
Filosa "Celebriamo l' 8 Marzo senza retorica"
08.03.07 - ll percorso dell' 8 marzo si snoda
in quasi un secolo di storia che ha visto
nascere movimenti politici, guerre, ideologie,
ricostruzioni. Un cammino lungo e complesso
per le donne di tanti paesi, più volte
interrotto, ma che con grande tenacia è
sempre stato ripreso con l' obiettivo dell'
emancipazione e della liberazione delle donne.
Nel 2001 si volta pagina: la tragedia delle
Torri Gemelle a New York e la guerra
in Afghanistan rimettono in campo i
pericoli legati ad una possibile restrizione
di diritti e di libertà per l' intero
pianeta, ma, soprattutto per le donne e i
bambini. L' atto terroristico ha anche riportato
all' attenzione il dramma delle donne afgane,
di quelle palestinesi e di tutte quelle che
nel mondo non godono dei diritti e delle libertà.
Safiya (la donna nigeriana condannata alla
lapidazione) è diventata il simbolo
di queste sofferenze.
Le
donne e le conquiste del '900
Diritto
di voto:
Il 2 GIUGNO 1946 l' Italia va alle urne per
il referendum istituzionale. Per la prima
volta il voto viene esteso alle donne.
Parità
salariale:
Art. 37 della Cost., regolato da una legge
solo nel 57 in applicazione di una convenzione
internazionale del BIT. Con un accordo interconfederale
del 1960 si decide l' eliminazione dai contratti
collettivi nazionali di lavoro delle tabelle
remunerative differenti per uomini e donne.
Viene così sancita la parità
formale e sostanziale tra uomini e donne nel
mondo del lavoro. Le clausole di nubilato
vengono definitivamente vietate con la legge
n.7 del '63.
Divorzio:
L.898 del 1970, approvazione della legge sul
divorzio. 12 maggio 1974: vittoria del No
al referendum popolare per l' abrogazione
della legge.
Maternità:
L. 1204 del 1971; viene estesa la tutela della
maternità alle lavoratrici dipendenti.
Amplia ed estende i diritti introdotti dalla
prima legge (L.860 varata nel 1950) sui diritti
e le tutele delle lavoratrici, che definisce
per la prima volta le assenze per maternità,
ore di allattamento e divieto di licenziamento
entro il primo anno di vita del bambino.
Asili
nido: L.
1044 del 1971; l' obiettivo di questa legge
è realizzare un servizio a supporto
delle famiglie e soprattutto delle donne,
onde favorirne la permanenza nel mondo del
lavoro anche dopo la nascita dei figli. Inoltre
si è voluto affermare il diritto del
bambino alla socializzazione e allo sviluppo
armonico della sua personalità.
Diritto
di famiglia:
1975; con la L.151 viene varata la riforma
del diritto di famiglia che introduce la parità
tra uomini e donne nell' ambito familiare:
la potestà sui figli, infatti, spetta
a entrambi i coniugi che hanno identici diritti
e doveri e non più solo al padre. In
attuazione del principio di uguaglianza morale
e giuridica dei coniugi.
Legge
di parità (in materia di lavoro): L.903
del 1977; ha rappresentato la più importante
svolta culturale nei confronti delle donne.
Si passa dal concetto di tutela per la donna
lavoratrice al principio del diritto di parità
nel campo del lavoro. Vengono introdotte norme
più avanzate in materia di maternità
e primi elementi di condivisione fra i genitori
nella cura dei figli. Nel marzo 2000 con la
legge 53 sui "congedi parentali"
questa legge ha recepito i nuovi diritti di
paternità in materia di assenza facoltativa.
Interruzione
volontaria della gravidanza:
L.194 del 1978 "Norme per la tutela sociale
della maternità e sull' interruzione
volontaria della gravidanza". La legge
ha come scopo principale la prevenzione delle
gravidanze indesiderate, oltre che contrastare
l'aborto clandestino.
Legge
pari opportunità (Azioni positive):
L.125
del 1991: fortemente voluta dalle donne, questa
legge è uno strumento in grado di intervenire
e rimuovere le discriminazioni e far avanzare
lidea di uguali opportunità uomo-donna
nel lavoro. La L.125 ha rappresentato un importante
passo avanti per rendere visibile e valorizzare
la presenza e il lavoro delle donne nella
società, nel lavoro e nella famiglia.
Purtroppo resta ancora sostanzialmente inapplicata.
Oltre 400 i progetti approvati in 8 anni.
(Nel 2000 L.196 di modifica)
Imprenditoria
femminile: L. 215 del 1992; l'imprenditoria
femminile è in forte sviluppo: il 35%
delle nuove imprese giovanili sono guidate
da donne. Questa legge (promuove l' uguaglianza
sostanziale, pari opportunità economiche
e imprenditoriali) favorisce la nascita di
imprese composte per il 60% da donne, società
di capitali gestiti per almeno 2/3 da donne
e imprese individuali, aumentano ogni anno.
Le imprese sono tenute a mantenere la prevalenza
femminile nella società per almeno
cinque anni.
Violenza
sessuale:
L. 866 del 1996; stabilisce che la violenza
sessuale non è più un delitto
contro la morale, bensì contro la persona.
Una legge di civiltà e dignità
che rende giustizia alle donne e premia il
lungo e sofferto cammino per affermare il
diritto alla sessualità libera e condivisa.
Lavoro
notturno:
legge comunitaria del 1998 per il divieto
assoluto delle donne al lavoro notturno durante
la maternità sino al compimento di
un anno di vita del bambino e il non obbligo
fino a che il bambino ha 3 anni, nel caso
di genitore unico, fino a 12 anni. Con la
legge 903 del '77 il lavoro notturno era vietato
alle sole dipendenti delle imprese manifatturiere.
Con la legge varata nel '98, si regolamenta
il lavoro notturno per tutti i settori pubblici
e privati.
Assegno
di maternità per casalinghe e disoccupate:
L. 448 del 1999, prevede un'indennità
di maternità per le donne che non lavorano,
o che svolgono il cosiddetto "lavoro
familiare". Con la Finanziaria del 2000
questo diritto viene esteso alle cittadine
dell'Ue ed extracomunitarie con carta di soggiorno.
Infortuni
domestici:
L.493 del 1999, contiene il riconoscimento
del lavoro in ambito domestico. Le persone
comprese tra i 18 e i 65 anni che svolgono
in via non occasionale, gratuitamente e senza
vincolo di subordinazione, il lavoro domestico,
hanno diritto all' Assicurazione contro gli
infortuni.
Congedi
parentali:
L: 53 dell'8 marzo 2000. Questa legge armonizza
i tempi di cura , di formazione e di relazione
(tempi delle città). Si tratta di una
grande conquista sociale: la cura dei figli
smette di essere prerogativa delle madri dal
punto di vista legislativo e coinvolge anche
i padri garantendogli uguali diritti e tutele.
Si tratta di una legge in controtendenza rispetto
ai datori di lavoro che invocano riduzioni
di salari e di diritti.
La
normativa punta a una maggiore condivisione
dei compiti all' interno del nucleo familiare.
Si applica a tutti i lavoratori, uomini e
donne, pubblici e privati, anche autonomi,
apprendisti e soci di cooperative. Prevede
la parità tra genitori naturali e adottivi
o affidatari. Sia la madre che il padre potranno
chiedere anche contemporaneamente l
aspettativa di 6 mesi fino un massimo di 10
mesi, entro gli 8 anni di vita del bambino.
Al padre, inoltre, verrà concesso un
"bonus" di un altro mese per seguire
il figlio nel caso in cui dovesse chiedere
un congedo per un periodo superiore a tre
mesi. L' età del bambino entro cui
si può fruire dei permessi per malattia
viene elevata dai 3 agli 8 anni del piccolo.
I padri possono usufruire del congedo anche
nei casi in cui la madre del bambino non è
lavoratrice.
Banca
del Tempo:
è un' esperienza che ha trovato una
collocazione legislativa all'interno della
L.53 (Congedi parentali). Coniugare lavoro
e vita: tra le iniziative più utili
c'è, infatti, la Banca del tempo, nella
quale anziché denaro si depositano
ore. Ore di attività per scambiarle
con altri "correntisti" decisi a
mettere a disposizione le ore depositate sul
proprio conto.
Tutela
e sostegno della maternità della paternità:
Testo unico (d.l. n. 151 del 26 marzo 2001)
delle disposizioni legislative in materia
di tutela e sostegno della maternita' e della
paternita'
Misure
contro la violenza nelle relazioni familiari
" (lLegge n. 154 del 5 aprile 2001) che
stabilisce tra l'altro che il coniuge violento
non solo può essere allontanato dall'
abitazione familiare, ma anche costretto a
pagare gli alimenti.
Flessibilità
favorevoli alla conciliazione fra il tempo
di vita e quello di lavoro. Decreto
15 maggio 2001 con l' approvazione delle modalità
di erogazione dei contributi (ex art9,comma
2, della legge 8 marzo n.53) si dispone la
concessione di contributi a carico del Fondo
per l' occupazione, in favore di aziende che
applichino accordi contrattuali che prevedono
flessibilità favorevoli ai lavoratori
ed alle lavoratrici.
Con
questi ultimi provvedimenti approvati nel
2001 si completa la fase positiva di conquiste
sociali e sul lavoro. Il nostro impegno è
di garantire e vigilare stimolare l'applicazione
di tutta questa legislazione.
Il Presidente
AZZURRI NEL MONDO -FORZA ITALIA
RD
Dr. Ermanno Filosa