I MAGISTRATI SONO SOGGETTI SOLTANTO ALLA LEGGE.
E I POLITICI? ESSI NON SONO SOGGETTI A NULLA E A NESSUNO
11.02.2010 - Tra il 29 e il 30 gennaio di questo 2010, con l'Inaugurazione dell'anno giudiziario, il Guardasigilli
Alfano, a Roma, o i suoi inviati in periferia, si sono affannati a far prediche e a dare lezioni di stile e di
costume a tutta la categoria dei magistrati, che, tolta qualche eccezione che conferma la regola, non ha
niente da imparare, soprattutto dai politici.
E' urgente ribadire subito che quello giurisdizionale è uno dei tre Poteri dello Stato, cosa che ai politici
dà maledettamente ai nervi, anche se la Costituzione, al titolo IV, stabilisce che la Magistratura esercita
la Funzione giurisdizionale, e all'art. 104, co. 1, soggiunge che “La Magistratura costituisce un ordine
autonomo e indipendente da ogni altro potere”.
E' dunque superfluo che i politici continuino a ripetere con sussiegosa aria paternalistica, che i giudici
sono soggetti soltanto alla legge, come appunto sancisce l'art. l 01, co.2, della costituzione, quasi che sia
normale vedere giudici soggetti a qualcosa di diverso dalla legge. Come invece accade, come fra poco
vedremo, tra i politici.
Che se poi la critica fosse rivolta a quei magistrati che fanno politica attiva nell'esercizio delle loro
funzioni, sarebbe facile obiettare che si tratta di problemi soltanto disciplinari e limitati, di cui sono
responsabili i superiori, e, con essi, certi politici di tutte le tinte. Fermo restando che il magistrato ha il
diritto di avere le idee politiche che preferisce, ma ha pure il dovere di non farne pubblica e chiassosa professione.
Va detto, tuttavia, che i politici non possono stigmatizzare, come hanno fatto di recente, il rifiuto di
qualche corrente dell'Associazione nazionale magistrati di partecipare alle cerimonie inaugurali
dell’Anno giudiziario.
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E' questo il momento di chiedere ai politici se debbano essere solo i magistrati soggetti unicamente alla
legge, o non anch'essi, ai quali sembra sia riservato perfino il diritto di violarla impunemente, come sta.
Pende infatti istanza 4 aprile-19 maggio 2008, proposta da chi scrive questa nota, per la messa in stato
d'accusa, avanti al Parlamento in seduta comune, del Presidente della Repubblica per attentato alla
Costituzione a norma dell'art. 90 (art. 12 Legge costituzionale 11 marzo 1953 n. 1). La deliberazione
deve essere adottata dal Parlamento in seduta comune, a scrutinio segreto e a maggioranza assoluta, su
relazione di un Comitato parlamentare per i procedimenti d'accusa, formato dai componenti della Giunta
del Senato e dai componenti della Giunta della Camera dei deputati, competenti per le autorizzazioni a
procedere. Il comma 2 dell'art.12, recita poi che “il Comitato di cui al comma 1 è presieduto dal
Presidente della Giunta del Senato della Repubblica o dal Presidente della Giunta della Camera dei
deputati, che si alternano per ciascuna legislatura”.
Nel caso in questione l’istanza è sorretta da vari atti difensivi redatti dal denunciante e da motivazione
particolareggiata, ed è basata, oltre che sull'inerzia del Parlamento, che non ha mai messo all'ordine del
giorno dei suoi lavori l'abrogazione della XII disposizione transitoria della costituzione, che vieta la
ricostituzione del partito fascista, ed è la base di tutta la legislazione repressiva e persecutrice
accumulatasi negli anni, e che per le sue caratteristiche di norma transitoria sarebbe dovuta durare due-tre anni, mentre invece dura da oltre sessantadue, anche sull'inerzia, ben peggiore, del Capo dello Stato
che, sebbene più volte pregato, anche da chi scrive questa nota, non ha mai preso alcuna iniziativa sul
delicato e importantissimo problema. Ma il peggio è che la XII d.t., e le norme repressive che da essa
traggono l'alibi per esistere all'infinito, sono in conflitto clamoroso con ben quattro articoli della
costituzione, e precisamente il 3, uguaglianza di tutti i cittadini di fronte alla legge, il 18, diritto di libera
associazione, il 21, diritto di libera manifestazione del pensiero, e il 49, diritto di libera associazione.
Chi scrive non ripete qui le motivazioni già svolte in merito, sia con gli atti allegati alla procedura
promossa, e ancora pendente, sia con la pubblicazione e la diffusione dei medesimi. Si limita invece a
fare delle domande puramente retoriche, perché la risposta è già in esse, e dimostrano con chiarezza che
se i giudici devono essere soggetti soltanto alla legge, i politici, nella realtà di ogni giorno, non devono,
ma possono, solo se e quando loro piaccia, cosa inaccettabile per chi scrive questa nota.
1-Perché, dopo la presentazione della istanza di messa in stato d'accusa, che risale alle date 4 aprile-19
maggio 2008, e dunque a quasi due anni or sono, il Comitato parlamentare per i procedimenti d'accusa,
formato dai Componenti della Giunta del Senato (Presidente Schifani Renato) e dai Componenti della
Giunta della Camera dei deputati (Presidente Fini Gianfranco) non ha ancora presentato al Parlamento in
seduta comune la relazione prescritta dall'art.12 Legge costit. 11 marzo 1953 n.1, come modificata dalla
Legge costit. 16.1.1989 n.1, in clamorosa violazione dell'art.8, co. 2, Legge costit.5 giugno 1989 n.219 ?
Operazione, questa, che può essere eseguita con estrema facilità, anche con la semplice allegazione di
una breve lettera di accompagnamento alla denuncia, e che, se non compiuta immediatamente, (e qui son
passati quasi due anni), realizza gli elementi costitutivi, materiali e psicologici, del delitto continuato,
meglio dire permanente, denunciato nell'istanza dello scrivente, oltre al delitto, gravissimo per la natura
del caso di specie, di omissione continuata di atti d'ufficio. Il Segretario Generale della Camera,
rispondendo alla sollecitazione dell’8 settembre 2008, con cortese nota del successivo giorno 16,
informava Salvatore Macca, fra l'altro, che “Il Presidente e l’Ufficio di Presidenza del Comitato in base
alla regola dell'alternanza di cui al1’art. 12, comma 2, della citata legge costituzionale, (nota: in questa
legislatura) sono quelli della Giunta per le elezioni e le immunità del Senato della Repubblica.
Il documento da Lei inviato è stato trasmesso al predetto Comitato ai sensi dell'art. 5, comma 1, della
legge 5 giugno 1989, n.219.”
2-Perchè il Presidente del Comitato parlamentare, e cioè il Presidente del Senato Schifani Renato, pur
sapendo, o avendo l'obbligo di saperlo, che, senza tale relazione, il Parlamento in seduta comune non si
sarebbe mai potuto riunire per la decisione a scrutinio segreto e a maggioranza assoluta, tanto che fino ad
oggi non ha ancora provveduto, perché, si ripete, non ha presentato la relazione? La risposta la dà tutto il
contesto, come si vedrà fra poco.
3-Non solo, ma perché il Presidente del Senato Schifani Renato, e tutti i componenti della sua Giunta,
hanno permesso che il presidente della Camera, Fini Gianfranco, e tutti i componenti della sua Giunta,
con decisione orale, quasi clandestina e in famiglia, comunicata il 24.9.2009 su ordine verbale, lungi dal
dare il doveroso impulso alla procedura nell'unico modo possibile, e cioè con la presentazione della
relazione, si sono permessi, non solo di omettere un atto dovuto, ma, usurpando i poteri del Parlamento
in seduta comune, a scrutinio segreto e a maggioranza assoluta, di entrare addirittura nel merito, con
modalità illegittime, anzi illecite, proclamando essi, indebitamente, non in segreto, che nei fatti
denunciati non c’erano elementi di reato? Anche al 3 la risposta la dà il contesto, Un eloquente contesto.
4-Dovendosi presumere che tutti i componenti del Comitato parlamentare per i procedimenti d'accusa
conoscessero, avendone l'obbligo, la normativa che per legge erano chiamati ad applicare, il fatto che
non l'abbiano applicata dimostra soltanto che non l'hanno voluta applicare. Perche? La risposta è una
sola non essendocene altre. Per tentare di sottrarre il denunciato all'onta della procedura e alle sanzioni
stabilita dalla legge. Si è detto “tentare” perché, a conti fatti, lo stesso interessato non fa nulla per
nascondere il suo fermo proposito di non vedere i fascisti in Parlamento. Ma il capo dello Stato italiano,
che rappresenta l'unità nazionale, (art. 87 Cost.), ed è il Presidente di tutti gli Italiani, e non solo di quelli
che gli stanno simpatici, non si può permettere il lusso di queste discriminazioni. Si deve dimettere!
Anche se, con le dimissioni, non sfuggirebbe al processo, cosi dimostrando, anzi, ammettendo lui stesso,
sia pure in modo implicito ma per acta concludentia, e cioè per comportamento univoco, di avere
adottato volontariamente il comportamento che realizza gli elementi costitutivi del delitto permanente di
attentato alla Costituzione. Si direbbe perfino che abbia fatto tutto il possibile per dimostrare, non solo la
propria coerenza politica, ma anche la sua tenace avversione e l'odio eterno al fascismo. Ma anche nel
timore, anzi, nella certezza, che un fascismo operante alla luce del sole, senza la spada di Damocle della
persecuzione giudiziaria, diverrebbe certamente un pericoloso concorrente elettorale. Ciò spiega pure il
motivo per cui, sebbene sia stato costantemente informato, anche da chi scrive questa nota, ancor prima
della presentazione dell'istanza di messa in stato d'accusa, non abbia preso alcuna iniziativa "morbida"
per la soluzione del problema, anche a costo di porsi contro la legge (la Costituzione), che coi suoi
articoli 3, 18, 21 e 49 vuole che tutti i cittadini, e quindi anche quelli di fede fascista, odiati da Giorgio
Napolitano, possano godere dai privilegi da essi articoli offerti. Ciò prova in modo lampante che il
Presidente ha commesso il delitto continuato, anzi, permanente, di attentato alla costituzione, previsto
dall'art. 90 di essa, e punito dall'art. 15 citata Legge costituz. 11 marzo 1953 n.1, con condanna
pronunciata, se riconosciuto colpevole, cosa inevitabile, dalla Corte costituzionale.
5-Ma il fatto è che, cosi agendo, ha creato grossi problemi ai componenti del Comitato parlamentare che,
per aiutarlo, sono stati costretti a comportamenti illegittimi, anzi illeciti, rendendoli suoi correi nel delitto
di attentato alla costituzione, come sancito dal comma 3 dell'art.12 Legge costituzionale l I marzo 1953
n.1. Solo cosi si spiega la pantomima rivelata nella comunicazione della Segreteria Generale della
Camera dei deputati del 24 settembre 2009, in cui si informa che “…secondo quanto comunicato dal
Presidente del comitato… al Presidente della Camera dei deputati (nota del denunciante: e perché non a
quello del Senato Schifani, allora competente per la legislatura in corso in forza dell'alternanza?)
l'Ufficio di presidenza del Comitato stesso ha ritenuto all'unanimità di non ravvisare nell’esposto gli
estremi di una notizia di reato”, affermazione vigorosamente contestata da Salvatore Macca nel
RECLAMO del 27 settembre 2009, in cui ha dimostrato il contrario, formulando lui stesso un
esauriente capo d'imputazione.
Quanto sopra enunciato fa apparire inverosimile che i componenti del Comitato si rivelassero, e agissero,
così da sprovveduti da non vedere ciò che è sotto gli occhi di tutti, giungendo perfino ad usurpare i poteri
di competenza del Parlamento in seduta comune, a scrutinio segreto e a maggioranza assoluta. Ma se la
comprensione umana verso il Presidente da parte dei membri del Comitato si può anche capire, non si
può invece capire il fatto che qualche milione d'Italiani di Fede fascista debba vedersi capricciosamente
espropriare, per una inammissibile impuntatura, frutto di fanatismo politico, della possibilità di esercitare
un legittimo e sacrosanto diritto sancito dalla Costituzione.
Tenuto fermo che Deus amentat quos perdere vult, Dio toglie il senno a coloro che vuole rovinare, si
invitano i componenti del Comitato parlamentare per i procedimenti d'accusa a fare il loro dovere,
presentando immediatamente la relazione perché la procedura faccia il suo corso. Cosa che, forse,
potrebbe salvarli da una imputazione, in correità col Presidente Napolitano, per i crimini configurati e
configurabili nei suoi confronti.
Brescia, 6 febbraio 2010
Salvatore Macca
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MESSA
IN STATO DACCUSA DEL PRESIDENTE GIORGIO
NAPOLITANO
Ecco
la lettera spedita il 24.9.2009 dalla Segreteria
Generale della Camera dei deputati. [Leggi]
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di
Salvatore Macca
Impeachment
!?
15.09.08
- SALVATORE
MACCA
CONTRO IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA, ON.
GIORGIO NAPOLITANO.
ISTANZA
DI MESSA IN STATO D'ACCUSA
(Art.90, comma I°, ipotesi
2^, comma 2° Costituz.) [Leggi]