Gli Speciali
/
 


 
del -
Fondato, Edito e Diretto in Santo Domingo da Giovanni GARIBALDI - 1997 -

Pubblicita'

Consulenza
Consolare Dr. Guido BACCOLI

02.09.2007
Clamorose sviste di alcuni Consolati italiani

SI AL RICONGIUNGIMENTO FAMILIARE PER FRATELLI E SORELLE DI CITTADINI U.E. ED ITALIANI E AL LORO RILASCIO A TITOLO GRATUITO E CON CARATTERE D’URGENZA E PRIORITARIO.

In alcune discussioni accademiche, si sta dibattendo con posizioni e interpretazioni opposte, se i fratelli o le sorelle di extracomunitari, coniugi di cittadini UE, abbiano o no il diritto al visto di familiare al seguito o ricongiungimento familiare se a carico, che non siano figli minori d'etá. In effetti la legge in questo caso il DL 30/2007, non é molto chiara, dando adito a possibili diverse interpretazioni del suddetto diritto.
Non esiste alcun dubbio invece, contrariamente a ció che sostiene per esempio, il Consolato Generale Italiano a Casablanca
http://www.conscasablanca.esteri.it/Consolato_Casablanca/Archivio_News/familiariUE.htm, per quanto riguarda il diritto di fratelli e sorelle di CITTADINI UE e quindi anche italiani.

Nel caso di Casablanca, ma abbiamo risposte simili ed ufficiali, anche almeno in un altra rappresentanza diplomatica, si cita il Decreto Legislativo 30 del 6.2.2007, che ha dato attuazione alla Direttiva 2004/38/CE, che detta

Art. 2.
Definizioni

1. Ai fini del presente decreto legislativo, si intende per:
a) «cittadino dell'Unione»: qualsiasi persona avente la cittadinanza di uno Stato membro;
b) «familiare»:
1) il coniuge;
2) il partner che abbia contratto con il cittadino dell'Unione un'unione registrata sulla base della legislazione di uno Stato membro, qualora la legislazione dello Stato membro ospitante equipari l'unione registrata al matrimonio e nel rispetto delle condizioni previste dalla pertinente legislazione dello Stato membro ospitante;
3) i discendenti diretti di eta' inferiore a 21 anni o a carico
e quelli del coniuge o partner di cui alla lettera b);

4) gli ascendenti diretti a carico e quelli del coniuge o
partner di cui alla lettera b);

c) «Stato membro ospitante»: lo Stato membro nel quale il cittadino dell'Unione si reca al fine di esercitare il diritto di libera circolazione o di soggiorno.


É evidente che leggendo solamente l'art. 2, che oltrettutto non detta gli aventi diritto o quelli che non li hanno, ma solamente le definizioni di certe parole, i fratelli e sorelle non essendo coniugi, ne' discendenti o ascendenti diretti, non sono inclusi nelle definizioni.
Come per qualsiasi normativa, per capire esattamente cosa sta dettando, deve essere letta per intero ed é sufficiente arrivare all'art 3, che al contrario dell'art.2 (Definizioni) specifica gli aventi diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri.

Leggiamolo insieme:

Art. 3.
Aventi diritto


1. Il presente decreto legislativo si applica a qualsiasi cittadino dell'Unione che si rechi o soggiorni in uno Stato membro diverso da quello di cui ha la cittadinanza, nonche' ai suoi familiari ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b), che accompagnino o raggiungano il cittadino medesimo.
2. Senza pregiudizio del diritto personale di libera circolazione e di soggiorno dell'interessato, lo Stato membro ospitante, conformemente alla sua legislazione nazionale, agevola l'ingresso e il soggiorno delle seguenti persone:
a) ogni altro familiare, qualunque sia la sua cittadinanza, non definito all'articolo 2, comma 1, lettera b), se e' a carico o
convive, nel paese di provenienza, con il cittadino dell'Unione titolare del diritto di soggiorno a titolo principale o se gravi motivi di salute impongono che il cittadino dell'Unione lo assista personalmente;
b) il partner con cui il cittadino dell'Unione abbia una relazione stabile debitamente attestata dallo Stato del cittadino dell'Unione.
3. Lo Stato membro ospitante effettua un esame approfondito della
situazione personale e giustifica l'eventuale rifiuto del loro ingresso o soggiorno.


L'errore é quindi clamoroso, lapalissiano e gigantesco.
Quando il suddetto art. 3, specifica: ogni altro familiare, qualunque sia la sua cittadinanza, non definito all'articolo 2, comma 1, lettera b), se e' a carico, sta precisando inequivocabilmente e senza possibili altre interpretazioni che, ogni altro familiare che non sia descritto nelle definizioni dell'art.2, ricordiamo e rissumendo:
a) coniuge
b) discendenti
c) ascendenti
ha il diritto al ricongiungimento familiare o familiare al seguito se a carico o ...omissis.
Con OGNI ALTRO FAMILIARE, non compreso quindi tra il coniuge, i discendenti e gli ascendenti di cittadini UE, si intende TUTTI gli altri familiari se a carico, incluso ovviamente, i fratelli e le sorelle.

Oltre a non essere attenti nel dare informazioni sulle disposizioni di legge, ci si trova anche davanti a una clamorosa ''interpretazione'', assolutamente anticostituzionale, in quanto i fratelli e le sorelle si troverebbero DISCRIMINATI nei confronti di nipoti, genitori e coniuge. Discriminazione proibita dall'Art. 3 della nostra Costituzione.

Si potrebbe obbiettare che il DL parli di cittadini UE e che si tratta di familiari di cittadini UE, presumibilmente di cittadinanza UE e non di extracomunitari?

NEANCHE PER SOGNO!!!

Le normative vanno lette per intero come detto al principio e a parte che giá l'art 3 succitato, riporta testualmente ogni altro familiare, qualunque sia la sua cittadinanza , basta arrivare all'Art 23, per leggere:

Art. 23.
Applicabilita' ai soggetti non aventi la cittadinanza italiana che siano familiari di cittadini italiani


1. Le disposizioni del presente decreto legislativo, se piu' favorevoli, si applicano ai familiari di cittadini italiani non aventi la cittadinanza italiana.


Altro grave errore che si sta commettendo in alcuni Consolati od Uffici Consolari, é far pagare i diritti consolari sui visti quando si tratta di ricongiungimento familiare, motivando che solamente il visto per i coniugi é a titolo gratuito.
Niente di piú errato e pericolosamente abusivo. Basta riprendere ancora una volta il DL 30/2007 succitato, all'art. 5, commi 2 e 3:
2. I familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro sono assoggettati all'obbligo del visto d'ingresso, nei casi in cui e' richiesto. Il possesso della carta di soggiorno di cui all'articolo 10 in corso di validita' esonera dall'obbligo di munirsi del visto.
3. I visti di cui al comma 2 sono rilasciati gratuitamente e con priorita' rispetto alle altre richieste.


Sempre ci si augura che gli errori vengano corretti e in fretta, soprattutto quando l'informazione proviene da Istituzioni cosí altolocate e di gran prestigio, come un Consolato o un Ufficio Consolare italiano, quindi tutti noi ci aspettiamo, fiduciosi nelle nostre istituzioni, che l'errore venga immediatamente ripreso e si evitino gravi torti agli aventi diritto.



Dr. Guido Baccoli

Consulente Tecnico di Diritto Consolare, Civile e Internazionale
Tel. Ufficio 809-412-5535
E-mail: guidobaccoli@hotmail.com



Pubblicita'

 
 

TURISMO R.D.

CARAIBI
Notizie sui caraibi




Aiutaci
Grazie !