Protezione
degli investimenti: approvato
accordo tra Italia e Repubblica
Dominicana.
26.09.08
- Ermanno
Filosa ( Presidente Pdl area Caraibi)
- L`accordo per la promozione
e la protezione degli investimenti
tra Repubblica italiana e Repubblica
Dominicana è vitale per
sviluppare la collaborazione di
valore strategico tra i due Paesi.
Va dato il giusto riconoscimento
per la positiva azione svolta,
oltre alle insistenze del Comites
RD presso le autorità politiche
romane, anche all`Ambasciatore
Italiano in Santo Domingo Enrico
Guicciardi.
Importante riconoscimento per
la Repubblica Dominicana. È
stata premiata uneconomia
sempre più stabile, l`avvio
di manovre economiche e di bilancio
dirette al risanamento dei conti
pubblici e azioni concrete sul
fronte della lotta allevasione
fiscale e al narcotraffico. Il
disegno di legge di ratifica dellaccordo
tra Italia e Repubblica dominicana,
siglato nel 2006, non comporterà
oneri finanziari a carico della
pubblica amministrazione o dei
privati.
Laccordo ha lo scopo di
creare maggiore certezza giuridica.
Per tutti gli investimenti italiani
futuri nel territorio della Repubblica
Dominicana, quindi, è previsto
lo inserimento della clausola
per garantire gli investitori
italiani contro i rischi di nazionalizzazione;
sono garantite anche le modalità
e le condizioni di trasferimento
allestero dei capitali guadagnati.
L`accorto avrà efficacia
per 10 anni, con rinnovo per ulteriori
cinque anni.
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Contenuto
dellaccordo
L'Accordo in esame, che non si
discosta dai numerosi altri accordi
conclusi dall'Italia in materia,
mira a creare un quadro di maggiore
certezza giuridica in tutti i
settori nei quali sono stati effettuati
o sono ipotizzabili in futuro
investimenti italiani nel territorio
della Repubblica Dominicana e
viceversa, favorendo in tal modo
la cooperazione economica tra
i due Paesi.
Per
quanto concerne il contenuto dellAccordo,
composto da 15 articoli, esso
provvede in primo luogo a fornire
le opportune definizioni di quei
termini, quali "investimento",
"investitore", "persona
fisica", "persona giuridica",
"utili" e "territorio",
necessari ad individuare in modo
certo l'ambito di applicazione,
oggettivo e soggettivo, dell'accordo
(art. I). La definizione di "investimento"
ricomprende un elenco, non tassativo,
di beni e diritti siti nel territorio
del paese contraente, fra i quali
sono inclusi:
-
diritti reali su beni mobili e
immobili, nonché ogni altro
diritto reale, compresi, per quanto
impiegabili per investimento,
i diritti reali di garanzia su
beni altrui;
-
azioni, obbligazioni, quote di
partecipazione, titoli di credito,
titoli di Stato e pubblici;
-
crediti finanziari o qualsiasi
altro diritto derivante da obblighi
collegati con gli investimenti,
nonché redditi reinvestiti;
-
diritti di proprietà intellettuale
o industriale;
-
ogni diritto di natura economica
derivante da legge, contratto,
licenza, concessione o altro atto
amministrativo.
In
base allart. II, lAccordo
in esame si applicherà
anche agli investimenti effettuati
anteriormente allentrata
in vigore di esso, ma non parimenti
alle controversie antecedenti.
Al
fine di incoraggiare gli investimenti
esteri ciascuna delle Parti si
impegna (art. III, c. 3) anzitutto
ad assicurare sul proprio territorio
agli investitori dell' altra Parte
un trattamento giusto ed equo,
assicurando altresì piena
e totale protezione agli investimenti
da essi operati; le Parti garantiscono
inoltre agli investimenti dell'
altra Parte contraente un trattamento
non meno favorevole di quello
riservato ai propri cittadini
o agli investitori di paesi terzi
(art. III, c. 2 e art. IV, c.
1). Fanno però eccezione
i benefici concessi da una delle
Parti ad investitori di Paesi
terzi in virtù di specifici
accordi, come ad esempio gli accordi
in materia di scambi transfrontalieri,
nonché i vantaggi riconosciuti
da una delle Parti ad investitori
esteri per effetto della partecipazione
a Unioni economiche, zone di libero
scambio o accordi economici multilaterali
(art. IV, c. 3).
La
clausola della nazione più
favorita trova applicazione anche
in caso di risarcimento di danni
derivanti da guerre, rivoluzioni,
rivolte, stati di emergenza o
altri avvenimenti similari (art.
V).
La
protezione degli investimenti
è assicurata, inoltre (art.
VI), dalla clausola che stabilisce
che gli investimenti effettuati
da soggetti appartenenti ad uno
degli Stati contraenti non potranno
costituire oggetto di nazionalizzazioni,
espropriazioni, requisizioni o
altre misure con analogo effetto
se non per fini pubblici o per
motivi di interesse nazionale,
in conformità alle disposizioni
di legge e dietro corresponsione
di un adeguato risarcimento. Tale
indennizzo dovrà essere
equivalente al valore di mercato
del bene alla data in cui siano
state annunciate le decisioni
di nazionalizzazione o di esproprio
e dovrà comprendere gli
interessi maturati alla data di
pagamento.
Ognuna
delle due Parti contraenti si
impegna a garantire il diritto
per l'investitore dell'altra Parte
a trasferire all'estero, dopo
aver assolto gli obblighi fiscali,
senza ritardo indebito e in valuta
convertibile al tasso di cambio
al momento più favorevole,
tutti i capitali investiti e guadagnati
(artt. VII e IX). Lart.
VII prevede tuttavia delle eccezioni
al libero trasferimento dei fondi,
qualora i beneficiari abbiano
infranto norme del diritto civile,
penale, ovvero gli stessi fondi
costituiscano garanzia a fronte
di procedure di contenzioso, o,
infine, il trasferimento dei fondi
possa ledere la legislazione del
lavoro della Parte ove è
stato effettuato linvestimento.
Vengono
stabilite, inoltre, procedure
arbitrali affidate ad organi imparziali
per la composizione delle controversie
che dovessero insorgere fra gli
investitori e le Parti contraenti
in materia di investimenti (art.
XI) o fra le Parti in relazione
a questioni di interpretazione
o applicazione dell'accordo (art.
X).
Qualora
le controversie fra investitori
e Parti contraenti non fossero
risolvibili per via amichevole,
linvestitore potrà
fare ricorso al Tribunale della
Parte Contraente avente giurisdizione
territoriale oppure ad una procedura
arbitrale o, ancora, al Centro
Internazionale per la Soluzione
delle controversie in materia
di investimenti se le due Parti
hanno aderito alla Convenzione
di Washington del 18 marzo 1965.
Per
le controversie di cui all'art.
X, invece, qualora non sia possibile
una loro composizione per via
diplomatica, è previsto
il ricorso ad un Tribunale Arbitrale
ad hoc.
In
base all'art. XII l'applicazione
dell'Accordo sarà indipendente
dall'esistenza di relazioni diplomatico-consolari
tra le due Parti.
Con
lart. XIII si garantisce
che qualora una nuova norma -
contenuta nella legislazione di
una delle due Parti o nel diritto
internazionale - sia più
favorevole agli investimenti effettuati,
essa venga applicata prevalendo
sullAccordo.
La
durata dell'Accordo (art. XV)
è prevista in dieci
anni, con rinnovo automatico
per ulteriori cinque anni,
salvo denuncia di una delle due
Parti, da inoltrare almeno un
anno prima della scadenza: in
ogni caso, gli investimenti effettuati
prima delleventuale cessazione
dellAccordo rimarranno soggetti
alle disposizioni degli articoli
I-XIII dello stesso per cinque
anni dopo la scadenza.
Contenuto
del disegno di legge di ratifica
Il disegno di legge consta di
tre articoli. I primi due recano,
rispettivamente, lautorizzazione
alla ratifica e lordine
di esecuzione dellAccordo,
mentre larticolo 3 reca
la data di entrata in vigore della
legge, fissata per il giorno successivo
alla sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.
Quanto
allincidenza delle norme
proposte sullordinamento
interno, l'esecuzione dellAccordo
in questione non comporta nuovi
o maggiori oneri a carico del
bilancio dello Stato, come riportato
anche nella analisi tecnico-normativa
(ATN) che accompagna il disegno
di legge di autorizzazione alla
ratifica. L'Accordo, una volta
entrato in vigore, non implica
la necessità di adottare
elementi innovativi nel quadro
della legislazione italiana.
Il
disegno di legge è altresì
accompagnato da una analisi dellimpatto
della regolamentazione (AIR).
http://documenti.camera.it/leg16/dossier/testi/ES0053_0.htm
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