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Fondato, Edito e Diretto in Santo Domingo da Giovanni GARIBALDI - 1997 -

Marco Zacchera

INIZIATO L'ITER PER LA RIFORMA DEI COMITES E DEL CGIE

13.02.2010 - La Commissione Affari esteri del Senato ha iniziato nell'aprile dello scorso anno, in sede di comitato ristretto l'esame congiunto di alcuni disegni di legge sulla riforma della rappresentanza dei cittadini italiani residenti all'estero. Dopo una serie di sedute ed audizioni, il relatore, sen. Tofani, ha presentato il 15 dicembre 2009 in sede di Commissione plenaria un testo unificato, adottato come testo base, sul quale è stato fissato per il 3 febbraio 2010 il termine per la presentazione degli emendamenti.

Il testo unificato affronta unitariamente tanto la disciplina dei Comitati degli italiani all'estero quanto quella del Consiglio generale degli italiani all'estero, prevedendo quindi l'abrogazione della vigente normativa recata dalla legge n. 286 del 2003 e dalla legge n. 368 del 1989.

La prima parte del ddl (artt.1-23) disciplina i Comitati degli italiani all'estero. Si individuano a livello continentale (art. 1) differenti soglie minime di consistenza delle collettività italiane nelle singole circoscrizioni consolari, necessarie per procedere alla formazione dei Comitati. In particolare si prevedono 20 mila residenti per l'Europa, 15 mila per le Americhe, 10 mila per l'Asia e l'Oceania e 5 mila per l'Africa, a fronte dei 3 mila previsti in tutti i casi dalla normativa vigente. La rappresentanza delle comunità più piccole continua ad essere assicurata mediante il sistema dei Comitati non elettivi (art. 2). Per l'individuazione delle sedi dei Comitati si rinvia a un successivo decreto ministeriale (art. 3).

Sono ridefiniti (art. 4) le funzioni e i compiti dei Comitati prevedendo, tra l'altro, la redazione di una relazione annuale per dare conto degli interventi effettuati dalle autorità ed enti italiani a favore della collettività italiana nel territorio di riferimento e dello stato della stessa collettività. La relazione è sottoposta al Capo della rappresentanza diplomatica locale, il quale deve rispondere agli eventuali quesiti in essa contenuti.

In ciascun Paese in cui è formato più di un Comitato, è prevista l'istituzione (art. 5) di un Comitato dei Presidenti, denominato Intercomites in cui ciascun Comitato è rappresentato, oltre che dal presidente, da un rappresentante della minoranza. Alle riunioni dell'Intercomites partecipano anche il capo della rappresentanza diplomatica e i capi degli uffici consolari, e possono partecipare i parlamentari italiani.

La consistenza numerica dei Comitati (art. 7) varia da 9 a 18 membri, in relazione alla dimensione della comunità italiana di riferimento, prevedendo, rispetto alla normativa vigente, una riduzione di tre componenti per le collettività inferiori ai 50 mila residenti. La durata in carica dei componenti (art. 9) è di 5 anni, con una sola possibilità di rielezione, rispetto alle due attuali, ed è prevista la decadenza dalla carica in caso di mancata partecipazione non giustificata ai lavori del Comitato per tre sedute consecutive.

Possono partecipare ai Comitati, per cooptazione e su designazione degli ambasciatori, cittadini stranieri di origine italiana che hanno contribuito a conferire particolare prestigio alla comunità italiana (art. 10).

Tra le innovazioni che riguardano il sistema elettorale per l'elezione dei Comitati (artt. 12-19) le più significative appaiono il collegamento di ogni lista ad un candidato presidente e l'attribuzione della metà più uno dei seggi alla lista che ottiene più voti, con la ripartizione dei seggi restanti alle altre liste con il metodo d'Hondt.

Ciascun Comitato elegge al proprio interno un esecutivo (art. 21) di cui fanno parte due vice presidenti, di cui uno rappresentativo della minoranza all'interno del Comitato stesso. Alle sedute del Comitato possano partecipare, senza diritto di voto, i parlamentari italiani (art. 22).

La seconda parte della proposta di testo unificato (artt. 24-35) riguarda la disciplina del Consiglio degli italiani all'estero che dovrebbe sostituire l'attuale Consiglio generale degli italiani all'estero (CGIE). La nuova normativa, secondo quanto affermato dal relatore, intende tenere conto dell'introduzione del sistema di rappresentanza parlamentare degli italiani residenti nella circoscrizione Estero.

Il nuovo Consiglio, definito organo di raccordo tra le comunità italiane all'estero in esso rappresentate e le Autorità nazionali centrali e regionali, è composto da 82 membri; ne fanno parte di diritto i presidenti degli Intercomites di ciascun Paese ovvero, nei Paesi in cui esiste un solo Comitato, il presidente dello stesso, i presidenti o gli assessori con delega all'emigrazione delle Regioni e delle Province autonome, nonché i presidenti dell'ANCI e dell'UPI. I rimanenti membri del Consiglio sono eletti dagli Intercomites, proporzionalmente tra i Paesi dove risiedono le comunità più numerose, con modalità da determinarsi con il regolamento d'attuazione (artt. 24-25).

Attualmente il CGIE è composto da 94 membri dei quali 65 eletti da una assemblea formata per ciascun Paese dai componenti dei COMITES e da una quota variabile di rappresentanti delle associazioni delle comunità italiane e 29 nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, tra i quali 10 dalle associazioni nazionali dell'emigrazione, 7 dai partiti che hanno rappresentanza parlamentare e 9 dalle confederazioni sindacali e dai patronati maggiormente rappresentativi sul piano nazionale.

I compiti del nuovo Consiglio appaiono più limitati di quelli del CGIE; secondo il testo unificato (art. 26) esso approva annualmente una relazione programmatica che rileva le criticità emerse durante l'anno con riferimento alle comunità italiane all'estero e una relazione consuntiva che esamina, sulla base degli interventi legislativi ed amministrativi, gli obiettivi realizzati. Le relazioni sono trasmesse a tutti i parlamentari eletti nella circoscrizione Estero. Il Consiglio può inoltre formulare ai parlamentari proposte, atti di indirizzo e raccomandazioni in merito alle politiche in favore delle comunità italiane all'estero e collabora a realizzare il coordinamento delle politiche promosse dalle Regioni in favore delle comunità italiane all'estero.

Diversamente dal CGIE, che è presieduto dal Ministro degli affari esteri, per il nuovo Consiglio si prevede un presidente eletto al proprio interno, tra i componenti che rappresentano le comunità italiane all'estero (art. 27). Rimane immutata la disposizione che prevede la facoltà per i Presidenti delle due Camere di designare fino a sette parlamentari appartenenti alle Commissioni permanenti competenti per materia per partecipare ai lavori del Consiglio con solo diritto di parola (art. 32, co. 3).



 
 
Scrivono per Voi

On.le Marco Zacchera, deputato piemontese di Alleanza Nazionale e responsabile del Dipartimento Esteri di AN.

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