Intervista
allon.
Carlo
Costantini
(IdV)
15.03.07
-
Lon.
Carlo
Costantini,
Membro
della
Giunta
per
il
Regolamento,
Membro
della
I
Commissione
Affari
Costituzionali
della
Presidenza
del
Consiglio
e
Interni,
è
autore,
insieme
allon.
Mura,
di
una
proposta
di
legge
dal
titolo:
Nuove
disposizioni
in
materia
di
affidamento
condiviso
dei
figli
presentata
l8
febbraio
2007.
Ad
un
anno
esatto,
quindi,
dalla
legge
n.
54
dell8
febbraio
2006
che
ha
messo
in
evidenza
disfunzioni
applicative
di
una
certa
rilevanza,
lon.
Costantini,
avvocato
patrocinante
in
Cassazione,
ha
risposto
alla
necessità
oggettiva
di
apporre
correzioni
fondamentali
per
la
corretta
applicazione
della
legge
vigente.
In
caso
di
separazione
dei
genitori,
il
nostro
ordinamento
ha
prediletto,
di
prassi,
l
affido
esclusivo.
Esattamente
l8
febbraio
del
2006,
è
stata
approvata
una
legge
che
ha
introdotto,
nel
nostro
ordinamento,
laffido
condiviso
dei
figli.
Nel
nostro
ordinamento
ed
anche
nella
prassi
giurisdizionale
dei
tribunali,
la
questione
relativa
al
conflitto
tra
genitori
ed
alla
necessità
di
procedere
allaffidamento
di
un
figlio,
veniva
automaticamente
risolta
con
laffido
esclusivo.
Si
è
sempre
ritenuto,
anche
per
effetto
di
una
mancanza
di
previsione
normativa
specifica
sul
punto,
che
laffidamento
ad
un
genitore,
fosse
la
soluzione
migliore
in
caso
di
separazione
dei
coniugi
per
prevenire
e
tutelare
il
minore,
per
escluderlo
da
condizioni
di
potenziale
conflitto.
Questo
è
frutto
di
un
approccio
culturale
che
risale
a
tanti
anni
addietro,
tutto
italiano.
In
altri
paesi
europei,
la
cose
sono
completamente
diverse.
La
visione
di
tipo
culturale
che
in
Europa
si
ha,
non
parte
dalla
salvaguardia
del
benessere
dei
genitori,
ma
parte
dal
diritto
del
figlio
garantendogli
la
bi-genitorialità.
Che
cosa
è
laffido
condiviso?
Il
bambino,
anche
in
caso
di
separazione
dei
genitori,
conserva
integro
ed
intangibile
il
diritto
a
conservare
i
due
genitori.
Sul
piano
normativo,
questo
vorrà
dire
che
la
conservazione
del
diritto
di
entrambi
i
genitori
ad
avere
laffidamento,
diverrà
la
prassi,
mentre
il
sistema
dellaffidamento
esclusivo,
leccezione
alla
regola.
Si
attua,
in
questo
modo,
un
vero
e
proprio
sovvertimento
dello
status
quo
ante.
Mentre
precedentemente,
laffidamento
esclusivo
rappresentava
la
regola
e
laffidamento
congiunto
-
che
è
cosa
diversa
dallaffido
condiviso
-
era
leccezione
oggi
il
ragionamento
è
esattamente
lopposto.
Si
parte
dal
diritto
del
minore,
diritto
intoccabile
da
qualunque
giudice;
di
conseguenza,
laffido
esclusivo,
diventa
un
elemento
eccezionale.
Purtroppo,
nel
febbraio
del
2006,
questa
previsione
normativa
è
stata
formulata
in
modo
debole,
fragile,
non
particolarmente
prescrittivo.
Tanto
è
vero
che
le
prime
applicazioni
pratiche,
da
parte
dei
tribunali,
hanno
dato
luogo
ad
interpretazioni
distorte
della
norma.
In
molti
casi
è
stato
negato
laffido
condiviso,
per
esempio,
perché
i
genitori
abitavano
lontano,
oppure
perché
era
presente
un
alto
tasso
di
conflittualità
tra
i
coniugi.
Ciò,
in
parte
per
indisponibilità
dei
mezzi
da
parte
dei
Tribunali
ed
in
parte
per
abitudine,
oltre
che
per
la
vaghezza
del
dato
normativo,
non
particolarmente
prescrittivo.
Ci
descriva
lo
scopo
principale
della
norma.
Lo
scopo
principale
di
questa
norma
è
stato
quello
di
rafforzare
il
vincolo,
di
rendere
laffidamento
condiviso,
la
regola,
mentre
laffidamento
esclusivo,
una
eccezione.
A
questultimo
si
dovrà
ricorrere
solo
quando
la
costanza
di
rapporti
tra
il
minore
ed
uno
dei
genitori,
costituisca
un
pericolo
per
questultimo.
Si
pensi
alla
tossicodipendenza,
allalcolismo,
ad
una
personalità
criminale
o
violenta,
in
questi
casi,
il
giudice,
per
tutelare
linteresse
del
minore,
applicherà
lart.
155
bis
facendo
retrocedere
il
diritto
alla
bi-genitorialità.
In
tutti
gli
altri
casi
sarà
inviolabile
il
diritto
allaffidamento
congiunto
dei
due
genitori.
Leccezione,
dovrà
essere
motivata
dimostrando
di
salvaguardare,
in
questo
modo,
linteresse
del
bambino.
Il
progetto
di
legge
che
lei
ha
presentato
prevede
anche
il
mantenimento
diretto.
Di
che
si
tratta?
Cosa
prevede
oggi
la
pratica?
Era
una
grande
innovazione
che
era
stata
introdotta,
ma
ancor
oggi
di
scarsisa
applicazione.
Oggi
la
norma
prevede
che,
quando
cè
lesigenza
del
mantenimento
del
figlio
minore,
il
coniuge
non
affidatario
contribuisce
trasferendo
un
assegno
alla
mamma
che,
nel
90%
dei
casi
convive
col
minore,
per
contribuire
al
mantenimento
del
figlio.
Questo
modo
di
procedere,
non
solo
ha
determinato
delle
distorsioni
allinterno
delle
quali,
in
tantissimi
casi,
limporto
viene
utilizzato
per
finalità
diverse,
ma
soprattutto
ha
contribuito
ad
allontanare
il
padre
dal
figlio
per
lesistenza
di
questo
filtro
nella
gestione
dellinteresse
del
minore
che
non
ha
funzionato.
Lo
scopo
del
mantenimento
diretto
è
proprio
quello
di
conservare
un
rapporto
diretto
tra
genitore
non
affidatario
e
minore.
In
che
modo,
allora,
si
attua
il
mantenimento
diretto?
E
se
il
genitore
affidatario
non
è
daccordo?
Un
attimo.
Davanti
al
giudice
si
stabilisce
che
il
papà,
genitore
non
affidatario,
paghi
al
figlio
la
scuola,
il
vestiario,
lo
sport
ecc
e
la
mamma,
genitrice
affidataria,
per
esempio,
provveda
alle
esigenze
di
tipo
alimentare.
Questo
aspetto
non
solo
semplifica
il
rapporto
tra
figlio
e
genitore
non
affidatario,
ma
lo
mantiene
vivo.
Con
questo
disegno
di
legge
è
stata
introdotta
una
enunciazione
prescrittiva
dettagliata
del
mantenimento
diretto.
E
vero
che
la
proposta
di
legge
si
occupa
anche
dei
diritti
dei
nonni
nei
riguardi
dei
nipotini
figli
di
genitori
separati?
Sì.
I
nonni
sono
figure
processualmente
escluse,
che
pagano
le
decisioni
di
separazioni
dei
figli
e
subiscono
lallontanamento
ingiusto
dai
nipotini.
In
questi
casi,
il
nonno,
non
ha
voce
in
capitolo.
Con
questa
proposta
di
legge
abbiamo
voluto
offrire
la
possibilità
ai
nonni
di
rivolgersi
al
Tribunale,
pur
non
essendo
parte
processuale,
e
vedersi
concedere
il
diritto
di
avere
rapporti
coi
nipoti
figli
di
genitori
separati
per
non
essere
privati,
così,
della
gioia
di
frequentarli
e
vederli
crescere.
Altre
novità
di
rilievo?
Laudizione
del
minore
nelludienza
presidenziale.
Troppo
spesso,
laudizione
del
minore
non
si
risolve
in
qualcosa
di
concreto,
di
stabile.
Il
minore
viene
audito
ma
non
viene
considerato.
Interveniamo
anche
in
questo
caso
modificando
lart.
155
sexsties,
imponendo
che
il
giudice
prenda
in
considerazione
la
sua
opinione
tenendo,
ovviamente
conto
delletà
e
del
grado
di
maturità.
In
buona
sostanza,
quello
che
pensa
il
minore,
assume
valore
ed
una
importanza
maggiore
rispetto
al
passato.
Altra
novità
fondamentale
è
lintroduzione
della
mediazione
familiare.
Questo
è
un
grande
tema
sul
quale
il
Comune
di
Sorrento
ha
organizzato
un
interessante
convegno
alcune
settimane
addietro.
Parlando
riservatamente
con
alcuni
magistrati
ho
verificato
che
anche
loro
auspicano
lintroduzione
di
un
istituto
che
li
svincoli
dallesame
di
una
fase
particolarmente
delicata
e
cioè
quella
della
riconciliazione
e
della
mediazione
tra
i
coniugi
in
lite.
Abbiamo
introdotto
una
nuova
formulazione
dellart.
709
che
introduce
listituto
della
mediazione
familiare.
In
altre
parole,
una
volta
che
il
giudice
ha
esperito
il
tentativo
di
conciliazione,
i
coniugi
sono
tenuti
a
rivolgersi
ad
un
centro
pubblico
organizzato
dai
Comuni,
dai
servizi
sociali
di
mediazione
familiare
per
cercare
di
arrivare
ad
un
accordo.
La
successiva
fase
del
processo,
sarà
subordinata
alla
presentazione
di
questo
accordo
esperito
presso
quelle
strutture.
In
questo
modo,
si
eviterà
che
il
giudice,
per
mancanza
di
tempo
dovuta
alleccessivo
numero
di
casi
da
trattare,
conceda
troppo
poco
tempo
ad
una
fase
cruciale
e
delicata
della
separazione.
Solo
dopo
aver
esperito
questo
tentativo,
certificato
dallistituto
che
si
occupa
di
mediazione
familiare,
il
processo
potrà
proseguire.
Diventa
un
condizione
di
procedibilità.
Sembra
che
ci
siano
nuove
disposizioni
anche
per
la
disciplina
di
figli
nati
fuori
dal
matrimonio.
Ci
sono
aspetti
che
fanno
riferimento
anche
alla
questione
dei
figli
naturali
nati
fuori
dalla
famiglia
legittima.
Il
primo
problema
sorto,
è
stato
quello
della
competenza
e
cioè
del
Tribunale
dei
minori
o
del
Tribunale
ordinario.
In
merito,
abbiamo
a
disposizione
pochi
precedenti
perché
siamo
ad
un
solo
anno
dallentrata
in
vigore
della
legge.
Siamo
orientati
ad
eliminare
ogni
disparità
tra
i
figli
naturali
ed
i
figli
legittimi
ma
dovremo
spingerci
oltre,
eventualmente
incidendo
su
altre
iniziative
legislative.
Il
figlio
naturale
non
ha
gli
stessi
diritti
del
figlio
legittimo
in
materia
successoria
e
sul
rapporto
con
gli
zii,
per
esempio.
Oggi,
il
figlio
naturale
nato
dalla
famiglia
di
fatto
o
dallunione
civile,
è
pesantemente
discriminato
rispetto
al
figlio
nato
dal
matrimonio.
Si
pensi
alla
comunione
ereditaria
riferita
ad
unazienda.
Se
il
padre
muore
e
lascia
unazienda
a
quattro
figli
tre
dei
quali
nati
dal
matrimonio
ed
uno
nato
fuori
dal
matrimonio,
i
tre
figli
nati
nel
matrimonio,
possono
estromettere
dalla
comunione
e
liquidare
il
figlio
nato
al
di
fuori
del
matrimonio.
Se
si
pensa
che,
in
Italia,
un
sesto
dei
figli
nascono
fuori
dal
matrimonio,
si
capisce
limportanza
del
provvedimento.
Allo
stesso
modo
il
figlio
naturale
può
avere
il
nonno
ma
non
avere
lo
zio,
cioè
il
fratello
o
la
sorella
del
padre
o
della
madre.
Non
le
sembra
un
assurdo?
Altri
aspetti
innovativi?
Lintroduzione
del
doppio
domicilio
utile
anche
a
superare
il
concetto
del
genitore
collocatorio,
conseguenza
dellaffidamento
esclusivo.
Salvatore
Viglia
<<
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