Speciale
Referendum:
VOTIAMO"
SI", PER CAMBIARE L'ITALIA
di Ermanno Filosa
ECCO LE RAGIONI PER CONFERMARE LA GIÀ
AVVIATA RIFORMA COSTITUZIONALE :
CAMERA
DEI DEPUTATI: La Camera sarà l'organo
politico e sarà costituito da 518 deputati
(oggi sono 630), di cui 18 eletti nelle circoscrizioni
estere, oltre ai deputati a vita, nominati
dal capo dello Stato, che potranno essere
al massimo tre. Di diritto gli ex presidenti
della Repubblica. L'età minima per
essere eletti scende a 21 anni (adesso è
25). La Camera è eletta per cinque
anni. Le Commissioni d'inchiesta istituite
dalla Camera avranno gli stessi poteri dell'autorità
giudiziaria; la loro presidenza sarà
assegnata all'opposizione.
SENATO
FEDERALE:
I senatori saranno 252 (oggi sono 315), eletti
in ciascuna Regione insieme all'elezione dei
rispettivi consigli regionali. A questo numero
si sommeranno i 42 delegati delle Regioni,
che partecipano ai lavori del Senato federale
senza diritto di voto: due rappresentanti
per ogni regione più due per le Province
autonome di Trento e Bolzano. Sarà
eleggibile chi ha 25 anni (oggi 40 anni).
Con la proroga dei Consigli regionali e delle
province autonome sono prorogati anche i senatori
in carica.
CAPO
DELLO STATO: Il presidente della Repubblica
non è più il rappresentante
dell'unità nazionale, ma «rappresenta
la Nazione ed è garante della Costituzione
e dell'unità federale della Repubblica».
Sarà eletto dall'Assemblea della Repubblica,
presieduta dal presidente della Camera dei
deputati e composta da tutti i parlamentari,
i governatori e i delegati regionali. Può
diventare presidente della Repubblica chi
ha compiuto 40 anni (oggi 50). Il capo dello
Stato è eletto a scrutinio segreto
con la maggioranza dei due terzi dei componenti
l'Assemblea della Repubblica. Dopo il terzo
scrutinio è sufficiente la maggioranza
dei tre quinti dei componenti. Dopo il quinto
scrutinio è sufficiente la maggioranza
assoluta. Il capo dello Stato indice le elezioni
della Camera e quelle dei senatori. Nomina
i presidenti delle Autorità indipendenti,
il presidente del Cnel e il vicepresidente
del Consiglio superiore della magistratura
(Csm) nell'ambito dei componenti eletti dalle
Camere.
PREMIERATO:
Non
c'è più il presidente del Consiglio,
ma il Primo ministro. Nomina e revoca i ministri
(adesso spetta al capo dello Stato, su proposta
del premier), determina (e non più
«dirige») la politica generale
del governo e dirigerà l'attività
dei ministri. Il Primo ministro non dovrà
più ottenere la fiducia dalla Camera,
ma dovrà soltanto illustrare il suo
programma sul quale la Camera dei deputati
esprimerà un voto. Inoltre potrà
porre la questione di fiducia e chiedere che
la Camera si esprima «con priorità
su ogni altra proposta, con voto conforme
alle proposte del governo». In caso
di bocciatura deve dimettersi. Il Primo ministro
viene eletto mediante collegamento con i candidati
ovvero con una o più liste di candidati,
norma che consente l'adattamento sia al sistema
maggioritario che a quello proporzionale.
NORMA
ANTI-RIBALTONE E SFIDUCIA COSTRUTTIVA:
In qualsiasi momento la Camera potrà
obbligare il Primo ministro alle dimissioni,
con l'approvazione di una mozione di sfiducia
firmata almeno da un quinto dei componenti
(ora è un decimo). Nel caso di approvazione,
il Primo ministro si dimette e il presidente
della Repubblica decreta lo scioglimento della
Camera. Il Primo ministro si dimette anche
se la mozione di sfiducia è stata respinta
con il voto determinante di deputati non appartenenti
alla maggioranza espressa dalle elezioni.
Garante di questa maggioranza sarà
il presidente della Repubblica, che richiederà
le dimissioni del Primo ministro anche nel
caso in cui per il voto favorevole a una questione
di fiducia posta dal Primo ministro sia stata
determinante una maggioranza diversa da quella
uscita dalle urne. Entra in Costituzione anche
la mozione di sfiducia costruttiva: i deputati
appartenenti alla maggioranza uscita dalle
urne, infatti, possono presentare una mozione
di sfiducia con la designazione di un nuovo
Primo ministro. In tal caso il premier in
carica si dimette e il capo dello Stato nomina
il Primo ministro designato nella mozione.
DEVOLUTION:
Le Regioni avranno potestà legislativa
esclusiva su alcune materie come assistenza
e organizzazione sanitaria; organizzazione
scolastica, gestione degli istituti scolastici
e di formazione, salva l'autonomia delle istituzioni
scolastiche; definizione della parte dei programmi
scolastici e formativi di interesse specifico
della Regione; polizia amministrativa regionale
e locale. Tornano a essere di competenza dello
Stato la tutela della salute, le grandi reti
strategiche di trasporto e di navigazione
di interesse nazionale, l'ordinamento della
comunicazione, l'ordinamento delle professioni
intellettuali, la produzione, il trasporto
e la distribuzione nazionali dell'energia,
l'ordinamento di Roma; la promozione internazionale
del made in Italy.
INTERESSE
NAZIONALE E CLAUSOLA DI SUPREMAZIA:
L'interesse nazionale prevede che il governo,
qualora ritenga che una legge regionale pregiudichi
l'interesse nazionale della Repubblica, invita
la Regione a rimuovere le disposizioni pregiudizievoli.
Se entro 15 giorni il Consiglio regionale
non rimuove la causa del pregiudizio, il governo
entro altri 15 giorni sottopone la questione
al Parlamento in seduta comune che con maggioranza
assoluta può annullare la legge. Il
presidente della Repubblica entro i successivi
10 giorni, emana il decreto di annullamento.
La clausola di supremazia, invece, prevede
che lo Stato può sostituirsi alle Regioni,
alle città metropolitane, alle Province
e ai Comuni, nel caso di mancato rispetto
di norme e trattati internazionali o della
normativa comunitaria oppure di pericolo grave
per l'incolumità e la sicurezza pubblica
ovvero quando lo richiedano la tutela dell'unità
giuridica o economica o i livelli essenziali
delle prestazioni relative ai diritti civili
e sociali.
ITER
LEGISLATIVO:
La Camera esamina i disegni di legge riguardanti
le materie che il nuovo articolo 117 affida
alla legislazione esclusiva dello Stato. Dopo
l'approvazione il Senato federale può
proporre modifiche entro trenta giorni sulle
quali sarà comunque la Camera a decidere
in via definitiva. All'Assemblea di Palazzo
Madama spetterà l'esame e la parola
definitiva, invece, sui provvedimenti riguardanti
le materie concorrenti. Le questioni di competenza
tra le due Camere sono risolte dai presidenti
delle Camere o da un comitato paritetico,
composto da quattro deputati e da quattro
senatori, designati dai rispettivi presidenti.
La decisione dei presidenti o del comitato
non è sindacabile in alcuna sede. Per
alcune materie comunque resta il procedimento
bicamerale. In caso di disaccordo tra le due
Camere, il testo sarà proposto da una
commissione, composta da trenta deputati e
da trenta senatori, convocata dai presidenti
delle Camere, e sottoposto al voto finale
delle Assemblee.
CLAUSOLA
DI ESSENZIALITÀ: Se
il governo ritiene che proprie modifiche a
un disegno di legge, sottoposto all'esame
del Senato, siano essenziali per l'attuazione
del suo programma approvato dalla Camera,
il presidente della Repubblica, verificati
i presupposti costituzionali, può autorizzare
il Primo ministro a esporne le motivazioni
al Senato federale che decide entro trenta
giorni. Se tali modifiche non sono accolte
dal Senato, il disegno di legge è trasmesso
alla Camera dei deputati che decide in via
definitiva a maggioranza assoluta dei suoi
componenti sulle modifiche proposte. I disegni
di legge del governo avranno comunque una
via preferenziale nel calendario dei lavori
delle Camere. Se l'esecutivo lo richiede,
verranno iscritti all'ordine del giorno e
votati entro tempi certi.
PRINCIPIO
DI SUSSIDIARIETÀ:
La Repubblica è costituita dai Comuni,
dalle Province, dalle Città metropolitane,
dalle Regioni e dallo Stato, che esercitano
le loro funzioni secondo i principi di leale
collaborazione e sussidiarietà.
ROMA
CAPITALE:
Roma è la capitale della Repubblica
e dispone di forme e condizioni particolari
di autonomia, anche normativa, nelle materie
di competenza regionale, nei limiti e con
le modalità stabiliti nello Statuto
della regione Lazio.
FEDERALISMO
FISCALE:
Entro tre anni dalla data di entrata in vigore
della legge di riforma costituzionale sarà
assicurata l'attuazione del federalismo fiscale.
Sono fissati dei limiti per cui in nessun
caso l'attribuzione dell'autonomia impositiva
alle Regioni, alle Province, alle città
metropolitane e ai Comuni può determinare
un incremento della pressione fiscale complessiva.
Inoltre, viene inserito il concetto di sussidiarietà
fiscale: il cittadino su alcune spese come
a esempio quelle di mantenimento dei figli,
invece di pagare le tasse per richiedere poi
il rimborso a livello regionale, può
detrarle direttamente dalla dichiarazione
dei redditi.
CORTE
COSTITUZIONALE: Aumentano i giudici di
nomina parlamentare nella Corte Costituzionale.
La Consulta sarà composta da 15 giudici:
quattro nominati dal presidente della Repubblica,
quattro dalle supreme magistrature ordinaria
e amministrative; tre giudici sono nominati
dalla Camera dei deputati e quattro dal Senato
federale della Repubblica integrato dai governatori.
È previsto che, concluso il mandato,
nei successivi tre anni non si possano ricoprire
incarichi di governo, cariche pubbliche elettive
o di nomina governativa o svolgere funzioni
in organi o enti pubblici individuati dalla
legge.
CSM:
I componenti del Csm, oltre a quelli eletti
per due terzi da tutti i magistrati ordinari
tra gli appartenenti alle varie categorie,
sono eletti per un sesto dalla Camera dei
deputati e per un sesto dal Senato federale
della Repubblica tra professori ordinari di
università in materie giuridiche e
avvocati dopo quindici anni di esercizio.
La Costituzione attualmente, invece, prevede
che siano eletti per un terzo dal Parlamento
in seduta comune. Il presidente della Repubblica
nomina il vice presidente del Csm nell'ambito
dei componenti eletti dalle Camere.
ENTRATA
IN VIGORE:
La nuova Costituzione entrerà in vigore
in tempi diversi. Devolution, interesse nazionale
e clausola di supremazia saranno effettivi
subito con l'entrata in vigore della riforma,
mentre per il resto dipenderà da quando
si terrà il referendum confermativo.
Se questo sarà fatto prima delle prossime
elezioni politiche, le norme entreranno in
vigore dalla nuova legislatura, però
il Senato federale sarà effettivo nella
sua composizione solo dal 2011. Invece, se
il referendum si terrà dopo le elezioni
politiche del 2006, la riforma entrerà
in vigore nel 2011 e il Senato federale sarà
effettivo solo dal 2016.
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Il
dott. Ermanno Filosa, vive in Santo Domingo,
è il Presidente dell' Associazione
"Azzurri nel Mondo - FORZA ITALIA della Repubblica
Dominicana"
ed attualmente riveste la carica di
Presidente
emerito del COM.IT.ES., con funzioni di Vice-Presidente Tesoriere.
(COMITATO DEGLI ITALIANI ALL' ESTERO - CIRCOSCRIZIONE CONSOLARE
DI SANTO DOMINGO - HAITI - GIAMAICA)
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