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Consulenza
Consolare
Dr.
Guido BACCOLI
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A.I.R.E.
Anagrafe degli Italiani all' Estero
Se
vuoi un miglior rapporto con lo Stato italiano
e le sue istituzioni?
Se desideri dallo Stato italiano servizi
efficienti e puntuali?
Se vuoi conservare i tuoi diritti politici
e sociali?
Allora, iscriviti all' AIRE.
Ricordati che iscriversi all'AIRE è
un diritto-dovere degli italiani
che risiedono permanentemente all' estero.
Quando cambi indirizzo? Hai cambiato
stato civile?
Comunicalo al Consolato
Le
anagrafi dei cittadini italiani residenti
all' estero - AIRE - (Legge 27 ottobre
1988, n. 470 - G.U. n. 261 del 07.11.1988
con successiva modificazione che sono entrate
in vigore dal 16 Giugno 2002) sono tenute
presso i Comuni e presso il Ministero dell'
Interno. Le anagrafi dei Comuni sono costituite
da archivi che raccolgono le schede individuali
e le schede di famiglia eliminate dall'anagrafe
della popolazione residente in dipendenza
del trasferimento permanente all' estero
delle persone cui esse si riferiscono. L'
anagrafe istituita presso il Ministero dell'
Interno contiene i dati desunti dalle anagrafi
comunali e dalle dichiarazioni rese a norma
dell'art.6 della Legge in questione.
La stessa anagrafe contiene inoltre i dati
dei cittadini nati e residenti all' estero.
L' art.1, comma 8 della suddetta
legge dispone che non sono iscritti nelle
anagrafi i cittadini che si recano all'
estero per cause di durata limitata non
superiore ai dodici mesi. Non sono altresì
iscritti nelle stesse anagrafi cittadini
che si recano all'estero per l'esercizio
di occupazioni stagionali;
L' art.2, delle Legge in questione
dispone che l' iscrizione nelle anagrafi
degli italiani all' estero debba essere
effettuata nei seguenti casi:
a) per trasferimento della residenza da
un comune italiano all' estero;
b) per trasferimento dall' AIRE di altro
comune o dall' anagrafe di cui al comma
4 dell' art.1, quando l' interessato ne
faccia domanda, avendo membri del proprio
nucleo familiare iscritto nell' Aire o nell'
anagrafe della popolazione residente del
Comune;
c) a seguito della registrazione dell' atto
di nascita;
d) per acquisizione della cittadinanza italiana
da parte di persona residente all' estero;
e) per esistenza di cittadino all' estero
giudizialmente dichiarata.
I cittadini italiani che trasferiscono la
loro residenza da un Comune italiano all'
estero devono farne dichiarazione all' Ufficio
consolare della circoscrizione di immigrazione
entro novanta giorni dell' immigrazione.
Coloro invece che risiedono all' estero
alla data dell' entrata in vigore della
presente legge devono dichiarare la loro
residenza al competente ufficio consolare
entro un anno.
I cittadini italiani residenti all' estero
che cambiano residenza o abitazione
sono tenuti a farne dichiarazione entro
novanta giorni all' ufficio consolare
nella cui circoscrizione si trova la loro
nuova residenza o abitazione.
In caso di dubbio o di risultanze contrastanti
sulla fissazione della residenza all' estero,
l' Ufficio consolare, anche con la collaborazione
delle autorità locali, accerta la
veridicità della dichiarazione resa
e provvede ai conseguenti adempimenti.
Si sottolinea l' obbligo per i cittadini
italiani residenti all'estero di iscriversi
all'AIRE perché solo ad essi sono
riservati i servizi consolari che per legge
sono erogabili dall' Ufficio.
Dr. Guido Baccoli
Consulente Tecnico di Diritto Consolare,
Civile e Internazionale
Tel. Ufficio 809-412-5535
E-mail: guidobaccoli@hotmail.com
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