Nelle
prossime elezioni potranno votare anche
i cittadini temporaneamente all'estero
per motivi di servizio o missioni internazionali.
ROMA, 28 gen06 - Nelle
prossime consultazioni elettorali italiane
potranno votare anche i cittadini temporaneamente
all'estero per motivi di servizio o
missioni internazionali.
Potranno
votare nella circoscrizione Estero anche
il personale delle forze armate e di
polizia impegnato nelle missioni internazionali
di pace, i dipendenti delle amministrazioni
dello Stato che operano nei vari Paesi
del mondo ed i professori universitari
che operano nei centri di ricerca all'estero.
Un ampliamento del corpo elettorale
della circoscrizione Estero, che avverrà
però soltanto per la prossima
consultazione elettorale.
Lo
stabilisce un emendamento votato dalla
Camera e dal Senato nel testo unificato
sul voto degli italiani temporaneamente
all'estero, inserito nel decreto legge
sul voto domiciliare degli elettori
con gravi patologie: Questo il testo
dell'emendamento:
Art. 3-bis. (Voto dei cittadini temporaneamente
all'estero per motivi di servizio o
missioni internazionali)
1.
In occasione delle prime elezioni politiche
e delle prime consultazioni referendarie
previste dall'articolo 138 della Costituzione
successive alla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente
decreto, sono ammessi a votare nella circoscrizione
Estero, di cui all'articolo 48 della Costituzione,
nei limiti e nelle forme previsti dal
presente articolo:
a) il personale appartenente alle Forze
armate e alle Forze di polizia temporaneamente
all'estero in quanto impegnato nello svolgimento
di missioni internazionali;
b) i dipendenti di amministrazioni dello
Stato, temporaneamente all'estero per
motivi di servizio, qualora la durata
prevista della loro permanenza all'estero,
secondo quanto attestato dall'amministrazione
di appartenenza, sia superiore a dodici
mesi, nonché qualora non iscritti
alle anagrafi dei cittadini italiani residenti
all'estero, i loro familiari conviventi;
c) i professori universitari, ordinari
ed associati, i ricercatori e i professori
aggregati, di cui all'articolo 1, comma
10, della legge 4 novembre 2005, n. 230,
che si trovino in servizio presso istituti
universitari e di ricerca all'estero per
una durata complessiva di almeno sei mesi
e che, alla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente
decreto, si trovino all'estero da almeno
tre mesi.
2. I soggetti di cui al comma 1, lettere
a) e b), sono iscritti in appositi elenchi
aggiuntivi alle anagrafi dei cittadini
italiani residenti all'estero di cui alla
legge 27 ottobre 1988, n. 470.
3. I soggetti di cui al comma 1, lettera
c), entro i quindici giorni successivi
all'entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto, devono necessariamente
registrarsi negli schedari predisposti
dai consolati finalizzati alla composizione
delle liste elettorali.
4. L'iscrizione dei soggetti di cui al
comma 1 negli elenchi di cui al comma
2 e negli schedari di cui al comma 3,
non interferisce sullo status giuridico
ed economico dei soggetti iscritti negli
stessi.
5. Le amministrazioni di appartenenza
comunicano, entro quindici giorni dalla
data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto, ai
comuni e al Ministero dell'interno i dati
relativi ai soggetti di cui al comma 1,
lettere a) e b).
6. Gli elettori di cui al comma 1 votano
per corrispondenza. Essi possono esercitare
il diritto di voto in Italia, e in tale
caso votano nella circoscrizione del territorio
nazionale relativa alla sezione elettorale
in cui sono iscritti, previa opzione da
esercitare per ogni votazione e valida
limitatamente ad essa.
7. Ai fini dell'esercizio del diritto
di voto, dell'esercizio del diritto di
opzione e dello svolgimento delle operazioni
elettorali, si applicano, in quanto compatibili,
le disposizioni di cui alla legge 27 dicembre
2001, n. 459, e al relativo regolamento
di attuazione di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 2 aprile 2003, n. 104.
8. Negli Stati in cui le Forze armate
e di polizia sono impegnate nello svolgimento
di attività istituzionali, gli
elettori di cui al comma 1, lettera a)
nonché gli elettori in servizio
presso le sedi diplomatiche e consolari,
e i loro familiari conviventi, votano
per corrispondenza nella circoscrizione
estero anche nel caso in cui non siano
state concluse le intese in forma semplificata
di cui all'articolo 19, comma 1, della
legge 27 dicembre 2001, n. 459, o vi sia
la situazione politica o sociale di cui
al medesimo articolo 19, comma 4.
9. Per le finalità di cui al comma
8, il Ministro della difesa e il Ministro
degli affari esteri, previa intesa, definiscono,
in considerazione delle particolari situazioni
locali, le modalità tecnico-organizzative
per il recapito delle schede elettorali
agli aventi diritto al voto ed il successivo
trasferimento dei plichi contenenti le
schede votate ad un ufficio consolare
appositamente individuato o direttamente
nel territorio nazionale all'Ufficio centrale
per la circoscrizione Estero.
10. I comandanti dei reparti militari
e di polizia impegnati nello svolgimento
di missioni internazionali e i titolari
degli uffici diplomatici e consolari,
o loro delegati, adottano ogni utile iniziativa
al fine di garantire il rispetto dei principi
costituzionali della personalità
e della segretezza del voto.
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