IMPEACHMENT
!
Un
caso in Italia ?
11.09.09
- Di fronte alla resistenza passiva dei c.d.
Poteri forti, forti e prepotenti
coi deboli, dellattuale Stato che si autodefinisce
democratico senza esserlo veramente, un cittadino
italiano qualunque, lautore di questa
iniziativa, sul filo della logica stringente
e di argomentazioni giuridiche difficilmente
contestabili e non più eludibili, si
ribella, nel modo più civile e non violento
possibile, come è nel suo stile, al rifiuto,
pervicace e protervo, opposto col silenzio ostruzionistico
a una larga fetta di cittadini italiani di esercitare
il sacrosanto diritto di costituirsi in partito.
Nelle
pagine che seguono si troverà il crescendo
delle iniziative tenacemente intraprese per
combattere una ennesima battaglia, che qualcuno
potrebbe definire folle, altri temeraria, altri
ancora molto coraggiosa, ma che è soltanto
il consapevole e coerente esercizio di un diritto;
che, paradossalmente, trae la sua forza e la
sua motivazione proprio dalla stessa costituzione
italiana, vigente dal I° gennaio 1948, e
creata dal regime al potere, costituito dai
governi e dalle opposizioni che si sono succeduti
in oltre sessantanni.
************
SALVATORE
MACCA
CONTRO
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
ON. GIORGIO NAPOLITANO
ISTANZA DI MESSA IN STATO DACCUSA
(Art.90,
comma I°, ipotesi 2^, comma 2° Costituz.)
Avv. Salvatore Macca RACC. A. R.
Presidente
Emerito della Corte dAppello di Brescia
Presidente On.Agg. della Cassazione
Cavaliere di Gran Croce
Brescia, 4 aprile 2008
RICHIESTA
AL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI PRO
TEMPORE, NELLA VESTE DI PRESIDENTE DEL PARLAMENTO
RIUNITO IN SEDUTA COMUNE, A NORMA DEGLI ARTICOLI
90, COMMA 2°, IPOTESI 2^, E 63 DELLA COSTITUZIONE,
DI METTERE IN STATO DACCUSA IL PRESIDENTE
DELLA REPUBBLICA PER ATTENTATO ALLA COSTITUZIONE
Lo
scrivente, Salvatore Macca, con raccomandata
del 13 febbraio 2008, n.13407250999-8, spedita
il 16 stesso mese dallufficio postale
di Brescia centro, Piazza Vittoria, operazione
n.0029, inviava al Presidente della Repubblica
un messaggio per chiedere: E in
corso un attentato alla Costituzione?,
che si allega alla presente e ne costituisce
parte integrante. Tale istanza, ad oggi, non
ha avuto alcun seguito.
Va
premesso che già in passato lo scrivente
si era rivolto alle autorità dello Stato
ritenute competenti (Pres. Camera Dep., Pres.
Senato, Pres. Affari costituzionali, on. Violante,
Presid. del Consiglio, Ministro Giustizia, Presid.
Cons. Sup., e, per conoscenza, Capo dello Stato)
per chiedere labrogazione della XII disposiz.
transitoria della Costituzione, là dove
la stessa, al comma 1, letteralmente dispone
che E vietata la riorganizzazione,
sotto qualsiasi forma, del disciolto partito
fascita. La collocazione del divieto
da parte del legislatore del tempo, dimostra,
né poteva essere diversamente, se non
altro perché lItalia era, ed è,
definita, nellart.1, comma I°, della
Costituzione, una repubblica democratica,
e perché, allart.49, sin da allora,
disponeva che tutti i cittadini ( tutti,
e dunque anche quelli di fede fascista!) hanno
diritto di associarsi liberamente in partiti
per concorrere con metodo democratico a determinare
la politica nazionale, dimostra, si diceva,
che il divieto era, e doveva essere, temporaneo.
Già
questo richiamo basterebbe per confermare che
il legislatore era consapevole che il divieto
doveva essere provvisorio, essendo inserito
nelle disposizioni transitorie, che, per loro
natura, sono, devono essere, limitate nel tempo,
avendo, nel nostro ordinamento giuridico, la
funzione di coordinare, per certe materie, la
vecchia normativa che tali materie governava,
con la nuova, destinata a governare la mutata
situazione. E forse era pure consapevole che
le idee, e la forza che le anima, sono incoercibili.
Daltronde, il legislatore dellepoca
era consapevole che se nel 1948 non fosse stato
stabilito il divieto, un partito fascista in
giuoco avrebbe certamente vinto subito e clamorosamente
le elezioni, sia per liberarsi di autentici
carnefici e persecutori, che avevano fatto strame
dei cittadini di fede fascista, sia per riscattare
la Patria dai nemici esterni ed interni. Era
inevitabile che una grande e significativa vittoria
sarebbe scaturita; anche a dimostrazione della
forte consistenza, allora, del partito fascista,
per comprensibile reazione ai torti atroci e
alle odiose e ingiuste persecuzioni subite dai
cittadini che in esso avevano creduto e ancora
credevano. Senza dire che la massa dei reduci
dalla prigionia non avrebbe certo votato per
i responsabili del tradimento, della disfatta
della Patria e della guerra civile. E dunque,
allora era inevitabile che lantifascismo
al potere disponesse il divieto. Ma lantifascismo
successivo, quello che ancora perdura, fanatico,
radicalizzato e fazioso oltre ogni misura e
ogni limite di ragionevolezza, in un certo senso
peggiore del primo, non si può permettere
di fare il pesce in barile fingendo di dimenticare
che è ancora vigente la famigerata XII
disposizione transitoria, in pieno conflitto
col citato articolo 49 della costituzione. Né
sono servite a cambiare le cose le numerose
istanze, sempre più pressanti, di quegli
Italiani, anche delle nuove generazioni, che
devono subire ancora un inammissibile divieto,
retto e sostenuto artificiosamente da una disposizione
transitoria, in pratica ormai divenuta quasi
norma stabile di merito, con la grossolana astuzia
e la spregevole malafede dellattuale antifascismo
perenne, che non osa (né potrebbe osare,
grazie proprio allart. 49 della costituzione),
pretendere la perpetuità del divieto,
e che preferisce far finta di niente, lasciando
le cose come stanno nellillusione che
nessuno ne avrebbe mai parlato.
Nel
mio messaggio 13-16 febbraio c.a., ultimo di
altri, ho esplicitamente prospettato la illiceità,
o comunque la inammissibilità, della
vigenza della XII disposiz. transit. della Costituzione,
che si protrae da oltre sessantanni, ma
che, per sua natura, non dovrebbe superare i
due-tre anni. Come ho già rilevato, è
vero che non è compito del presidente
della repubblica quello di abrogare le leggi,
ma è vero altresì che quando la
vigenza di una norma transitoria che ponga un
divieto sia anomala, dato che si protrae in
modo ingiustificato e inammissibile oltre un
termine ragionevole, diventa uno strumento vessatorio
palesemente diretto a impedire ai cittadini
lesercizio di un diritto previsto e tutelato
dalla costituzione, il Presidente della repubblica
, quando ne sia informato, e qui lo è
stato, e lo è, ha il potere, anzi, il
dovere, di intervenire per ristabilire i diritti
violati facendo cessare lo scandalo e il sopruso.
Questo,
però, il Capo dello Stato non lha
fatto, violando così lobbligo di
osservare la costituzione, nonostante che, al
momento dellinvestitura, avesse solennemente
giurato di osservarla avanti al Parlamento riunito
in seduta comune.
Né
si dica che labrogazione della XII d.t.
sarebbe insufficiente, essendo ancora in vigore
altre leggi ostative alla riorganizzazione del
partito fascista, come le famigerate leggi Scelba
e simili, in quanto, venuta meno la citata disp.
trans., perderebbero ogni ragion dessere
le altre leggi liberticide, proprio perché
la XII d.t. è la base, la radice, la
premessa indispensabile di esse. Senza dire
che nulla vieta la espressa abrogazione anche
delle leggi liberticide.
P.Q.M.
Visti
gli articoli 90, comma 2°, ipotesi 2^, 63,
134, ipotesi 3^, 135, ult.comma, Costituzione,
nonché lart.12 legge costituzionale
11 marzo 1953 n.1, 17 legge 25 gennaio 1962,
n.20, capo II (secondo), legge 5 giugno 1989,
n.219, listante chiede che il Parlamento
in seduta comune metta in stato di accusa il
Presidente della repubblica italiana pro tempore
per attentato alla Costituzione.
Salvatore
Macca, Brescia
**************************
Avv. Salvatore Macca
Presidente
emerito della Corte dAppello di Brescia
Presidente On.Agg. della Corte di Cassazione
Cavaliere di Gran Croce
Brescia, 19 maggio 2008
ATTO
DI SOLLECITO AL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI
DEPUTATI
1-Al
Presidente della Camera dei Deputati nella veste
di Presidente del Parlamento riunito in seduta
comune, a norma degli articoli 90, comma 2°,
ipotesi 2^, 63, della Costituzione, On.Gianfranco
Fini;
2-Al
Presidente del Senato On. Renato Schifani;
e per doverosa conoscenza
3-Al
Presidente del Consiglio dei ministri On. Silvio
Berlusconi
e per opportuna conoscenza
4-Al
Capo Gruppo del P.d. L. On. Maurizio Gasparri
5-AllOn.Umberto
Bossi, Pres. Lega Nord
6-AllOn.
Walter Veltroni, Pres. del P.D.
7-AllOn.
Pierferdinando Casini, Pres. della Unione
di centro
8-AllOn.
Antonio di Pietro, Pres. dell Italia
dei valori
e per doveroso atto di riguardo, nonché
per conoscenza e informazione,
9-AllOn.
Giorgio Napolitano, Presidente della Repubblica
******
Informo
le SS.LL. che, con ricorso del 4 aprile c.a.,
spedito a mezzo raccomandata con ricevuta di
ritorno del giorno successivo, ho formulato
al Presidente della Camera dei deputati del
tempo, nella veste di Presidente del Parlamento
riunito in seduta comune a norma degli articoli
90, comma 2°, ipotesi 2^, e 63 della Costituzione,
istanza di messa in stato daccusa del
Presidente della Repubblica, istanza che ora
è giacente agli atti, in attesa di decisione.
Un sollecito esame di essa simpone, sia
per limportanza e la delicatezza della
questione, sia perché, come credo di
aver dimostrato con esauriente motivazione in
fatto e in diritto, sono convinto della sua
fondatezza.
Listanza
è basata sul da me ritenuto attentato,
da parte del Presidente della Repubblica, alla
Costituzione, e sulla simultanea violazione
del giuramento solennemente prestato avanti
alle Camere riunite nellassumere le funzioni,
per linosservanza dellart.49, il
quale testualmente recita: Tutti i
cittadini hanno diritto di associarsi liberamente
in partiti per concorrere con metodo democratico
a determinare la politica nazionale.
Il Presidente, infatti, con atti omissivi continuati,
non si è attivato per labrogazione
di una norma, la XII disposizione transitoria
della costituzione, che, pur avendo, per sua
natura, una vigenza limitata nel tempo,(V.istanza
4 aprile), è in vigore da oltre sessantanni,
e cioè dal I° genn.1948, data di
entrata in vigore della costituzione, ed è
ostativa alla riorganizzazione del Partito Fascista.
Ciò costituisce grave pregiudizio, per
vari motivi, per i cittadini di fede fascista
che, da ultimo, non hanno potuto partecipare
alle recenti elezioni del 13-14 aprile 2008,
oltre che a numerose altre competizioni degli
anni passati, per linerzia del Parlamento
e dei Capi dello Stato del tempo, che non hanno
operato per far cessare linerzia delle
Camere.
Più
volte, ma inutilmente, ho fatto istanza al Presidente
della Repubblica di spiegare il suo impegno
e le sue iniziative perché il Parlamento
si attivasse per labrogazione della citata
disposizione transitoria, gravemente e palesemente
liberticida. Si producono, a prova, i seguenti
documenti.
1-Istanza
di messa in stato daccusa 4-5 aprile 2008,
a mezzo di raccomandata a.r.
2-Lettera
di accompagnamento 25.5.2007 dellomaggio
al Capo dello Stato delle Linee programmatiche
del costituendo Partito Fascista Repubblicano
scritte da Salvatore Macca.
3-Lettera
23 ottobre 2007 di S.Macca al Presidente dal
titolo: Il giuramento del Capo dello
Stato dinanzi al Parlamento in seduta comune
(art.91 Costituzione).
4--Come
ha reagito il Capo dello Stato allinvio
delle Linee (articolo 2.1.08 a vari
giornali)
5-Lettera
aperta di S.Macca al Presidente della Repubblica
dal titolo :E in corso un attentato
alla costituzione? (Raccom. 13-16 febbraio
2008)
6-
Una copia delle Linee programmatiche.
7-Il
Presidente Napolitano e la festività
del 25 aprile
8-Le
due giustizie
Gli
ultimi due documenti, il n.7 e il n.8, non sono
direttamente connessi allistanza di messa
in stato daccusa, non potendo, il loro
contenuto, essere oggetto di addebito. Tuttavia
riguardano due temi che, per presunzione grave,
precisa e concordante, dimostrano che il Presidente
non è un interprete fedele e sensibile
dei sentimenti e degli stati danimo della
maggioranza degli Italiani. Infatti, anche se
la Costituzione non sancisce, per il Capo dello
Stato, un obbligo del genere, lo stesso non
può ignorare gli umori dominanti del
suo popolo. Per andare al concreto, la maggioranza
degli Italiani non considera, e non può
considerare, il 25 aprile come una data festiva,
come ufficialmente imposto dal regime (maggioranza
e opposizione) antifascista perenne al potere,
ma luttuosa, coincidendo con la disfatta, meglio
dire la debellatio, della Patria. Di
tutta la Patria, nel suo insieme, senza distinzione
tra fascisti e antifascisti, come risulta, senza
possibilità di dubbi, dato che in
claris non fit interpretatio, dal
diktat di Parigi del 10 febbraio
1947. Né si può ignorare il genocidio
di alcune centinaia di migliaia di Italiani
fascisti (o anche solo presunti tali,
come stabilito dal criminale agente comunista
sovietico in Italia Palmiro Togliatti ), uomini
e donne, militari e civili, ad opera della c.d.
esarchia partigiana, formata
dai partiti comunista, socialista, sardo dazione,
repubblicano, della democrazia cristiana (!!)
e liberale, che resse e autorizzò, o
non impedì con la dovuta determinazione,
i tragici eventi di quegli orribili tempi, inondando
di sangue innocente la nostra Terra. Ci vuole
un bel coraggio e una sorprendente disinvoltura,
a pretendere che gli Italiani considerino festiva
una simile ricorrenza!
Quanto
al documento n.8, sono certo che la maggioranza
del popolo italiano, tolti alcuni fanatici forcaioli,
che non fanno né testo né storia,
non ritiene ammissibile che, dopo 63 anni dalla
fine della guerra, la giustizia del regime antifascista
perenne, amministrata però in nome di
esso popolo, tenga in carcere, meglio sarebbe
dire in stato di sequestro, due vecchi soldati
per fatti risalenti al tempo in cui erano militari
in tempo di guerra e quindi obbligati ad eseguire
gli ordini ad essi impartiti dai superiori.
E
allora? Quale la conclusione? La seguente. Tenuto
conto del fatto che il Presidente della
repubblica è il capo dello Stato e rappresenta
lunità nazionale, (art.
87, comma I° cost.), e che la sua sensibilità
sembra ben lontana da quella media del nostro
popolo, si deve affermare che il contenuto dei
due citati documenti, anche se non attinente
alla istanza di messa in stato daccusa,
offre utili elementi integrativi del giudizio
instaurando. Non senza rilevare che lattuale
Capo dello Stato, (come peraltro tutti i suoi
predecessori), lungi dal rappresentare lunità
nazionale, rappresenta, invece, la separazione
(o la frattura, la discordia nazionale),
distinguendo faziosamente i vincitori dai vinti,
i presunti buoni dai presunti cattivi.
Con
distinta osservanza.
Salvatore
Macca
Via
Solone Reccagni, 3, 25121 Brescia