Droga:
c'è il sì del Senato
Il governo aveva posto la fiducia
Il Senato ha approvato con 148 voti a favore il
maxiemendamento contro la droga sul quale era
stata posta la fiducia. Il provvedimento, inserito
nel corpo del decreto sulle Olimpiadi invernali,
inasprisce la lotta alla tossicodipendenza. Tra
i punti della normativa l' eliminazione della
distinzione droghe leggere e pesanti e pene da
6 a 20 anni se si importa, esporta, acquista o
detiene una sostanza stupefacente per uso non
strettamente personale.
Ancora da decidere il confine, vale a dire la
quantità di droga, che verrà marcato
per separare il possesso dallo spaccio. Chi verrà
pescato con una quantità inferiore al livello
stabilito dalle tabelle (e in ogni caso per uso
personale), potra' essere sottoposto a sanzioni
amministrative, come la sospensione della patente
di guida, la sospensione del porto d'armi, la
sospensione del passaporto, la sospensione del
permesso di soggiorno per motivi turistici o di
averlo nel caso di cittadino extracomunitario.
Cambiano
anche le vie di procedura penale nei confronti
dei reati, con una serie di norme che incidono
sul processo penale e di esecuzione di pena guardando
alla funzione riabilitativa e recupero di indagati,
imputati o condannati come tossicodipendenti.
Via libera anche alla facolta' di accedere a strutture
di recupero private, equiparate a quelle pubbliche.
Questa, insieme alla cancellazione dei distinguo
tra le sostanze, è stata l'introduzione
forse più contestata dall'opposizione.
Gasparri, però, difende a spada tratta
la politica del governo sul tema e, con essa,
la scelta di porre la fiducia: "Dopo anni
di discussione e' tempo di decisione -ha detto
l'ex ministro di An- le norme proposte sono ispirate
a un principio di solidarieta' nei confronti del
tossicodipendente e di severita' nei confronti
degli spacciatori. Risposte chiare e di destra,
per aiutare chi soffre e punire chi uccide. Dovremo
approvare rapidamente anche alla Camera le nuove
norme che segneranno una svolta profonda nelle
politiche per la lotta alla droga. Drogarsi e'
un illecito e da ora la legge lo affermera' con
chiarezza. Dando nel contempo piu' importanza
alle comunita' terapeutiche, vera risorse della
vita contro la morte".
Il
capogruppo dei Ds in Commissione Sanità
Di Girolamo, invece, ritiene la svolta molto pericolosa:
"I tanti esperti ascoltati avevano smontato
l'impianto di quella legge con rilievi sanitari
e farmacologici fondati e argomentati. Sono norme
pessime che introducono una equiparazione assurda
e inaccettabile tra le droghe leggere e quelle
pesanti, punendo il consumo alla stessa maniera.
Se queste norme diventeranno legge, tanti e tanti
ragazzi rischiano il carcere solo per uno spinello.
E' una legge destinata a cambiare la vita di tanti
ragazzi, non puo' essere imposta con un voto di
fiducia".
Ddl droga, ecco
cosa prevede
Droghe tutte uguali
Niente più distinzione tra droghe pesanti
e leggere. E pene da 6 a 20 anni se si "importa,
esporta, acquista, riceve o detiene" una
sostanza stupefacente per un uso "non esclusivamente
personale" (ma le quantità sono da
definire). In caso contrario, sanzioni amministrative.
Sono queste alcune delle novità previste
dallo stralcio del ddl Fini sulle droghe inserito
come emendamento al decreto sulla sicurezza per
le Olimpiadi
Cosa
cambia
In pratica si prevede che sia sempre punibile
"con la reclusione da 6 a 20 anni e con la
multa da 26mila a 260mila euro" chi "coltiva,
produce, fabbrica, estrae, raffina, vende, offre
o mette in vendita, cede, distribuisce, commercia,
trasporta, procura ad altri, invia, passa o spedisce
in transito, consegna per qualunque scopo sostanze
psicotrope" segnalate in un' apposita tabella
già presente nel provvedimento e nella
quale, appunto, non vi è distinzione tra
droghe leggere o pesanti. Quando invece si parla
di importazione, esportazione, acquisto o detenzione
subentra il concetto di "uso personale".
Ossia si rischia la pena da 6 a 20 anni di reclusione
solo se si supera un tot di quantitativo. E' questo
è uno dei punti maggiormente contestati
dall' opposizione, perché la definizione
del suddetto quantitativo viene rinviata a un
successivo "decreto del ministero della salute
emenato di concerto con il ministro della Giustizia
sentita la presidenza del Consiglio - Dipartimento
nazionale per le politiche antidroga".
Chi
invece detiene un quantitativo inferiore a quello
che verrà indicato e per il quale sia provato
l' uso personale, potrà essere sottoposto
a una serie di sanzioni amministrative. Ossia,
"sospensione della patente di guida o divieto
di conseguirla", "sospensione della
licenza di porto d' armi o divieto do conseguirla",
"sospensione del passaporto e di ogni altro
documento equipollente o divieto di conseguirli"
o ancora "sospensione del permesso di soggiorno
per motivi di turismo o divieto di conseguirlo
se cittadino extracomunitario".
Se
tuttavia, anche in questo secondo caso, si configurasse
una condotta da cui "possa derivare pericolo
per la sicurezza pubblica" l' interessato
può essere sottoposto, per la durata massima
di due anni, a uno o più delle seguenti
misure: obbligo di presentarsi almeno due volte
a settimana presso il locale ufficio della Polizia
di Stato o presso il comando dell' Arma dei carabinieri
territorialmente competente, obbligo di rientrare
nella propria abitazione o in altro luogo di privata
dimora entro una determinata ora e di non uscirne
prima di altra ora prefissata, divieto di frequentare
determinati locali pubblici, divieto di allontanarsi
dal comune di residenza, obbligo di comparire
in un ufficio o comando di polizia specificamente
indicato, negli orari di entrata e uscita dagli
istituti scolastici, divieto di condurre qualsiasi
veicolo a motore.
C'è
poi un 'blocco' di norme che incide sul processo
penale e di esecuzione penale e che punta ad incrementare
la funzione riabilitativa e di recupero di indagati,
imputati o condannati tossicodipendenti. Per esempio,
non è più prevista la custodia cautelare
in carcere ma solo gli arresti domiciliari (salvo
casi eccezionali) per indagati che siano dipendenti
da alcool o doghe. Viene inoltre prevista una
regolamentazione della facoltà di essere
ammessi a strutture di recupero pubbliche o private,
che vengono sostanzialmente parificate. La certificazione
dello stato di tossicodipendenza e la definizione
del programma terapeutico può essere fatto
ricorrendo a strutture private, senza filtro di
quelle pubbliche.