'uguaglianza dei diritti
dell'uomo e della donna, ed hanno deciso di
promuovere il progresso sociale e un miglior
tenore di vita in una maggiore libertà;
Considerato
che gli Stati membri si sono impegnati a perseguire,
in cooperazione con le Nazioni Unite, il rispetto
e l'osservanza universale dei diritti umani
e delle libertà fondamentali;
Considerato
che una concezione comune di questi diritti
e di questa libertà è della massima
importanza per la piena realizzazione di questi
impegni;
L'ASSEMBLEA
GENERALE
proclama
la
presente dichiarazione universale dei diritti
umani come ideale comune da raggiungersi da
tutti i popoli e da tutte le Nazioni, al fine
che ogni individuo ed ogni organo della società,
avendo costantemente presente questa Dichiarazione,
si sforzi di promuovere, con l'insegnamento
e l'educazione, il rispetto di questi diritti
e di queste libertà e di garantirne,
mediante misure progressive di carattere nazionale
e internazionale, l'universale ed effettivo
riconoscimento e rispetto tanto fra i popoli
degli stessi Stati membri, quanto fra quelli
dei territori sottoposti alla loro giurisdizione.
Articolo
1
Tutti gli esseri umani nascono liberi ed eguali
in dignità e diritti. Essi sono dotati
di ragione e di coscienza e devono agire gli
uni verso gli altri in spirito di fratellanza.
Articolo
2
Ad ogni individuo spettano tutti i diritti e
tutte le libertà enunciate nella presente
Dichiarazione, senza distinzione alcuna, per
ragioni di razza, di colore, di sesso, di lingua,
di religione, di opinione politica o di altro
genere, di origine nazionale o sociale, di ricchezza,
di nascita o di altra condizione. Nessuna distinzione
sarà inoltre stabilita sulla base dello
statuto politico, giuridico o internazionale
del paese o del territorio cui una persona appartiene,
sia indipendente, o sottoposto ad amministrazione
fiduciaria o non autonomo, o soggetto a qualsiasi
limitazione di sovranità.
Articolo
3
Ogni individuo ha diritto alla vita, alla libertà
ed alla sicurezza della propria persona.
Articolo
4
Nessun individuo potrà essere tenuto
in stato di schiavitù o di servitù;
la schiavitù e la tratta degli schiavi
saranno proibite sotto qualsiasi forma.
Articolo
5
Nessun individuo potrà essere sottoposto
a tortura o a trattamento o a punizione crudeli,
inumani o degradanti.
Articolo
6
Ogni individuo ha diritto, in ogni luogo, al
riconoscimento della sua personalità
giuridica.
Articolo
7
Tutti sono eguali dinanzi alla legge e hanno
diritto, senza alcuna discriminazione, ad una
eguale tutela da parte della legge. Tutti hanno
diritto ad una eguale tutela contro ogni discriminazione
che violi la presente Dichiarazione come contro
qualsiasi incitamento a tale discriminazione.
Articolo
8
Ogni individuo ha diritto ad un'effettiva possibilità
di ricorso a competenti tribunali contro atti
che violino i diritti fondamentali a lui riconosciuti
dalla costituzione o dalla legge.
Articolo
9
Nessun individuo potrà essere arbitrariamente
arrestato, detenuto o esiliato.
Articolo
10
Ogni individuo ha diritto, in posizione di piena
uguaglianza, ad una equa e pubblica udienza
davanti ad un tribunale indipendente e imparziale,
al fine della determinazione dei suoi diritti
e dei suoi doveri, nonché della fondatezza
di ogni accusa penale che gli venga rivolta.
Articolo
11
Ogni individuo accusato di un reato è
presunto innocente sino a che la sua colpevolezza
non sia stata provata legalmente in un pubblico
processo nel quale egli abbia avuto tutte le
garanzie necessarie per la sua difesa.
Nessun
individuo sarà condannato per un comportamento
commissivo od omissivo che, al momento in cui
sia stato perpetuato, non costituisse reato
secondo il diritto interno o secondo il diritto
internazionale. Non potrà del pari essere
inflitta alcuna pena superiore a quella applicabile
al momento in cui il reato sia stato commesso.
Articolo
12
Nessun individuo potrà essere sottoposto
ad interferenze arbitrarie nella sua vita privata,
nella sua famiglia, nella sua casa, nella sua
corrispondenza, né a lesione del suo
onore e della sua reputazione. Ogni individuo
ha diritto ad essere tutelato dalla legge contro
tali interferenze o lesioni.
Articolo
13
Ogni individuo ha diritto alla libertà
di movimento e di residenza entro i confini
di ogni Stato.
Ogni
individuo ha diritto di lasciare qualsiasi paese,
incluso il proprio, e di ritornare nel proprio
paese.
Articolo
14
Ogni individuo ha il diritto di cercare e di
godere in altri paesi asilo dalle persecuzioni.
Questo
diritto non potrà essere invocato qualora
l'individuo sia realmente ricercato per reati
non politici o per azioni contrarie ai fini
e ai principi delle Nazioni Unite.
Articolo
15
Ogni individuo ha diritto ad una cittadinanza.
Nessun
individuo potrà essere arbitrariamente
privato della sua cittadinanza, né del
diritto di mutare cittadinanza.
Articolo
16
Uomini e donne in età adatta hanno il
diritto di sposarsi e di fondare una famiglia,
senza alcuna limitazione di razza, cittadinanza
o religione. Essi hanno eguali diritti riguardo
al matrimonio, durante il matrimonio e all'atto
del suo scioglimento.
Il
matrimonio potrà essere concluso soltanto
con il libero e pieno consenso dei futuri coniugi.
La
famiglia è il nucleo naturale e fondamentale
della società e ha diritto ad essere
protetta dalla società e dallo Stato.
Articolo
17
Ogni individuo ha il diritto ad avere una proprietà
sua personale o in comune con altri.
Nessun
individuo potrà essere arbitrariamente
privato della sua proprietà.
Articolo
18
Ogni individuo ha diritto alla libertà
di pensiero, di coscienza e di religione; tale
diritto include la libertà di cambiare
di religione o di credo, e la libertà
di manifestare, isolatamente o in comune, e
sia in pubblico che in privato, la propria religione
o il proprio credo nell'insegnamento, nelle
pratiche, nel culto e nell'osservanza dei riti.
Articolo
19
Ogni individuo ha diritto alla libertà
di opinione e di espressione incluso il diritto
di non essere molestato per la propria opinione
e quello di cercare, ricevere e diffondere informazioni
e idee attraverso ogni mezzo e senza riguardo
a frontiere.
Articolo
20
Ogni individuo ha diritto alla libertà
di riunione e di associazione pacifica.
Nessuno
può essere costretto a far parte di un'associazione.
Articolo
21
Ogni individuo ha diritto di partecipare al
governo del proprio paese, sia direttamente,
sia attraverso rappresentanti liberamente scelti.
Ogni
individuo ha diritto di accedere in condizioni
di eguaglianza ai pubblici impieghi del proprio
paese.
La
volontà popolare è il fondamento
dell'autorità del governo; tale volontà
deve essere espressa attraverso periodiche e
veritiere elezioni, effettuate a suffragio universale
ed eguale, ed a voto segreto, o secondo una
procedura equivalente di libera votazione.
Articolo
22
Ogni individuo, in quanto membro della società,
ha diritto alla sicurezza sociale, nonché
alla realizzazione attraverso lo sforzo nazionale
e la cooperazione internazionale ed in rapporto
con l'organizzazione e le risorse di ogni Stato,
dei diritti economici, sociali e culturali indispensabili
alla sua dignità ed al libero sviluppo
della sua personalità.
Articolo
23
Ogni individuo ha diritto al lavoro, alla libera
scelta dell'impiego, a giuste e soddisfacenti
condizioni di lavoro ed alla protezione contro
la disoccupazione.
Ogni
individuo, senza discriminazione, ha diritto
ad eguale retribuzione per eguale lavoro.
Ogni
individuo che lavora ha diritto ad una rimunerazione
equa e soddisfacente che assicuri a lui stesso
e alla sua famiglia una esistenza conforme alla
dignità umana ed integrata, se necessario,
da altri mezzi di protezione sociale.
Ogni
individuo ha diritto di fondare dei sindacati
e di aderirvi per la difesa dei propri interessi.
Articolo
24
Ogni individuo ha diritto al riposo ed allo
svago, comprendendo in ciò una ragionevole
limitazione delle ore di lavoro e ferie periodiche
retribuite.
Articolo
25
Ogni individuo ha diritto ad un tenore di vita
sufficiente a garantire la salute e il benessere
proprio e della sua famiglia, con particolare
riguardo all'alimentazione, al vestiario, all'abitazione,
e alle cure mediche e ai servizi sociali necessari;
ed ha diritto alla sicurezza in caso di disoccupazione,
malattia, invalidità, vedovanza, vecchiaia
o in altro caso di perdita di mezzi di sussistenza
per circostanze indipendenti dalla sua volontà.
La
maternità e l'infanzia hanno diritto
a speciali cure ed assistenza. Tutti i bambini,
nati nel matrimonio o fuori di esso, devono
godere della stessa protezione sociale.
Articolo
26
Ogni individuo ha diritto all'istruzione. L'istruzione
deve essere gratuita almeno per quanto riguarda
le classi elementari e fondamentali. L'istruzione
elementare deve essere obbligatoria. L'istruzione
tecnica e professionale deve essere messa alla
portata di tutti e l'istruzione superiore deve
essere egualmente accessibile a tutti sulla
base del merito.
L'istruzione
deve essere indirizzata al pieno sviluppo della
personalità umana ed al rafforzamento
del rispetto dei diritti umani e delle libertà
fondamentali. Essa deve promuovere la comprensione,
la tolleranza, l'amicizia fra tutte le Nazioni,
i gruppi razziali e religiosi, e deve favorire
l'opera delle Nazioni Unite per il mantenimento
della pace.
I
genitori hanno diritto di priorità nella
scelta del genere di istruzione da impartire
ai loro figli.
Articolo
27
Ogni individuo ha diritto di prendere parte
liberamente alla vita culturale della comunità,
di godere delle arti e di partecipare al progresso
scientifico ed ai suoi benefici.
Ogni
individuo ha diritto alla protezione degli interessi
morali e materiali derivanti da ogni produzione
scientifica, letteraria e artistica di cui egli
sia autore.
Articolo
28
Ogni individuo ha diritto ad un ordine sociale
e internazionale nel quale i diritti e le libertà
enunciati in questa Dichiarazione possano essere
pienamente realizzati.
Articolo
29
Ogni individuo ha dei doveri verso la comunità,
nella quale soltanto è possibile il libero
e pieno sviluppo della sua personalità.
Nell'esercizio
dei suoi diritti e delle sue libertà,
ognuno deve essere sottoposto soltanto a quelle
limitazioni che sono stabilite dalla legge per
assicurare il riconoscimento e il rispetto dei
diritti e delle libertà degli altri e
per soddisfare le giuste esigenze della morale,
dell'ordine pubblico e del benessere generale
in una società democratica.
Questi
diritti e queste libertà non possono
in nessun caso essere esercitati in contrasto
con i fini e principi delle Nazioni Unite.
Articolo
30
Nulla nella presente Dichiarazione può
essere interpretato nel senso di implicare un
diritto di un qualsiasi Stato, gruppo o persona
di esercitare un'attività o di compiere
un atto mirante alla distruzione di alcuno dei
diritti e delle libertà in essa enunciati.
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