Costituzione
della Repubblica italiana
PRINCIPI
FONDAMENTALI
Art.
1.
L'Italia
è una Repubblica democratica, fondata
sul lavoro.
La sovranità appartiene al popolo,
che la esercita nelle forme e nei limiti
della Costituzione.
Art.
2.
La
Repubblica riconosce e garantisce i diritti
inviolabili dell'uomo, sia come singolo
sia nelle formazioni sociali ove si svolge
la sua personalità, e richiede
l'adempimento dei doveri inderogabili
di solidarietà politica, economica
e sociale.
Art.
3.
Tutti
i cittadini hanno pari dignità
sociale e sono eguali davanti alla legge,
senza distinzione di sesso, di razza,
di lingua, di religione, di opinioni politiche,
di condizioni personali e sociali.
È
compito della Repubblica rimuovere gli
ostacoli di ordine economico e sociale,
che, limitando di fatto la libertà
e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono
il pieno sviluppo della persona umana
e l'effettiva partecipazione di tutti
i lavoratori all'organizzazione politica,
economica e sociale del Paese.
Art.
4.
La
Repubblica riconosce a tutti i cittadini
il diritto al lavoro e promuove le condizioni
che rendano effettivo questo diritto.
Ogni
cittadino ha il dovere di svolgere, secondo
le proprie possibilità e la propria
scelta, un'attività o una funzione
che concorra al progresso materiale o
spirituale della società.
Art.
5.
La
Repubblica, una e indivisibile, riconosce
e promuove le autonomie locali; attua
nei servizi che dipendono dallo Stato
il più ampio decentramento amministrativo;
adegua i principi ed i metodi della sua
legislazione alle esigenze dell'autonomia
e del decentramento.
Art.
6.
La
Repubblica tutela con apposite norme le
minoranze linguistiche.
Art.
7.
Lo
Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno
nel proprio ordine, indipendenti e sovrani.
I
loro rapporti sono regolati dai Patti
Lateranensi. Le modificazioni dei Patti
accettate dalle due parti, non richiedono
procedimento di revisione costituzionale.
Art.
8.
Tutte
le confessioni religiose sono egualmente
libere davanti alla legge.
Le
confessioni religiose diverse dalla cattolica
hanno diritto di organizzarsi secondo
i propri statuti, in quanto non contrastino
con l'ordinamento giuridico italiano.
I
loro rapporti con lo Stato sono regolati
per legge sulla base di intese con le
relative rappresentanze.
Art.
9.
La
Repubblica promuove lo sviluppo della
cultura e la ricerca scientifica e tecnica.
Tutela
il paesaggio e il patrimonio storico e
artistico della Nazione.
Art.
10.
L'ordinamento
giuridico italiano si conforma alle norme
del diritto internazionale generalmente
riconosciute.
La
condizione giuridica dello straniero è
regolata dalla legge in conformità
delle norme e dei trattati internazionali.
Lo
straniero, al quale sia impedito nel suo
paese l'effettivo esercizio delle libertà
democratiche garantite dalla Costituzione
italiana, ha diritto d'asilo nel territorio
della Repubblica secondo le condizioni
stabilite dalla legge.
Non
è ammessa l'estradizione dello
straniero per reati politici.
Art.
11.
L'Italia
ripudia la guerra come strumento di offesa
alla libertà degli altri popoli
e come mezzo di risoluzione delle controversie
internazionali; consente, in condizioni
di parità con gli altri Stati,
alle limitazioni di sovranità necessarie
ad un ordinamento che assicuri la pace
e la giustizia fra le Nazioni; promuove
e favorisce le organizzazioni internazionali
rivolte a tale scopo.
Art.
12
La
bandiera della Repubblica è il
tricolore italiano: verde, bianco e rosso,
a tre bande verticali di eguali dimensioni.
PARTE I
DIRITTI
E DOVERI DEI CITTADINI
TITOLO I
RAPPORTI
CIVILI
Art.
13.
La
libertà personale è inviolabile.
Non è ammessa forma alcuna di detenzione,
di ispezione o perquisizione personale,
né qualsiasi altra restrizione
della libertà personale, se non
per atto motivato dell'autorità
giudiziaria e nei soli casi e modi previsti
dalla legge.
In
casi eccezionali di necessità ed
urgenza, indicati tassativamente dalla
legge, l'autorità di pubblica sicurezza
può adottare provvedimenti provvisori,
che devono essere comunicati entro quarantotto
ore all'autorità giudiziaria e,
se questa non li convalida nelle successive
quarantotto ore, si intendono revocati
e restano privi di ogni effetto.
È
punita ogni violenza fisica e morale sulle
persone comunque sottoposte a restrizioni
di libertà.
La
legge stabilisce i limiti massimi della
carcerazione preventiva.
Art.
14.
Il
domicilio è inviolabile.
Non
vi si possono eseguire ispezioni o perquisizioni
o sequestri, se non nei casi e modi stabiliti
dalla legge secondo le garanzie prescritte
per la tutela della libertà personale.
Gli
accertamenti e le ispezioni per motivi
di sanità e di incolumità
pubblica o a fini economici e fiscali
sono regolati da leggi speciali.
Art.
15.
La
libertà e la segretezza della corrispondenza
e di ogni altra forma di comunicazione
sono inviolabili.
La
loro limitazione può avvenire soltanto
per atto motivato dell'autorità
giudiziaria con le garanzie stabilite
dalla legge.
Art.
16.
Ogni
cittadino può circolare e soggiornare
liberamente in qualsiasi parte del territorio
nazionale, salvo le limitazioni che la
legge stabilisce in via generale per motivi
di sanità o di sicurezza. Nessuna
restrizione può essere determinata
da ragioni politiche.
Ogni
cittadino è libero di uscire dal
territorio della Repubblica e di rientrarvi,
salvo gli obblighi di legge.
Art.
17.
I
cittadini hanno diritto di riunirsi pacificamente
e senz'armi.
Per
le riunioni, anche in luogo aperto al
pubblico, non è richiesto preavviso.
Delle
riunioni in luogo pubblico deve essere
dato preavviso alle autorità, che
possono vietarle soltanto per comprovati
motivi di sicurezza o di incolumità
pubblica.
Art.
18.
I
cittadini hanno diritto di associarsi
liberamente, senza autorizzazione, per
fini che non sono vietati ai singoli dalla
legge penale.
Sono
proibite le associazioni segrete e quelle
che perseguono, anche indirettamente,
scopi politici mediante organizzazioni
di carattere militare.
Art.
19.
Tutti
hanno diritto di professare liberamente
la propria fede religiosa in qualsiasi
forma, individuale o associata, di farne
propaganda e di esercitarne in privato
o in pubblico il culto, purché
non si tratti di riti contrari al buon
costume.
Art.
20.
Il
carattere ecclesiastico e il fine di religione
o di culto d'una associazione od istituzione
non possono essere causa di speciali limitazioni
legislative, né di speciali gravami
fiscali per la sua costituzione, capacità
giuridica e ogni forma di attività.
Art.
21.
Tutti
hanno diritto di manifestare liberamente
il proprio pensiero con la parola, lo
scritto e ogni altro mezzo di diffusione.
La
stampa non può essere soggetta
ad autorizzazioni o censure.
Si
può procedere a sequestro soltanto
per atto motivato dell'autorità
giudiziaria nel caso di delitti, per i
quali la legge sulla stampa espressamente
lo autorizzi, o nel caso di violazione
delle norme che la legge stessa prescriva
per l'indicazione dei responsabili.
In
tali casi, quando vi sia assoluta urgenza
e non sia possibile il tempestivo intervento
dell'autorità giudiziaria, il sequestro
della stampa periodica può essere
eseguito da ufficiali di polizia giudiziaria,
che devono immediatamente, e non mai oltre
ventiquattro ore, fare denunzia all'autorità
giudiziaria. Se questa non lo convalida
nelle ventiquattro ore successive, il
sequestro s'intende revocato e privo di
ogni effetto.
La
legge può stabilire, con norme
di carattere generale, che siano resi
noti i mezzi di finanziamento della stampa
periodica.
Sono
vietate le pubblicazioni a stampa, gli
spettacoli e tutte le altre manifestazioni
contrarie al buon costume. La legge stabilisce
provvedimenti adeguati a prevenire e a
reprimere le violazioni.
Art.
22.
Nessuno
può essere privato, per motivi
politici, della capacità giuridica,
della cittadinanza, del nome.
Art.
23.
Nessuna
prestazione personale o patrimoniale può
essere imposta se non in base alla legge.
Art.
24.
Tutti
possono agire in giudizio per la tutela
dei propri diritti e interessi legittimi.
La
difesa è diritto inviolabile in
ogni stato e grado del procedimento.
Sono
assicurati ai non abbienti, con appositi
istituti, i mezzi per agire e difendersi
davanti ad ogni giurisdizione.
La
legge determina le condizioni e i modi
per la riparazione degli errori giudiziari.
Art.
25.
Nessuno
può essere distolto dal giudice
naturale precostituito per legge.
Nessuno
può essere punito se non in forza
di una legge che sia entrata in vigore
prima del fatto commesso.
Nessuno
può essere sottoposto a misure
di sicurezza se non nei casi previsti
dalla legge.
Art.
26.
L'estradizione
del cittadino può essere consentita
soltanto ove sia espressamente prevista
dalle convenzioni internazionali.
Non
può in alcun caso essere ammessa
per reati politici.
Art.
27.
La
responsabilità penale è
personale.
L'imputato
non è considerato colpevole sino
alla condanna definitiva.
Le
pene non possono consistere in trattamenti
contrari al senso di umanità e
devono tendere alla rieducazione del condannato.
Non
è ammessa la pena di morte, se
non nei casi previsti dalle leggi militari
di guerra.
Art.
28.
I
funzionari e i dipendenti dello Stato
e degli enti pubblici sono direttamente
responsabili, secondo le leggi penali,
civili e amministrative, degli atti compiuti
in violazione di diritti. In tali casi
la responsabilità civile si estende
allo Stato e agli enti pubblici.
TITOLO
II
RAPPORTI
ETICO-SOCIALI
Art.
29.
La
Repubblica riconosce i diritti della famiglia
come società naturale fondata sul
matrimonio.
Il
matrimonio è ordinato sull'eguaglianza
morale e giuridica dei coniugi, con i
limiti stabiliti dalla legge a garanzia
dell'unità familiare.
Art.
30.
È
dovere e diritto dei genitori mantenere,
istruire ed educare i figli, anche se
nati fuori del matrimonio.
Nei
casi di incapacità dei genitori,
la legge provvede a che siano assolti
i loro compiti.
La
legge assicura ai figli nati fuori del
matrimonio ogni tutela giuridica e sociale,
compatibile con i diritti dei membri della
famiglia legittima.
La
legge detta le norme e i limiti per la
ricerca della paternità.
Art.
31.
La
Repubblica agevola con misure economiche
e altre provvidenze la formazione della
famiglia e l'adempimento dei compiti relativi,
con particolare riguardo alle famiglie
numerose.
Protegge
la maternità, l'infanzia e la gioventù,
favorendo gli istituti necessari a tale
scopo.
Art.
32.
La
Repubblica tutela la salute come fondamentale
diritto dell'individuo e interesse della
collettività, e garantisce cure
gratuite agli indigenti.
Nessuno
può essere obbligato a un determinato
trattamento sanitario se non per disposizione
di legge. La legge non può in nessun
caso violare i limiti imposti dal rispetto
della persona umana.
Art.
33.
L'arte
e la scienza sono libere e libero ne è
l'insegnamento.
La
Repubblica detta le norme generali sull'istruzione
ed istituisce scuole statali per tutti
gli ordini e gradi.
Enti
e privati hanno il diritto di istituire
scuole ed istituti di educazione, senza
oneri per lo Stato.
La
legge, nel fissare i diritti e gli obblighi
delle scuole non statali che chiedono
la parità, deve assicurare ad esse
piena libertà e ai loro alunni
un trattamento scolastico equipollente
a quello degli alunni di scuole statali.
È
prescritto un esame di Stato per l'ammissione
ai vari ordini e gradi di scuole o per
la conclusione di essi e per l'abilitazione
all'esercizio professionale.
Le
istituzioni di alta cultura, università
ed accademie, hanno il diritto di darsi
ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti
dalle leggi dello Stato.
Art.
34.
La
scuola è aperta a tutti.
L'istruzione
inferiore, impartita per almeno otto anni,
è obbligatoria e gratuita.
I
capaci e meritevoli, anche se privi di
mezzi, hanno diritto di raggiungere i
gradi più alti degli studi.
La
Repubblica rende effettivo questo diritto
con borse di studio, assegni alle famiglie
ed altre provvidenze, che devono essere
attribuite per concorso.
TITOLO III
RAPPORTI
ECONOMICI
Art.
35.
La
Repubblica tutela il lavoro in tutte le
sue forme ed applicazioni.
Cura
la formazione e l'elevazione professionale
dei lavoratori.
Promuove
e favorisce gli accordi e le organizzazioni
internazionali intesi ad affermare e regolare
i diritti del lavoro.
Riconosce
la libertà di emigrazione, salvo
gli obblighi stabiliti dalla legge nell'interesse
generale, e tutela il lavoro italiano
all'estero.
Art.
36.
Il
lavoratore ha diritto ad una retribuzione
proporzionata alla quantità e qualità
del suo lavoro e in ogni caso sufficiente
ad assicurare a sé e alla famiglia
un'esistenza libera e dignitosa.
La
durata massima della giornata lavorativa
è stabilita dalla legge.
Il
lavoratore ha diritto al riposo settimanale
e a ferie annuali retribuite, e non può
rinunziarvi.
Art.
37.
La
donna lavoratrice ha gli stessi diritti
e, a parità di lavoro, le stesse
retribuzioni che spettano al lavoratore.
Le condizioni di lavoro devono consentire
l'adempimento della sua essenziale funzione
familiare e assicurare alla madre e al
bambino una speciale adeguata protezione.
La
legge stabilisce il limite minimo di età
per il lavoro salariato.
La
Repubblica tutela il lavoro dei minori
con speciali norme e garantisce ad essi,
a parità di lavoro, il diritto
alla parità di retribuzione.
Art.
38.
Ogni
cittadino inabile al lavoro e sprovvisto
dei mezzi necessari per vivere ha diritto
al mantenimento e all'assistenza sociale.
I
lavoratori hanno diritto che siano preveduti
ed assicurati mezzi adeguati alle loro
esigenze di vita in caso di infortunio,
malattia, invalidità e vecchiaia,
disoccupazione involontaria.
Gli
inabili ed i minorati hanno diritto all'educazione
e all'avviamento professionale.
Ai
compiti previsti in questo articolo provvedono
organi ed istituti predisposti o integrati
dallo Stato.
L'assistenza
privata è libera.
Art.
39.
L'organizzazione
sindacale è libera.
Ai
sindacati non può essere imposto
altro obbligo se non la loro registrazione
presso uffici locali o centrali, secondo
le norme di legge.
È
condizione per la registrazione che gli
statuti dei sindacati sanciscano un ordinamento
interno a base democratica.
I
sindacati registrati hanno personalità
giuridica. Possono, rappresentati unitariamente
in proporzione dei loro iscritti, stipulare
contratti collettivi di lavoro con efficacia
obbligatoria per tutti gli appartenenti
alle categorie alle quali il contratto
si riferisce.
Art.
40.
Il
diritto di sciopero si esercita nell'ambito
delle leggi che lo regolano.
Art.
41.
L'iniziativa
economica privata è libera.
Non
può svolgersi in contrasto con
l'utilità sociale o in modo da
recare danno alla sicurezza, alla libertà,
alla dignità umana.
La
legge determina i programmi e i controlli
opportuni perché l'attività
economica pubblica e privata possa essere
indirizzata e coordinata a fini sociali.
Art.
42.
La
proprietà è pubblica o privata.
I beni economici appartengono allo Stato,
ad enti o a privati.
La
proprietà privata è riconosciuta
e garantita dalla legge, che ne determina
i modi di acquisto, di godimento e i limiti
allo scopo di assicurarne la funzione
sociale e di renderla accessibile a tutti.
La
proprietà privata può essere,
nei casi preveduti dalla legge, e salvo
indennizzo, espropriata per motivi d'interesse
generale.
La
legge stabilisce le norme ed i limiti
della successione legittima e testamentaria
e i diritti dello Stato sulle eredità.
Art.
43.
A
fini di utilità generale la legge
può riservare originariamente o
trasferire, mediante espropriazione e
salvo indennizzo, allo Stato, ad enti
pubblici o a comunità di lavoratori
o di utenti determinate imprese o categorie
di imprese, che si riferiscano a servizi
pubblici essenziali o a fonti di energia
o a situazioni di monopolio ed abbiano
carattere di preminente interesse generale.
Art.
44.
Al
fine di conseguire il razionale sfruttamento
del suolo e di stabilire equi rapporti
sociali, la legge impone obblighi e vincoli
alla proprietà terriera privata,
fissa limiti alla sua estensione secondo
le regioni e le zone agrarie, promuove
ed impone la bonifica delle terre, la
trasformazione del latifondo e la ricostituzione
delle unità produttive; aiuta la
piccola e la media proprietà.
La
legge dispone provvedimenti a favore delle
zone montane.
Art.
45.
La
Repubblica riconosce la funzione sociale
della cooperazione a carattere di mutualità
e senza fini di speculazione privata.
La legge ne promuove e favorisce l'incremento
con i mezzi più idonei e ne assicura,
con gli opportuni controlli, il carattere
e le finalità.
La
legge provvede alla tutela e allo sviluppo
dell'artigianato.
Art.
46.
Ai
fini della elevazione economica e sociale
del lavoro in armonia con le esigenze
della produzione, la Repubblica riconosce
il diritto dei lavoratori a collaborare,
nei modi e nei limiti stabiliti dalle
leggi, alla gestione delle aziende.
Art.
47.
La
Repubblica incoraggia e tutela il risparmio
in tutte le sue forme; disciplina, coordina
e controlla l'esercizio del credito.
Favorisce
l'accesso del risparmio popolare alla
proprietà dell'abitazione, alla
proprietà diretta coltivatrice
e aldiretto e indiretto investimento azionario
nei grandi complessi produttivi del Paese.
TITOLO IV
RAPPORTI
POLITICI
Art.
48.
Sono
elettori tutti i cittadini, uomini e donne,
che hanno raggiunto la maggiore età.
Il
voto è personale ed eguale, libero
e segreto. Il suo esercizio è dovere
civico.
La
legge stabilisce requisiti e modalità
per l'esercizio del diritto di voto dei
cittadini residenti all'estero e ne assicura
l'effettività. A tal fine è
istituita una circoscrizione Estero per
l'elezione delle Camere, alla quale sono
assegnati seggi nel numero stabilito da
norma costituzionale e secondo criteri
determinati dalla legge.
Il
diritto di voto non può essere
limitato se non per incapacità
civile o per effetto di sentenza penale
irrevocabile o nei casi di indegnità
morale indicati dalla legge.
Art.
49.
Tutti
i cittadini hanno diritto di associarsi
liberamente in partiti per concorrere
con metodo democratico a determinare la
politica nazionale.
Art.
50.
Tutti
i cittadini possono rivolgere petizioni
alle Camere per chiedere provvedimenti
legislativi o esporre comuni necessità.
Art.
51.
Tutti
i cittadini dell'uno o dell'altro sesso
possono accedere agli uffici pubblici
e alle cariche elettive in condizioni
di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti
dalla legge. A tale fine la Repubblica
promuove con appositi provvedimenti le
pari opportunità tra donne e uomini.
La
legge può, per l'ammissione ai
pubblici uffici e alle cariche elettive,
parificare ai cittadini gli italiani non
appartenenti alla Repubblica.
Chi
è chiamato a funzioni pubbliche
elettive ha diritto di disporre del tempo
necessario al loro adempimento e di conservare
il suo posto di lavoro.
Art.
52.
La
difesa della Patria è sacro dovere
del cittadino.
Il
servizio militare è obbligatorio
nei limiti e modi stabiliti dalla legge.
Il suo adempimento non pregiudica la posizione
di lavoro del cittadino, né l'esercizio
dei diritti politici.
L'ordinamento
delle Forze armate si informa allo spirito
democratico della Repubblica.
Art.
53.
Tutti
sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche
in ragione della loro capacità
contributiva.
Il
sistema tributario è informato
a criteri di progressività.
Art.
54.
Tutti
i cittadini hanno il dovere di essere
fedeli alla Repubblica e di osservarne
la Costituzione e le leggi.
I
cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche
hanno il dovere di adempierle con disciplina
ed onore, prestando giuramento nei casi
stabiliti dalla legge.
PARTE II
ORDINAMENTO
DELLA REPUBBLICA
TITOLO I
IL
PARLAMENTO
Sezione I
Le
Camere.
Art.
55.
Il
Parlamento si compone della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica.
Il
Parlamento si riunisce in seduta comune
dei membri delle due Camere nei soli casi
stabiliti dalla Costituzione.
Art.
56.
La
Camera dei deputati è eletta a
suffragio universale e diretto.
Il
numero dei deputati è di seicentotrenta,
dodici dei quali eletti nella circoscrizione
Estero.
Sono
eleggibili a deputati tutti gli elettori
che nel giorno delle elezioni hanno compiuto
i venticinque anni di età.
La
ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni,
fatto salvo il numero dei seggi assegnati
alla circoscrizione Estero, si effettua
dividendo il numero degli abitanti della
Repubblica, quale risulta dall'ultimo
censimento generale della popolazione,
per seicentodiciotto e distribuendo i
seggi in proporzione alla popolazione
di ogni circoscrizione, sulla base dei
quozienti interi e dei più alti
resti.
Art.
57.
Il
Senato della Repubblica è eletto
a base regionale, salvi i seggi assegnati
alla circoscrizione Estero.
Il
numero dei senatori elettivi è
di trecentoquindici, sei dei quali eletti
nella circoscrizione Estero.
Nessuna
Regione può avere un numero di
senatori inferiore a sette; il Molise
ne ha due, la Valle d'Aosta uno.
La
ripartizione dei seggi tra le Regioni,
fatto salvo il numero dei seggi assegnati
alla circoscrizione Estero, previa applicazione
delle disposizioni del precedente comma,
si effettua in proporzione alla popolazione
delle Regioni, quale risulta dall'ultimo
censimento generale, sulla base dei quozienti
interi e dei più alti resti.
Art.
58.
I
senatori sono eletti a suffragio universale
e diretto dagli elettori che hanno superato
il venticinquesimo anno di età.
Sono
eleggibili a senatori gli elettori che
hanno compiuto il quarantesimo anno.
Art.
59.
È
senatore di diritto e a vita, salvo rinunzia,
chi è stato Presidente della Repubblica.
Il
Presidente della Repubblica può
nominare senatori a vita cinque cittadini
che hanno illustrato la Patria per altissimi
meriti nel campo sociale, scientifico,
artistico e letterario.
Art.
60.
La Camera dei deputati e il Senato della
Repubblica sono eletti per cinque anni.
La
durata di ciascuna Camera non può
essere prorogata se non per legge e soltanto
in caso di guerra.
Art.
61.
Le
elezioni delle nuove Camere hanno luogo
entro settanta giorni dalla fine delle
precedenti. La prima riunione ha luogo
non oltre il ventesimo giorno dalle elezioni.
Finché
non siano riunite le nuove Camere sono
prorogati i poteri delle precedenti.
Art.
62.
Le
Camere si riuniscono di diritto il primo
giorno non festivo di febbraio e di ottobre.
Ciascuna
Camera può essere convocata in
via straordinaria per iniziativa del suo
Presidente o del Presidente della Repubblica
o di un terzo dei suoi componenti.
Quando
si riunisce in via straordinaria una Camera,
è convocata di diritto anche l'altra.
Art.
63.
Ciascuna Camera elegge fra i suoi componenti
il Presidente e l'Ufficio di presidenza.
Quando
il Parlamento si riunisce in seduta comune,
il Presidente e l'Ufficio di presidenza
sono quelli della Camera dei deputati.
Art.
64.
Ciascuna
Camera adotta il proprio regolamento a
maggioranza assoluta dei suoi componenti.
Le
sedute sono pubbliche; tuttavia ciascuna
delle due Camere e il Parlamento a Camere
riunite possono deliberare di adunarsi
in seduta segreta.
Le
deliberazioni di ciascuna Camera e del
Parlamento non sono valide se non è
presente la maggioranza dei loro componenti,
e se non sono adottate a maggioranza dei
presenti, salvo che la Costituzione prescriva
una maggioranza speciale.
I
membri del Governo, anche se non fanno
parte delle Camere, hanno diritto, e se
richiesti obbligo, di assistere alle sedute.
Devono essere sentiti ogni volta che lo
richiedono.
Art.
65.
La
legge determina i casi di ineleggibilità
e incompatibilità con l'ufficio
di deputato o di senatore.
Nessuno
può appartenere contemporaneamente
alle due Camere.
Art.
66.
Ciascuna
Camera giudica dei titoli di ammissione
dei suoi componenti e delle cause sopraggiunte
di ineleggibilità e di incompatibilità.
Art.
67.
Ogni
membro del Parlamento rappresenta la Nazione
ed esercita le sue funzioni senza vincolo
di mandato.
Art.
68.
I
membri del Parlamento non possono essere
chiamati a rispondere delle opinioni espresse
e dei voti dati nell'esercizio delle loro
funzioni.
Senza
autorizzazione della Camera alla quale
appartiene, nessun membro del Parlamento
può essere sottoposto a perquisizione
personale o domiciliare, né può
essere arrestato o altrimenti privato
della libertà personale, o mantenuto
in detenzione, salvo che in esecuzione
di una sentenza irrevocabile di condanna,
ovvero se sia colto nell'atto di commettere
un delitto per il quale è previsto
l'arresto obbligatorio in flagranza.
Analoga
autorizzazione è richiesta per
sottoporre i membri del Parlamento ad
intercettazione, in qualsiasi forma, di
conversazioni o comunicazioni e a sequestro
di corrispondenza.
Art.
69.
I
membri del Parlamento ricevono un'indennità
stabilita dalla legge.
Sezione II
La
formazione delle leggi.
Art.
70.
La
funzione legislativa è esercitata
collettivamente dalle due Camere.
Art.
71.
L'iniziativa
delle leggi appartiene al Governo, a ciascun
membro delle Camere ed agli organi ed
enti ai quali sia conferita da legge costituzionale.
Il
popolo esercita l'iniziativa delle leggi,
mediante la proposta, da parte di almeno
cinquantamila elettori, di un progetto
redatto in articoli.
Art.
72.
Ogni
disegno di legge, presentato ad una Camera
è, secondo le norme del suo regolamento,
esaminato da una commissione e poi dalla
Camera stessa, che l'approva articolo
per articolo e con votazione finale.
Il
regolamento stabilisce procedimenti abbreviati
per i disegni di legge dei quali è
dichiarata l'urgenza.
Può
altresì stabilire in quali casi
e forme l'esame e l'approvazione dei disegni
di legge sono deferiti a commissioni,
anche permanenti, composte in modo da
rispecchiare la proporzione dei gruppi
parlamentari. Anche in tali casi, fino
al momento della sua approvazione definitiva,
il disegno di legge è rimesso alla
Camera, se il Governo o un decimo dei
componenti della Camera o un quinto della
commissione richiedono che sia discusso
o votato dalla Camera stessa oppure che
sia sottoposto alla sua approvazione finale
con sole dichiarazioni di voto. Il regolamento
determina le forme di pubblicità
dei lavori delle commissioni.
La
procedura normale di esame e di approvazione
diretta da parte della Camera è
sempre adottata per i disegni di legge
in materia costituzionale ed elettorale
e per quelli di delegazione legislativa,
di autorizzazione a ratificare trattati
internazionali, di approvazione di bilanci
e consuntivi.
Art. 73.
Le leggi sono promulgate dal Presidente
della Repubblica entro un mese dall'approvazione.
Se
le Camere, ciascuna a maggioranza assoluta
dei propri componenti, ne dichiarano l'urgenza,
la legge è promulgata nel termine
da essa stabilito.
Le
leggi sono pubblicate subito dopo la promulgazione
ed entrano in vigore il quindicesimo giorno
successivo alla loro pubblicazione, salvo
che le leggi stesse stabiliscano un termine
diverso.
Art.
74.
Il
Presidente della Repubblica, prima di
promulgare la legge, può con messaggio
motivato alle Camere chiedere una nuova
deliberazione.
Se
le Camere approvano nuovamente la legge,
questa deve essere promulgata.
Art.
75.
È
indetto referendum popolare per deliberare
l'abrogazione, totale o parziale, di una
legge o di un atto avente valore di legge,
quando lo richiedono cinquecentomila elettori
o cinque Consigli regionali.
Non
è ammesso il referendum per le
leggi tributarie e di bilancio, di amnistia
e di indulto, di autorizzazione a ratificare
trattati internazionali.
Hanno
diritto di partecipare al referendum tutti
i cittadini chiamati ad eleggere la Camera
dei deputati.
La
proposta soggetta a referendum è
approvata se ha partecipato alla votazione
la maggioranza degli aventi diritto, e
se è raggiunta la maggioranza dei
voti validamente espressi.
La
legge determina le modalità di
attuazione del referendum.
Art.
76.
L'esercizio
della funzione legislativa non può
essere delegato al Governo se non con
determinazione di principî e criteri
direttivi e soltanto per tempo limitato
e per oggetti definiti.
Art.
77.
Il
Governo non può, senza delegazione
delle Camere, emanare decreti che abbiano
valore di legge ordinaria.
Quando,
in casi straordinari di necessità
e d'urgenza, il Governo adotta, sotto
la sua responsabilità, provvedimenti
provvisori con forza di legge, deve il
giorno stesso presentarli per la conversione
alle Camere che, anche se sciolte, sono
appositamente convocate e si riuniscono
entro cinque giorni.
I
decreti perdono efficacia sin dall'inizio,
se non sono convertiti in legge entro
sessanta giorni dalla loro pubblicazione.
Le Camere possono tuttavia regolare con
legge i rapporti giuridici sorti sulla
base dei decreti non convertiti.
Art.
78.
Le
Camere deliberano lo stato di guerra e
conferiscono al Governo i poteri necessari.
Art.
79.
L'amnistia
e l'indulto sono concessi con legge deliberata
a maggioranza dei due terzi dei componenti
di ciascuna Camera, in ogni suo articolo
e nella votazione finale.
La
legge che concede l'amnistia o l'indulto
stabilisce il termine per la loro applicazione.
In
ogni caso l'amnistia e l'indulto non possono
applicarsi ai reati commessi successivamente
alla presentazione del disegno di legge.
Art.
80.
Le
Camere autorizzano con legge la ratifica
dei trattati internazionali che sono di
natura politica, o prevedono arbitrati
o regolamenti giudiziari, o importano
variazioni del territorio od oneri alle
finanze o modificazioni di leggi.
Art.
81.
Le
Camere approvano ogni anno i bilanci e
il rendiconto consuntivo presentati dal
Governo.
L'esercizio
provvisorio del bilancio non può
essere concesso se non per legge e per
periodi non superiori complessivamente
a quattro mesi.
Con
la legge di approvazione del bilancio
non si possono stabilire nuovi tributi
e nuove spese.
Ogni
altra legge che importi nuove o maggiori
spese deve indicare i mezzi per farvi
fronte.
Art.
82.
Ciascuna
Camera può disporre inchieste su
materie di pubblico interesse.
A
tale scopo nomina fra i propri componenti
una commissione formata in modo da rispecchiare
la proporzione dei vari gruppi. La commissione
di inchiesta procede alle indagini e agli
esami con gli stessi poteri e le stesse
limitazioni dell'autorità giudiziaria.
TITOLO II
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Art.
83.
Il
Presidente della Repubblica è eletto
dal Parlamento in seduta comune dei suoi
membri.
All'elezione
partecipano tre delegati per ogni Regione
eletti dal Consiglio regionale in modo
che sia assicurata la rappresentanza delle
minoranze. La Valle d'Aosta ha un solo
delegato.
L'elezione
del Presidente della Repubblica ha luogo
per scrutinio segreto a maggioranza di
due terzi dell'assemblea. Dopo il terzo
scrutinio è sufficiente la maggioranza
assoluta.
Art.
84.
Può
essere eletto Presidente della Repubblica
ogni cittadino che abbia compiuto cinquanta
anni d'età e goda dei diritti civili
e politici.
L'ufficio
di Presidente della Repubblica è
incompatibile con qualsiasi altra carica.
L'assegno
e la dotazione del Presidente sono determinati
per legge.
Art.
85.
Il
Presidente della Repubblica è eletto
per sette anni.
Trenta
giorni prima che scada il termine, il
Presidente della Camera dei deputati convoca
in seduta comune il Parlamento e i delegati
regionali, per eleggere il nuovo Presidente
della Repubblica.
Se
le Camere sono sciolte, o manca meno di
tre mesi alla loro cessazione, la elezione
ha luogo entro quindici giorni dalla riunione
delle Camere nuove. Nel frattempo sono
prorogati i poteri del Presidente in carica.
Art.
86.
Le
funzioni del Presidente della Repubblica,
in ogni caso che egli non possa adempierle,
sono esercitate dal Presidente del Senato.
In
caso di impedimento permanente o di morte
o di dimissioni del Presidente della Repubblica,
il Presidente della Camera dei deputati
indice la elezione del nuovo Presidente
della Repubblica entro quindici giorni,
salvo il maggior termine previsto se le
Camere sono sciolte o manca meno di tre
mesi alla loro cessazione.
Art.
87.
Il
Presidente della Repubblica è il
capo dello Stato e rappresenta l'unità
nazionale.
Può
inviare messaggi alle Camere.
Indice
le elezioni delle nuove Camere e ne fissa
la prima riunione.
Autorizza
la presentazione alle Camere dei disegni
di legge di iniziativa del Governo.
Promulga
le leggi ed emana i decreti aventi valore
di legge e i regolamenti.
Indice
il referendum popolare nei casi previsti
dalla Costituzione.
Nomina,
nei casi indicati dalla legge, i funzionari
dello Stato.
Accredita
e riceve i rappresentanti diplomatici,
ratifica i trattati internazionali, previa,
quando occorra, l'autorizzazione delle
Camere.
Ha
il comando delle Forze armate, presiede
il Consiglio supremo di difesa costituito
secondo la legge, dichiara lo stato di
guerra deliberato dalle Camere.
Presiede
il Consiglio superiore della magistratura.
Può
concedere grazia e commutare le pene.
Conferisce
le onorificenze della Repubblica.
Art.
88.
Il
Presidente della Repubblica può,
sentiti i loro Presidenti, sciogliere
le Camere o anche una sola di esse.
Non
può esercitare tale facoltà
negli ultimi sei mesi del suo mandato,
salvo che essi coincidano in tutto o in
parte con gli ultimi sei mesi della legislatura.
Art.
89.
Nessun
atto del Presidente della Repubblica è
valido se non è controfirmato dai
ministri proponenti, che ne assumono la
responsabilità.
Gli
atti che hanno valore legislativo e gli
altri indicati dalla legge sono controfirmati
anche dal Presidente del Consiglio dei
Ministri.
Art.
90.
Il
Presidente della Repubblica non è
responsabile degli atti compiuti nell'esercizio
delle sue funzioni, tranne che per alto
tradimento o per attentato alla Costituzione.
In
tali casi è messo in stato di accusa
dal Parlamento in seduta comune, a maggioranza
assoluta dei suoi membri.
Art.
91.
Il
Presidente della Repubblica, prima di
assumere le sue funzioni, presta giuramento
di fedeltà alla Repubblica e di
osservanza della Costituzione dinanzi
al Parlamento in seduta comune.
TITOLO
III
IL
GOVERNO
Sezione I
Il
Consiglio dei ministri.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
I PRESIDENTI
LA
COSTITUZIONE
ATTIVITA'
DEL CAPO DELLO STATO
GLI
UFFICI
LE
ONORIFICENZE
Art.
92.
Il Governo della Repubblica è composto
del Presidente del Consiglio e dei ministri,
che costituiscono insieme il Consiglio
dei ministri.
Il
Presidente della Repubblica nomina il
Presidente del Consiglio dei ministri
e, su proposta di questo, i ministri.
Art.
93.
Il
Presidente del Consiglio dei ministri
e i ministri, prima di assumere le funzioni,
prestano giuramento nelle mani del Presidente
della Repubblica.
Art.
94.
Il Governo deve avere la fiducia delle
due Camere.
Ciascuna
Camera accorda o revoca la fiducia mediante
mozione motivata e votata per appello
nominale.
Entro
dieci giorni dalla sua formazione il Governo
si presenta alle Camere per ottenerne
la fiducia.
Il
voto contrario di una o d'entrambe le
Camere su una proposta del Governo non
importa obbligo di dimissioni.
La
mozione di sfiducia deve essere firmata
da almeno un decimo dei componenti della
Camera e non può essere messa in
discussione prima di tre giorni dalla
sua presentazione.
Art.
95.
Il
Presidente del Consiglio dei ministri
dirige la politica generale del Governo
e ne è responsabile. Mantiene l'unità
di indirizzo politico ed amministrativo,
promovendo e coordinando l'attività
dei ministri.
I
ministri sono responsabili collegialmente
degli atti del Consiglio dei ministri,
e individualmente degli atti dei loro
dicasteri.
La
legge provvede all'ordinamento della Presidenza
del Consiglio e determina il numero, le
attribuzioni e l'organizzazione dei ministeri.
Art.
96.
Il
Presidente del Consiglio dei ministri
ed i ministri, anche se cessati dalla
carica, sono sottoposti, per i reati commessi
nell'esercizio delle loro funzioni, alla
giurisdizione ordinaria, previa autorizzazione
del Senato della Repubblica o della Camera
dei deputati, secondo le norme stabilite
con legge costituzionale.
Sezione
II
La
Pubblica Amministrazione.
Art.
97.
I
pubblici uffici sono organizzati secondo
disposizioni di legge, in modo che siano
assicurati il buon andamento e l'imparzialità
dell'amministrazione.
Nell'ordinamento
degli uffici sono determinate le sfere
di competenza, le attribuzioni e le responsabilità
proprie dei funzionari.
Agli
impieghi nelle pubbliche amministrazioni
si accede mediante concorso, salvo i casi
stabiliti dalla legge.
Art.
98.
I
pubblici impiegati sono al servizio esclusivo
della Nazione.
Se
sono membri del Parlamento, non possono
conseguire promozioni se non per anzianità.
Si
possono con legge stabilire limitazioni
al diritto d'iscriversi ai partiti politici
per i magistrati, i militari di carriera
in servizio attivo, i funzionari ed agenti
di polizia, i rappresentanti diplomatici
e consolari all'estero.
Sezione
III
Gli
organi ausiliari.
Art.
99.
Il
Consiglio nazionale dell'economia e del
lavoro è composto, nei modi stabiliti
dalla legge, di esperti e di rappresentanti
delle categorie produttive, in misura
che tenga conto della loro importanza
numerica e qualitativa.
È
organo di consulenza delle Camere e del
Governo per le materie e secondo le funzioni
che gli sono attribuite dalla legge.
Ha
l'iniziativa legislativa e può
contribuire alla elaborazione della legislazione
economica e sociale secondo i principi
ed entro i limiti stabiliti dalla legge.
Art.
100.
Il
Consiglio di Stato è organo di
consulenza giuridico-amministrativa e
di tutela della giustizia nell'amministrazione.
La
Corte dei conti esercita il controllo
preventivo di legittimità sugli
atti del Governo, e anche quello successivo
sulla gestione del bilancio dello Stato.
Partecipa, nei casi e nelle forme stabiliti
dalla legge, al controllo sulla gestione
finanziaria degli enti a cui lo Stato
contribuisce in via ordinaria. Riferisce
direttamente alle Camere sul risultato
del riscontro eseguito.
La
legge assicura l'indipendenza dei due
Istituti e dei loro componenti di fronte
al Governo.
TITOLO
IV
LA
MAGISTRATURA
Sezione I
Ordinamento
giurisdizionale.
Art.
101.
La
giustizia è amministrata in nome
del popolo.
I
giudici sono soggetti soltanto alla legge.
Art.
102.
La
funzione giurisdizionale è esercitata
da magistrati ordinari istituiti e regolati
dalle norme sull'ordinamento giudiziario.
Non
possono essere istituiti giudici straordinari
o giudici speciali. Possono soltanto istituirsi
presso gli organi giudiziari ordinari
sezioni specializzate per determinate
materie, anche con la partecipazione di
cittadini idonei estranei alla magistratura.
La
legge regola i casi e le forme della partecipazione
diretta del popolo all'amministrazione
della giustizia.
Art.
103.
Il
Consiglio di Stato e gli altri organi
di giustizia amministrativa hanno giurisdizione
per la tutela nei confronti della pubblica
amministrazione degli interessi legittimi
e, in particolari materie indicate dalla
legge, anche dei diritti soggettivi.
La
Corte dei conti ha giurisdizione nelle
materie di contabilità pubblica
e nelle altre specificate dalla legge.
I
tribunali militari in tempo di guerra
hanno la giurisdizione stabilita dalla
legge. In tempo di pace hanno giurisdizione
soltanto per i reati militari commessi
da appartenenti alle Forze armate.
Art.
104.
La magistratura costituisce un ordine
autonomo e indipendente da ogni altro
potere.
Il
Consiglio superiore della magistratura
è presieduto dal Presidente della
Repubblica.
Ne
fanno parte di diritto il primo presidente
e il procuratore generale della Corte
di cassazione.
Gli
altri componenti sono eletti per due terzi
da tutti i magistrati ordinari tra gli
appartenenti alle varie categorie, e per
un terzo dal Parlamento in seduta comune
tra professori ordinari di università
in materie giuridiche ed avvocati dopo
quindici anni di esercizio.
Il
Consiglio elegge un vice presidente fra
i componenti designati dal Parlamento.
I
membri elettivi del Consiglio durano in
carica quattro anni e non sono immediatamente
rieleggibili.
Non
possono, finché sono in carica,
essere iscritti negli albi professionali,
né far parte del Parlamento o di
un Consiglio regionale.
Art.
105.
Spettano al Consiglio superiore della
magistratura, secondo le norme dellordinamento
giudiziario, le assunzioni, le assegnazioni
ed i trasferimenti, le promozioni e i
provvedimenti disciplinari nei riguardi
dei magistrati.
Art.
106.
Le
nomine dei magistrati hanno luogo per
concorso.
La
legge sullordinamento giudiziario
può ammettere la nomina, anche
elettiva, di magistrati onorari per tutte
le funzioni attribuite a giudici singoli.
Su
designazione del Consiglio superiore della
magistratura possono essere chiamati allufficio
di consiglieri di cassazione, per meriti
insigni, professori ordinari di università
in materie giuridiche e avvocati che abbiano
quindici anni desercizio e siano
iscritti negli albi speciali per le giurisdizioni
superiori.
Art.
107.
I
magistrati sono inamovibili. Non possono
essere dispensati o sospesi dal servizio
né destinati ad altre sedi o funzioni
se non in seguito a decisione del Consiglio
superiore della magistratura, adottata
o per i motivi e con le garanzie di difesa
stabilite dallordinamento giudiziario
o con il loro consenso.
Il
Ministro della giustizia ha facoltà
di promuovere lazione disciplinare.
I
magistrati si distinguono fra loro soltanto
per diversità di funzioni.
Il
pubblico ministero gode delle garanzie
stabilite nei suoi riguardi dalle norme
sullordinamento giudiziario.
Art.
108.
Le
norme sullordinamento giudiziario
e su ogni magistratura sono stabilite
con legge.
La
legge assicura lindipendenza dei
giudici delle giurisdizioni speciali,
del pubblico ministero presso di esse,
e degli estranei che partecipano allamministrazione
della giustizia.
Art.
109.
Lautorità
giudiziaria dispone direttamente della
polizia giudiziaria.
Art.
110.
Ferme
le competenze del Consiglio superiore
della magistratura, spettano al Ministro
della giustizia lorganizzazione
e il funzionamento dei servizi relativi
alla giustizia.
Sezione II
Norme
sulla giurisdizione.
Art.
111.
La
giurisdizione si attua mediante il giusto
processo regolato dalla legge.
Ogni
processo si svolge nel contraddittorio
tra le parti, in condizioni di parità,
davanti a giudice terzo e imparziale.
La legge ne assicura la ragionevole durata.1
Nel
processo penale, la legge assicura che
la persona accusata di un reato sia, nel
più breve tempo possibile, informata
riservatamente della natura e dei motivi
dellaccusa elevata a suo carico;
disponga del tempo e delle condizioni
necessari per preparare la sua difesa;
abbia la facoltà, davanti al giudice,
di interrogare o di far interrogare le
persone che rendono dichiarazioni a suo
carico, di ottenere la convocazione e
linterrogatorio di persone a sua
difesa nelle stesse condizioni dellaccusa
e lacquisizione di ogni altro mezzo
di prova a suo favore; sia assistita da
un interprete se non comprende o non parla
la lingua impiegata nel processo.
Il
processo penale è regolato dal
principio del contraddittorio nella formazione
della prova. La colpevolezza dellimputato
non può essere provata sulla base
di dichiarazioni rese da chi, per libera
scelta, si è sempre volontariamente
sottratto allinterrogatorio da parte
dellimputato o del suo difensore.
La
legge regola i casi in cui la formazione
della prova non ha luogo in contraddittorio
per consenso dellimputato o per
accertata impossibilità di natura
oggettiva o per effetto di provata condotta
illecita.
Tutti
i provvedimenti giurisdizionali devono
essere motivati.
Contro
le sentenze e contro i provvedimenti sulla
libertà personale, pronunciati
dagli organi giurisdizionali ordinari
o speciali, è sempre ammesso ricorso
in Cassazione per violazione di legge.
Si può derogare a tale norma soltanto
per le sentenze dei tribunali militari
in tempo di guerra.
Contro
le decisioni del Consiglio di Stato e
della Corte dei conti il ricorso in Cassazione
è ammesso per i soli motivi inerenti
alla giurisdizione.
Art.
112.
Il
pubblico ministero ha lobbligo di
esercitare lazione penale.
Art.
113.
Contro
gli atti della pubblica amministrazione
è sempre ammessa la tutela giurisdizionale
dei diritti e degli interessi legittimi
dinanzi agli organi di giurisdizione ordinaria
o amministrativa.
Tale
tutela giurisdizionale non può
essere esclusa o limitata a particolari
mezzi di impugnazione o per determinate
categorie di atti.
La
legge determina quali organi di giurisdizione
possono annullare gli atti della pubblica
amministrazione nei casi e con gli effetti
previsti dalla legge stessa.
TITOLO V
LE
REGIONI, LE PROVINCIE, I COMUNI
Art.
114.
La
Repubblica è costituita dai Comuni,
dalle Province, dalle Città metropolitane,
dalle Regioni e dallo Stato.
I
Comuni, le Province, le Città metropolitane
e le Regioni sono enti autonomi con propri
statuti, poteri e funzioni secondo i princìpi
fissati dalla Costituzione.
Roma
è la capitale della Repubblica.
La legge dello Stato disciplina il suo
ordinamento.
Art.
115.
Abrogato
dall'articolo 9, comma 2, della legge
costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3
Art.
116.
Il
Friuli-Venezia Giulia, la Sardegna, la
Sicilia, il Trentino-Alto Adige/Südtirol
e la Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste
dispongono di forme e condizioni particolari
di autonomia, secondo i rispettivi statuti
speciali adottati con legge costituzionale.
La
Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol
è costituita dalle Province autonome
di Trento e Bolzano.
Ulteriori
forme e condizioni particolari da autonomia,
concernenti le materie di cui al terzo
comma dell'articolo 117 e le materie indicate
dal secondo comma del medesimo articolo
alle lettere l), limitatamente all'organizzazione
della giustizia di pace, n) e s), possono
essere attribuite ad altre Regioni, con
legge dello Stato, su iniziativa della
Regione interessata, sentiti gli enti
locali, nel rispetto dei principi di cui
all'articolo 119. La legge è approvata
dalle Camere a maggioranza assoluta dei
componenti, sulla base di intesa fra lo
Stato e la Regione interessata.
Art.
117.
La
potestà legislativa è esercitata
dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto
della Costituzione, nonché dei
vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario
e dagli obblighi internazionali.
Lo
Stato ha legislazione esclusiva nelle
seguenti materie:
a)
politica estera e rapporti internazionali
dello Stato; rapporti dello Stato con
l'Unione europea; diritto di asilo e condizione
giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti
all'Unione europea;
b)
immigrazione;
c)
rapporti tra la Repubblica e le confessioni
religiose;
d)
difesa e Forze armate; sicurezza dello
Stato; armi, munizioni ed esplosivi;
e)
moneta, tutela del risparmio e mercati
finanziari; tutela della concorrenza;
sistema valutario; sistematributario e
contabile dello Stato; perequazione delle
risorse finanziarie;
f)
organi dello Stato e relative leggi elettorali;
referendum statali; elezione del Parlamento
europeo;
g)
ordinamento e organizzazione amministrativa
dello Stato e degli enti pubblici nazionali;
h)
ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione
della polizia amministrativa locale;
i)
cittadinanza, stato civile e anagrafi;
l)
giurisdizione e norme processuali; ordinamento
civile e penale; giustizia amministrativa;
m)
determinazione dei livelli essenziali
delle prestazioni concernenti i diritti
civili e sociali che devono essere garantiti
su tutto il territorio nazionale;
n)
norme generali sull'istruzione;
o)
previdenza sociale;
p)
legislazione elettorale, organi di governo
e funzioni fondamentali di Comuni, Province
e Città metropolitane;
q)
dogane, protezione dei confini nazionali
e profilassi internazionale;
r)
pesi, misure e determinazione del tempo;
coordinamento informativo statistico e
informatico dei dati dell'amministrazione
statale, regionale e locale; opere dell'ingegno;
s)
tutela dell'ambiente, dell'ecosistema
e dei beni culturali.
Sono
materie di legislazione concorrente quelle
relative a: rapporti internazionali e
con l'Unione europea delle Regioni; commercio
con l'estero; tutela e sicurezza del lavoro;
istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni
scolastiche e con esclusione della istruzione
e della formazione professionale; professioni;
ricerca scientifica e tecnologica e sostegno
all'innovazione per i settori produttivi;
tutela della salute; alimentazione; ordinamento
sportivo; protezione civile; governo del
territorio; porti e aeroporti civili;
grandi reti di trasporto e di navigazione;
ordinamento della comunicazione; produzione,
trasporto e distribuzione nazionale dell'energia;
previdenza complementare e integrativa;
armonizzazione dei bilanci pubblici e
coordinamento della finanza pubblica e
del sistema tributario; valorizzazione
dei beni culturali e ambientali e promozione
e organizzazione di attività culturali;
casse di risparmio, casse rurali, aziende
di credito a carattere regionale; enti
di credito fondiario e agrario a carattere
regionale. Nelle materie di legislazione
concorrente spetta alle Regioni la potestà
legislativa, salvo che per la determinazione
dei principi fondamentali, riservata alla
legislazione dello Stato.
Spetta
alle Regioni la potestà legislativa
in riferimento ad ogni materia non espressamente
riservata alla legislazione dello Stato.
Le
Regioni e le Province autonome di Trento
e di Bolzano, nelle materie di loro competenza,
partecipano alle decisioni dirette alla
formazione degli atti normativi comunitari
e provvedono all'attuazione e all'esecuzione
degli accordi internazionali e degli atti
dell'Unione europea, nel rispetto delle
norme di procedura stabilite da legge
dello Stato, che disciplina le modalità
di esercizio del potere sostitutivo in
caso di inadempienza.
La
potestà regolamentare spetta allo
Stato nelle materie di legislazione esclusiva,
salva delega alle Regioni. La potestà
regolamentare spetta alle Regioni in ogni
altra materia. I Comuni, le Province e
le Città metropolitane hanno potestà
regolamentare in ordine alla disciplina
dell'organizzazione e dello svolgimento
delle funzioni loro attribuite.
Le
leggi regionali rimuovono ogni ostacolo
che impedisce la piena parità degli
uomini e delle donne nella vita sociale,
culturale ed economica e promuovono la
parità di accesso tra donne e uomini
alle cariche elettive.
La
legge regionale ratifica le intese della
Regione con altre Regioni per il migliore
esercizio delle proprie funzioni, anche
con individuazione di organi comuni.
Nelle
materie di sua competenza la Regione può
concludere accordi con Stati e intese
con enti territoriali interni ad altro
Stato, nei casi e con le forme disciplinati
da leggi dello Stato.
Art.
118.
Le
funzioni amministrative sono attribuite
ai Comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio
unitario, siano conferite a Province,
Città metropolitane, Regioni e
Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà,
differenziazione ed adeguatezza.
I
Comuni, le Province e le Città
metropolitane sono titolari di funzioni
amministrative proprie e di quelle conferite
con legge statale o regionale, secondo
le rispettive competenze.
La
legge statale disciplina forme di coordinamento
fra Stato e Regioni nelle materie di cui
alle lettere b) e h) del secondo comma
dell'articolo 117, e disciplina inoltre
forme di intesa e coordinamento nella
materia della tutela dei beni culturali.
Stato,
Regioni, Città metropolitane, Province
e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa
dei cittadini, singoli e associati, per
lo svolgimento di attività di interesse
generale, sulla base del principio di
sussidiarietà.
Art.
119.
I
Comuni, le Province, le Città metropolitane
e le Regioni hanno autonomia finanziaria
di entrata e di spesa.
I
Comuni, le Province, le Città metropolitane
e le Regioni hanno risorse autonome. Stabiliscono
e applicano tributi ed entrate propri,
in armonia con la Costituzione e secondo
i principi di coordinamento della finanza
pubblica e del sistema tributario. Dispongono
di compartecipazioni al gettito di tributi
erariali riferibile al loro territorio.
La
legge dello Stato istituisce un fondo
perequativo, senza vincoli di destinazione,
per i territori con minore capacità
fiscale per abitante.
Le
risorse derivanti dalle fonti di cui ai
commi precedenti consentono ai Comuni,
alle Province, alle Città metropolitane
e alle Regioni di finanziare integralmente
le funzioni pubbliche loro attribuite.
Per
promuovere lo sviluppo economico, la coesione
e la solidarietà sociale, per rimuovere
gli squilibri economici e sociali, per
favorire l'effettivo esercizio dei diritti
della persona, o per provvedere a scopi
diversi dal normale esercizio delle loro
funzioni, lo Stato destina risorse aggiuntive
ed effettua interventi speciali in favore
di determinati Comuni, Province, Città
metropolitane e Regioni.
I
Comuni, le Province, le Città metropolitane
e le Regioni hanno un proprio patrimonio,
attribuito secondo i principi generali
determinati dalla legge dello Stato. Possono
ricorrere all'indebitamento solo per finanziare
spese di investimento. E' esclusa ogni
garanzia dello Stato sui prestiti dagli
stessi contratti.
Art.
120.
La
Regione non può istituire dazi
di importazione o esportazione o transito
tra le Regioni, nè adottare provvedimenti
che ostacolino in qualsiasi modo la libera
circolazione delle persone e delle cose
tra le Regioni, nè limitare l'esercizio
del diritto al lavoro in qualunque parte
del territorio nazionale.
Il
Governo può sostituirsi a organi
delle Regioni, delle Città metropolitane,
delle Province e dei Comuni nel caso di
mancato rispetto di norme e trattati internazionali
o della normativa comunitaria oppure di
pericolo grave per l'incolumità
e la sicurezza pubblica, ovvero quando
lo richiedono la tutela dell'unità
giuridica o dell'unità economica
e in particolare la tutela dei livelli
essenziali delle prestazioni concernenti
i diritti civili e sociali, prescindendo
dai confini territoriali dei governi locali.
La legge definisce le procedure atte a
garantire che i poteri sostitutivi siano
esercitati nel rispetto del principio
di sussidiarietà e del principio
di leale collaborazione.
Art.
121.
Sono
organi della Regione: il Consiglio regionale,
la Giunta e il suo Presidente.
Il
Consiglio regionale esercita le potestà
legislative attribuite alla Regione e
le altre funzioni conferitegli dalla Costituzione
e dalle leggi. Può fare proposte
di legge alle Camere.
La
Giunta regionale è l'organo esecutivo
delle Regioni.
Il
Presidente della Giunta rappresenta la
Regione; dirige la politica della Giunta
e ne è responsabile; promulga le
leggi ed emana i regolamenti regionali;
dirige le funzioni amministrative delegate
dallo Stato alla Regione, conformandosi
alle istruzioni del Governo della Repubblica.
Art.
122.
Il
sistema di elezione e i casi di ineleggibilità
e di incompatibilità del Presidente
e degli altri componenti della Giunta
regionale nonchè dei consiglieri
regionali sono disciplinati con legge
della Regione nei limiti dei princìpi
fondamentali stabiliti con legge della
Repubblica, che stabilisce anche la durata
degli organi elettivi.
Nessuno
può appartenere contemporaneamente
a un Consiglio o a una Giunta regionale
e ad una delle Camere del Parlamento,
ad un altro Consiglio o ad altra Giunta
regionale, ovvero al Parlamento europeo.
Il
Consiglio elegge tra i suoi componenti
un Presidente e un ufficio di presidenza.
I
consiglieri regionali non possono essere
chiamati a rispondere delle opinioni espresse
e dei voti dati nell'esercizio delle loro
funzioni.
Il
Presidente della Giunta regionale, salvo
che lo statuto regionale disponga diversamente,
è eletto a suffragio universale
e diretto. Il Presidente eletto nomina
e revoca i componenti della Giunta.
Art.
123.
Ciascuna
Regione ha uno statuto che, in armonia
con la Costituzione, ne determina la forma
di governo e i principi fondamentali di
organizzazione e funzionamento. Lo statuto
regola l'esercizio del diritto di iniziativa
e del referendum su leggi e provvedimenti
amministrativi della Regione e la pubblicazione
delle leggi e dei regolamenti regionali.
Lo
statuto è approvato e modificato
dal Consiglio regionale con legge approvata
a maggioranza assoluta dei suoi componenti,
con due deliberazioni successive adottate
ad intervallo non minore di due mesi.
Per tale legge non è richiesta
l'apposizione del visto da parte del Commissario
del Governo. Il Governo della Repubblica
può promuovere la questione di
legittimità costituzionale sugli
statuti regionali dinanzi alla Corte costituzionale
entro trenta giorni dalla loro pubblicazione.
Lo
statuto è sottoposto a referendum
popolare qualora entro tre mesi dalla
sua pubblicazione ne faccia richiesta
un cinquantesimo degli elettori della
Regione o un quinto dei componenti il
Consiglio regionale. Lo statuto sottoposto
a referendum non è promulgato se
non è approvato dalla maggioranza
dei voti validi.
In
ogni Regione, lo statuto disciplina il
Consiglio delle autonomie locali, quale
organo di consultazione fra la Regione
e gli enti locali.
Art.
124.
Abrogato
dall'articolo 9, comma 2, della legge
costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
Art.
125.
Nella
Regione sono istituiti organi di giustizia
amministrativa di primo grado, secondo
l'ordinamento stabilito da legge della
Repubblica. Possono istituirsi sezioni
con sede diversa dal capoluogo della Regione.
Art.
126.
Con decreto motivato del Presidente della
Repubblica sono disposti lo scioglimento
del Consiglio regionale e la rimozione
del Presidente della Giunta che abbiano
compiuto atti contrari alla Costituzione
o gravi violazioni di legge. Lo scioglimento
e la rimozione possono altresì
essere disposti per ragioni di sicurezza
nazionale. Il decreto è adottato
sentita una Commissione di deputati e
senatori costituita, per le questioni
regionali, nei modi stabiliti con legge
della Repubblica.
Il
Consiglio regionale può esprimere
la sfiducia nei confronti del Presidente
della Giunta mediante mozione motivata,
sottoscritta da almeno un quinto dei suoi
componenti e approvata per appello nominale
a maggioranza assoluta dei componenti.
La mozione non può essere messa
in discussione prima di tre giorni dalla
presentazione.
Lapprovazione
della mozione di sfiducia nei confronti
del Presidente della Giunta eletto a suffragio
universale e diretto, nonché la
rimozione, limpedimento permanente,
la morte o le dimissioni volontarie dello
stesso comportano le dimissioni della
Giunta e lo scioglimento del Consiglio.
In ogni caso i medesimi effetti conseguono
alle dimissioni contestuali della maggioranza
dei componenti il Consiglio.
Art.
127.
Il Governo, quando ritenga che una legge
regionale ecceda la competenza della Regione,
può promuovere la questione di
legittimità costituzionale dinanzi
alla Corte costituzionale entro sessanta
giorni dalla sua pubblicazione.
La
Regione, quando ritenga che una legge
o un atto avente valore di legge dello
Stato o di un'altra Regione leda la sua
sfera di competenza, può promuovere
la questione di legittimità costituzionale
dinanzi alla Corte costituzionale entro
sessanta giorni dalla pubblicazione della
legge o dell'atto avente valore di legge.
Art.
128.
Abrogato
dall'articolo 9, comma 2, della legge
costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
Art.
129.
Abrogato
dall'articolo 9, comma 2, della legge
costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
Art.
130.
Abrogato
dall'articolo 9, comma 2, della legge
costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
Art.
131.
Sono
costituite le seguenti Regioni:
Piemonte;
Valle dAosta; Lombardia; Trentino-Alto
Adige; Veneto; Friuli-Venezia Giulia;
Liguria; Emilia-Romagna; Toscana; Umbria;
Marche; Lazio; Abruzzi; Molise; Campania;
Puglia; Basilicata; Calabria; Sicilia;
Sardegna.
Art.
132.
Si
può con legge costituzionale, sentiti
i Consigli regionali, disporre la fusione
di Regioni esistenti o la creazione di
nuove Regioni con un minimo di un milione
dabitanti, quando ne facciano richiesta
tanti Consigli comunali che rappresentino
almeno un terzo delle popolazioni interessate,
e la proposta sia approvata con referendum
dalla maggioranza delle popolazioni stesse.
Si
può, con l'approvazione della maggioranza
delle popolazioni della Provincia o delle
Province interessate e del Comune o dei
Comuni interessati espressa mediante referendum
e con legge della Repubblica, sentiti
i Consigli regionali, consentire che Province
e Comuni, che ne facciano richiesta, siano
staccati da una Regione ed aggregati ad
un'altra.
Art.
133.
Il
mutamento delle circoscrizioni provinciali
e la istituzione di nuove Provincie nellambito
duna Regione sono stabiliti con
leggi della Repubblica, su iniziative
dei Comuni, sentita la stessa Regione.
La
Regione, sentite le popolazioni interessate,
può con sue leggi istituire nel
proprio territorio nuovi Comuni e modificare
le loro circoscrizioni e denominazioni.
TITOLO VI
GARANZIE
COSTITUZIONALI
Sezione
I
La
Corte Costituzionale.
Art.
134.
La
Corte costituzionale giudica:
sulle
controversie relative alla legittimità
costituzionale delle leggi e degli atti,
aventi forza di legge, dello Stato e delle
Regioni;
sui
conflitti di attribuzione tra i poteri
dello Stato e su quelli tra lo Stato e
le Regioni, e tra le Regioni;
sulle
accuse promosse contro il Presidente della
Repubblica, a norma della Costituzione.
Art.
135.
La
Corte costituzionale è composta
di quindici giudici nominati per un terzo
dal Presidente della Repubblica, per un
terzo dal Parlamento in seduta comune
e per un terzo dalle supreme magistrature
ordinaria ed amministrative.
I
giudici della Corte costituzionale sono
scelti tra i magistrati anche a riposo
delle giurisdizioni superiori ordinaria
ed amministrative, i professori ordinari
di università in materie giuridiche
e gli avvocati dopo venti anni desercizio.
I
giudici della Corte costituzionale sono
nominati per nove anni, decorrenti per
ciascuno di essi dal giorno del giuramento,
e non possono essere nuovamente nominati.
Alla
scadenza del termine il giudice costituzionale
cessa dalla carica e dallesercizio
delle funzioni.
La
Corte elegge tra i suoi componenti, secondo
le norme stabilite dalla legge, il Presidente,
che rimane in carica per un triennio,
ed è rieleggibile, fermi in ogni
caso i termini di scadenza dallufficio
di giudice.
Lufficio
di giudice della Corte è incompatibile
con quello di membro del Parlamento, di
un Consiglio regionale, con lesercizio
della professione di avvocato e con ogni
carica ed ufficio indicati dalla legge.
Nei
giudizi daccusa contro il Presidente
della Repubblica, intervengono, oltre
i giudici ordinari della Corte, sedici
membri tratti a sorte da un elenco di
cittadini aventi i requisiti per leleggibilità
a senatore, che il Parlamento compila
ogni nove anni mediante elezione con le
stesse modalità stabilite per la
nomina dei giudici ordinari.
Art.
136.
Quando la Corte dichiara lillegittimità
costituzionale di una norma di legge o
di atto avente forza di legge, la norma
cessa di avere efficacia dal giorno successivo
alla pubblicazione della decisione.
La
decisione della Corte è pubblicata
e comunicata alle Camere ed ai Consigli
regionali interessati, affinché,
ove lo ritengano necessario, provvedano
nelle forme costituzionali.
Art.
137.
Una
legge costituzionale stabilisce le condizioni,
le forme, i termini di proponibilità
dei giudizi di legittimità costituzionale,
e le garanzie dindipendenza dei
giudici della Corte.
Con
legge ordinaria sono stabilite le altre
norme necessarie per la costituzione e
il funzionamento della Corte.
Contro
le decisioni della Corte costituzionale
non è ammessa alcuna impugnazione.
Sezione
II
Revisione
della Costituzione. Leggi costituzionali.
Art.
138.
Le
leggi di revisione della Costituzione
e le altre leggi costituzionali sono adottate
da ciascuna Camera con due successive
deliberazioni ad intervallo non minore
di tre mesi, e sono approvate a maggioranza
assoluta dei componenti di ciascuna Camera
nella seconda votazione.
Le
leggi stesse sono sottoposte a referendum
popolare quando, entro tre mesi dalla
loro pubblicazione, ne facciano domanda
un quinto dei membri di una Camera o cinquecentomila
elettori o cinque Consigli regionali.
La legge sottoposta a referendum non è
promulgata, se non è approvata
dalla maggioranza dei voti validi.
Non
si fa luogo a referendum se la legge è
stata approvata nella seconda votazione
da ciascuna delle Camere a maggioranza
di due terzi dei suoi componenti.
Art.
139.
La
forma repubblicana non può essere
oggetto di revisione costituzionale.
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
I
Con
lentrata in vigore della Costituzione
il Capo provvisorio dello Stato esercita
le attribuzioni di Presidente della Repubblica
e ne assume il titolo.
II
Se
alla data della elezione del Presidente
della Repubblica non sono costituiti tutti
i Consigli regionali, partecipano alla
elezione soltanto i componenti delle due
Camere.
III
Per
la prima composizione del Senato della
Repubblica sono nominati senatori, con
decreto del Presidente della Repubblica,
i deputati dellAssemblea Costituente
che posseggono i requisiti di legge per
essere senatori e che:
sono
stati presidenti del Consiglio dei Ministri
o di Assemblee legislative;
hanno
fatto parte del disciolto Senato;
hanno
avuto almeno tre elezioni, compresa quella
allAssemblea Costituente;
sono
stati dichiarati decaduti nella seduta
della Camera dei deputati del 9 novembre
1926;
hanno
scontato la pena della reclusione non
inferiore a cinque anni in seguito a condanna
del tribunale speciale fascista per la
difesa dello Stato.
Sono
nominati altresì senatori, con
decreto del Presidente della Repubblica,
i membri del disciolto Senato che hanno
fatto parte della Consulta Nazionale.
Al
diritto di essere nominati senatori si
può rinunciare prima della firma
del decreto di nomina. Laccettazione
della candidatura alle elezioni politiche
implica rinuncia al diritto di nomina
a senatore.
IV
Per
la prima elezione del Senato il Molise
è considerato come Regione a sé
stante, con il numero dei senatori che
gli compete in base alla sua popolazione.
V
La
disposizione dellart. 80 della Costituzione,
per quanto concerne i trattati internazionali
che importano oneri alle finanze o modificazioni
di legge, ha effetto dalla data di convocazione
delle Camere.
VI
Entro
cinque anni dallentrata in vigore
della Costituzione si procede alla revisione
degli organi speciali di giurisdizione
attualmente esistenti, salvo le giurisdizioni
del Consiglio di Stato, della Corte dei
conti e dei tribunali militari.
Entro
un anno dalla stessa data si provvede
con legge al riordinamento del Tribunale
supremo militare in relazione allarticolo
111.
VII
Fino
a quando non sia emanata la nuova legge
sullordinamento giudiziario in conformità
con la Costituzione, continuano ad osservarsi
le norme dellordinamento vigente.
Fino
a quando non entri in funzione la Corte
costituzionale, la decisione delle controversie
indicate nellarticolo 134 ha luogo
nelle forme e nei limiti delle norme preesistenti
allentrata in vigore della Costituzione.
VIII
Le
elezioni dei Consigli regionali e degli
organi elettivi delle amministrazioni
provinciali sono indette entro un anno
dallentrata in vigore della Costituzione.
Leggi
della Repubblica regolano per ogni ramo
della pubblica amministrazione il passaggio
delle funzioni statali attribuite alle
Regioni. Fino a quando non sia provveduto
al riordinamento e alla distribuzione
delle funzioni amministrative fra gli
enti locali restano alle Provincie ed
ai Comuni le funzioni che esercitano attualmente
e le altre di cui le Regioni deleghino
loro lesercizio.
Leggi
della Repubblica regolano il passaggio
alle Regioni di funzionari e dipendenti
dello Stato, anche delle amministrazioni
centrali, che sia reso necessario dal
nuovo ordinamento. Per la formazione dei
loro uffici le Regioni devono, tranne
che in casi di necessità, trarre
il proprio personale da quello dello Stato
e degli enti locali.
IX
La
Repubblica, entro tre anni dallentrata
in vigore della Costituzione, adegua le
sue leggi alle esigenze delle autonomie
locali e alla competenza legislativa attribuita
alle Regioni.
X
Alla
Regione del Friuli-Venezia Giulia, di
cui allart. 116, si applicano provvisoriamente
le norme generali del Titolo V della parte
seconda, ferma restando la tutela delle
minoranze linguistiche in conformità
con lart. 6.
XI
Fino
a cinque anni dallentrata in vigore
della Costituzione si possono, con leggi
costituzionali, formare altre Regioni,
a modificazione dellelenco di cui
allart. 131, anche senza il concorso
delle condizioni richieste dal primo comma
dellarticolo 132, fermo rimanendo
tuttavia lobbligo di sentire le
popolazioni interessate.
XII
È
vietata la riorganizzazione, sotto qualsiasi
forma, del disciolto partito fascista.
In
deroga allarticolo 48, sono stabilite
con legge, per non oltre un quinquennio
dallentrata in vigore della Costituzione,
limitazioni temporanee al diritto di voto
e alla eleggibilità per i capi
responsabili del regime fascista.
XIII
I
beni, esistenti nel territorio nazionale,
degli ex re di Casa Savoia, delle loro
consorti e dei loro discendenti maschi,
sono avocati allo Stato. I trasferimenti
e le costituzioni di diritti reali sui
beni stessi, che siano avvenuti dopo il
2 giugno 1946, sono nulli.
XIV
I
titoli nobiliari non sono riconosciuti.
I
predicati di quelli esistenti prima del
28 ottobre 1922 valgono come parte del
nome.
LOrdine
mauriziano è conservato come ente
ospedaliero e funziona nei modi stabiliti
dalla legge.
La
legge regola la soppressione della Consulta
araldica.
XV
Con
lentrata in vigore della Costituzione
si ha per convertito in legge il decreto
legislativo luogotenenziale 25 giugno
1944, n. 151, sullordinamento provvisorio
dello Stato.
XVI
Entro
un anno dallentrata in vigore della
Costituzione si procede alla revisione
e al coordinamento con essa delle precedenti
leggi costituzionali che non siano state
finora esplicitamente o implicitamente
abrogate.
XVII
LAssemblea
Costituente sarà convocata dal
suo Presidente per deliberare, entro il
31 gennaio 1948, sulla legge per la elezione
del Senato della Repubblica, sugli statuti
regionali speciali e sulla legge per la
stampa.
Fino
al giorno delle elezioni delle nuove Camere,
lAssemblea Costituente può
essere convocata, quando vi sia necessità
di deliberare nelle materie attribuite
alla sua competenza dagli articoli 2,
primo e secondo comma, e 3, comma primo
e secondo, del decreto legislativo 16
marzo 1946, n. 98.
In
tale periodo le Commissioni permanenti
restano in funzione. Quelle legislative
rinviano al Governo i disegni di legge,
ad esse trasmessi, con eventuali osservazioni
e proposte di emendamenti.
I
deputati possono presentare al Governo
interrogazioni con richiesta di risposta
scritta.
LAssemblea
Costituente, agli effetti di cui al secondo
comma del presente articolo, è
convocata dal suo Presidente su richiesta
motivata del Governo o di almeno duecento
deputati.
XVIII
La
presente Costituzione è promulgata
dal Capo provvisorio dello Stato entro
cinque giorni dalla sua approvazione da
parte dellAssemblea Costituente,
ed entra in vigore il 1° gennaio 1948.
Il
testo della Costituzione è depositato
nella sala comunale di ciascun Comune
della Repubblica per rimanervi esposto,
durante tutto lanno 1948, affinché
ogni cittadino possa prenderne cognizione.
La
Costituzione, munita del sigillo dello
Stato, sarà inserita nella Raccolta
ufficiale delle leggi e dei decreti della
Repubblica.
La
Costituzione dovrà essere fedelmente
osservata come Legge fondamentale della
Repubblica da tutti i cittadini e dagli
organi dello Stato.
Data
a Roma, addì 27 dicembre 1947.
ENRICO DE NICOLAControfirmano:
Il Presidente dellAssemblea Costituente
:UMBERTO TERRACINI
Il Presidente del Consiglio dei Ministri:ALCIDE
DE GASPERI Visto:
il Guardasigilli GRASSI