Ricorso
Ciampi su Grazia, "Castellini non puo' porre
il Veto"
ROMA
- Il potere di concessione della grazia e' riservato
''in via esclusiva al Capo dello Stato'', percio'
il ministro della Giustizia, Roberto Castelli,
non puo' rifiutare, come ha invece fatto, di dar
corso alla determinazione del presidente della
Repubblica, Carlo Azeglio Ciampi, di concedere
la grazia ad Ovidio Bompressi. Di piu': la controfirma
del Guardasigilli e' ''un atto dovuto, che il
ministro stesso non puo' rifiutare''. E' lungo
e articolato il ricorso presentato alla Corte
Costituzionale dall'Avvocatura generale dello
Stato per conto del presidente Ciampi, che ha
sollevato conflitto di attribuzione tra poteri
dello Stato nei confronti del Guardasigilli.
I tempi di quella che si preannuncia una decisione
storica della Corte non si prospettano brevi (certamente
dopo l'estate), ma il 'verdetto' forse arrivera'
quando la Consulta tornera' al 'plenum' di 15
giudici, con il probabile ingresso di Gaetano
Silvestri, candidato per il centrosinistra, e
di Luigi Mazzella, attuale avvocato generale dello
Stato, per la Cdl.
I
giudici costituzionali dovranno innanzitutto prendere
in esame le quindici pagine (piu' altri sette
documenti allegati) attraverso le quali il vice
avvocato generale dello Stato, Ignazio Francesco
Caramazza, smonta punto per punto le argomentazioni
con cui il ministro Castelli ha rifiutato, per
lettera, il 24 novembre scorso, di inviare al
Quirinale il decreto di grazia per l'ex di Lotta
Continua che gli era stato sollecitato da Ciampi
l'8 novembre. In quella lettera, che ora il presidente
chiede ai giudici costituzionali di annullare,
il ministro scriveva di ''non poter aderire''
alla richiesta del presidente giudicandola ''non
condivisibile ne' sotto il profilo costituzionale
ne' nel merito'' e sostenendo che ''la Costituzione
vigente pone in capo al ministro della Giustizia
la responsabilita' di formulare la proposta di
grazia''. A questo proposito - aggiungeva Castelli
- ''mi sono sempre ispirato al principio di eguaglianza
che, nel caso di specie, per quanto riguarda la
mia valutazione personale, non mi pare sia soddisfatto''.
Per il Quirinale il Guardasigilli ha cosi' violato
gli articoli 87 della Costituzione (poteri del
Capo dello Stato) e 89 (controfirma ministeriale
sugli atti del Presidente).
'CONCESSIONE
GRAZIA ESULA DA VALUTAZIONI POLITICHE'. In
primo luogo - scrive l'Avvocatura generale dello
Stato - la 'ratio' ''umanitaria ed equitativa''
della grazia fa si' che la sua concessioni esuli
''del tutto da valutazioni di natura politica,
e tanto meno puo' essere riconducibile all'indirizzo
politico della maggioranza di governo''. E' invece
''naturale'' - viene aggiunto - che ''l'esercizio
di un potere di tale elevata e delicata portata
venga riservato in via esclusiva al Capo dello
Stato, quale organo rappresentante dell'unita'
nazionale''.
'QUANDO
NON C'E' ACCORDO PREVALE IL CAPO DELLO STATO'.
Il compito del Guardasigilli - si afferma nel
ricorso - e' quello di collaborare con il Capo
dello Stato nelle varie fasi del procedimento
di grazia. Insomma, Castelli e' ''sicuramente
titolare di poteri istruttori ma questi non possono
che concludersi, al piu', con una valutazione.
In base al principio di leale collaborazione tra
le istituzioni, egli esprime il proprio parere
al Presidente della Repubblica'' cosi' da ''pervenire
a un provvedimento condiviso''. Se pero' non c'e'
condivisione, ''la volonta' prevalente e quindi
la decisione finale non possono che essere quelle
del titolare del potere costituzionale di grazia,
e cioe' del Presidente''.
'IL
GUARDASIGILLI NON PUO' PORRE UN VETO, NE' PRIMA
NE' DOPO'. ''Se si riconoscesse che la proposta
del ministro e' essenziale per avviare una procedura
di grazia, si attribuirebbe al ministro stesso
un potere di 'veto' assoluto sull'esercizio del
potere presidenziale consacrato dall'art. 87 della
Costituzione''. E ancora: la controfirma del decreto
di grazia - si legge nel ricorso - e' ''un atto
dovuto'' di Castelli, che il ministro ''non puo'
rifiutare'', perche' si tratta di ''atti formalmente
e sostanzialmente presidenziali'' (come ad esempio
la nomina dei giudici costituzionali e dei senatori
a vita); atti per i quali la controfirma ministeriale
ha una funzione ''notarile, di mera attestazione
di provenienza dell'atto da parte del Capo dello
Stato, oltre che di controllo della sua regolarita'
formale''.
NEL
RICORSO DI CIAMPI MAI CITATO SOFRI. Il leader
di Lotta continua, anche lui condannato a 22 anni
per l'omicidio del commissario Calabresi, non
viene mai nominato nel ricorso. A differenza di
Bompressi, non ha mai fatto domanda di grazia.
Un'istruttoria su Sofri e' stata comunque conclusa
(in senso negativo) da Via Arenula sulla base
di quanto chiesto da Ciampi a marzo 2004. Seppure
mai citato, il caso Sofri resta pero' sullo sfondo.
Prova ne e' che nel ricorso si dice esplicitamente
che la decisione della Consulta, ''oltre a dirimere
il conflitto insorto'' sul caso Bompressi, ''verra'
ad assumere il precipuo scopo di fare chiarezza
su un punto importante dell' interpretazione della
Costituzione''.
COSA
FARA' CASTELLI? Il Guardasigilli si costituira'
o no davanti alla Consulta per difendere le sue
ragioni? Il ministro per ora prende tempo: ''Non
parlo a vanvera. Prima penso'', e preannuncia che
si esprimera' domenica prossima a Pontida. Certo
e' che, se decidesse di farsi rappresentare dinanzi
ai giudici costituzionali, non potra' rivolgersi
all'avvocatura generale dello Stato, ma a un legale
del libero foro. I legali di Bompressi hanno gia'
fatto sapere che studieranno la possibilita' di
intervenire davanti alla Corte Costituzionale.