La
riforma della giustizia su cui è stata posta la fiducia
(Ddl
Senato 1296)
Il
Governo ha deciso di porre la questione di fiducia sul testo
di riforma dellordinamento giudiziario all esame
di Montecitorio. Il provvedimento contiene una serie di modifiche
introdotte dal Senato dopo i rilievi del Capo dello Stato che
non rinviato la legge alle Camere. Il ddl prevede innanzitutto
la separazione delle funzioni, con lobbligo di indicare
già nella domanda di ammissione se si voglia ricoprire
la funzione di pm o di giudice. Una scelta destinata a diventare
definitiva dopo cinque anni. Per passare da una funzione allaltra,
diventa obbligatorio sostenere un esame orale, e sarà
necessario anche cambiare distretto giudiziario. Per accelerare
la carriera, sono poi previsti concorsi per titoli ed esami.
Il concorso è obbligatorio per chi voglia svolgere funzione
diverse da quelle di primo grado. Nellambito dellorale
del concorso, i magistrati dovranno sostenere anche «colloqui
di idoneità psico-attitudinali». Per quel che riguarda
lazione disciplinare, lintervento da parte del pg
della Cassazione diventa obbligatorio. Il ministro potrà
opporsi al non luogo a procedere soltanto nel caso
in cui sia stato lui a promuovere lazione disciplinare.
Il termine della prescrizione è di un anno non più
due come previsto in origine dal ddl. La Scuola della Magistratura
avrà il compito di occuparsi della formazione dei giovani
magistrati, gli uditori giudiziari, ma anche di organizzare
corsi di aggiornamento professionale anche in funzione dei concorsi.
Per quel che riguarda lorganizzazione degli uffici spetta
al procuratore capo decidere e assegnare i procedimenti tra
i magistrati. In caso di divergenze o inosservanze dei criteri
indicati, può revocare lassegnazione di un fascicolo
e, in questo caso, dovrà inviare al pg della Cassazione
il provvedimento di revoca, assieme alle sua valutazioni sulloperato
del magistrato. Dovrà anche segnalare, obbligatoriamente,
al Consiglio giudiziario i comportamenti che contrastano con
le sue disposizioni. Presso le Corti di Appello di Roma, Milano,
Napoli e Palermo è arriva il direttore tecnico, un manager,
cui sono affidate lorganizzazione e la gestione dei servizi
non aventi carattere giurisdizionale, come la gestione e il
controllo delle risorse umane, finanziarie strumentali relative
ai servizi tecnico-amministrativi degli uffici giudicanti e
requirenti del distretto. La relazione annuale sullo stato dellamministrazione
della giustizia, svolta in Cassazione, viene poi affidata al
primo presidente, non più al pg. Analogamente, anche
nei distretti di Corte dAppello le relazioni inaugurali
vengono pronunciate dai presidenti e non più dai procuratori
generali. Il Senato, venendo incontro ai rilievi di Ciampi,
ha modificato le norme relative al ministro della Giustizia:
«entro il ventesimo giorno dalla data di inizio di ciascun
anno giudiziario - recita il provvedimento - il ministro della
Giustizia- dà comunicazione alle Camere sullamministrazione
della giustizia del precedente anno, nonché sugli interventi
da adottare ai sensi dellarticolo 110 della Costituzione
e sugli orientamenti e i programmi legislativi del governo in
materia giudiziaria». L'aula del Senato ha anche dato
via libera ad un emendamento presentato dal relatore, Luigi
Bobbio, relativo al divieto di conferire cariche direttive giudicanti
e requirenti di primo e secondo grado a magistrati che abbiano
meno di 4 anni di servizio prima della data di ordinario collocamento
a riposo. Infine il ddl stabilisce che i magistrati non possono
iscriversi a partiti ne partecipare ad «attività
di centri politici o affaristici che ne possano condizionare
lesercizio delle funzioni o appannare limmagine».
(20 luglio 2005)
Ddl Senato 1296 - Delega al Governo per la riforma dellordinamento
giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12,
per il decentramento del Ministero della giustizia, per la modifica
della disciplina concernente il Consiglio di presidenza della
Corte dei conti e il Consiglio di presidenza della giustizia
amministrativa, nonché per lemanazione di un testo
unico
Articolo
1.
(Contenuto
della delega)
1.
Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla
data di entrata in vigore della presente legge, con losservanza
dei princìpi e dei criteri direttivi di cui allarticolo
2, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, uno o più decreti legislativi
diretti a:
a)
modificare la disciplina per laccesso in magistratura,
nonché la disciplina della progressione economica e delle
funzioni dei magistrati, e individuare le competenze dei dirigenti
amministrativi degli uffici giudiziari;
b)
istituire la Scuola superiore della magistratura, razionalizzare
la normativa in tema di tirocinio e formazione degli uditori
giudiziari, nonché in tema di aggiornamento professionale
e formazione dei magistrati;
c)
disciplinare la composizione, le competenze e la durata in carica
dei consigli giudiziari, nonché istituire il Consiglio
direttivo della Corte di cassazione;
d)
riorganizzare lufficio del pubblico ministero;
e)
modificare lorganico della Corte di cassazione e la disciplina
relativa ai magistrati applicati presso la medesima;
f)
individuare le fattispecie tipiche di illecito disciplinare
dei magistrati, le relative sanzioni e la procedura per la loro
applicazione, nonché modificare la disciplina in tema
di incompatibilità, dispensa dal servizio e trasferimento
dufficio;
g)
prevedere forme di pubblicità degli incarichi extragiudiziari
conferiti ai magistrati di ogni ordine e grado.
2.
Le disposizioni contenute nei decreti legislativi emanati nellesercizio
della delega di cui al comma 1 divengono efficaci dal novantesimo
giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale, fermo restando quanto previsto dallarticolo
2.
3.
Il Governo è delegato ad adottare, entro i novanta giorni
successivi alla scadenza del termine di cui al comma 1, uno
o più decreti legislativi recanti le norme necessarie
al coordinamento delle disposizioni dei decreti legislativi
emanati nellesercizio della delega di cui al medesimo
comma con le altre leggi dello Stato e, con losservanza
dei princìpi e dei criteri direttivi di cui allarticolo
2, comma 9, la necessaria disciplina transitoria, prevedendo
inoltre labrogazione delle disposizioni con essi incompatibili.
Le disposizioni dei decreti legislativi previsti dal presente
comma divengono efficaci a decorrere dalla data indicata nel
comma 2.
4.
Gli schemi dei decreti legislativi adottati nellesercizio
della delega di cui al comma 1 sono trasmessi al Senato della
Repubblica ed alla Camera dei deputati, ai fini dellespressione
dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti
per materia e per le conseguenze di carattere finanziario, che
sono resi entro il termine di sessanta giorni dalla data di
trasmissione, decorso il quale i decreti sono emanati anche
in mancanza dei pareri. Entro i trenta giorni successivi allespressione
dei pareri, il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni
ivi eventualmente formulate, esclusivamente con riferimento
allesigenza di garantire il rispetto dellarticolo
81, quarto comma, della Costituzione, ritrasmette alle Camere
i testi, corredati dai necessari elementi integrativi di informazione,
per i pareri definitivi delle Commissioni competenti, che sono
espressi entro trenta giorni dalla data di trasmissione.
5.
Le disposizioni previste dal comma 4 si applicano anche per
lesercizio della delega di cui al comma 3, ma in tal caso
il termine per lespressione dei pareri è ridotto
alla metà.
6.
Il Governo, con la procedura di cui al comma 4, entro due anni
dalla data di acquisto di efficacia di ciascuno dei decreti
legislativi emanati nellesercizio della delega di cui
al comma 1, può emanare disposizioni correttive nel rispetto
dei princìpi e dei criteri direttivi di cui allarticolo
2, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8.
Articolo
2.
(Princìpi
e criteri direttivi, nonché disposizioni ulteriori)
1.
Nellesercizio della delega di cui allarticolo 1,
comma 1, lettera a), il Governo si attiene ai seguenti princìpi
e criteri direttivi:
a)
prevedere per lingresso in magistratura:
1)
che sia bandito annualmente un concorso per laccesso in
magistratura e che i candidati debbano indicare nella domanda,
a pena di inammissibilità, se intendano accedere ai posti
nella funzione giudicante ovvero a quelli nella funzione requirente;
2)
che il concorso sia articolato in prove scritte ed orali nelle
materie indicate dallarticolo 123-ter, commi 1 e 2, dellordinamento
giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12,
e successive modificazioni, nonché nelle materie attinenti
al diritto delleconomia;
3)
che la commissione di concorso sia unica e che sia nominata
dal Ministro della giustizia, previa delibera del Consiglio
superiore della magistratura, e che sia composta da magistrati,
aventi almeno cinque anni di esercizio nelle funzioni di secondo
grado, in numero variabile fra un minimo di dodici e un massimo
di sedici e da professori universitari di prima fascia nelle
materie oggetto di esame da un minimo di quattro a un massimo
di otto, e che la funzione di presidente sia svolta da un magistrato
che eserciti da almeno tre anni le funzioni direttive giudicanti
di legittimità ovvero le funzioni direttive giudicanti
di secondo grado e quella di vicepresidente da un magistrato
che eserciti funzioni di legittimità; che il numero dei
componenti sia determinato tenendo conto del presumibile numero
dei candidati e dellesigenza di rispettare le scadenze
indicate al numero 1) della lettera d); che il numero dei componenti
professori universitari sia tendenzialmente proporzionato a
quello dei componenti magistrati;
4)
che, al momento dellattribuzione delle funzioni, lindicazione
di cui al numero 1) costituisca titolo preferenziale per la
scelta della sede di prima destinazione e che tale scelta, nei
limiti delle disponibilità dei posti, debba avvenire
nellambito della funzione prescelta;
b)
prevedere che siano ammessi al concorso per laccesso in
magistratura nelle funzioni giudicanti e nelle funzioni requirenti
coloro che:
1)
hanno conseguito la laurea in giurisprudenza a seguito di corso
universitario di durata non inferiore a quattro anni ed hanno
conseguito diploma presso le scuole di specializzazione nelle
professioni legali previste dallarticolo 16 del decreto
legislativo 17 novembre 1997, n. 398, e successive modificazioni,
stabilendo inoltre che il numero dei laureati da ammettere alle
scuole di specializzazione per le professioni legali sia determinato,
fermo quanto previsto nel comma 5 dellarticolo 16 del
decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, in misura non
superiore a dieci volte il maggior numero dei posti considerati
negli ultimi tre bandi di concorso per uditore giudiziario;
2)
hanno conseguito la laurea in giurisprudenza a seguito di corso
universitario di durata non inferiore a quattro anni ed hanno
conseguito il dottorato di ricerca in materie giuridiche;
3)
hanno conseguito la laurea in giurisprudenza a seguito di corso
universitario di durata non inferiore a quattro anni ed hanno
conseguito labilitazione allesercizio della professione
forense;
4)
hanno conseguito la laurea in giurisprudenza a seguito di corso
universitario di durata non inferiore a quattro anni ed hanno
svolto, dopo il superamento del relativo concorso, funzioni
direttive nelle pubbliche amministrazioni per almeno tre anni;
5)
hanno conseguito la laurea in giurisprudenza a seguito di corso
universitario di durata non inferiore a quattro anni ed hanno
svolto le funzioni di magistrato onorario per almeno quattro
anni senza demerito e senza essere stati revocati o disciplinarmente
sanzionati;
6)
hanno conseguito la laurea in giurisprudenza a seguito di corso
universitario di durata non inferiore a quattro anni ed hanno
conseguito il diploma di specializzazione in una disciplina
giuridica, al termine di un corso di studi della durata non
inferiore a due anni presso le scuole di specializzazione di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982,
n. 162;
c)
prevedere che, nellambito delle prove orali di cui alla
lettera a), numero 2), il candidato debba sostenere un colloquio
di idoneità psico-attitudinale allesercizio della
professione di magistrato, anche in relazione alle specifiche
funzioni indicate nella domanda di ammissione;
d)
prevedere che:
1)
le prove scritte avvengano tendenzialmente a data fissa, e cioè
nei giorni immediatamente prossimi al 15 settembre di ogni anno;
che la correzione degli elaborati scritti e le prove orali si
svolgano inderogabilmente in un tempo non superiore a nove mesi;
che lintera procedura concorsuale sia espletata in modo
da consentire linizio del tirocinio il 15 settembre dellanno
successivo;
2)
non possano essere ammessi al concorso coloro che sono stati
già dichiarati non idonei per tre volte;
e)
prevedere che, dopo il compimento del periodo di uditorato,
le funzioni dei magistrati si distinguano in funzioni di merito
e di legittimità e siano le seguenti:
1)
funzioni giudicanti di primo grado;
2)
funzioni requirenti di primo grado;
3)
funzioni giudicanti di secondo grado;
4)
funzioni requirenti di secondo grado;
5)
funzioni semidirettive giudicanti di primo grado;
6)
funzioni semidirettive requirenti di primo grado;
7)
funzioni semidirettive giudicanti di secondo grado;
8)
funzioni semidirettive requirenti di secondo grado;
9)
funzioni direttive giudicanti o requirenti di primo grado e
di primo grado elevato;
10)
funzioni direttive giudicanti o requirenti di secondo grado;
11)
funzioni giudicanti di legittimità;
12)
funzioni requirenti di legittimità;
13)
funzioni direttive giudicanti o requirenti di legittimità;
14)
funzioni direttive superiori giudicanti o requirenti di legittimità;
15)
funzioni direttive superiori apicali di legittimità;
f)
prevedere:
1)
che, fatta eccezione per i magistrati in aspettativa per mandato
parlamentare o collocati fuori dal ruolo organico in quanto
componenti elettivi del Consiglio superiore della magistratura,
fino al compimento dellottavo anno dallingresso
in magistratura debbano essere svolte effettivamente le funzioni
requirenti o giudicanti di primo grado;
2)
che, dopo otto anni dallingresso in magistratura, previo
concorso per titoli ed esami, scritti e orali, ovvero dopo tredici
anni dallingresso in magistratura, previo concorso per
titoli, possano essere svolte funzioni giudicanti o requirenti
di secondo grado;
3)
che, dopo tre anni di esercizio delle funzioni di secondo grado,
previo concorso per titoli, ovvero dopo diciotto anni dallingresso
in magistratura, previo concorso per titoli ed esami, scritti
e orali, possano essere svolte funzioni di legittimità;
che al concorso per titoli ed esami, scritti e orali, per le
funzioni di legittimità possano partecipare anche i magistrati
che non hanno svolto diciotto anni di servizio e che hanno esercitato
per tre anni le funzioni di secondo grado;
4)
che il Consiglio superiore della magistratura attribuisca le
funzioni di secondo grado e di legittimità allesito
dei concorsi di cui ai numeri 2) e 3) e le funzioni semidirettive
o direttive previo concorso per titoli;
5)
le modalità dei concorsi per titoli e di quelli per esami,
scritti e orali, previsti dalla presente legge, nonché
i criteri di valutazione, stabilendo, in particolare, che le
prove scritte consistano nella risoluzione di uno o più
casi pratici, aventi carattere di complessità e implicanti
alternativamente o congiuntamente la risoluzione di rilevanti
questioni probatorie, istruttorie e cautelari, relative alle
funzioni richieste e stabilendo, altresì, che le prove
orali consistano nella discussione del caso o dei casi pratici
oggetto della prova scritta;
6)
che i magistrati che in precedenza abbiano subìto una
sanzione disciplinare superiore allammonimento siano ammessi
ai concorsi di cui ai numeri 2), 3) e 4) dopo il maggior numero
di anni specificatamente indicato nella sentenza disciplinare
definitiva, comunque non inferiore a due e non superiore a quattro
rispetto a quanto previsto dai numeri 1), 2) e 3) e dalle lettere
h) e i);
g)
prevedere che:
1)
entro il terzo anno di esercizio delle funzioni giudicanti assunte
subito
dopo
lespletamento del periodo di tirocinio, i magistrati possano
partecipare a concorsi
per
titoli, banditi dal Consiglio superiore della magistratura,
per lassegnazione di posti
vacanti
nella funzione requirente dopo aver frequentato un apposito
corso di formazione
presso
la Scuola superiore della magistratura di cui al comma 2 il
cui giudizio
finale
è valutato dal Consiglio superiore della magistratura;
2)
la commissione esaminatrice sia quella indicata alla lettera
l), numero 6);
3)
entro il terzo anno di esercizio delle funzioni requirenti assunte
subito dopo lespletamento del periodo di tirocinio, i
magistrati possano partecipare a concorsi per titoli, banditi
dal Consiglio superiore della magistratura, per lassegnazione
di posti vacanti nella funzione giudicante, dopo aver frequentato
un apposito corso di formazione presso la Scuola superiore della
magistratura di cui al comma 2 il cui giudizio finale è
valutato dal Consiglio superiore della magistratura;
4)
la commissione esaminatrice sia quella indicata dalla lettera
l), numero 5);
5)
il Consiglio superiore della magistratura individui, con priorità
assoluta, i posti vacanti al fine di consentire il passaggio
di funzione nei casi indicati ai numeri 1) e 3);
6)
fuori dai casi indicati ai numeri 1) e 3), e, in via transitoria,
dal comma 9, lettera c), non sia consentito il passaggio dalle
funzioni giudicanti a quelle requirenti e viceversa;
7)
il mutamento delle funzioni da giudicanti a requirenti e viceversa
debba avvenire per posti disponibili in ufficio giudiziario
avente sede in diverso distretto, con esclusione di quello competente
ai sensi dellarticolo 11 del codice di procedura penale;
h)
prevedere che:
1)
funzioni giudicanti di primo grado siano quelle di giudice di
tribunale, di giudice del tribunale per i minorenni e di magistrato
di sorveglianza;
2)
funzioni requirenti di primo grado siano quelle di sostituto
procuratore della Repubblica presso il tribunale ordinario e
di sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale
per i minorenni;
3)
funzioni giudicanti di secondo grado siano quelle di consigliere
di corte di appello;
4)
funzioni requirenti di secondo grado siano quelle di sostituto
procuratore generale presso la corte di appello nonché
quelle di sostituto addetto alla Direzione nazionale antimafia;
5)
funzioni giudicanti di legittimità siano quelle di consigliere
della Corte di cassazione;
6)
funzioni requirenti di legittimità siano quelle di sostituto
procuratore generale presso la Corte di cassazione;
7)
funzioni semidirettive giudicanti di primo grado siano quelle
di presidente di sezione di tribunale, cui possono accedere,
previo concorso per titoli, magistrati che abbiano superato
il concorso per il conferimento delle funzioni di secondo grado
da non meno di tre anni;
8)
funzioni semidirettive requirenti di primo grado siano quelle
di procuratore della Repubblica aggiunto, cui possono accedere,
previo concorso per titoli, magistrati che abbiano superato
il concorso per il conferimento delle funzioni di secondo grado
da non meno di tre anni;
9)
funzioni semidirettive giudicanti di secondo grado siano quelle
di presidente di sezione di corte di appello, cui possono accedere,
previo concorso per titoli, magistrati che abbiano superato
il concorso per il conferimento delle funzioni di secondo grado
da non meno di sei anni;
10)
funzioni semidirettive requirenti di secondo grado siano quelle
di avvocato generale della procura generale presso la corte
di appello, cui possono accedere, previo concorso per titoli,
magistrati che abbiano superato il concorso per il conferimento
delle funzioni di secondo grado da non meno di sei anni;
11)
funzioni direttive giudicanti di primo grado siano quelle di
presidente di tribunale e di presidente del tribunale per i
minorenni, cui possono accedere, previo concorso per titoli,
magistrati che abbiano superato il concorso per il conferimento
delle funzioni di secondo grado da non meno di cinque anni;
12)
funzioni direttive requirenti di primo grado siano quelle di
procuratore della Repubblica presso il tribunale ordinario e
di procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni,
cui possono accedere, previo concorso per titoli, magistrati
che abbiano superato il concorso per il conferimento delle funzioni
di secondo grado da non meno di cinque anni;
13)
funzioni direttive giudicanti di primo grado elevato siano quelle
di presidente di tribunale e di presidente della sezione per
le indagini preliminari dei tribunali di cui alla tabella L
allegata allordinamento giudiziario, di cui al regio decreto
30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, di presidente
dei tribunali di sorveglianza di cui alla tabella A allegata
alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni,
cui possono accedere, previo concorso per titoli, magistrati
che abbiano superato il concorso per le funzioni di secondo
grado da almeno otto anni;
14)
funzioni direttive requirenti di primo grado elevato siano quelle
di procuratore della Repubblica presso i tribunali di cui alla
tabella L allegata allordinamento giudiziario, di cui
al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni,
cui possono accedere, previo concorso per titoli, magistrati
che abbiano superato il concorso per le funzioni di secondo
grado da almeno otto anni;
15)
funzioni direttive giudicanti di secondo grado siano quelle
di presidente della corte di appello, cui possono accedere,
previo concorso per titoli, magistrati che abbiano superato
il concorso per le funzioni di legittimità da almeno
cinque anni;
16)
funzioni direttive requirenti di secondo grado siano quelle
di procuratore generale presso la corte di appello e di procuratore
nazionale antimafia, cui possono accedere, previo concorso per
titoli, magistrati che abbiano superato il concorso per le funzioni
di legittimità da almeno cinque anni;
17)
le funzioni indicate ai numeri 11), 12), 13), 14), 15) e 16)
possano essere conferite esclusivamente ai magistrati che, in
possesso dei requisiti richiesti, abbiano ancora quattro anni
di servizio prima della data di ordinario collocamento a riposo,
prevista dallarticolo 5 del regio decreto legislativo
31 maggio 1946, n. 511, abbiano frequentato lapposito
corso di formazione alle funzioni direttive presso la Scuola
superiore della magistratura di cui al comma 2, il cui giudizio
finale è valutato dal Consiglio superiore della magistratura,
e siano stati positivamente valutati nel concorso per titoli
previsto alla lettera f), numero 4), ultima parte;
18)
i magistrati che abbiano superato il concorso per le funzioni
di legittimità possano partecipare ai concorsi per le
funzioni semidirettive e direttive indicate ai numeri 7), 8),
9), 10), 11), 12), 13) e 14); che lavere esercitato funzioni
di legittimità giudicanti o requirenti costituisca, a
parità di graduatoria, titolo preferenziale per il conferimento
degli incarichi direttivi indicati rispettivamente al numero
13) e al numero 14);
i)
prevedere che:
1)
le funzioni direttive giudicanti di legittimità siano
quelle di presidente di sezione della Corte di cassazione, cui
possono accedere, previo concorso per titoli, magistrati che
esercitino funzioni giudicanti di legittimità da almeno
quattro anni;
2)
le funzioni direttive requirenti di legittimità siano
quelle di avvocato generale della procura generale presso la
Corte di cassazione, cui possono accedere, previo concorso per
titoli, magistrati che esercitino funzioni requirenti di legittimità
da almeno quattro anni;
3)
le funzioni direttive superiori giudicanti di legittimità
siano quelle di presidente aggiunto della Corte di cassazione
e quella di presidente del Tribunale superiore delle acque pubbliche,
cui possono accedere, previo concorso per titoli, magistrati
che esercitino funzioni direttive giudicanti di legittimità;
4)
le funzioni direttive superiori requirenti di legittimità
siano quelle di Procuratore generale presso la Corte di cassazione
e di Procuratore generale aggiunto presso la Corte di cassazione,
cui possono accedere, previo concorso per titoli, magistrati
che esercitino funzioni direttive requirenti di legittimità;
5)
le funzioni direttive superiori apicali di legittimità
siano quelle di primo Presidente della Corte di cassazione,
cui possono accedere, previo concorso per titoli, magistrati
che esercitino funzioni direttive giudicanti di legittimità;
6)
le funzioni indicate ai numeri 1) e 2) possano essere conferite
esclusivamente ai magistrati che, in possesso dei requisiti
richiesti, abbiano frequentato un apposito corso di formazione
alle funzioni direttive presso la Scuola superiore della magistratura
di cui al comma 2 il cui giudizio finale è valutato dal
Consiglio superiore della magistratura, siano stati positivamente
valutati nel concorso per titoli previsto alla lettera f), numero
4), ultima parte, ed abbiano ancora due anni di servizio prima
della data di ordinario collocamento a riposo, prevista dallarticolo
5 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511; le funzioni
indicate ai numeri 3), 4) e 5) possano essere conferite esclusivamente
ai magistrati che, in possesso dei requisiti richiesti, siano
stati positivamente valutati nel concorso per titoli previsto
alla lettera f), numero 4), ultima parte;
l)
prevedere che:
1)
annualmente i posti vacanti nella funzione giudicante di primo
grado, individuati quanto al numero nel rispetto dellesigenza
di assicurare il passaggio di funzioni di cui alla lettera g),
numero 3), e quanto alle sedi giudiziarie, ove possibile, allesito
delle determinazioni adottate dal Consiglio superiore della
magistratura, previa acquisizione del parere motivato del consiglio
giudiziario, sulle domande di tramutamento presentate dai magistrati
che esercitino da almeno tre anni le funzioni giudicanti di
primo grado, vengano assegnati, secondo lanzianità
di servizio, ai magistrati che ne facciano richiesta ai sensi
della lettera g), numero 3), e, per la parte residua, vengano
posti a concorso per laccesso in magistratura;
2)
annualmente i posti vacanti nella funzione requirente di primo
grado, individuati quanto al numero nel rispetto dellesigenza
di assicurare il passaggio di funzioni di cui alla lettera g),
numero 1), e quanto alle sedi giudiziarie, ove possibile, allesito
delle determinazioni adottate dal Consiglio superiore della
magistratura, previa acquisizione del parere motivato del consiglio
giudiziario, sulle domande di tramutamento presentate dai magistrati
che esercitino da almeno tre anni le funzioni requirenti di
primo grado, vengano assegnati, secondo lanzianità
di servizio, ai magistrati che ne facciano richiesta ai sensi
della lettera g), numero 1), e, per la parte residua, vengano
posti a concorso per laccesso in magistratura;
3)
annualmente tutti i posti vacanti residuati nella funzione giudicante
di secondo grado, individuati quanto alle sedi giudiziarie allesito
delle determinazioni adottate dal Consiglio superiore della
magistratura, previa acquisizione del parere motivato del consiglio
giudiziario, sulle domande di tramutamento presentate dai magistrati
che esercitino da almeno tre anni le funzioni giudicanti di
secondo grado, vengano assegnati dal Consiglio superiore della
magistratura con le seguenti modalità:
3.1)
per il 30 per cento, i posti siano assegnati ai magistrati giudicanti
che abbiano conseguito lidoneità nel concorso per
titoli ed esami, scritti ed orali, previsto dalla lettera f),
numero 2), prima parte, tenuto conto del giudizio finale formulato
al termine dellapposito corso di formazione alle funzioni
di secondo grado presso la Scuola superiore della magistratura
di cui al comma 2 e del giudizio di idoneità formulato
allesito del concorso;
3.2)
per il 70 per cento, i posti siano assegnati ai magistrati giudicanti
che abbiano conseguito lidoneità nel concorso per
soli titoli previsto dalla lettera f), numero 2), seconda parte,
tenuto conto del giudizio finale formulato al termine dellapposito
corso di formazione alle funzioni di secondo grado presso la
Scuola superiore della magistratura di cui al comma 2 e del
giudizio di idoneità formulato allesito del concorso;
3.3)
i posti di cui al numero 3.1), messi a concorso e non coperti,
siano assegnati, ove possibile, ai magistrati valutati positivamente
nel concorso per soli titoli indicato al numero 3.2) ed espletato
nello stesso anno;
3.4)
i posti di cui al numero 3.2), messi a concorso e non coperti,
siano assegnati, ove possibile, ai magistrati dichiarati idonei
nel concorso per titoli ed esami, scritti e orali, indicato
al numero 3.1) ed espletato nello stesso anno;
3.5)
il Consiglio superiore della magistratura, acquisito il parere
motivato dei consigli giudiziari e gli ulteriori elementi di
valutazione rilevanti ai fini del conferimento delle funzioni
giudicanti di secondo grado, assegni i posti di cui ai numeri
3.1), 3.2), 3.3) e 3.4) ai candidati risultati idonei nei relativi
concorsi per titoli ed esami, scritti ed orali, o per soli titoli;
3.6)
i magistrati che abbiano assunto le funzioni giudicanti di secondo
grado ai sensi di quanto previsto al numero 3.5) possano presentare
domanda di tramutamento dopo che sia decorso il termine di due
anni;
3.7)
i magistrati che abbiano assunto le funzioni giudicanti di secondo
grado ai sensi di quanto previsto al numero 3.5) presso una
sede indicata come disagiata e che abbiano presentato domanda
di tramutamento dopo che sia decorso il termine di tre anni
abbiano diritto a che la loro domanda venga valutata con preferenza
assoluta rispetto alle altre;
3.8)
il Consiglio superiore della magistratura valuti specificatamente
la laboriosità con riguardo alle domande di tramutamento
presentate ai sensi dei numeri 3.6) e 3.7);
4)
annualmente tutti i posti vacanti residuati nella funzione requirente
di secondo grado, individuati quanto alle sedi giudiziarie allesito
delle determinazioni adottate dal Consiglio superiore della
magistratura, previa acquisizione del parere motivato del consiglio
giudiziario, sulle domande di tramutamento presentate dai magistrati
che esercitino da almeno tre anni le funzioni requirenti di
secondo grado, vengano assegnati dal Consiglio superiore della
magistratura con le seguenti modalità:
4.1)
per il 30 per cento, i posti siano assegnati ai magistrati requirenti
che abbiano conseguito lidoneità nel concorso per
titoli ed esami, scritti ed orali, previsto dalla lettera f),
numero 2), prima parte, tenuto conto del giudizio finale formulato
al termine dellapposito corso di formazione alle funzioni
di secondo grado presso la Scuola superiore della magistratura
di cui al comma 2 e del giudizio di idoneità formulato
allesito del concorso;
4.2)
per il 70 per cento, i posti siano assegnati ai magistrati requirenti
che abbiano conseguito lidoneità nel concorso per
soli titoli previsto dalla lettera f), numero 2), seconda parte,
tenuto conto del giudizio finale formulato al termine dellapposito
corso di formazione alle funzioni di secondo grado presso la
Scuola superiore della magistratura di cui al comma 2 e del
giudizio di idoneità formulato allesito del concorso;
4.3)
i posti di cui al numero 4.1), messi a concorso e non coperti,
siano assegnati, ove possibile, ai magistrati dichiarati idonei
nel concorso per soli titoli indicato al numero 4.2) ed espletato
nello stesso anno;
4.4)
i posti di cui al numero 4.2), messi a concorso e non coperti,
siano assegnati, ove possibile, ai magistrati dichiarati idonei
nel concorso per titoli ed esami, scritti ed orali, indicato
al numero 4.1) ed espletato nello stesso anno;
4.5)
il Consiglio superiore della magistratura, acquisito il parere
motivato dei consigli giudiziari e gli ulteriori elementi di
valutazione rilevanti ai fini del conferimento delle funzioni
requirenti di secondo grado, assegni i posti di cui ai numeri
4.1), 4.2), 4.3) e 4.4) ai candidati risultati idonei nei relativi
concorsi per titoli ed esami, scritti ed orali, o per soli titoli;
4.6)
i magistrati che abbiano assunto le funzioni requirenti di secondo
grado ai sensi di quanto previsto al numero 4.5) possano presentare
domanda di tramutamento dopo che sia decorso il termine di due
anni;
4.7)
i magistrati che abbiano assunto le funzioni requirenti di secondo
grado ai sensi di quanto previsto al numero 4.5) presso una
sede indicata come disagiata e che abbiano presentato domanda
di tramutamento dopo che sia decorso il termine di tre anni
abbiano diritto a che la loro domanda venga valutata con preferenza
assoluta rispetto alle altre;
4.8)
il Consiglio superiore della magistratura valuti specificatamente
la laboriosità con riguardo alle domande di tramutamento
presentate ai sensi dei numeri 4.6) e 4.7);
5)
ai fini di cui al numero 3), sia istituita una commissione composta
da un magistrato che eserciti le funzioni direttive giudicanti
di legittimità ovvero le funzioni direttive giudicanti
di secondo grado, da un magistrato che eserciti le funzioni
giudicanti di legittimità, da tre magistrati che esercitino
le funzioni giudicanti di secondo grado da almeno tre anni e
da tre professori universitari di prima fascia in materie giuridiche,
nominati dal Consiglio superiore della magistratura;
6)
ai fini di cui al numero 4), sia istituita una commissione composta
da un magistrato che eserciti le funzioni direttive requirenti
di legittimità ovvero le funzioni direttive requirenti
di secondo grado, da un magistrato che eserciti le funzioni
requirenti di legittimità, da tre magistrati che esercitino
le funzioni requirenti di secondo grado da almeno tre anni e
da tre professori universitari di prima fascia in materie giuridiche,
nominati dal Consiglio superiore della magistratura;
7)
annualmente i posti vacanti residuati nelle funzioni giudicanti
di legittimità, come individuati allesito delle
determinazioni adottate dal Consiglio superiore della magistratura,
previa acquisizione del parere motivato del consiglio giudiziario
e del Consiglio direttivo della Corte di cassazione, sulle domande
di riassegnazione alle funzioni di legittimità di provenienza
presentate dai magistrati che esercitino funzioni direttive
o semidirettive giudicanti ovvero sulla loro riassegnazione
conseguente alla scadenza temporale dellincarico rivestito,
vengano assegnati dal Consiglio superiore della magistratura
con le seguenti modalità:
7.1)
per il 70 per cento, i posti siano assegnati ai magistrati che
esercitino da almeno tre anni funzioni giudicanti di secondo
grado e che abbiano conseguito lidoneità nel concorso
per soli titoli previsto dalla lettera f), numero 3), prima
parte, tenuto conto del giudizio finale formulato al termine
dellapposito corso di formazione alle funzioni giudicanti
di legittimità presso la Scuola superiore della magistratura
di cui al comma 2 e del giudizio di idoneità formulato
allesito del concorso;
7.2)
per il 30 per cento, i posti siano assegnati ai magistrati con
funzioni giudicanti che abbiano svolto diciotto anni di servizio
in magistratura ovvero ai magistrati che, pur non avendo svolto
diciotto anni di servizio, abbiano esercitato per tre anni le
funzioni giudicanti di secondo grado, e che abbiano conseguito
lidoneità nel concorso per titoli ed esami, scritti
ed orali, previsto dalla lettera f), numero 3), seconda parte,
tenuto conto del giudizio finale formulato al termine dellapposito
corso di formazione alle funzioni giudicanti di legittimità
presso la Scuola superiore della magistratura di cui al comma
2 e del giudizio di idoneità formulato allesito
del concorso;
7.3)
i posti di cui al numero 7.1), messi a concorso e non coperti,
siano assegnati, ove possibile, ai magistrati dichiarati idonei
nel concorso per titoli ed esami, scritti ed orali, indicato
al numero 7.2) ed espletato nello stesso anno;
7.4)
i posti di cui al numero 7.2), messi a concorso e non coperti,
siano assegnati, ove possibile, ai magistrati dichiarati idonei
nel concorso per soli titoli indicato al numero 7.1) ed espletato
nello stesso anno;
7.5)
il Consiglio superiore della magistratura, acquisito il parere
motivato dei consigli giudiziari e gli ulteriori elementi di
valutazione rilevanti ai fini del conferimento delle funzioni
giudicanti di legittimità, assegni i posti di cui ai
numeri 7.1), 7.2), 7.3) e 7.4) ai candidati risultati idonei
nei relativi concorsi per soli titoli o per titoli ed esami,
scritti ed orali;
8)
ai fini di cui al numero 7), sia istituita una commissione composta
da un magistrato che eserciti le funzioni direttive giudicanti
di legittimità, da tre magistrati che esercitino le funzioni
giudicanti di legittimità da almeno tre anni e da tre
professori universitari di prima fascia in materie giuridiche,
nominati dal Consiglio superiore della magistratura;
9)
annualmente i posti vacanti residuati nelle funzioni requirenti
di legittimità, come individuati allesito delle
determinazioni adottate dal Consiglio superiore della magistratura,
previa acquisizione del parere motivato del consiglio giudiziario
e del Consiglio direttivo della Corte di cassazione, sulle domande
di riassegnazione alle funzioni di legittimità di provenienza
presentate dai magistrati che esercitino funzioni direttive
o semidirettive requirenti ovvero sulla loro riassegnazione
conseguente alla scadenza temporale dellincarico rivestito,
vengano assegnati dal Consiglio superiore della magistratura
con le seguenti modalità:
9.1)
per il 70 per cento, i posti siano assegnati ai magistrati che
esercitino da almeno tre anni funzioni requirenti di secondo
grado e che abbiano conseguito lidoneità nel concorso
per soli titoli previsto dalla lettera f), numero 3), prima
parte, tenuto conto del giudizio finale formulato al termine
dellapposito corso di formazione alle funzioni requirenti
di legittimità presso la Scuola superiore della magistratura
di cui al comma 2 e del giudizio di idoneità formulato
allesito del concorso;
9.2)
per il 30 per cento, i posti siano assegnati ai magistrati con
funzioni requirenti che abbiano svolto diciotto anni di servizio
in magistratura ovvero ai magistrati che, pur non avendo svolto
diciotto anni di servizio, abbiano esercitato per tre anni le
funzioni requirenti di secondo grado e che abbiano conseguito
lidoneità nel concorso per titoli ed esami, scritti
ed orali, previsto dalla lettera f), numero 3), seconda parte,
tenuto conto del giudizio finale formulato al termine dellapposito
corso di formazione alle funzioni requirenti di legittimità
presso la Scuola superiore della magistratura di cui al comma
2 e del giudizio di idoneità formulato allesito
del concorso;
9.3)
i posti di cui al numero 9.1), messi a concorso e non coperti,
siano assegnati, ove possibile, ai magistrati dichiarati idonei
nel concorso per titoli ed esami, scritti ed orali, indicato
al numero 9.2) ed espletato nello stesso anno;
9.4)
i posti di cui al numero 9.2), messi a concorso e non coperti,
siano assegnati, ove possibile, ai magistrati dichiarati idonei
nel concorso per soli titoli indicato al numero 9.1) ed espletato
nello stesso anno;
9.5)
il Consiglio superiore della magistratura, acquisito il parere
motivato dei consigli giudiziari e gli ulteriori elementi di
valutazione rilevanti ai fini del conferimento delle funzioni
requirenti di legittimità, assegni i posti di cui ai
numeri 9.1), 9.2), 9.3) e 9.4) ai candidati risultati idonei
nei relativi concorsi per soli titoli o per titoli ed esami,
scritti ed orali;
10)
ai fini di cui al numero 9), sia istituita una commissione composta
da un magistrato che eserciti le funzioni direttive requirenti
di legittimità, da tre magistrati che esercitino le funzioni
requirenti di legittimità da almeno tre anni e da tre
professori universitari di prima fascia in materie giuridiche,
nominati dal Consiglio superiore della magistratura;
11)
nella individuazione e valutazione dei titoli ai fini dei concorsi
previsti dalla presente lettera, sulla base di criteri oggettivi
e predeterminati, si tenga conto prevalentemente, sotto il profilo
sia quantitativo che qualitativo, dellattività
prestata dal magistrato nellambito delle sue funzioni
giudiziarie, desunta da specifici e rilevanti elementi e da
verificare anche mediante esame a campione, effettuato tramite
sorteggio, dei provvedimenti dallo stesso adottati nonché
delleventuale autorelazione e, in particolare, della complessità
dei procedimenti trattati, degli esiti dei provvedimenti adottati,
delle risultanze statistiche relative allentità
del lavoro svolto, tenuto specificamente conto della sede e
dellufficio presso cui risulta assegnato il magistrato,
con loro proiezione comparativa rispetto a quelle delle medie
nazionali e dei magistrati in servizio presso lo stesso ufficio;
i titoli vengano valutati in modo tale che, ove possibile, i
componenti della commissione esaminatrice non conoscano il nominativo
del candidato; nei concorsi per titoli ed esami si proceda alla
valutazione dei titoli solo in caso di esito positivo della
prova di esame e la valutazione dei titoli incida in misura
non inferiore al 50 per cento sulla formazione della votazione
finale sulla cui base viene redatto lordine di graduatoria;
nella valutazione dei titoli ai fini dellassegnazione
delle funzioni di sostituto procuratore presso la Direzione
nazionale antimafia resta fermo quanto previsto in via preferenziale
dallarticolo 76-bis, comma 4, dellordinamento giudiziario
di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12;
12)
lesito dei corsi di formazione alle funzioni di secondo
grado e alle funzioni di legittimità abbia una validità
di sette anni, salva la facoltà per il magistrato di
partecipare in detto periodo ad un nuovo corso;
m)
prevedere che:
1)
i concorsi per gli incarichi direttivi consistano in una dichiarazione
di idoneità allo svolgimento delle relative funzioni
previa valutazione, da parte delle commissioni di cui ai numeri
9) e 10), dei titoli, della laboriosità del magistrato,
nonché della sua capacità organizzativa; il Consiglio
superiore della magistratura, acquisiti ulteriori elementi di
valutazione ed il parere motivato dei consigli giudiziari e
del Consiglio direttivo della Corte di cassazione qualora si
tratti di funzioni direttive di secondo grado, proponga al Ministro
della giustizia per il concerto le nomine nellambito dei
candidati dichiarati idonei dalla commissione di concorso, tenuto
conto del giudizio di idoneità espresso al termine del
medesimo; sia effettuato il coordinamento della presente disposizione
con quanto previsto dallarticolo 11 della legge 24 marzo
1958, n. 195, e successive modificazioni; il Ministro della
giustizia, fuori dai casi di ricorso per conflitto di attribuzioni
tra poteri dello Stato in relazione a quanto previsto dallarticolo
11 della predetta legge, possa ricorrere in sede di giustizia
amministrativa contro le delibere concernenti il conferimento
o la proroga di incarichi direttivi;
2)
i concorsi per gli incarichi semidirettivi consistano in una
dichiarazione di idoneità allo svolgimento delle relative
funzioni previa valutazione, da parte delle commissioni di cui
ai numeri 9) e 10), dei titoli, della laboriosità del
magistrato, nonché della sua capacità organizzativa;
il Consiglio superiore della magistratura, acquisiti ulteriori
elementi di valutazione ed il parere motivato dei consigli giudiziari,
assegni lincarico semidirettivo nellambito dei candidati
dichiarati idonei dalla commissione di concorso, tenuto conto
del giudizio di idoneità espresso al termine del medesimo;
3)
gli incarichi direttivi, ad esclusione di quelli indicati nella
lettera i), abbiano carattere temporaneo e siano attribuiti
per la durata di quattro anni, rinnovabili a domanda, acquisito
il parere del Ministro della giustizia, previa valutazione positiva
da parte del Consiglio superiore della magistratura, per un
periodo ulteriore di due anni;
4)
il magistrato, allo scadere del termine di cui al numero 3),
possa concorrere per il conferimento di altri incarichi direttivi
di uguale grado in sedi poste fuori dal circondario di provenienza
e per incarichi direttivi di grado superiore per sedi poste
fuori dal distretto di provenienza, con esclusione di quello
competente ai sensi dellarticolo 11 del codice di procedura
penale; ai fini di quanto disposto dal presente numero si considerano
di pari grado le funzioni direttive di primo grado e quelle
di primo grado elevato;
5)
alla scadenza del termine di cui al numero 3), il magistrato
che abbia esercitato funzioni direttive, in assenza di domanda
per il conferimento di altro ufficio, ovvero in ipotesi di reiezione
della stessa, sia assegnato alle funzioni non direttive da ultimo
esercitate nella sede di originaria provenienza, se vacante,
ovvero in altra sede, senza maggiori oneri per il bilancio dello
Stato;
6)
gli incarichi semidirettivi requirenti di primo e di secondo
grado abbiano carattere temporaneo e siano attribuiti per la
durata di sei anni;
7)
il magistrato che esercita funzioni semidirettive requirenti,
allo scadere del termine di cui al numero 6), possa concorrere
per il conferimento di altri incarichi semidirettivi o di incarichi
direttivi di primo grado e di primo grado elevato in sedi poste
fuori dal circondario di provenienza nonché di incarichi
direttivi di secondo grado in sedi poste fuori dal distretto
di provenienza, con esclusione di quello competente ai sensi
dellarticolo 11 del codice di procedura penale;
8)
alla scadenza del termine di cui al numero 6), il magistrato
che abbia esercitato funzioni semidirettive requirenti, in assenza
di domanda per il conferimento di altro ufficio, ovvero in ipotesi
di reiezione della stessa, sia assegnato alle funzioni non direttive
da ultimo esercitate nella sede di originaria provenienza, se
vacante, ovvero in altra sede, senza maggiori oneri per il bilancio
dello Stato;
9)
sia istituita una commissione di esame alle funzioni direttive
giudicanti e alle funzioni semidirettive giudicanti, composta
da un magistrato che eserciti le funzioni direttive giudicanti
di legittimità, da tre a cinque magistrati che esercitino
le funzioni giudicanti di legittimità e da due magistrati
che esercitino le funzioni giudicanti di secondo grado, nonché
da tre professori universitari di prima fascia in materie giuridiche,
nominati dal Consiglio superiore della magistratura;
10)
sia istituita una commissione di esame alle funzioni direttive
requirenti e alle funzioni semidirettive requirenti, composta
da un magistrato che eserciti le funzioni direttive requirenti
di legittimità, da tre a cinque magistrati che esercitino
le funzioni requirenti di legittimità e da due magistrati
che esercitino le funzioni requirenti di secondo grado, nonché
da tre professori universitari di prima fascia in materie giuridiche,
nominati dal Consiglio superiore della magistratura;
11)
ai fini di cui ai numeri 1) e 2) i titoli vengano individuati
con riferimento alla loro specifica rilevanza ai fini della
verifica delle attitudini allo svolgimento di funzioni direttive
o semidirettive; fermo restando il possesso dei requisiti indicati
dalle lettere h) ed i) per il conferimento delle funzioni direttive
o semidirettive, il pregresso esercizio di funzioni direttive
o semidirettive costituisce titolo preferenziale; in ogni caso
si applichino le disposizioni di cui alla lettera l), numero
11); per le funzioni semidirettive giudicanti si tenga adeguatamente
conto della pregressa esperienza maturata dal magistrato nello
specifico settore oggetto dei procedimenti trattati dalla sezione
di tribunale o di corte di appello la cui presidenza è
messa a concorso; nella valutazione dei titoli ai fini dellassegnazione
delle funzioni direttive di Procuratore nazionale antimafia
resta fermo quanto previsto in via preferenziale dallarticolo
76-bis, comma 2, primo periodo, dellordinamento giudiziario
di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12;
n)
prevedere che le disposizioni dei numeri 1), 3), 5) e 10) della
lettera m) si applichino anche per il conferimento dellincarico
di Procuratore nazionale antimafia e che, alla scadenza del
termine di cui al citato numero 3), il magistrato che abbia
esercitato le funzioni di Procuratore nazionale antimafia possa
concorrere per il conferimento di altri incarichi direttivi
requirenti ubicati in distretto diverso da quello competente
ai sensi dellarticolo 11 del codice di procedura penale;
o)
prevedere che, ai fini dellapplicazione delle disposizioni
della presente legge, il periodo trascorso dal magistrato fuori
dal ruolo organico della magistratura sia equiparato allesercizio
delle ultime funzioni giurisdizionali svolte e il ricollocamento
in ruolo, senza maggiori oneri per il bilancio dello Stato,
avvenga nella medesima sede, se vacante, o in altra sede, e
nelle medesime funzioni, ovvero, nel caso di cessato esercizio
di una funzione elettiva extragiudiziaria, salvo che il magistrato
svolgesse le sue funzioni presso la Corte di cassazione o la
Procura generale presso la Corte di cassazione o la Direzione
nazionale antimafia, in una sede diversa vacante, appartenente
ad un distretto sito in una regione diversa da quella in cui
è ubicato il distretto presso cui è posta la sede
di provenienza nonché in una regione diversa da quella
in cui, in tutto o in parte, è ubicato il territorio
della circoscrizione nella quale il magistrato è stato
eletto; prevedere che, fatta eccezione per i magistrati in aspettativa
per mandato parlamentare e per i magistrati eletti al Consiglio
superiore della magistratura, il collocamento fuori ruolo non
possa superare il periodo massimo complessivo di dieci anni.
In ogni caso i magistrati collocati fuori dal ruolo organico
in quanto componenti elettivi del Consiglio superiore della
magistratura ovvero per mandato parlamentare non possono partecipare
ai concorsi previsti dalla presente legge. Resta fermo quanto
previsto dal secondo comma dellarticolo 30 del decreto
del Presidente della Repubblica 16 settembre 1958, n. 916, e
successive modificazioni;
p)
prevedere che:
1)
le commissioni di cui alle lettere l) e m) siano nominate per
due anni e siano automaticamente prorogate sino allesaurimento
delle procedure concorsuali in via di espletamento;
2)
i componenti delle predette commissioni, ad eccezione dei magistrati
che esercitino funzioni direttive requirenti di legittimità,
non siano immediatamente confermabili e non possano essere nuovamente
nominati prima che siano decorsi tre anni dalla cessazione dellincarico;
q)
prevedere che:
1)
la progressione economica dei magistrati si articoli automaticamente
secondo le seguenti classi di anzianità, salvo quanto
previsto dai numeri 2) e 3) e fermo restando il migliore trattamento
economico eventualmente conseguito:
1.1)
prima classe: dalla data del decreto di nomina a sei mesi;
1.2)
seconda classe: da sei mesi a due anni;
1.3)
terza classe: da due a cinque anni;
1.4)
quarta classe: da cinque a tredici anni;
1.5)
quinta classe: da tredici a venti anni;
1.6)
sesta classe: da venti a ventotto anni;
1.7)
settima classe: da ventotto anni in poi;
2)
i magistrati che conseguono le funzioni di secondo grado a seguito
del concorso per titoli ed esami, scritti ed orali, di cui alla
lettera f), numero 2), prima parte, conseguano la quinta classe
di anzianità;
3)
i magistrati che conseguono le funzioni di legittimità
a seguito dei concorsi di cui alla lettera f), numero 3), conseguano
la sesta classe di anzianità;
r)
prevedere che il magistrato possa rimanere in servizio presso
lo stesso ufficio svolgendo il medesimo incarico per un periodo
massimo di dieci anni, con facoltà di proroga del predetto
termine per non oltre due anni, previa valutazione del Consiglio
superiore della magistratura fondata su comprovate esigenze
di funzionamento dellufficio e comunque con possibilità
di condurre a conclusione eventuali processi di particolare
complessità nei quali il magistrato sia impegnato alla
scadenza del termine; prevedere che non possano essere assegnati
ai magistrati per i quali è in scadenza il termine di
permanenza di cui sopra procedimenti la cui definizione non
appare probabile entro il termine di scadenza; prevedere che
la presente disposizione non si applichi ai magistrati che esercitano
funzioni di legittimità;
s)
prevedere che:
1)
siano attribuite al magistrato capo dellufficio giudiziario
la titolarità e la rappresentanza dellufficio nel
suo complesso, nei rapporti con enti istituzionali e con i rappresentanti
degli altri uffici giudiziari, nonché la competenza ad
adottare i provvedimenti necessari per lorganizzazione
dellattività giudiziaria e, comunque, concernenti
la gestione del personale di magistratura ed il suo stato giuridico;
2)
siano indicati i criteri per lassegnazione al dirigente
dellufficio di cancelleria o di segreteria delle risorse
finanziarie e strumentali necessarie per lespletamento
del suo mandato, riconoscendogli la competenza ad adottare atti
che impegnano lamministrazione verso lesterno, anche
nel caso in cui comportino oneri di spesa, definendone i limiti;
3)
sia assegnata al dirigente dellufficio di cancelleria
o di segreteria la gestione delle risorse di personale amministrativo
in coerenza con gli indirizzi del magistrato capo dellufficio
e con il programma annuale delle attività e gli sia attribuito
lesercizio dei poteri di cui allarticolo 55, comma
4, terzo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165;
4)
entro trenta giorni dallemanazione della direttiva del
Ministro della giustizia di cui allarticolo 14 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e comunque non oltre il 15
febbraio di ciascun anno, il magistrato capo dellufficio
giudiziario ed il dirigente dellufficio di cancelleria
o segreteria predispongano, tenendo conto delle risorse disponibili
ed indicando le priorità, il programma delle attività
da svolgersi nel corso dellanno; il magistrato capo dellufficio
giudiziario ed il dirigente dellufficio di cancelleria
o segreteria possano apportare eventuali modifiche al programma
nel corso dellanno; nellipotesi di mancata predisposizione
o esecuzione del programma, oppure di mancata adozione di modifiche
divenute indispensabili per la funzionalità dellufficio
giudiziario, siano attribuiti al Ministro della giustizia, specificandone
condizioni e modalità di esercizio, poteri di intervento
in conformità a quanto previsto dallarticolo 14
del decreto legislativo n. 165 del 2001, nonché poteri
decisionali circa le rispettive competenze;
t)
prevedere che:
1)
presso le corti di appello di Roma, Milano, Napoli e Palermo,
lorganizzazione tecnica e la gestione dei servizi non
aventi carattere giurisdizionale siano affidate a un direttore
tecnico, avente la qualifica di dirigente generale, nominato
dal Ministro della giustizia, al quale sono attribuiti i compiti
di gestione e controllo delle risorse umane, finanziarie e strumentali
relative ai servizi tecnico-amministrativi degli uffici giudicanti
e requirenti del distretto, di razionalizzazione ed organizzazione
del loro utilizzo, nonché i compiti di programmare la
necessità di nuove strutture tecniche e logistiche e
di provvedere al loro costante aggiornamento, nonché
di pianificare il loro utilizzo in relazione al carico giudiziario
esistente, alla prevedibile evoluzione di esso e alle esigenze
di carattere sociale nel rapporto tra i cittadini e la giustizia;
2)
per ciascuna corte di appello di cui al numero 1):
2.1)
sia istituita una struttura tecnico-amministrativa di supporto
allattività del direttore tecnico, composta da
11 unità, di cui 2 appartenenti alla posizione economica
C2, 3 alla posizione economica C1, 3 alla posizione economica
B3 e 3 alla posizione economica B2 e che, nellambito di
dette posizioni economiche, in sede di prima applicazione, sia
possibile avvalersi di personale tecnico estraneo allAmministrazione;
2.2)
le strutture di cui al numero 2.1) siano allestite attraverso
il ricorso allo strumento della locazione finanziaria.
2.
Nellattuazione della delega di cui allarticolo 1,
comma 1, lettera b), il Governo si attiene ai seguenti princìpi
e criteri direttivi:
a)
prevedere listituzione come ente autonomo della Scuola
superiore della magistratura quale struttura didattica stabilmente
preposta:
1)
allorganizzazione e alla gestione del tirocinio e della
formazione degli uditori giudiziari, curando che la stessa sia
attuata sotto i profili tecnico, operativo e deontologico;
2)
allorganizzazione dei corsi di aggiornamento professionale
e di formazione dei magistrati, curando che la stessa sia attuata
sotto i profili tecnico, operativo e deontologico;
3)
alla promozione di iniziative e scambi culturali, incontri di
studio e ricerca;
4)
allofferta di formazione di magistrati stranieri, nel
quadro degli accordi internazionali di cooperazione tecnica
in materia giudiziaria;
b)
prevedere che la Scuola superiore della magistratura sia fornita
di autonomia contabile, giuridica, organizzativa e funzionale
ed utilizzi personale dellorganico del Ministero della
giustizia, ovvero comandato da altre amministrazioni, in numero
non superiore a cinquanta unità, con risorse finanziarie
a carico del bilancio dello stesso Ministero;
c)
prevedere che la Scuola superiore della magistratura sia articolata
in due sezioni, luna destinata al tirocinio degli uditori
giudiziari, laltra allaggiornamento professionale
e alla formazione dei magistrati;
d)
prevedere che il tirocinio abbia la durata di ventiquattro mesi
e che sia articolato in sessioni della durata di sei mesi quella
presso la Scuola superiore della magistratura e di diciotto
mesi quella presso gli uffici giudiziari, dei quali sette mesi
in un collegio giudicante, tre mesi in un ufficio requirente
di primo grado e otto mesi in un ufficio corrispondente a quello
di prima destinazione;
e)
prevedere modalità differenti di svolgimento del tirocinio
che tengano conto della diversità delle funzioni, giudicanti
e requirenti, che gli uditori saranno chiamati a svolgere;
f)
prevedere che nelle sessioni presso la Scuola superiore della
magistratura gli uditori giudiziari ricevano insegnamento da
docenti di elevata competenza e autorevolezza, scelti secondo
princìpi di ampio pluralismo culturale, e siano seguiti
assiduamente da tutori scelti tra i docenti della Scuola;
g)
prevedere che per ogni sessione sia compilata una scheda valutativa
delluditore giudiziario;
h)
prevedere che, in esito al tirocinio, sia formulata da parte
della Scuola, tenendo conto di tutti i giudizi espressi sulluditore
nel corso dello stesso, una valutazione di idoneità allassunzione
delle funzioni giudiziarie sulla cui base il Consiglio superiore
della magistratura delibera in via finale;
i)
prevedere che, in caso di deliberazione finale negativa, luditore
possa essere ammesso ad un ulteriore periodo di tirocinio, di
durata non superiore a un anno, e che da unulteriore deliberazione
negativa derivi la cessazione del rapporto di impiego;
l)
prevedere che la Scuola superiore della magistratura sia diretta
da un comitato che dura in carica quattro anni, composto dal
primo Presidente della Corte di cassazione o da un magistrato
dallo stesso delegato, dal Procuratore generale presso la Corte
di cassazione o da un magistrato dallo stesso delegato, da due
magistrati ordinari nominati dal Consiglio superiore della magistratura,
da un avvocato con almeno quindici anni di esercizio della professione
nominato dal Consiglio nazionale forense, da un componente professore
universitario ordinario in materie giuridiche nominato dal Consiglio
universitario nazionale e da un membro nominato dal Ministro
della giustizia; prevedere che, nellambito del comitato,
i componenti eleggano il presidente; prevedere che i componenti
del comitato, diversi dal primo Presidente della Corte di cassazione,
dal Procuratore generale presso la stessa e dai loro eventuali
delegati, non siano immediatamente rinnovabili e non possano
far parte delle commissioni di concorso per uditore giudiziario;
m)
prevedere un comitato di gestione per ciascuna sezione, chiamato
a dare attuazione alla programmazione annuale per il proprio
ambito di competenza, a definire il contenuto analitico di ciascuna
sessione e ad individuare i docenti, a fissare i criteri di
ammissione alle sessioni di formazione, ad offrire ogni utile
sussidio didattico e a sperimentare formule didattiche, a seguire
lo svolgimento delle sessioni ed a presentare relazioni consuntive
allesito di ciascuna, a curare il tirocinio nelle fasi
effettuate presso la Scuola selezionando i tutori nonché
i docenti stabili e quelli occasionali; prevedere che, in ciascuna
sezione, il comitato di gestione sia formato da un congruo numero
di componenti, comunque non superiore a cinque, nominati dal
comitato direttivo di cui alla lettera l);
n)
prevedere che, nella programmazione dellattività
didattica, il comitato direttivo di cui alla lettera l) possa
avvalersi delle proposte del Consiglio superiore della magistratura,
del Ministro della giustizia, del Consiglio nazionale forense,
dei consigli giudiziari, del Consiglio direttivo della Corte
di cassazione, nonché delle proposte dei componenti del
Consiglio universitario nazionale esperti in materie giuridiche;
o)
prevedere lobbligo del magistrato a partecipare ogni cinque
anni, se non vi ostano comprovate e motivate esigenze organizzative
e funzionali degli uffici giudiziari di appartenenza, ai corsi
di aggiornamento professionale e a quelli di formazione con
conseguente riconoscimento di un corrispondente periodo di congedo
retribuito; in ogni caso assicurare il diritto del magistrato
a partecipare ai corsi di formazione funzionali al passaggio
a funzioni superiori il cui esito abbia la validità prevista
dal comma 1, lettera l), numero 12), con facoltà del
capo dellufficio di rinviare la partecipazione al corso
per un periodo non superiore a sei mesi;
p)
stabilire che, al termine del corso di aggiornamento professionale,
sia formulata una valutazione che contenga elementi di verifica
attitudinale e di proficua partecipazione del magistrato al
corso, modulata secondo la tipologia del corso, da inserire
nel fascicolo personale del magistrato, al fine di costituire
elemento per le valutazioni operate dal Consiglio superiore
della magistratura;
q)
prevedere che il magistrato, il quale abbia partecipato ai corsi
di aggiornamento professionale organizzati dalla Scuola superiore
della magistratura, possa nuovamente parteciparvi trascorso
almeno un anno;
r)
prevedere che vengano istituite sino a tre sedi della Scuola
superiore della magistratura a competenza interregionale;
s)
prevedere che, al settimo anno dallingresso in magistratura,
i magistrati che non abbiano effettuato il passaggio dalle funzioni
giudicanti a quelle requirenti o viceversa, previsto dal comma
1, lettera g), numeri 1) e 3), debbano frequentare presso la
Scuola superiore della magistratura il corso di aggiornamento
e formazione alle funzioni da loro svolte e, allesito,
siano sottoposti dal Consiglio superiore della magistratura,
secondo i criteri indicati alla lettera t), a giudizio di idoneità
per lesercizio in via definitiva delle funzioni medesime;
che, in caso di esito negativo, il giudizio di idoneità
debba essere ripetuto per non più di due volte, con lintervallo
di un biennio tra un giudizio e laltro; che, in caso di
esito negativo di tre giudizi consecutivi, si applichi larticolo
3 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, come
modificato ai sensi del comma 6, lettera o), del presente articolo;
t)
prevedere che i magistrati, i quali non hanno sostenuto i concorsi
per le funzioni di secondo grado o di legittimità, dopo
aver frequentato lapposito corso di aggiornamento e formazione
presso la Scuola superiore della magistratura, il cui esito
è valutato dal Consiglio superiore della magistratura,
siano sottoposti da parte di questultimo a valutazioni
periodiche di professionalità, desunte dallattività
giudiziaria e scientifica, dalla produttività, dalla
laboriosità, dalla capacità tecnica, dallequilibrio,
dalla disponibilità alle esigenze del servizio, dal tratto
con tutti i soggetti processuali, dalla deontologia, nonché
dalle valutazioni di cui alla lettera p); prevedere che le valutazioni
di cui alla presente lettera debbano avvenire al compimento
del tredicesimo, ventesimo e ventottesimo anno dallingresso
in magistratura e che il passaggio rispettivamente alla quinta,
alla sesta ed alla settima classe stipendiale possa essere disposto
solo in caso di valutazione positiva; prevedere che, in caso
di esito negativo, la valutazione debba essere ripetuta per
non più di due volte, con lintervallo di un biennio
tra una valutazione e laltra; prevedere che, in caso di
esito negativo di tre valutazioni consecutive, si applichi larticolo
3 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, come
modificato ai sensi del comma 6, lettera o), del presente articolo;
u)
prevedere che, per i magistrati che hanno sostenuto i concorsi
per il conferimento delle funzioni di secondo grado o di legittimità
e non abbiano ottenuto i relativi posti, la commissione di concorso
comunichi al Consiglio superiore della magistratura lelenco
di coloro i quali, per inidoneità, non devono essere
esentati dalle valutazioni periodiche di professionalità.
3.
Nellattuazione della delega di cui allarticolo 1,
comma 1, lettera c), il Governo si attiene ai seguenti princìpi
e criteri direttivi:
a)
prevedere listituzione del Consiglio direttivo della Corte
di cassazione, composto, oltre che dai membri di diritto di
cui alla lettera c), da un magistrato che eserciti funzioni
direttive giudicanti di legittimità, da un magistrato
che eserciti funzioni direttive requirenti di legittimità,
da due magistrati che esercitino effettive funzioni giudicanti
di legittimità in servizio presso la Corte di cassazione,
da un magistrato che eserciti effettive funzioni requirenti
di legittimità in servizio presso la Procura generale
della Corte di cassazione, da un professore ordinario di università
in materie giuridiche e da un avvocato con venti anni di esercizio
della professione che sia iscritto da almeno cinque anni nellalbo
speciale per le giurisdizioni superiori di cui allarticolo
33 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito,
con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36;
b)
prevedere che i componenti non togati del Consiglio direttivo
della Corte di cassazione siano designati, rispettivamente,
dal Consiglio universitario nazionale e dal Consiglio nazionale
forense;
c)
prevedere che membri di diritto del Consiglio direttivo della
Corte di cassazione siano il primo Presidente, il Procuratore
generale della medesima Corte e il Presidente del Consiglio
nazionale forense;
d)
prevedere che il Consiglio direttivo della Corte di cassazione
sia presieduto dal primo Presidente ed elegga a scrutinio segreto,
al suo interno, un vice presidente scelto tra i componenti non
togati, ed un segretario;
e)
prevedere che al Consiglio direttivo della Corte di cassazione
si applichino, in quanto compatibili, le disposizioni dettate
alle lettere n), o), r) e v) per i consigli giudiziari presso
le corti dappello;
f)
prevedere che i consigli giudiziari presso le corti dappello
nei distretti nei quali prestino servizio fino a trecentocinquanta
magistrati ordinari siano composti, oltre che dai membri di
diritto di cui alla lettera l), da cinque magistrati in servizio
presso gli uffici giudiziari del distretto, da quattro membri
non togati, di cui uno nominato tra i professori universitari
in materie giuridiche, uno tra gli avvocati che abbiano almeno
quindici anni di effettivo esercizio della professione e due
dal consiglio regionale della regione ove ha sede il distretto,
o nella quale rientra la maggiore estensione del territorio
su cui hanno competenza gli uffici del distretto, eletti con
maggioranza qualificata tra persone estranee al consiglio medesimo,
nonché da un rappresentante eletto dai giudici di pace
del distretto nel loro ambito;
g)
prevedere che nei distretti nei quali prestino servizio oltre
trecentocinquanta magistrati ordinari, i consigli giudiziari
siano composti, oltre che dai membri di diritto di cui alla
lettera l), da sette magistrati in servizio presso uffici giudiziari
del distretto, da quattro membri non togati, dei quali uno nominato
tra i professori universitari in materie giuridiche, uno nominato
tra gli avvocati con almeno quindici anni di effettivo esercizio
della professione e due nominati dal consiglio regionale della
regione ove ha sede il distretto, o nella quale rientra la maggiore
estensione del territorio su cui hanno competenza gli uffici
del distretto, eletti con maggioranza qualificata tra persone
estranee al medesimo consiglio, nonché da un rappresentante
eletto dai giudici di pace del distretto nel loro ambito;
h)
prevedere che i componenti supplenti del consiglio giudiziario
siano cinque, due dei quali magistrati che esercitano, rispettivamente,
funzioni requirenti e giudicanti nel distretto e tre componenti
non togati nominati con lo stesso criterio di cui alle lettere
f) e g), riservandosi un posto per ciascuna delle tre categorie
non togate indicate nelle medesime lettere f) e g);
i)
prevedere che i componenti avvocati e professori universitari
siano nominati, rispettivamente, dal Consiglio nazionale forense
ovvero dal Consiglio universitario nazionale, su indicazione
dei consigli dellordine degli avvocati del distretto e
dei presidi delle facoltà di giurisprudenza delle università
della regione;
l)
prevedere che membri di diritto del consiglio giudiziario siano
il presidente, il procuratore generale della corte dappello
ed il presidente del consiglio dellordine degli avvocati
avente sede nel capoluogo del distretto;
m)
prevedere che il consiglio giudiziario sia presieduto dal presidente
della corte dappello ed elegga a scrutinio segreto, al
suo interno, un vice presidente scelto tra i componenti non
togati, ed un segretario;
n)
prevedere che il consiglio giudiziario duri in carica quattro
anni e che i componenti non possano essere immediatamente confermati;
o)
prevedere che lelezione dei componenti togati del consiglio
giudiziario avvenga in un collegio unico distrettuale con il
medesimo sistema vigente per lelezione dei componenti
togati del Consiglio superiore della magistratura, in quanto
compatibile, così da attribuire tre seggi a magistrati
che esercitano funzioni giudicanti e due seggi a magistrati
che esercitano funzioni requirenti nei distretti che comprendono
fino a trecentocinquanta magistrati, quattro seggi a magistrati
che esercitano funzioni giudicanti e tre seggi a magistrati
che esercitano funzioni requirenti nei distretti che comprendono
oltre trecentocinquanta magistrati;
p)
prevedere che dei componenti togati del consiglio giudiziario
che esercitano funzioni giudicanti uno abbia maturato unanzianità
di servizio non inferiore a venti anni;
q)
prevedere che la nomina dei componenti supplenti del Consiglio
direttivo della Corte di cassazione e dei consigli giudiziari
presso le corti dappello avvenga secondo i medesimi criteri
indicati per la nomina dei titolari;
r)
prevedere che al consiglio giudiziario vengano attribuite le
seguenti competenze:
1)
parere sulle tabelle proposte dai titolari degli uffici, nel
rispetto dei criteri generali indicati dalla legge;
2)
formulazione di pareri, anche su richiesta del Consiglio superiore
della magistratura, sullattività dei magistrati
sotto il profilo della preparazione, della capacità tecnico-professionale,
della laboriosità, della diligenza, dellequilibrio
nellesercizio delle funzioni, e comunque nelle ipotesi
previste dal comma 1 e nei periodi intermedi di permanenza nella
qualifica. Ai fini sopra indicati, il consiglio giudiziario
dovrà acquisire le motivate e dettagliate valutazioni
del consiglio dellordine degli avvocati avente sede nel
luogo ove il magistrato esercita le sue funzioni e, se non coincidente,
anche del consiglio dellordine degli avvocati avente sede
nel capoluogo del distretto;
3)
vigilanza sul comportamento dei magistrati con obbligo di segnalare
i fatti disciplinarmente rilevanti ai titolari dellazione
disciplinare;
4)
vigilanza sullandamento degli uffici giudiziari nel distretto,
con segnalazione delle eventuali disfunzioni rilevate al Ministro
della giustizia;
5)
formulazione di pareri e proposte sullorganizzazione ed
il funzionamento degli uffici del giudice di pace del distretto;
6)
adozione di provvedimenti relativi allo stato dei magistrati,
con particolare riferimento a quelli relativi ad aspettative
e congedi, dipendenza di infermità da cause di servizio,
equo indennizzo, pensioni privilegiate, concessione di sussidi;
7)
formulazione di pareri, anche su richiesta del Consiglio superiore
della magistratura, in ordine alladozione da parte del
medesimo Consiglio di provvedimenti inerenti collocamenti a
riposo, dimissioni, decadenze dallimpiego, concessioni
di titoli onorifici, riammissioni in magistratura;
s)
prevedere che i consigli giudiziari formulino pareri, anche
su richiesta del Consiglio superiore della magistratura, su
materie attinenti ad ulteriori competenze ad essi attribuite;
t)
coordinare con quanto previsto dalla presente legge le disposizioni
vigenti che prevedono ulteriori competenze dei consigli giudiziari;
u)
prevedere che i componenti designati dal consiglio regionale
prendano parte esclusivamente alle riunioni, alle discussioni
ed alle deliberazioni inerenti le materie di cui alla lettera
r), numeri 1), 4) e 5);
v)
prevedere che gli avvocati, i professori ed il rappresentante
dei giudici di pace che compongono il consiglio giudiziario
possano prendere parte solo alle discussioni e deliberazioni
concernenti le materie di cui alla lettera r), numeri 1), 4)
e 5). Il rappresentante dei giudici di pace, inoltre, partecipa
alle discussioni e deliberazioni di cui agli articoli 4, 4-bis,
7, comma 2-bis, e 9, comma 4, della legge 21 novembre 1991,
n. 374.
4.
Nellattuazione della delega di cui allarticolo 1,
comma 1, lettera d), il Governo si attiene ai seguenti princìpi
e criteri direttivi:
a)
prevedere che il procuratore della Repubblica, quale preposto
allufficio del pubblico ministero, sia il titolare esclusivo
dellazione penale e che la eserciti sotto la sua responsabilità
nei modi e nei termini stabiliti dalla legge, assicurando il
corretto ed uniforme esercizio della stessa e delle norme sul
giusto processo;
b)
prevedere che il procuratore della Repubblica possa delegare
un procuratore aggiunto alla funzione del vicario, nonché
uno o più procuratori aggiunti ovvero uno o più
magistrati del proprio ufficio perché lo coadiuvino nella
gestione per il compimento di singoli atti, per la trattazione
di uno o più procedimenti o nella gestione dellattività
di un settore di affari;
c)
prevedere che il procuratore della Repubblica determini i criteri
per lorganizzazione dellufficio e quelli ai quali
si uniformerà nellassegnazione della trattazione
dei procedimenti ai procuratori aggiunti o ai magistrati del
proprio ufficio, precisando per quali tipologie di reato riterrà
di adottare meccanismi di natura automatica; di tali criteri
il procuratore della Repubblica deve dare comunicazione al Consiglio
superiore della magistratura; prevedere che il procuratore della
Repubblica possa determinare i criteri cui i procuratori aggiunti
o i magistrati delegati ai sensi della lettera b) devono attenersi
nelladempimento della delega, con facoltà di revoca
in caso di divergenza o di inosservanza dei criteri; prevedere
che il procuratore della Repubblica trasmetta al Procuratore
generale presso la Corte di cassazione il provvedimento di revoca
della delega alla trattazione di un procedimento e le eventuali
osservazioni formulate dal magistrato o dal procuratore aggiunto
cui è stata revocata la delega; che il provvedimento
di revoca e le osservazioni vengano acquisiti nei relativi fascicoli
personali; prevedere che il procuratore della Repubblica possa
determinare i criteri generali cui i magistrati addetti allufficio
devono attenersi nellimpiego della polizia giudiziaria,
nellutilizzo delle risorse finanziarie e tecnologiche
dellufficio e nella impostazione delle indagini;
d)
prevedere che alla data di acquisto di efficacia del primo dei
decreti legislativi emanati nellesercizio della delega
di cui allarticolo 1, comma 1, lettera d), sia abrogato
larticolo 7-ter, comma 3, dellordinamento giudiziario
di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, introdotto dallarticolo
6 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51;
e)
prevedere che gli atti di ufficio, che incidano o richiedano
di incidere su diritti reali o sulla libertà personale,
siano assunti previo assenso del procuratore della Repubblica
ovvero del procuratore aggiunto o del magistrato eventualmente
delegato ai sensi della lettera b); prevedere tuttavia che le
disposizioni della presente lettera non si applichino nelle
ipotesi in cui la misura cautelare personale o reale è
richiesta in sede di convalida del fermo o dellarresto
o del sequestro ovvero, limitatamente alle misure cautelari
reali, nelle ipotesi che il procuratore della Repubblica, in
ragione del valore del bene o della rilevanza del fatto per
cui si procede, riterrà di dovere indicare con apposita
direttiva;
f)
prevedere che il procuratore della Repubblica tenga personalmente,
o tramite magistrato appositamente delegato, i rapporti con
gli organi di informazione e che tutte le informazioni sulle
attività dellufficio vengano attribuite impersonalmente
allo stesso; prevedere che il procuratore della Repubblica segnali
obbligatoriamente al consiglio giudiziario, ai fini di quanto
previsto al comma 3, lettera r), numero 3), i comportamenti
dei magistrati del proprio ufficio che siano in contrasto con
la disposizione di cui sopra;
g)
prevedere che il procuratore generale presso la corte di appello,
al fine di verificare il corretto ed uniforme esercizio dellazione
penale, nonché il rispetto delladempimento degli
obblighi di cui alla lettera a), acquisisca dalle procure del
distretto dati e notizie, relazionando annualmente, oltre che
quando lo ritenga necessario, al Procuratore generale presso
la Corte di cassazione;
h)
prevedere, relativamente ai procedimenti riguardanti i reati
indicati nellarticolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura
penale, che sia fatto salvo quanto previsto dallarticolo
70-bis dellordinamento giudiziario, di cui al regio decreto
30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni.
5.
Nellattuazione della delega di cui allarticolo 1,
comma 1, lettera e), il Governo si attiene ai seguenti princìpi
e criteri direttivi:
a)
prevedere la soppressione di quindici posti di magistrato dappello
previsti in organico presso la Corte di cassazione nonché
di tutti i posti di magistrato dappello destinato alla
Procura generale presso la Corte di cassazione e la loro sostituzione
con altrettanti posti di magistrato di cassazione, presso i
rispettivi uffici;
b)
prevedere la soppressione di quindici posti di magistrato dappello
previsti in organico presso la Corte di cassazione e la loro
sostituzione con altrettanti posti di magistrato di tribunale;
c)
prevedere che della pianta organica della Corte di cassazione
facciano parte trentasette magistrati con qualifica non inferiore
a magistrato di tribunale con non meno di cinque anni di esercizio
delle funzioni di merito destinati a prestare servizio presso
lufficio del massimario e del ruolo;
d)
prevedere che il servizio prestato per almeno otto anni presso
lufficio del massimario e del ruolo della Corte di cassazione
costituisca, a parità di graduatoria, titolo preferenziale
nellattribuzione delle funzioni giudicanti di legittimità;
e)
prevedere labrogazione dellarticolo 116 dellordinamento
giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12,
e successive modificazioni, e prevedere che allarticolo
117 e alla relativa rubrica del citato ordinamento giudiziario
di cui al regio decreto n. 12 del 1941 siano soppresse le parole:
"di appello e".
6.
Nellattuazione della delega di cui allarticolo 1,
comma 1, lettera f), il Governo si attiene ai seguenti princìpi
e criteri direttivi:
a)
provvedere alla tipizzazione delle ipotesi di illecito disciplinare
dei magistrati, sia inerenti lesercizio della funzione
sia estranee alla stessa, garantendo comunque la necessaria
completezza della disciplina con adeguate norme di chiusura,
nonché allindividuazione delle relative sanzioni;
b)
prevedere:
1)
che il magistrato debba esercitare le funzioni attribuitegli
con imparzialità, correttezza, diligenza, laboriosità,
riserbo ed equilibrio;
2)
che in ogni atto di esercizio delle funzioni il magistrato debba
rispettare la dignità della persona;
3)
che anche fuori dallesercizio delle sue funzioni il magistrato
non debba tenere comportamenti, ancorché legittimi, che
compromettano la credibilità personale, il prestigio
e il decoro del magistrato o il prestigio dellistituzione;
4)
che la violazione dei predetti doveri costituisca illecito disciplinare
perseguibile nelle ipotesi previste dalle lettere c), d) ed
e);
c)
salvo quanto stabilito dal numero 11), prevedere che costituiscano
illeciti disciplinari nellesercizio delle funzioni:
1)
i comportamenti che, violando i doveri di cui alla lettera b),
arrecano ingiusto danno o indebito vantaggio ad una delle parti;
lomissione della comunicazione al Consiglio superiore
della magistratura della sussistenza di una delle situazioni
di incompatibilità di cui agli articoli 18 e 19 dellordinamento
giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12,
e successive modificazioni, come modificati ai sensi della lettera
p); la consapevole inosservanza dellobbligo di astensione
nei casi previsti dalla legge;
2)
i comportamenti abitualmente o gravemente scorretti nei confronti
delle parti, dei loro difensori, dei testimoni o di chiunque
abbia rapporti con il magistrato nellambito dellufficio
giudiziario, ovvero nei confronti di altri magistrati o di collaboratori;
lingiustificata interferenza nellattività
giudiziaria di altro magistrato; lomessa comunicazione
al capo dellufficio delle avvenute interferenze da parte
del magistrato destinatario delle medesime;
3)
la grave violazione di legge determinata da ignoranza o negligenza
inescusabile; il travisamento dei fatti determinato da negligenza
inescusabile; il perseguimento di fini diversi da quelli di
giustizia; lemissione di provvedimenti privi di motivazione,
ovvero la cui motivazione consiste nella sola affermazione della
sussistenza dei presupposti di legge senza indicazione degli
elementi di fatto dai quali tale sussistenza risulti, quando
la motivazione è richiesta dalla legge; ladozione
di provvedimenti non consentiti dalla legge che abbiano leso
diritti personali o, in modo rilevante, diritti patrimoniali;
la reiterata o grave inosservanza delle norme regolamentari
o delle disposizioni sul servizio giudiziario adottate dagli
organi competenti; lindebito affidamento ad altri del
proprio lavoro; linosservanza dellobbligo di risiedere
nel comune in cui ha sede lufficio, se manca lautorizzazione
prevista dalle norme vigenti e ne sia derivato concreto pregiudizio
alladempimento dei doveri di diligenza e laboriosità;
4)
il reiterato, grave o ingiustificato ritardo nel compimento
degli atti relativi allesercizio delle funzioni; il sottrarsi
in modo abituale e ingiustificato al lavoro giudiziario; per
il dirigente dellufficio o il presidente di una sezione
o il presidente di un collegio, lomettere di assegnarsi
affari e di redigere i relativi provvedimenti; linosservanza
dellobbligo di rendersi reperibile per esigenze di ufficio
quando esso sia imposto dalla legge o da disposizione legittima
dellorgano competente;
5)
i comportamenti che determinano la divulgazione di atti del
procedimento coperti dal segreto o di cui sia previsto il divieto
di pubblicazione, nonché la violazione del dovere di
riservatezza sugli affari in corso di trattazione, o sugli affari
definiti, quando è idonea a ledere diritti altrui; pubbliche
dichiarazioni o interviste che, sotto qualsiasi profilo, riguardino
i soggetti a qualsivoglia titolo coinvolti negli affari in corso
di trattazione e che non siano stati definiti con sentenza passata
in giudicato;
6)
il tenere rapporti in relazione allattività del
proprio ufficio con gli organi di informazione al di fuori delle
modalità previste al comma 4, lettera f); il sollecitare
la pubblicità di notizie attinenti alla propria attività
di ufficio ovvero il costituire e lutilizzare canali informativi
personali riservati o privilegiati; il rilasciare dichiarazioni
e interviste in violazione dei criteri di equilibrio e di misura;
7)
ladozione intenzionale di provvedimenti affetti da palese
incompatibilità tra la parte dispositiva e la motivazione,
tali da manifestare una precostituita e inequivocabile contraddizione
sul piano logico, contenutistico o argomentativo;
8)
lomissione, da parte del dirigente lufficio o del
presidente di una sezione o di un collegio, della comunicazione
agli organi competenti di fatti che possono costituire illeciti
disciplinari compiuti da magistrati dellufficio, della
sezione o del collegio; lomissione, da parte del dirigente
lufficio ovvero da parte del magistrato cui compete il
potere di sorveglianza, della comunicazione al Consiglio superiore
della magistratura della sussistenza di una delle situazioni
di incompatibilità previste dagli articoli 18 e 19 dellordinamento
giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12,
e successive modificazioni, come modificati ai sensi della lettera
p), ovvero delle situazioni che possono dare luogo alladozione
dei provvedimenti di cui agli articoli 2 e 3 del regio decreto
legislativo 31 maggio 1946, n. 511, come modificati ai sensi
delle lettere n) e o);
9)
ladozione di provvedimenti abnormi ovvero di atti e provvedimenti
che costituiscano esercizio di una potestà riservata
dalla legge ad organi legislativi o amministrativi ovvero ad
altri organi costituzionali;
10)
lemissione di un provvedimento restrittivo della libertà
personale fuori dei casi consentiti dalla legge, determinata
da negligenza grave ed inescusabile;
11)
fermo quanto previsto dai numeri 3), 7) e 9), non può
dar luogo a responsabilità disciplinare lattività
di interpretazione di norme di diritto in conformità
allarticolo 12 delle disposizioni sulla legge in generale;
d)
prevedere che costituiscano illeciti disciplinari al di fuori
dellesercizio delle funzioni:
1)
luso della qualità di magistrato al fine di conseguire
vantaggi ingiusti per sé o per altri;
2)
il frequentare persona sottoposta a procedimento penale o di
prevenzione comunque trattato dal magistrato, o persona che
a questi consta essere stata dichiarata delinquente abituale,
professionale o per tendenza o aver subìto condanna per
delitti non colposi alla pena della reclusione superiore a tre
anni o una misura di prevenzione, salvo che sia intervenuta
la riabilitazione, ovvero lintrattenere rapporti consapevoli
di affari con una di tali persone;
3)
lassunzione di incarichi extragiudiziari senza la prescritta
autorizzazione dellorgano competente;
4)
lo svolgimento di attività incompatibili con la funzione
giudiziaria o tali da recare concreto pregiudizio allassolvimento
dei doveri indicati nella lettera b), numeri 1), 2) e 3);
5)
lottenere, direttamente o indirettamente, prestiti o agevolazioni
da soggetti che il magistrato sa essere indagati, parti offese,
testimoni o comunque coinvolti in procedimenti penali o civili
pendenti presso lufficio giudiziario di appartenenza o
presso altro ufficio che si trovi nel distretto di corte dappello
nel quale esercita le funzioni giudiziarie, ovvero dai difensori
di costoro;
6)
la pubblica manifestazione di consenso o dissenso in ordine
ad un procedimento in corso quando, per la posizione del magistrato
o per le modalità con cui il giudizio è espresso,
sia idonea a condizionare la libertà di decisione nel
procedimento medesimo;
7)
la partecipazione ad associazioni segrete o i cui vincoli sono
oggettivamente incompatibili con lesercizio delle funzioni
giudiziarie;
8)
liscrizione o la partecipazione a partiti politici ovvero
il coinvolgimento nelle attività di centri politici o
affaristici che possano condizionare lesercizio delle
funzioni o comunque appannare limmagine del magistrato;
9)
ogni altro comportamento tale da compromettere lindipendenza,
la terzietà e limparzialità del magistrato,
anche sotto il profilo dellapparenza;
10)
luso strumentale della qualità che, per la posizione
del magistrato o per le modalità di realizzazione, è
idoneo a turbare lesercizio di funzioni costituzionalmente
previste;
e)
prevedere che costituiscano illeciti disciplinari conseguenti
al reato:
1)
i fatti per i quali è intervenuta condanna irrevocabile
o è stata pronunciata sentenza ai sensi dellarticolo
444, comma 2, del codice di procedura penale, per delitto doloso
o preterintenzionale, quando la legge stabilisce la pena detentiva
sola o congiunta alla pena pecuniaria;
2)
i fatti per i quali è intervenuta condanna irrevocabile
o è stata pronunciata sentenza ai sensi dellarticolo
444, comma 2, del codice di procedura penale, per delitto colposo,
alla pena della reclusione, sempre che presentino, per modalità
e conseguenze, carattere di particolare gravità;
3)
i fatti per i quali è intervenuta condanna irrevocabile
o è stata pronunciata sentenza ai sensi dellarticolo
444, comma 2, del codice di procedura penale, alla pena dellarresto,
sempre che presentino, per le modalità di esecuzione,
carattere di particolare gravità;
4)
altri fatti costituenti reato idonei a compromettere la credibilità
del magistrato, anche se il reato è estinto per qualsiasi
causa o lazione penale non può essere iniziata
o proseguita;
f)
prevedere come sanzioni disciplinari:
1)
lammonimento;
2)
la censura;
3)
la perdita dellanzianità;
4)
lincapacità temporanea ad esercitare un incarico
direttivo o semidirettivo;
5)
la sospensione dalle funzioni da tre mesi a due anni;
6)
la rimozione;
g)
stabilire che:
1)
lammonimento consista nel richiamo, espresso nel dispositivo
della decisione, allosservanza da parte del magistrato
dei suoi doveri, in rapporto allillecito commesso;
2)
la censura consista in un biasimo formale espresso nel dispositivo
della decisione;
3)
la sanzione della perdita dellanzianità sia inflitta
per un periodo compreso tra due mesi e due anni;
4)
la sanzione della temporanea incapacità ad esercitare
un incarico direttivo o semidirettivo sia inflitta per un periodo
compreso tra sei mesi e due anni. Se il magistrato svolge funzioni
direttive o semidirettive, debbono essergli conferite di ufficio
altre funzioni non direttive o semidirettive, corrispondenti
alla sua qualifica. Scontata la sanzione, il magistrato non
può riprendere lesercizio delle funzioni direttive
o semidirettive presso lufficio dove le svolgeva anteriormente
alla condanna;
5)
la sospensione dalle funzioni comporti altresì la sospensione
dallo stipendio ed il collocamento del magistrato fuori dal
ruolo organico della magistratura. Al magistrato sospeso è
corrisposto un assegno alimentare pari ai due terzi dello stipendio
e delle altre competenze di carattere continuativo, se il magistrato
sta percependo il trattamento economico riservato alla prima
o seconda o terza classe stipendiale; alla metà, se alla
quarta o quinta classe; ad un terzo, se alla sesta o settima
classe;
6)
la rimozione determini la cessazione del rapporto di servizio;
7)
quando, per il concorso di più illeciti disciplinari,
si dovrebbero irrogare più sanzioni meno gravi, si applichi
altra sanzione di maggiore gravità, sola o congiunta
con quella meno grave se compatibile;
8)
la sanzione di cui al numero 6) sia eseguita mediante decreto
del Presidente della Repubblica;
h)
prevedere che siano puniti con la sanzione non inferiore alla
censura:
1)
i comportamenti che, violando i doveri di cui alla lettera b),
arrecano ingiusto danno o indebito vantaggio ad una delle parti;
2)
la consapevole inosservanza dellobbligo di astensione
nei casi previsti dalla legge;
3)
lomissione, da parte dellinteressato, della comunicazione
al Consiglio superiore della magistratura della sussistenza
di una delle cause di incompatibilità di cui agli articoli
18 e 19 dellordinamento giudiziario, di cui al regio decreto
30 gennaio 1941, n. 12, come modificati ai sensi della lettera
p);
4)
il tenere comportamenti che, a causa dei rapporti comunque esistenti
con i soggetti coinvolti nel procedimento ovvero a causa di
avvenute interferenze, costituiscano violazione del dovere di
imparzialità;
5)
i comportamenti previsti dal numero 2) della lettera c);
6)
il perseguimento di fini diversi da quelli di giustizia;
7)
il reiterato o grave ritardo nel compimento degli atti relativi
allesercizio delle funzioni;
8)
la scarsa laboriosità, se abituale;
9)
la grave o abituale violazione del dovere di riservatezza;
10)
luso della qualità di magistrato al fine di conseguire
vantaggi ingiusti;
11)
lo svolgimento di incarichi extragiudiziari senza avere richiesto
o ottenuto la prescritta autorizzazione dal Consiglio superiore
della magistratura, qualora per lentità e la natura
dellincarico il fatto non si appalesi di particolare gravità;
i)
prevedere che siano puniti con una sanzione non inferiore alla
perdita dellanzianità:
1)
i comportamenti che, violando i doveri di cui alla lettera b),
arrecano grave ed ingiusto danno o indebito vantaggio ad una
delle parti;
2)
luso della qualità di magistrato al fine di conseguire
vantaggi ingiusti, se abituale e grave;
3)
i comportamenti previsti dal numero 2) della lettera d);
l)
stabilire che:
1)
sia punita con la sanzione della incapacità ad esercitare
un incarico direttivo o semidirettivo linterferenza nellattività
di altro magistrato da parte del dirigente dellufficio
o del presidente della sezione, se ripetuta o grave;
2)
sia punita con una sanzione non inferiore alla sospensione dalle
funzioni laccettazione e lo svolgimento di incarichi ed
uffici vietati dalla legge ovvero laccettazione e lo svolgimento
di incarichi per i quali non è stata richiesta o ottenuta
la prescritta autorizzazione, qualora per lentità
e la natura dellincarico il fatto si appalesi di particolare
gravità;
3)
sia rimosso il magistrato che sia stato condannato in sede disciplinare
per i fatti previsti dalla lettera d), numero 5), che incorre
nella interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici
in seguito a condanna penale o che incorre in una condanna a
pena detentiva per delitto non colposo non inferiore ad un anno
la cui esecuzione non sia stata sospesa ai sensi degli articoli
163 e 164 del codice penale o per la quale sia intervenuto provvedimento
di revoca della sospensione ai sensi dellarticolo 168
dello stesso codice;
m)
stabilire che, nellinfliggere una sanzione diversa dallammonimento
e dalla rimozione, la sezione disciplinare del Consiglio superiore
della magistratura possa disporre il trasferimento del magistrato
ad altra sede o ad altro ufficio quando, per la condotta tenuta,
la permanenza nella stessa sede o nello stesso ufficio appare
in contrasto con il buon andamento dellamministrazione
della giustizia. Il trasferimento è sempre disposto quando
ricorre una delle violazioni previste dal numero 1) della lettera
c), ad eccezione dellinosservanza dellobbligo di
astensione nei casi previsti dalla legge e dellinosservanza
dellobbligo della comunicazione al Consiglio superiore
della magistratura, dal numero 1) della lettera d), ovvero se
è inflitta la sanzione della sospensione dalle funzioni;
n)
prevedere che, nei casi di procedimento disciplinare per addebiti
punibili con una sanzione diversa dallammonimento, su
richiesta del Ministro della giustizia o del Procuratore generale
presso la Corte di cassazione, ove sussistano gravi elementi
di fondatezza dellazione disciplinare e ricorrano motivi
di particolare urgenza, possa essere disposto dalla sezione
disciplinare del Consiglio superiore della magistratura, in
via cautelare e provvisoria, il trasferimento ad altra sede
o la destinazione ad altre funzioni; modificare il secondo comma
dellarticolo 2 del regio decreto legislativo 31 maggio
1946, n. 511, stabilendo che, fermo quanto previsto dalla lettera
m) e dalla prima parte della presente lettera, in sede di procedimento
disciplinare, il trasferimento ad altra sede o la destinazione
ad altre funzioni possano essere disposti con procedimento amministrativo
dal Consiglio superiore della magistratura solo per una causa
incolpevole tale da impedire al magistrato di svolgere le sue
funzioni, nella sede occupata, con piena indipendenza e imparzialità;
prevedere che alla data di entrata in vigore del primo dei decreti
legislativi emanati nellesercizio della delega di cui
allarticolo 1, comma 1, lettera f), i procedimenti amministrativi
di trasferimento di ufficio ai sensi dellarticolo 2, secondo
comma, del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511,
pendenti presso il Consiglio superiore della magistratura, per
fatti astrattamente riconducibili alle fattispecie disciplinari
previste dal presente comma siano trasmessi al Procuratore generale
presso la Corte di cassazione per le sue determinazioni in ordine
allazione disciplinare;
o)
prevedere la modifica dellarticolo 3 del regio decreto
legislativo 31 maggio 1946, n. 511, consentendo anche di far
transitare nella pubblica amministrazione, con funzioni amministrative,
i magistrati dispensati dal servizio;
p)
ridisciplinare le ipotesi di cui agli articoli 18 e 19 dellordinamento
giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n.12,
e successive modificazioni, in maniera più puntuale e
rigorosa prevedendo, salvo eccezioni specificatamente disciplinate
con riferimento allentità dellorganico nonché
alla diversità di incarico, lincompatibilità
per il magistrato a svolgere lattività presso il
medesimo ufficio in cui parenti sino al secondo grado, affini
in primo grado, il coniuge o il convivente esercitano la professione
di magistrato o di avvocato o di ufficiale o agente di polizia
giudiziaria;