Fumo
bandito dai locali pubblici
A
mezzanotte è scattato il divieto di fumo in ristoranti,
luoghi pubblici e discoteche. "Nessun proibizionismo,
insiste Sirchia- così si tutela la salute di tutti".
Ministero della Salute
Circolare
17 dicembre 2004
Indicazioni
interpretative e attuative dei divieti conseguenti all'entrata
in vigore dell'articolo 51 della legge 16 gennaio 2003, n.
3, sulla tutela della salute dei non fumatori
Nell'approssimarsi
della data di piena entrata in vigore delle prescrizioni dell'art.
51 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, sulla tutela della salute
dei non fumatori - prevista per il 10 gennaio 2005 ex art.
19 del decreto-legge 9 novembre 2004, n. 266 si ritiene
proficuo, con la presente, fornire alcuni chiarimenti e utili
indicazioni sulla portata ampiamente innovativa di dette disposizioni.
1.
Il quadro normativo di riferimento è rappresentato
dai provvedimenti di seguito cronologicamente elencati:
a.
legge n. 584 dell'11 novembre 1975 (in Gazzetta Ufficiale
5 dicembre 1975, n. 322);
b. direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri
14 dicembre 1995 (in Gazzetta Ufficiale 15 gennaio 1996, n.
11);
c. art. 52, comma 20, della legge n. 448 del 2001 (in
Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 2001, n. 301);
d. art. 51 della legge 16 gennaio 2003, n. 3 (in Gazzetta
Ufficiale 20 gennaio 2003, n. 15);
e. accordo Stato-Regioni del 24 luglio 2003;
f. decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
23 dicembre 2003 (in Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 2003,
n. 300);
g. art. 19 del decreto-legge 9 novembre 2004, n. 266.
2.
La normativa sopra richiamata - e, in particolare, l'art.
51 della legge n. 3/2003 - persegue il fine primario della
«tutela della salute dei non fumatori», con l'obiettivo
della massima estensione possibile del divieto di fumare,
che, come tale, deve essere ritenuto di portata generale,
con la sola, limitata esclusione delle eccezioni espressamente
previste.
Il fumo di tabacco è la più importante causa
di morte prematura e prevenibile in Italia e rappresenta uno
dei più gravi problemi di sanità pubblica a
livello mondiale; ecco perché la prevenzione dei gravi
danni alla salute derivanti dalla esposizione attiva e passiva
al fumo di tabacco costituisce obiettivo prioritario della
politica sanitaria del nostro Paese e dell'U.E.
La nuova normativa si inserisce in questa visione strategica
e per questo si rende necessario garantire il rispetto delle
norme di divieto e il sanzionamento delle relative infrazioni.
Il divieto di fumare trova applicazione non solo nei luoghi
di lavoro pubblici, ma anche in tutti quelli privati, che
siano aperti al pubblico o ad utenti. Tale accezione comprende
gli stessi lavoratori dipendenti in quanto «utenti»
dei locali nell'ambito dei quali prestano la loro attività
lavorativa. E' infatti interesse del datore di lavoro mettere
in atto e far rispettare il divieto, anche per tutelarsi da
eventuali rivalse da parte di tutti coloro che potrebbero
instaurare azioni risarcitorie per danni alla salute causati
dal fumo.
In forza di detto generalizzato divieto, la realizzazione
di aree per fumatori non rappresenta affatto un obbligo, ma
una facoltà, riservata ai pubblici esercizi e ai luoghi
di lavoro che qualora ritengano opportuno attrezzare locali
riservati ai fumatori devono adeguarli ai requisiti tecnici
dettati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
del 23 dicembre 2003.
3.
Per ciò che concerne l'ambito oggettivo di applicazione
della norma, essa applica il divieto di fumo a tutti i locali
chiusi pubblici e privati aperti ad utenti o al pubblico.
Per quelli pubblici, poi, il comma 10 dell'art. 51 della legge
n. 3/2003 mantiene immodificate le attuali disposizioni in
materia, restando così confermato il divieto totale
di fumo in scuole, ospedali, uffici della pubblica amministrazione,
autoveicoli di proprietà dello Stato, di enti pubblici
e di privati concessionari di pubblici servizi per il trasporto
collettivo di persone, taxi, metropolitane, treni, sale di
attesa di aeroporti, stazioni ferroviarie, autofilotranviarie
e portuali-marittime, biblioteche, musei, pinacoteche. Le
nuove prescrizioni del citato art. 51 «tutela della
salute dei non fumatori» della legge n. 3 del 16 gennaio
2003, sono inoltre applicabili e vincolanti per la generalità
dei «locali chiusi» privati aperti ad utenti o
al pubblico, di cui al comma 1 del medesimo articolo, ivi
compresi, oltre a bar e ristoranti, circoli privati e tutti
i locali di intrattenimento, come le discoteche, e quelli
ad essi assimilati, come le palestre, le sale corse, le sale
gioco, le sale video games, le sale Bingo, i cinema multisala,
i teatri, salva solo la facoltà di attrezzare a norma
aree riservate a fumatori. Resta fermo che, considerata la
libera accessibilità a tutti i locali di fumatori e
non fumatori, la possibilità di fumare non può
essere consentita se non in spazi di inferiore dimensione
attrezzati all'interno dei locali, proprio per la definizione
«riservati ai fumatori» utilizzata al comma 1b
dell'art. 51 della legge n. 3/2003.
4.
Per quanto concerne specificamente le responsabilità
che gravano sui gestori degli esercizi pubblici, l'art. 7
della legge n. 584/1975, come espressamente disposto dal comma
5 dell'art. 51 della legge n. 3/2003, è stato sostituito
dall'art. 52, comma 20, della legge n. 448 del 28 dicembre
2001 che prevede un inasprimento delle sanzioni amministrative
per i trasgressori al divieto di fumo e per coloro cui spetta,
in base all'art. 2 della legge n. 584/1975, di curare l'osservanza
del divieto, qualora non ottemperino al loro compito.
A tale riguardo e per comprendere esattamente la portata della
norma, deve essere richiamato l'art. 4, lettera c), della
direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14
dicembre 1995, il quale prevede testualmente: «Per i
locali condotti da soggetti privati, il responsabile della
struttura, ovvero dipendente o collaboratore da lui incaricato,
richiamerà i trasgressori all'osservanza del divieto
e curerà che le infrazioni siano segnalate ai pubblici
ufficiali ed agenti competenti a norma dell'art. 13 della
legge 24 novembre 1981, n. 689».
Al riguardo si precisa che sui soggetti responsabili della
struttura o sui loro delegati ricadono gli obblighi di:
1)
richiamare formalmente i trasgressori all'osservanza del divieto
di fumare;
2) segnalare, in caso di inottemperanza al richiamo,
il comportamento del o dei trasgressori, ai pubblici ufficiali
e agenti ai quali competono la contestazione della violazione
del divieto e la conseguente redazione del verbale di contravvenzione.
Sarà
loro cura anche esporre cartelli, come indicato nell'accordo
stipulato in sede di Conferenza Stato-Regioni nella seduta
del 16 dicembre 2004.
In presenza di violazioni a detta disposizione si applicano
le misure sanzionatorie previste dall'art. 7, secondo comma,
della legge 11 novembre 1975, n. 584, recante «Divieto
di fumare in determinati locali e su mezzi di trasporto pubblico»
con particolare riferimento all'art. 2 della medesima legge.
5.
L'art. 2 della legge n. 584 dell'11 novembre 1975 inquadrato
nel contesto organico della disciplina all'esame, porta ad
escludere limitazioni agli obblighi dei gestori, i quali pertanto
non sono tenuti soltanto alla materiale apposizione del cartello
di divieto di fumo ma anche ad attuare interventi attivi di
dissuasione nei confronti dei trasgressori osservando così
gli adempimenti previsti dal richiamato art. 4, lettera c),
della direttiva 14 dicembre 1995. Infatti, il tenore letterale
del sopra citato art. 2, che recita testualmente «...
curano l'osservanza del divieto ...», risulterebbe assolutamente
privo di concreto significato pratico ove inteso nel senso
di limitare gli obblighi dei gestori alla mera esposizione
del cartello, poiché ciò non giustificherebbe
in alcun modo la applicazione delle misure sanzionatorie,
comprese tra un minimo di 200 e un massimo di 2000 euro, previste
dall'art. 52, comma 20, della legge n. 448 del 28 dicembre
2001. Inoltre, considerato che il comma 9 dell'art. 51 della
legge n. 3/2003 ha fra l'altro mantenuto in vigore anche l'art.
5 della citata legge n. 584/1975, qualora non siano osservati
gli obblighi che ricadono sui gestori, il questore può
sospendere, per un periodo da tre giorni a tre mesi, o revocare
la licenza di esercizio del locale.
6.
Quanto alla previsione di aumenti degli importi delle
sanzioni, misura contemplata nella legge finanziaria 2005,
sembra sufficiente ricordare il principio che si debbono applicare
le misure sanzionatorie vigenti al momento dell'accertamento
della violazione: principio inequivoco, idoneo a superare
qualsivoglia dubbio in subiecta materia, ivi compreso quello
delle modalità di aggiornamento dei cartelli di divieto,
posto che ogni presunta difficoltà al riguardo può
essere agevolmente superata con l'apposizione, di semplici
talloncini autoadesivi indicatori delle variazioni intervenute
agli importi delle sanzioni.
7.
Con l'accordo definito nella seduta della Conferenza Stato-Regioni
del 16 dicembre 2004 è stata data attuazione al comma
7 dell'art. 51 della legge n. 3/2003, ridefinendo in particolare
le procedure per l'accertamento delle infrazioni e l'individuazione
dei soggetti legittimati ad elevare i relativi processi verbali.
L'approvazione di tale accordo ha completato il quadro organico
della disciplina di settore relativa al divieto di fumo.
Va precisato, in questo senso, che i dirigenti preposti alle
strutture amministrative e di servizio di pubbliche amministrazioni,
di aziende e di agenzie pubbliche individuano con atto formale
i soggetti cui spetta vigilare sull'osservanza del divieto,
accertare e contestare le infrazioni. Resta inteso che, ove
non vi abbiano provveduto, spetta ad essi stessi esercitare
tale attività di vigilanza, di accertamento e di contestazione.
Nei locali privati in cui si svolge comunque un servizio per
conto dell'amministrazione pubblica sono invece tenuti a vigilare
sul rispetto del divieto di fumare, ad accertare le infrazioni
ed a contestare la violazione i soggetti cui spetta per legge,
regolamento o disposizioni di autorità assicurare l'ordine
interno dei locali.
Nelle strutture pubbliche e private soggette al divieto di
fumare i soggetti incaricati della vigilanza, dell'accertamento
e della contestazione delle infrazioni, come pure il personale
dei corpi di polizia amministrativa locale, conformemente
alle disposizioni vigenti, nonché le guardie giurate
espressamente adibite a tale servizio, su richiesta dei responsabili
o di chiunque intenda far accertare infrazioni al divieto:
-
vigilano sull'osservanza dell'applicazione del divieto;
- accertano le infrazioni, contestando immediatamente al trasgressore
la violazione;
- redigono in triplice copia il verbale di contestazione,
che deve dare atto dell'avvenuto richiamo da parte del responsabile
della struttura o suo delegato e contenere - oltre agli estremi
del trasgressore, della violazione compiuta e delle modalità
con le quali può avvenire il pagamento della sanzione
pecuniaria in misura ridotta
- l'indicazione dell'autorità cui far pervenire scritti
difensivi;
- notificano il verbale ovvero, quando non sia possibile provvedervi
immediatamente, ne assicurano la notifica a mezzo posta (entro
novanta giorni dall'accertamento dell'infrazione), secondo
la procedura prevista dalla legge 20 novembre 1982, n. 890.
Le indicazioni finora espresse, ovviamente, non pregiudicano
la possibilità degli ufficiali ed agenti di polizia
giudiziaria, normalmente impegnati in altri compiti istituzionali
di maggior rilievo, di svolgere tali attività di accertamento
e di contestazione delle infrazioni di propria iniziativa
ovvero nell'ambito dei servizi di cui sono incaricati, come
previsto dall'art. 13, quarto comma, della legge 24 novembre
1981, n. 689.
Nei locali privati, infine, i soggetti cui spetta vigilare
sul rispetto del divieto si identificano nei conduttori dei
locali stessi o nei collaboratori da essi formalmente delegati
che, in base a quanto chiarito al punto 4 della presente circolare,
richiamano i trasgressori all'osservanza del divieto e provvedono
a segnalare immediatamente le infrazioni ad uno dei soggetti
pubblici incaricati della vigilanza, dell'accertamento e della
contestazione delle violazioni in precedenza indicati.
Fermi i chiarimenti e le indicazioni di cui sopra, corre l'obbligo
di ribadire anche in questa sede che ogni eventuale, ulteriore
dubbio che dovesse emergere dalla normativa sul divieto di
fumare a tutela della salute dei non fumatori dovrà
essere valutato alla luce del fondamentale principio cui e'
informata tale disciplina, in base al quale «è
proibito fumare in tutti i locali chiusi, ad eccezione delle
abitazioni private e dei locali riservati ai fumatori se esistenti
e purché dotati delle caratteristiche previste dal
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 dicembre
2003».
Roma,
17 dicembre 2004
Il
Ministro della Salute