ARTICOLO 1
Disposizioni
urgenti per lelevamento dellobbligo
di istruzione
1.
A decorrere dallanno scolastico 1999-2000
lobbligo di istruzione è elevato
da otto a dieci anni. Listruzione obbligatoria
è gratuita. In sede di prima applicazione,
fino allapprovazione di un generale riordino
del sistema scolastico e formativo, lobbligo
di istruzione ha durata novennale. Mediante
programmazione da definire nel quadro del suddetto
riordino, sarà introdotto lobbligo
di istruzione e formazione fino al diciottesimo
anno di età, a conclusione del quale
tutti i giovani possano acquisire un diploma
di scuola secondaria superiore o una qualifica
professionale.
2.
A coloro i quali, adempiuto lobbligo di
istruzione o prosciolti dal medesimo, non intendono
proseguire gli studi nellistruzione secondaria
superiore é garantito, nellambito
della programmazione dellofferta educativa,
come previsto dal decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 112, il diritto alla frequenza di iniziative
formative volte al conseguimento di una qualifica
professionale, ivi comprese quelle previste
dalla legge 24 giugno 1997, n. 196.
3.
Nellultimo anno dellobbligo di istruzione
di cui al comma 1, in coerenza con i princípi
di autonomia di cui allarticolo 21 della
legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni,
le istituzioni scolastiche prevedono sia iniziative
formative sui principali temi della cultura,
della società e della scienza contemporanee,
volte a favorire lesercizio del senso
critico dellalunno, sia iniziative di
orientamento al fine di combattere la dispersione,
di garantire il diritto allistruzione
e alla formazione, di consentire agli alunni
le scelte piú confacenti alla propria
personalità e al proprio progetto di
vita e di agevolare, ove necessario, il passaggio
dellalunno dalluno allaltro
degli specifici indirizzi della scuola secondaria
superiore.
4.
A conclusione del periodo di istruzione obbligatoria,
nel caso di mancato conseguimento del diploma
o della qualifica di cui al comma 1, previo
accertamento dei livelli di rendimento, di formazione
e di maturazione, è rilasciata allalunno
una certificazione che attesta ladempimento
dellobbligo di istruzione o il proscioglimento
dal medesimo e che ha valore di credito formativo,
indicante il percorso didattico ed educativo
svolto e le competenze acquisite.
5.
In prima applicazione dellelevamento dellobbligo
di istruzione, le disposizioni di cui alla presente
legge si applicano a tutti gli alunni che nellanno
scolastico precedente hanno frequentato una
classe di scuola elementare o media, con eccezione
degli alunni che potevano considerarsi prosciolti
dallobbligo già negli anni precedenti
in base alla previgente normativa.
6.
Il Ministro della pubblica istruzione è
autorizzato ad integrare in via regolamentare
le norme riguardanti la vigilanza sulladempimento
dellobbligo di istruzione.
7.
Con decreto del Ministro della pubblica istruzione,
dintesa con i Ministri competenti, previo
parere delle competenti Commissioni parlamentari,
è disciplinata, entro il 31 dicembre
1998, lattuazione del presente articolo,
tenendo conto delle disposizioni sullautonomia
delle istituzioni scolastiche di cui allarticolo
21 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive
modificazioni.
8.
In attesa dellemanazione dei regolamenti
previsti dallarticolo 21 della legge 15
marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni,
le istituzioni scolastiche sono autorizzate
a sperimentare lautonomia didattica e
organizzativa, anche ai fini del potenziamento
delle azioni di orientamento sia in vista del
proseguimento degli studi, sia dellinserimento
nel mondo del lavoro, con le modalità
previste dal decreto del Ministro della pubblica
istruzione n. 251 del 29 maggio 1998, che potranno
alluopo essere modificate e integrate.
A tal fine è autorizzato lincremento
della dotazione del fondo di cui allarticolo
4 della legge 18 dicembre 1997, n. 440, nella
misura di lire 174.285 milioni per lanno
1998, di lire 149.823 milioni per lanno
1999 e di lire 165 milioni a decorrere dallanno
2000.
9.
Agli alunni portatori di handicap si applicano
le disposizioni in materia di integrazione scolastica
nella scuola dellobbligo vigenti alla
data di entrata in vigore della presente legge.
A tal fine è autorizzata la spesa di
lire 4.104 milioni per lanno 1999 e di
lire 10.672 milioni a decorrere dallanno
2000.
10.
Per la realizzazione delle procedure, degli
interventi e dei progetti connessi con lattuazione
dei commi 7 e 8, nonché per le relative
attività preparatorie, è autorizzata
la spesa di lire 5.000 milioni per lanno
1998 e di lire 3.000 milioni per lanno
1999.
11.
Le province autonome di Trento e di Bolzano
e la regione Valle dAosta, fino allapprovazione
di un generale riordino del sistema scolastico
e formativo, disciplinano lelevamento
dellobbligo di istruzione adottando, eventualmente
in via amministrativa, soluzioni coerenti con
i propri ordinamenti vigenti, purché
queste assicurino linsegnamento delle
materie fondamentali comuni degli istituti secondari
superiori e siano in armonia con le finalità
di cui al comma 1, tenendo conto di quanto previsto
dal comma 20 dellarticolo 21 della legge
15 marzo 1997, n. 59.
Articolo
2
Norme
finanziarie
1.
Allonere derivante dalla presente legge,
valutato complessivamente in lire 179.285 milioni
per lanno 1998, in lire 221.518 milioni
per lanno 1999 e in lire 153.359 milioni
a decorrere dallanno 2000, si provvede
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000,
nellambito dellunità previsionale
di base di parte corrente "Fondo speciale"
dello stato di previsione del Ministero del
tesoro, del bilancio e della programmazione
economica per lanno finanziario 1998,
allo scopo parzialmente utilizzando laccantonamento
relativo al Ministero della pubblica istruzione
per lire 179.285 milioni per lanno 1998,
per lire 149.823 milioni per lanno 1999
e per lire 105.323 milioni per lanno 2000
e laccantonamento relativo alla Presidenza
del Consiglio dei ministri per lire 71.695 milioni
per lanno 1999 e per lire 48.036 milioni
per lanno 2000.
2.
Il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica è autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.
Articolo
3
Entrata
in vigore
1.
La presente legge entra in vigore il giorno
successivo a quello della sua pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale. La presente legge,
munita del sigillo dello Stato, sarà
inserita nella raccolta ufficiale degli atti
normativi della Repubblica italiana. E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla
e di farla osservare come legge dello Stato.
Data
a Roma, addì 20 gennaio 1999
SCALFARO
DALEMA
Presidente del Consiglio dei Ministri
BERLINGUER
Ministro della pubblica istruzione
NOTE
Avvertenza:
Il
testo delle note qui pubblicato e stato
redatto ai sensi dellart. 10, comma 3,
del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione
delle leggi, sullemanazione dei decreti
del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato
con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni
di legge alle quali e operato il rinvio.
Restano invariati il valore e lefficacia
degli atti legislativi qui trascritti.
Note
allarticolo 1:
-
Il D.Lgs. n. 112/1998 reca: "Conferimento
di funzioni e compiti amministrativi dello Stato
alle regioni ed agli enti locali, in attuazione
del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59".
-
La legge n. 196/1997 reca: "Norme in materia
di promozione delloccupazione".
-
Il testo dellart. 21 della legge n. 59/1997
(Delega al Governo per il conferimento di funzioni
e compiti alle regioni ed enti locali, per la
riforma della pubblica amministrazione e per
la semplificazione amministrativa) e il
seguente:
"Articolo
21
1.
Lautonomia delle istituzioni scolastiche
e degli istituti educativi si inserisce nel
processo di realizzazione della autonomia e
della riorganizzazione dellintero sistema
formativo. Ai fini della realizzazione della
autonomia delle istituzioni scolastiche le funzioni
dellAmministrazione centrale e periferica
della pubblica istruzione in materia di gestione
del servizio di istruzione, fermi restando i
livelli unitari e nazionali di funzione del
diritto allo studio nonche gli elementi
comuni allintero sistema scolastico pubblico
in materia di gestione e programmazione definiti
dallo Stato, sono progressivamente attribuite
alle istituzioni scolastiche, attuando a tal
fine anche lestensione ai circoli didattici,
alle scuole medie, alle scuole e agli istituti
di istruzione secondaria, della personalita
giuridica degli istituti tecnici e professionali
e degli istituti darte ed ampliando lautonomia
per tutte le tipologie degli istituti di istruzione,
anche in deroga alle norme vigenti in materia
di contabilita dello Stato. Le disposizioni
del presente articolo si applicano anche agli
istituti educativi, tenuto conto delle loro
specificita ordinamentali.
2.
Ai fini di quanto previsto nel comma 1, si provvede
con uno o piu regolamenti da adottare
ai sensi dellart. 17, comma 2, della legge
23 agosto 1988, n. 400, nel termine di nove
mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, sulla base dei criteri generali e principi
direttivi contenuti nei commi 3, 4, 5, 7, 8,
9, 10 e 11 del presente articolo. Sugli schemi
di regolamento e acquisito anche contemporaneamente
al parere del Consiglio di Stato, il parere
delle competenti commissioni parlamentari. Decorsi
sessanta giorni dalla richiesta di parere alle
commissioni, i regolamenti possono essere comunque
emanati. Con i regolamenti predetti sono dettate
disposizioni per armonizzare le norme di cui
allart. 355 del testo unico approvato
con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297,
con quelle della presente legge.
3.
I requisiti dimensionali ottimali per lattribuzione
della personalita giuridica e dellautonomia
alle istituzioni scolastiche di cui al comma
1, anche tra loro unificate nellottica
di garantire agli utenti una piu agevole
fruizione del servizio di istruzione, e le deroghe
dimensionali in relazione a particolari situazioni
territoriali o ambientali sono individuati in
rapporto alle esigenze e alla varieta
delle situazioni locali e alla tipologia dei
settori di istruzione compresi nellistituzione
scolastica. Le deroghe dimensionali saranno
automaticamente concesse nelle province il cui
territorio e per almeno un terzo montano,
in cui le condizioni di viabilita statale
e provinciale siano disagevoli e in cui vi sia
una dispersione e rarefazione di insediamenti
abitativi.
4.
La personalita giuridica e lautonomia
sono attribuite alle istituzioni scolastiche
di cui al comma 1 a mano a mano che raggiungono
i requisiti dimensionali di cui al comma 3 attraverso
piani di dimensionamento della rete scolastica,
e comunque non oltre il 31 dicembre 2000 contestualmente
alla gestione di tutte le funzioni amministrative
che per loro natura possono essere esercitate
dalle istituzioni autonome. In ogni caso il
passaggio al nuovo regime di autonomia sara
accompagnato da apposite iniziative di formazione
del personale, da una analisi delle realta
territoriali, sociali ed economiche delle singole
istituzioni scolastiche per ladozione
dei conseguenti interventi perequativi e sara
realizzato secondo criteri di gradualita
che valorizzino le capacita di iniziativa
delle istituzioni stesse.
5.
La dotazione finanziaria essenziale delle istituzioni
scolastiche gia in possesso di personalita
giuridica e di quelle che lacquistano
ai sensi del comma 4 e costituita dallassegnazione
dello Stato per il funzionamento amministrativo
e didattico, che si suddivide in assegnazione
ordinaria e assegnazione perequativa. Tale dotazione
finanziaria e attribuita senza altro vincolo
di destinazione che quello dellutilizzazione
prioritaria per lo svolgimento delle attivita di istruzione, di formazione e di orientamento
proprie di ciascuna tipologia e di ciascun indirizzo
di scuola.
6.
Sono abrogate le disposizioni che prevedono
autorizzazioni preventive per laccettazione
di donazioni, eredita e legati da parte
delle istituzioni scolastiche, ivi compresi
gli istituti superiori di istruzione artistica,
delle fondazioni o altre istituzioni aventi
finalita di educazione o di assistenza
scolastica. Sono fatte salve le vigenti disposizioni
di legge o di regolamento in materia di avviso
ai successibili. Sui cespiti ereditari e su
quelli ricevuti per donazione non sono dovute
le imposte in vigore per le successioni e le
donazioni.
7.
Le istituzioni scolastiche che abbiano conseguito
personalita giuridica e autonomia ai sensi
del comma 1 e le istituzioni scolastiche gia
dotate di personalita e autonomia, previa
realizzazione anche per queste ultime delle
operazioni di dimensionamento di cui al comma
4, hanno autonomia organizzativa e didattica,
nel rispetto degli obiettivi del sistema nazionale
di istruzione e degli standard di livello nazionale.
8.
Lautonomia organizzativa e finalizzata
alla realizzazione della flessibilita,
della diversificazione, dellefficienza
e dellefficacia del servizio scolastico,
alla integrazione e al miglior utilizzo delle
risorse e delle strutture, allintroduzione
di tecnologie innovative e al coordinamento
con il contesto territoriale. Essa si esplica
liberamente, anche mediante dellunitarieta
del gruppo classe e delle modalita di
organizzazione e impiego dei docenti, secondo
finalita di ottimizzazione delle risorse
umane, finanziarie, tecnologiche, materiali
e temporali, fermi restando i giorni di attivita
didattica annuale previsti a livello nazionale,
la distribuzione dellattivita didattica
in non meno di cinque giorni settimanali, il
rispetto dei complessivi obblighi annuali di
servizio dei docenti previsti dai contratti
collettivi che possono essere assolti invece
che in cinque giorni settimanali anche sulla
base di unapposita programmazione plurisettimanale.
9.
Lautonomia didattica e finalizzata
al perseguimento degli obiettivi generali del
sistema nazionale di istruzione, nel rispetto
della liberta di insegnamento, della liberta
di scelta educativa da parte delle famiglie
e del diritto ad apprendere. Essa si sostanzia
nella scelta libera e programmata di metodologie,
strumenti, organizzazione e tempi di insegnamento,
da adottare nel rispetto della possibile pluralita
di opzioni metodologiche, e in ogni iniziativa
che sia espressione di liberta progettuale,
compresa leventuale offerta di insegnamenti
opzionali, facoltativi o aggiuntivi e nel rispetto
delle esigenze formative degli studenti.
A
tal fine, sulla base di quanto disposto dallarticolo
1, comma 71, della legge 23 dicembre 1996, n.
662, sono definiti criteri per la determinazione
degli organici funzionali di istituto, fermi
restando il monte annuale orario complessivo
previsto per ciascun curriculum e quello previsto
per ciascuna delle discipline ed attivita
indicate come fondamentali di ciascun tipo o
indirizzo di studi e lobbligo di adottare
procedure e strumenti di verifica e valutazione
della produttivita scolastica e del raggiungimento
degli obiettivi.
10.
Nellesercizio dellautonomia organizzativa
e didattica le istituzioni scolastiche realizzano,
sia singolarmente che in forme consorziate,
ampliamenti dellofferta formativa che
prevedano anche percorsi formativi per gli adulti,
iniziative di prevenzione dellabbandono
e della dispersione scolastica, iniziative di
utilizzazione delle strutture e delle tecnologie
anche in orari extrascolastici e a fini di raccordo
con il mondo del lavoro, iniziative di partecipazione
a programmi nazionali, regionali o comunitari
e, nellambito di accordi tra le regioni
e lamministrazione scolastica, percorsi
integrati tra diversi sistemi formativi. Le
istituzioni scolastiche autonome hanno anche
autonomia di ricerca, sperimentazione e sviluppo
nei limiti del proficuo esercizio dellautonomia
didattica e organizzativa. Gli istituti regionali
di ricerca, sperimentazione e aggiornamento
educativi, il Centro europeo delleducazione,
la Biblioteca di documentazione pedagogica e
le scuole ed istituti a carattere atipico di
cui alla parte I, titolo II, capo III, del testo
unico approvato con decreto legislativo 16 aprile
1994, n. 297, sono riformati come enti finalizzati
al supporto dellautonomia delle istituzioni
scolastiche autonome.
11.
Con regolamento adottato ai sensi del comma
2 sono altresi attribuite la personalita
giuridica e lautonomia alle accademie
di belle arti, agli istituti superiori per le
industrie artistiche, ai conservatori di musica,
alle accademie nazionali di arte drammatica
e di danza, secondo i principi contenuti nei
commi 8, 9 e 10 e con gli adattamenti resi necessari
dalle specificita proprie di tali istituzioni.
12.
Le universita e le istituzioni scolastiche
possono stipulare convenzioni allo scopo di
favorire attivita di aggiornamento, di
ricerca e di orientamento scolastico e universitario.
13.
Con effetto dalla data di entrata in vigore
delle norme regolamentari di cui ai commi 2
e 11 sono abrogate le disposizioni vigenti con
esse incompatibili, la cui ricognizione e
affidata ai regolamenti stessi. Il Governo e delegato ad aggiornare e coordinare, entro un
anno dalla data di entrata in vigore delle predette
disposizioni regolamentari, le norme del testo
unico di cui al decreto legislativo 16 aprile
1994, n. 297, apportando tutte le conseguenti
e necessarie modifiche.
14.
Con decreto del Ministro della pubblica istruzione,
di concerto con il Ministro del tesoro, sono
emanate le istruzioni generali per lautonoma
allocazione delle risorse, per la formazione
dei bilanci, per la gestione delle risorse ivi
iscritte e per la scelta dellaffidamento
dei servizi di tesoreria o di cassa, nonche
per le modalita del riscontro delle gestioni
delle istituzioni scolastiche, anche in attuazione
dei principi contenuti nei regolamenti di cui
al comma 2. E abrogato il comma 9 dellart.
4 della legge 24 dicembre 1993, n. 537.
15.
Entro un anno dalla data di entrata in vigore
della presente legge il Governo e delegato
ad emanare un decreto legislativo di riforma
degli organi collegiali della pubblica istruzione
di livello nazionale e periferico che tenga
conto della specificita del settore scolastico,
valorizzando lautonomo apporto delle diverse
componenti e delle minoranze linguistiche riconosciute,
nonche delle specifiche professionalita e competenze, nel rispetto dei seguenti criteri:
a.
armonizzazione della composizione, dellorganizzazione
e delle funzioni dei nuovi organi con le competenze
dellamministrazione centrale e periferica
come ridefinita a norma degli articoli 12 e
13 nonche con quelle delle istituzioni
scolastiche autonome;
b.
razionalizzazione degli organi a norma dellart.
12, comma 1, lettera p);
c.
eliminazione delle duplicazioni organizzative
e funzionali, secondo quanto previsto dallart.
12, comma 1, lettera g);
d.
valorizzazione del collegamento con le comunita
locali a norma dellart. 12, comma 1, lettera
i);
e.
attuazione delle disposizioni di cui allart.
59 del decreto legislativo 3 febbraio 1993,
n. 29, e successive modificazioni, nella salvaguardia
del principio della liberta di insegnamento.
16.
Nel rispetto del principio della liberta
di insegnamento e in connessione con individuazione
di nuove figure professionali del personale
docente, ferma restando lunicita
della funzione, ai capi distituto e
conferita la qualifica dirigenziale contestualmente
allacquisto della personalita giuridica
e dellautonomia da parte delle singole
istituzioni scolastiche. I contenuti e le specificita,
della qualifica dirigenziale sono individuati
con decreto legislativo integrativo delle disposizioni
del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
29, e successive modificazioni, da emanare entro
un anno dalla data di entrata in vigore della
presente legge, sulla base dei seguenti criteri:
a.
laffidamento, nel rispetto delle competenze
degli organi collegiali scolastici, di autonomi
compiti di direzione, di coordinamento e valorizzazione
delle risorse umane, di gestione di risorse
finanziarie e strumentali, con connesse responsabilita in ordine ai risultati;
b.
il raccordo tra i compiti previsti dalla lettera
a) e lorganizzazione e le attribuzioni
dellamministrazione scolastica periferica,
come ridefinite ai sensi dellart. 13,
comma 1;
c.
la revisione del sistema di reclutamento, riservato
al personale docente con adeguata anzianita
di servizio, in armonia con le modalita
previste dallart. 28 del decreto legislativo
3 febbraio 1993, n. 29;
d.
lattribuzione della dirigenza ai capi
distituto attualmente in servizio, assegnati
ad una istituzione scolastica autonoma, che
frequentino un apposito corso di formazione.
17.
Il rapporto di lavoro dei dirigenti scolastici
sara disciplinato in sede di contrattazione
collettiva del comparto scuola, articolato in
autonome aree.
18.
Nellemanazione del regolamento di cui
allart. 13 la riforma degli uffici periferici
del Ministero della pubblica istruzione e realizzata armonizzando e coordinando i compiti
e le fruizioni amministrative attribuiti alle
regioni ed agli enti locali anche in materia
di programmazione e riorganizzazione.
19.
Il Ministro della pubblica istruzione presenta
ogni quattro anni al Parlamento, a decorrere
dallinizio dellattuazione dellautonomia
prevista nel presente articolo, una relazione
sui risultati conseguiti, anche al fine di apportare
eventuali modifiche normative che si rendano
necessarie.
20.
Le regioni a statuto speciale e le province
autonome di Trento e di Bolzano disciplinano
con propria legge la materia di cui al presente
articolo nel rispetto e nei limiti dei propri
statuti e delle relative norme di attuazione".
-
Si riporta il testo del decreto del Ministro
della pubblica istruzione n. 251 del 29 maggio
1998:
IL
MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
Visti
gli articoli 276, 277 e 278 del decreto legislativo
16 aprile 1994, n. 297, che approva il testo
unico delle disposizioni legislative in materia
di istruzione;
Ritenuto
di dover approvare in via transitoria un programma
nazionale di sperimentazione che consenta alle
istituzioni scolastiche di sviluppare gradualmente
capacita di autorganizzazione tali da
consentire loro di prepararsi al passaggio dal
vigente ordinamento a quello configurato dallart.
21 della legge 15 marzo 1997, n. 59, la cui
attuazione avverra con lemanazione
dei regolamenti ivi previsti;
Ritenuto
che nellordinamento vigente esistono numerose
disposizioni, che hanno gia trovato parziale
attuazione nei vari ordini e gradi di scuola
e in precedenti sperimentazioni, dalle quali
e possibile trarre principi che supportino
scientificamente una sperimentazione nazionale
avente ad oggetto lorganizzazione della
didattica;
Ritenuto
che il programma nazionale di sperimentazione
deve essere prospettato alle istituzioni scolastiche
in modo non vincolante e che ciascuna puo aderirvi totalmente o solo parzialmente nel
rispetto delle decisione assunte dai competenti
organi collegiali;
Considerato
che la giurisprudenza amministrativa (T.A.R.
del Lazio, 24 settembre 1991, n. 1169), ha ritenuto
che anche in assenza di una specifica disposizione
legislativa e legittima lintroduzione
con decreto ministeriale di norme transitorie
dirette a disciplinare il passaggio dalla vecchia
alla nuova normativa, contenuta in regolamento
ministeriale emanato su espressa previsione
legislativa;
Sentito
il parere del Consiglio nazionale della pubblica
istruzione;
Decreta:
Articolo
1.
1.
Per le finalita di cui in premessa e
autorizzato in via transitoria un programma
nazionale di sperimentazione volto a consentire
alle istituzioni scolastiche, nellanno
1998, lattivazione di iniziative sui seguenti
aspetti dellorganizzazione scolastica:
a.
adattamento del calendario scolastico (normativa
di riferimento: articoli 7, 10 e 74 del D.Lgs.
16 aprile 1994, n 297; art. 1 legge 8 agosto
1995, n. 352 e O.M. n. 262 del 19 aprile 1997);
b.
flessibilita dellorario e diversa
articolazione della durata della lezione, nel
rispetto del monte annuale orario complessivo
previsto per ciascun curricolo e per ciascuna
delle discipline ed attivita comprese
nei piani di studio, ferme restando la distribuzione
dellattivita didattica in non meno
di cinque giorni settimanali e il rispetto dei
complessivi obblighi di servizio dei docenti
previsti dai contratti collettivi (normativa
di riferimento: articoli 7, 10, 129, 167 D.Lgs.
n. 297/1994; legge 8 agosto 1995, n. 352; C.C.N.L.
del 1995 e O.M. n. 266 del 21 aprile 1997);
c.
articolazione flessibile del gruppo classe,
delle classi o sezioni, anche nel rispetto del
principio dellintegrazione scolastica
degli alunni con handicap (normativa di riferimento:
legge n. 517/1977, legge n. 148/1990, art. 14
legge n. 104/1992; articoli 5, 7, 10 126, 128,
167, 491 del D.Lgs. n. 297/1994; art. 2 legge
n. 352/1995);
d.
organizzazione di iniziative di recupero e sostegno
(normativa di riferimento: legge 8 agosto 1995,
n. 352; art. 43 del C.C.N.L. del 1995; C.M.
n. 492 de1 7 agosto 1996; O.M. 21 aprile 1997,
n. 266; O.M. n. 330 del 27 maggio 1997 e direttiva
n. 487 del 6 agosto 1997);
e.
attivazione di insegnamenti integrativi facoltativi
(normativa di riferimento: articoli 126, 130,
1 67, 192, 278 del D.Lgs. n. 297/1994; articoli
41, 43, 71, 72 del C.C.N.L. del 1995; direttive
n. 133 del 3 aprile 1996 e n. 600 del 23 settembre
1996; D.P.R. n. 567 del 10 ottobre 1996);
f.
realizzazione di attivita organizzate
in collaborazione con altre scuole e con soggetti
esterni per lintegrazione della scuola
con il territorio (normativa di riferimento:
legge n. 104/1992; articoli 126, 130, 167, 192,
278 del D.Lgs. n. 297/1994, articoli 41, 43,
71, 72 del C.C.N.L. del 1995; direttive n. 133
del 3 aprile 1996, n. 600 del 23 settembre 1996;
D.P.R. n. 567 del 10 novembre 1996; intesa con
il CONI del 12 marzo 1997);
g.
iniziative di orientamento scolastico e professionale
(legge n. 352 dell8 agosto 1995; art.
14 legge n. 104/1999; art. 4 D.I. n. 178 del
15 marzo 1997; direttiva n. 487 del 6 agosto
1997);
h.
iniziative di continuita (normativa di
riferimento: art. 119 D.Lgs. n. 297/1994; D.M.
16 novembre 1992; C.M. n. 339 del 16 novembre
1992; direttiva n. 487 del 6 agosto 1997).
2.
Le delibere di adesione alla sperimentazione
sono predisposte in modo da consentire lindividuazione
del problema da affrontare, degli obiettivi
da perseguire, degli strumenti, delle condizioni
organizzative e delle responsabilita di
attuazione, nonche delle metodologie prescelte,
che possono essere differenziate in relazione
alle proposte di singoli o di gruppi di insegnanti,
anche in coerenza con il principio della liberta
dinsegnamento. Esse prevedono le modalita
di verifica, anche mediante autovalutazione,
dei processi attivati e dei risultati ed indicano
leventuale preventivo di spesa, ove necessario.
In aggiunta alla normale pubblicazione, stante
la necessita di coinvolgere direttamente
nella presente sperimentazione le famiglie degli
alunni, sara opportuno che le delibere
siano comunicate alle famiglie stesse.
Artcolo
2.
1.
Su proposta dei consigli di classe o di interclasse
o di intersezione ovvero dei collegi dei docenti
o dei consigli di circolo o distituto
e su delibera dei collegi dei docenti, per gli
aspetti didattici, e dei consigli di circolo
o di istituto, per gli aspetti organizzativi
e finanziari, le istituzioni scolastiche possono
attivare iniziative concernenti gli aspetti
dellorganizzazione scolastica di cui allart.
1, comma 1, nel rispetto degli obiettivi fondamentali
propri del tipo e ordine di scuola.
2.
La sperimentazione di cui allarticolo
1 si realizza adattando la programmazione educativa,
attraverso linserimento, in un disegno
complessivo, degli elementi innovativi che consentano
di meglio rispondere alle esigenze formative
degli alunni. Le ipotesi di lavoro saranno formulate
ispirandosi ai principi desumibili dalla normativa
di riferimento richiamata allart. 1, anche
con lausilio dei nuclei di supporto di
cui allart. 3.
3.
La sperimentazione e promossa dagli organi
menzionati nel precedente comma 1, anche su
richiesta dei comitati dei genitori e degli
studenti, ed e attuata ricercando ladesione
e la collaborazione di tutte le componenti della
scuola, nonche degli enti locali territoriali.
Gli organi responsabili ai diversi livelli si
adopereranno affinche venga, altresi,
perseguito lobiettivo della semplificazione,
snellezza e rapidita delle procedure.
4.
Le istituzioni scolastiche collocano le loro
iniziative in una prospettiva di cooperazione
con le altre unita scolastiche operanti
sul territorio favorendo lorganizzazione
di reti di scuole in senso orizzontale e verticale
anche sulla base di accordi, per la realizzazione
di progetti comuni, di iniziative di formazione
e di progetti per luso integrato delle
risorse e dei servizi. E comunque importante
che sia assicurata la pubblicita e la
circolarita delle esperienze.
5.
Lutilizzazione dei docenti e del personale
A.T.A. avviene nel rispetto dei complessivi
obblighi annuali di servizio previsti dai contratti
collettivi, che possono essere assolti, anche
sulla base di unapposita programmazione
plurisettimanale.
6.
Le sperimentazioni sono attuate nei limiti delle
disponibilita di bilancio delle singole
istituzioni scolastiche.
7.
Le sperimentazioni di cui al presente decreto
adottate dalle istituzioni scolastiche non sono
soggette ad autorizzazione e sono inviate per
conoscenza al Provveditore agli studi, al consiglio
scolastico provinciale e allI.R.R.S.A.E.
competente.
Articolo
3.
1.
Presso ciascun provveditorato agli studi sono
costituiti uno o piu Nuclei
di supporto tecnicoamministrativo,
con il compito di sostenere, ove richiesto,
le sperimentazioni deliberate dalle istituzioni
scolastiche, di monitorare le iniziative realizzate,
di favorire la loro diffusione e fruibilita e di promuovere la messa in rete delle esperienze.
2.
Ciascun nucleo e composto in modo da garantire
la presenza di tutte le competenze amministrative
e tecniche - ivi compresi gli I.R.R.S.A.E. -
anche non appartenenti allamministrazione
scolastica, necessarie per sostenere adeguatamente
le iniziative. Esso deve prioritariamente comprendere
al suo interno docenti, dirigenti scolastici
e ispettori tecnici che abbiano gia effettuato
esperienze in merito.
3.
Il nucleo deve essere composto da un numero
ristretto di persone per operare con la massima
rapidita e per prestare, ove richiesto,
la consulenza direttamente nelle sedi scolastiche.
4.
Nelle province in cui sono costituiti piu nuclei di supporto tecnico amministrativo, il
provveditore agli studi assicura le condizioni
per realizzare una pianificazione coordinata
e coerente degli interventi.
Roma,
29 maggio 1998
Il
Ministro BERLINGUER
-
Il testo dellart. 4 della legge n. 440/1997
(Istituzione del Fondo per larricchimento
e lampliamento dellofferta formativa
e per gli interventi perequativi) e il
seguente:
Articolo
4 (Dotazione del fondo)
1.
La dotazione del fondo di cui allart.
1 e determinata in lire 100 miliardi per
lanno 1997, in lire 400 miliardi per lanno
1998 e in lire 345 miliardi annue a decorrere
dallanno 1999. Allonere relativo
agli anni 1997, 1998 e 1999 si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999,
al capitolo 6856 dello stato di previsione del
Ministero del tesoro per lanno 1997, alluopo
parzialmente utilizzando, per lire 100 miliardi
per ciascuno degli anni 1997, 1998 e 1999, laccantonamento
relativo al Ministero della pubblica istruzione
e per lire 300 miliardi per lanno 1998
e lire 245 miliardi per lanno 1999, laccantonamento
relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2.
Il Ministro del tesoro e autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni
di bilancio