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Fondato, Edito e Diretto in Santo Domingo da Giovanni GARIBALDI - 1997 -

Antonino Amato

La bottiglia “MSFT”, stretta tra “Israele” e “Palestinesi”

22.12.08 - C’è un famoso proverbio che ci dice che, “su una bottiglia piena e metà e vuota a metà si può imbastire qualsiasi discussione”. A me pare, invece, che la “bottiglia MSFT” sia completamente vuota. E ve ne espongo il perché.

C’è il conflitto “Israeliani/Palestinesi” che si trascina dal 1948. E ci tocca constatare che i Palestinesi, gli Arabi e Mussulmani odiano gli Israeliani. E’ un “odio giustificato da fatti concreti” oppure è un “odio ingiustificato nato dalla lettura di alcuni libri antisemiti”? Si tratta di “fatti passati” o di “fatti recenti”? E su questo mi tocca osservare che gli Ebrei ci rammentano continuamente i torti subiti, da parte degli Europei, dal 1933 (ascesa di Hitler al potere) al 1945 (fine della Seconda Guerra Mondiale). Su questi “fatti passati” gli Ebrei ci narrano la “loro storia”. Ma non accettano alcuna discussione di carattere storico. Ed hanno chiesto ed ottenuto che la “libera Europa” varasse delle “leggine liberticide” per impedire una libera discussione. Mentre scrivo alcune decine di Europei sono in galera, colpevoli unicamente di avere negato, in tutto o in parte, quei “fatti passati”.

I Palestinesi, invece, lagnano soprusi passati e sorprusi presenti. Sorprusi che si sviluppano tutti i giorni, sotto gli occhi di tutti. Almeno di coloro che hanno occhi ed intelletto. Ed usano occhi ed intelletto per “vedere” e per “capire”.

Io non metto in discussione le “cose scritte” in quella “risoluzione della Commissione UE”, sottoposta al voto del Parlamento Europeo. Dico solo che gli europarlamentari, nel votare “SI” oppure “NO” dovevano guardare alle “parole scritte dalla risoluzione” ma guardare anche ai “fatti così come si sviluppano in Palestina”. Lo hanno fatto? Se si, se hanno valutato “parole” e “fatti”, hanno votato per sospendere le trattative tra UE ed Israele.

Romagnoli, invece, ha votato per proseguire le trattative tra UE ed Israele. E, quel che è peggio, giustifica il suo voto, esibendo la “risoluzione della Commissione UE”; “nobili parole” contraddette da “fatti concreti ed ignobili”. Mi chiedo: perché inviare al Parlamento Europeo Luca Romagnoli? Non sarebbe meno dispendioso inviarci un “pappagallo ammaestrato a dire “SI”? Ci risparmieremmo un mucchio di soldi.

Aggiungo: perché votare Luca Romagnoli per il Parlamento Europeo? Sicuramente nelle liste ci sarà anche qualche “giudeo autentico e genuino”.
Perché votare Luca Romagnoli, povero “giudaizzato”?

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----- Original Message -----
From: Fiamma Tricolore Piemonte
To: Rebecchi Adriano
Sent: Sunday, December 21, 2008 10:49 AM
Subject: Re: Romagnoli Sionista

Ho ricevuto già in passato delle e-mail che, in maniera gratuita oltre che maleducata e irriverente, criticavano il nostro Segretario Nazionale. Questo basta e avanza per qualificare la fonte. L'ultima in ordine di tempo è quella relativa alle dichiarazioni di Luca Romagnoli in merito alla Proposta di Risoluzione De Keyser relativa alla partecipazione di Israele ai programmi comunitari.

Il nostro Segretario Nazionale interverrà, se lo riterrà giusto, nel merito e nella forma dello scritto.

Ritengo, a titolo personale, intervenire nella questione in quanto non ritengo accettabile che qualcuno, non avendo di meglio da fare, si senta in dovere di scrivere e diffondere delle dichiarazioni che, senza il loro contesto, diventano altra cosa o delle falsità e faccia tutto questo con dei modi offensivi.

Non intendo comunque avere alcun dibattito con chi, autoproclamato "stratega internazionale", non è nemmeno in grado di leggere i documenti e non conosce l'argomento di cui si parla. Per comodità di chi legge ho riportato sotto il testo sui cui Luca Romagnoli ha espresso pare favorevole. Non ci sono commenti da fare e nemmeno obiezioni. Se un giorno la Fiamma Tricolore avrà almeno il 50% dei deputati al Parlamento Europeo si potrà (forse) fare di meglio, a oggi il testo è il massimo che si poteva ottenere e, tra l'altro, mi sembra anche condivisibile. Infatti molte sono le parti in cui si richiede la soluzione del conflitto con i palestinesi, la creazione di due stati, si parla di territori occupati, ecc.

Se qualcuno ritiene che si debba dichiarare che: "lo stato di Israele deve essere cancellato dalle carte geografiche" lo faccia pure, abbia solo cura di restituire, se iscritto, la tessera del nostro Movimento, probabilmente poi verrà cancellato lui dalla vita politica.

Ecco quindi il testo, prego quindi chi legge di prendere nota in particolare delle parti evidenziate in rosso, riconsiderare il proprio giudizio e diffondere questa comunicazione a tutto l'indirizzario a cui ha inviato la precedente.

Valerio Cignetti

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Ciclo del documento : B6-0616/2008
Testi presentati : Discussioni : Votazioni : Testi approvati :
B6-0616/2008 PV 03/12/2008 - 15
CRE 03/12/2008 - 15
   
PROPOSTA DI RISOLUZIONE  
110k
54k


18 novembre 2008
PE416.072


B6-0616/2008

presentata a seguito di dichiarazioni del Consiglio e della Commissione
a norma dell'articolo 103, paragrafo 2, del regolamento
da Véronique De Keyser

a nome della commissione per gli affari esteri
sulla conclusione di un protocollo dell’accordo euromediterraneo che istituisce un’associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e lo Stato di Israele, dall’altra, riguardante un accordo quadro fra la Comunità europea e lo Stato di Israele sui principi generali per la partecipazione dello Stato di Israele ai programmi comunitari

Risoluzione del Parlamento europeo sulla conclusione di un protocollo dell’accordo euromediterraneo che istituisce un’associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e lo Stato di Israele, dall’altra, riguardante un accordo quadro fra la Comunità europea e lo Stato di Israele sui principi generali per la partecipazione dello Stato di Israele ai programmi comunitari

B6-0616/2008


Il Parlamento europeo,

– vista la decisione del Consiglio e della Commissione del 19 aprile 2000 sulla conclusione di un accordo euromediterraneo che istituisce un’associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e lo Stato di Israele, dall’altra (2000/384/CE, CECA),

– vista la decisione del Consiglio relativa alla conclusione di un protocollo dell’accordo euromediterraneo che istituisce un’associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e lo Stato di Israele, dall’altra, riguardante un accordo quadro fra la Comunità europea e lo Stato di Israele sui principi generali per la partecipazione dello Stato di Israele ai programmi comunitari (documento del Consiglio 5471/08),

– vista la sua risoluzione del 10 aprile 2002 sul Medio Oriente(1), che chiedeva il pieno rispetto dei diritti dell’uomo da parte di Israele ai fini dell’idoneo funzionamento dell’accordo di associazione tra le Comunità europee e Israele,

– vista la dichiarazione dell’Unione europea a seguito dell’8a riunione del Consiglio di associazione UE–Israele in data 16 giugno 2008,

– vista la raccomandazione n. 1/2005 del Consiglio di associazione UE–Israele in data 26 aprile 2005 sull'applicazione del piano d’azione UE–Israele,

– visto il regolamento (CE) n. 1638/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 2006 recante disposizioni generali che istituiscono uno strumento europeo di vicinato e partenariato,

– vista la comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo relativa all’impostazione generale volta a consentire la partecipazione dei paesi partner dell'ENP (politica europea di prossimità) ai programmi e alle agenzie comunitari (COM(2006)0724),

– vista la decisione n. 1639/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 2006, che istituisce un programma quadro per la competitività e l’innovazione (2007 – 2013)(2),

– viste le sue risoluzioni sui programmi quadro di ricerca e la sua risoluzione del 25 settembre 2007(3) sulla proposta di decisione del Consiglio concernente la conclusione dell’accordo di cooperazione scientifica e tecnica tra la Comunità europea e lo Stato di Israele (COM(2007)0276 – C6-0237/2007 – 2007/0096(CNS)),

– visto l’accordo euromediterraneo interinale di associazione tra la Comunità europea e l’Organizzazione per la liberazione della Palestina (OLP)(4),

– visto l’articolo 103, paragrafo 2 del regolamento,

A. considerando che, nell’accordo di associazione, l’UE e Israele si sono impegnati a creare un idoneo quadro per il dialogo politico e a stabilire uno stretto partenariato in vari settori fra cui la cooperazione in materia economica, scientifica, tecnologica, audiovisiva e culturale,

B. considerando che la politica europea di vicinato (PEV) mira a consolidare un circolo di prosperità, stabilità e sicurezza, a sviluppare stretti legami con e tra i paesi confinanti con l’UE e a impegnarli a perseguire riforme verso la democrazia basate sul rispetto dei diritti dell’uomo, lo Stato di diritto, una migliore governance e uno sviluppo economico e sociale sostenibile; che Israele è stato il primo partner PEV a concordare un piano d’azione,

C. considerando che la politica europea di vicinato mira altresì a fornire un quadro per lo sviluppo di relazioni di buon vicinato tra paesi confinanti, al fine di superare le differenze e le tensioni del passato e facilitare una soluzione globale dei conflitti in corso; che un autentico sviluppo della politica europea di vicinato può essere possibile solo se saranno compiuti progressi nella soluzione degli attuali conflitti,

D. considerando che lo strumento europeo di vicinato e partenariato (ENPI) è stato istituito per fornire assistenza allo sviluppo di una zona di prosperità che coinvolge Stati membri UE e paesi partner PEV; che il livello di finanziamento previsto dall’ENPI per Israele è stimato a 14 milioni di euro sul periodo 2007-2013,

E. considerando che la graduale apertura di alcuni programmi comunitari alla partecipazione di paesi partner PEV rappresenta un’importante misura per promuovere il dialogo e la cooperazione con i paesi interessati e incoraggiare le loro riforme; che il Consiglio, il 18 giugno 2007, ha trasmesso alla Commissione direttive per negoziare accordi quadro con diversi paesi partner PEV, fra cui Israele, sui principi generali che ne disciplinano la partecipazione a programmi comunitari,

F. considerando che la partecipazione di paesi partner PEV, fra cui Israele, ai programmi comunitari si basa su un approccio puntuale non discriminatorio; che il contributo finanziario relativo alla loro partecipazione è calcolato in base alle caratteristiche specifiche di ogni singolo programma e può essere coperto da risorse fornite dal paese partner PEV o dal bilancio UE,

G. considerando che Israele è pienamente associato al programma quadro UE per la ricerca e lo sviluppo; che enti israeliani partecipano a oltre 600 progetti di ricerca a titolo del 6° programma quadro di ricerca; che l’Unione europea e Israele hanno rinnovato la loro cooperazione scientifica e tecnologica nel 2007, dando accesso al 7° programma quadro di ricerca su base paritaria con ricercatori provenienti da Stati membri UE e rendendo Israele parte integrante dello Spazio europeo di ricerca,

H. considerando che una migliore cooperazione regionale tra i paesi interessati può contribuire sostanzialmente a rafforzare la stabilità politica e lo sviluppo economico nel Medio Oriente,

I. considerando che la questione dei prodotti provenienti da insediamenti israeliani nei territori occupati ed esportati verso paesi dell’Unione europea non è ancora stata totalmente chiarita e risolta dagli Stati membri; che la Comunità europea, nell’esercizio dei propri poteri, deve rispettare il diritto internazionale, non può applicare o mettere in atto la propria legislazione in modo da riconoscere come legali o legalizzare situazioni risultanti da gravi violazioni del diritto internazionale,

J. considerando che le relazioni tra UE e Israele, ai sensi dell’articolo 2 dell’accordo di associazione, si fondano sul rispetto dei diritti dell’uomo e dei principi democratici; che il piano d’azione sottolinea il fatto che l’UE e Israele condividono i valori comuni di democrazia, di rispetto dei diritti dell’uomo, dello Stato di diritto e delle libertà fondamentali e che il livello delle ambizioni delle relazioni UE–Israele dipenderà dal grado di impegno verso valori comuni e interessi reciproci nonché dalla capacità di ogni parte di mettere in atto le priorità decise di comune accordo; sottolineando l'importanza di creare una sottocommissione dei diritti dell'uomo affinché tali questioni siano esaminate in un opportuno quadro istituzionale,

K. considerando che la Comunità europea non può applicare o mettere in atto la propria legislazione in modo da riconoscere come legali o legalizzare situazioni derivanti da gravi violazioni del diritto internazionale e deve garantire che tutti i programmi comunitari siano realizzati in modo da non dar origine ad una carente applicazione della legislazione comunitaria,

1. prende atto degli sforzi, compreso la graduale apertura di alcuni programmi comunitari, volti a rafforzare ulteriormente la cooperazione tra l’UE e i paesi partner PEV, fra cui Israele;

2. ritiene che la cooperazione dinamica e ad alto livello tra l’UE e Israele, anche a titolo del programma quadro Competitività e innovazione, vada a reciproco vantaggio delle parti e possa fare da esempio nelle relazioni con altri paesi partner PEV; sottolinea il carattere sostanzialmente civile di questa cooperazione;

3. incoraggia l’ulteriore rafforzamento della cooperazione scientifica e tecnologica tra l’UE e Israele in settori di carattere civile; esprime però la propria preoccupazione sull’eventuale uso militare dei risultati di tale cooperazione, con particolare riguardo al progetto Galileo;

4. si compiace dell’approccio finanziario non discriminatorio che sostiene la partecipazione dei paesi partner PEV ai programmi comunitari su un piede di parità; ritiene che l’applicazione della cooperazione CE–Israele dovrebbe fornire le migliori pratiche per la cooperazione con altri paesi partner PEV;

5. sottolinea l’importanza di un pieno accesso su piede di parità per tutti gli studenti, ricercatori, altri soggetti, aziende e organizzazioni basate in Israele a progetti a titolo di programmi comunitari; chiede però che i criteri dei progetti privilegino le regioni svantaggiate e meno sviluppate come la Galilea e le zone del Negev, garantendo la non discriminazione nei confronti dei cittadini arabi di Israele;

6. sottolinea l’importanza e la necessità della stabilità politica per garantire una migliore cooperazione regionale tra i paesi del Medio Oriente e rafforzare lo sviluppo economico nella regione;

7. si compiace della dichiarazione dell’UE in occasione dell’8a riunione del Consiglio di associazione UE-Israele, che sottolinea come il processo di sviluppo di un più stretto partenariato UE–Israele deve essere collocato nel contesto degli interessi ed obiettivi comuni, compresa la soluzione del conflitto israelo–palestinese attraverso l'attuazione della soluzione di due Stati fondata sul diritto internazionale e il rispetto delle risoluzioni delle Nazioni Unite; chiede alla Commissione e agli Stati membri di garantire che la partecipazione di enti israeliani ai programmi comunitari sia in linea con la legislazione e la politica europee in vigore, soprattutto adottando misure per impedire la partecipazione ai programmi in questione di società e organizzazioni basate negli insediamenti, rafforzando i controlli sui prodotti israeliani importati nell’UE con regime preferenziale e avviando procedure di infrazione qualora circolino prodotti provenienti dai territori palestinesi occupati; è convinto che Israele rispetterà l'esigenza della Comunità di rispettare i propri obblighi giuridici derivanti dal trattato e dal diritto internazionale e che coopererà con la Comunità nei suoi sforzi in tal senso;

8. ricorda alle parti gli impegni assunti ad Annapolis a tenere negoziati in buona fede al fine di concludere entro la fine del 2008 un trattato di pace che risolva tutte le questioni in sospeso e chiede rapidi e tangibili risultati in loco, compreso il rispetto del diritto di Israele di vivere in sicurezza e l'istituzione di uno Stato palestinese vitale; incoraggia la cooperazione trilaterale tra l'Unione europea, le autorità israeliane e palestinesi in settori strategici, in linea con l'accordo di associazione CE–Israele e l’accordo di associazione interinale CE–OLP, che possono promuovere la pace e i contatti individuali; sollecita in tale contesto Israele a rispettare pienamente l'accordo di associazione interinale CE–OLP, ad eliminare tutti gli impedimenti alla sua attuazione e a facilitare la partecipazione dei singoli – con particolare riguardo a studenti e ricercatori –, aziende ed altre organizzazioni basate nel territorio palestinese occupato ai progetti dei programmi comunitari previsti a titolo della cooperazione tra l'UE e l'Autorità palestinese, eliminando gli ostacoli amministrativi e fisici e garantendo la libera circolazione delle persone interessate;

9. invita la Commissione a presentare ogni anno al Parlamento europeo una valutazione della partecipazione di Israele a programmi comunitari; sottolinea che la partecipazione di Israele a programmi comunitari dovrebbe essere in linea con i principi e gli impegni inclusi nei precedenti accordi tra CE e Israele, con particolare riguardo all’articolo 2 dell’accordo di associazione, allo scopo di risolvere il conflitto israelo–palestinese attraverso l’attuazione della soluzione di due Stati basata sul diritto internazionale e il rispetto delle risoluzioni delle Nazioni Unite;

10. invita la Commissione e il Consiglio a provvedere affinché tutti i memorandum di intesa basati su tale protocollo contengano disposizioni che garantiscano la corretta applicazione della legislazione della Comunità europea e il rispetto da parte della Comunità dei propri obblighi giuridici derivanti dal diritto internazionale;

11. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e allo Stato di Israele.

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(1) Testi approvati, P5-TA(2002)0173 e GU C 127E del 29.5.2003, pag. 584.

(2) GU L 310 del 9.11.2006, pag. 15.

(3) Testi approvati, P6-TA(2007)0390.

(4) GU L 187 del 16.7.1997, pag. 3.

 
 

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