Per
il provvedimento si tratta della quarta e definitiva
lettura dato che era stato approvato nel 2003 dal
Senato e poi modificato dalla Camera e nuovamente
dall' Assemblea di palazzo Madama, che aveva approvato
il 10 marzo scorso. Ecco cosa prevede il testo.
SOGGETTI A CUI SI APPLICA - La legge si applica
a presidente del Consiglio, ministri, vice-ministri,
sottosegretari, commissari straordinari del governo,
presidenti di Province, sindaci delle città
metropolitane o con popolazione superiore a 300 mila
abitanti. Per i presidenti di Regione dispongono gli
Statuti regionali.
INCOMPATIBILITÀ:
È prevista l' incompatibilità fra la
carica di governo e l' esercizio di una serie di attività
e professioni come ricoprire cariche o uffici pubblici
diversi dal mandato parlamentare, svolgere altre funzioni
comunque denominate in enti di diritto pubblico, anche
economici; esercitare compiti di gestione in società
aventi fini di lucro o in attività di rilievo
imprenditoriale; esercitare attività professionali
o di lavoro autonomo in materie connesse con la carica
di governo, di qualunque natura, anche se gratuite,
a favore di soggetti pubblici o privati.
I
CASI DI CONFLITTO INTERESSI - Definite a monte
le cause di incompatibilità, il conflitto di
interessi si realizza quando viene posto in essere
(o viene omesso) un atto di governo (anche un atto
avente valore di legge) che determina un vantaggio
patrimoniale per un membro del governo, il suo coniuge
o un suo parente fino al secondo grado, e al contempo
determina un danno per l' interesse pubblico.
CONTROLLO
ANTITRUST E AUTHORITY TLC E SANZIONI - La vigilanza
sugli atti di governo in relazione ad eventuali conflitti
è affidata all'Autorità Antitrust, con
un organico accresciuto di 15 unità che mantiene
poteri e procedure invariate rispetto a quanto già
riconosciutole per legge. Nel caso di imprese editoriali,
la competenza è stata invece affidata all' Autorità
Garante per le Telecomunicazioni che può sanzionare
le imprese secondo quanto previsto dalla legge sulla
par condicio: multe pari all' importo del vantaggio
patrimoniale derivato dall' atto in conflitto. Le sanzioni
politiche contro i membri del governo ed eventuali decisioni
sull' annullamento degli atti, invece, sono rimesse
al Parlamento, al quale le Authority devono segnalare
ogni caso di conflitto di interessi da loro accertato.
(13 luglio 2004)
Ddl
Camera 1707 - D Norme in materia di risoluzione dei
conflitti di interessi
Articolo
1.
(Ambito
soggettivo di applicazione)
1.
I titolari di cariche di governo, nellesercizio
delle loro funzioni, si dedicano esclusivamente alla
cura degli interessi pubblici e si astengono dal porre
in essere atti e dal partecipare a deliberazioni collegiali
in situazione di conflitto d interessi.
2.
Agli effetti della presente legge per titolare di
cariche di governo si intende il Presidente del Consiglio
dei ministri, i Ministri, i Vice Ministri, i sottosegretari
di Stato e i commissari straordinari del Governo di
cui allarticolo 11 della legge 23 agosto 1988,
n. 400.
3.
Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
adottano disposizioni idonee ad assicurare il rispetto
del principio di cui al comma 1.
Articolo
2.
(Incompatibilità)
1.
Il titolare di cariche di governo, nello svolgimento
del proprio incarico, non può:
a)
ricoprire cariche o uffici pubblici diversi dal mandato
parlamentare e da quelli previsti dallarticolo
1 e non inerenti alle medesime funzioni, ad esclusione
delle cariche di cui allarticolo 1, secondo
comma, della legge 13 febbraio 1953, n. 60;
b)
ricoprire cariche o uffici o svolgere altre funzioni
comunque denominate in enti di diritto pubblico, anche
economici;
c)
ricoprire cariche o uffici o svolgere altre funzioni
comunque denominate ovvero esercitare compiti di gestione
in società aventi fini di lucro o in attività
di rilievo imprenditoriale;
d)
esercitare attività professionali o di lavoro
autonomo in materie connesse con la carica di governo,
di qualunque natura, anche se gratuite, a favore di
soggetti pubblici o privati; in ragione di tali attività
il titolare di cariche di governo può percepire
unicamente i proventi per le prestazioni svolte prima
dellassunzione della carica; inoltre, non può
ricoprire cariche o uffici, o svolgere altre funzioni
comunque denominate, né compiere atti di gestione
in associazioni o società tra professionisti;
e)
esercitare qualsiasi tipo di impiego o lavoro pubblico;
f)
esercitare qualsiasi tipo di impiego o lavoro privato.
2.
Limprenditore individuale provvede a nominare
uno o più institori ai sensi degli articoli
da 2203 a 2207 del codice civile.
3.
Gli incarichi e le funzioni indicati al comma 1 cessano
dalla data del giuramento relativo agli incarichi
di cui allarticolo 1 e comunque dalleffettiva
assunzione della carica; da essi non può derivare,
per tutta la durata della carica di governo, alcuna
forma di retribuzione o di vantaggio per il titolare.
Le attività di cui al comma 1 sono vietate
anche quando siano esercitate allestero.
4.
Lincompatibilità prevista dalla disposizione
di cui alla lettera d) del comma 1 costituisce causa
di impedimento temporaneo allesercizio della
professione e come tale è soggetta alla disciplina
dettata dallordinamento professionale di appartenenza.
Lincompatibilità prevista dalle disposizioni
di cui alle lettere b), c) e d) del comma 1 perdura
per dodici mesi dal termine della carica di governo
nei confronti di enti di diritto pubblico, anche economici,
nonché di società aventi fini di lucro
che operino prevalentemente in settori connessi con
la carica ricoperta.
5.
I dipendenti pubblici e privati sono collocati in
aspettativa, o nellanaloga posizione prevista
dagli ordinamenti di provenienza e secondo le medesime
norme, con decorrenza dal giorno del giuramento e
comunque dalleffettiva assunzione della carica.
Resta fermo anche per i titolari delle cariche di
governo che i periodi trascorsi nello svolgimento
dellincarico in posizione di aspettativa o di
fuori ruolo non recano pregiudizio alla posizione
professionale e alla progressione di carriera.
Articolo
3.
(Conflitto
di interessi)
1.
Sussiste situazione di conflitto di interessi ai sensi
della presente legge quando il titolare di cariche
di governo partecipa alladozione di un atto,
anche formulando la proposta, o omette un atto dovuto,
trovandosi in situazione di incompatibilità
ai sensi dellarticolo 2, comma 1, ovvero quando
latto o lomissione ha unincidenza
specifica e preferenziale sul patrimonio del titolare,
del coniuge o dei parenti entro il secondo grado,
ovvero delle imprese o società da essi controllate,
secondo quanto previsto dallarticolo 7 della
legge 10 ottobre 1990, n. 287, con danno per linteresse
pubblico.
Articolo
4.
(Abuso
di posizione dominante e ipotesi di responsabilità)
1.
Restano ferme le vigenti disposizioni volte a prevenire
e reprimere labuso di posizione dominante di
cui allarticolo 3 della legge 10 ottobre 1990,
n. 287.
2.
Resta, altresì, fermo il divieto di atti o
comportamenti aventi per oggetto o per effetto la
costituzione o il mantenimento di una posizione dominante,
ai sensi dellarticolo 2 della legge 31 luglio
1997, n. 249.
3.
La violazione delle disposizioni richiamate nel comma
2 è sanzionata anche quando è compiuta
avvalendosi di atti posti in essere dal titolare di
cariche di governo, dallimpresa facente capo
al titolare medesimo, al coniuge o ai parenti entro
il secondo grado, ovvero dalle imprese o società
da essi controllate, secondo quanto previsto dallarticolo
7 della citata legge n. 287 del 1990.
4.
Le disposizioni della presente legge non escludono
lapplicabilità delle norme civili, penali,
amministrative e disciplinari vigenti, quando ne sussistano
i presupposti.
Articolo
5.
(Dichiarazione
degli interessati)
1.
Entro trenta giorni dallassunzione della carica
di governo, il titolare dichiara allAutorità
garante della concorrenza e del mercato, di cui allarticolo
10 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, le situazioni
di incompatibilità di cui allarticolo
2, comma 1, della presente legge sussistenti alla
data di assunzione della carica.
2.
Entro i sessanta giorni successivi al termine di cui
al comma 1, il titolare trasmette, inoltre, i dati
relativi alle proprie attività patrimoniali,
ivi comprese le partecipazioni azionarie; rientrano
nellobbligo di comunicazione di cui al presente
comma anche le attività patrimoniali detenute
nei tre mesi precedenti lassunzione della carica.
3.
Le dichiarazioni di cui ai commi 1, 2 e 4 sono rese
anche allAutorità per le garanzie nelle
comunicazioni, di cui allarticolo 1 della legge
31 luglio 1997, n. 249, e successive modificazioni,
quando la situazione di incompatibilità riguarda
i settori delle comunicazioni, sonore e televisive,
della multimedialità e delleditoria,
anche elettronica, e quando i dati patrimoniali sono
attinenti a tali settori.
4.
Il titolare di cariche di governo deve dichiarare,
ai sensi dei commi 1 e 2, ogni successiva variazione
dei dati patrimoniali in precedenza forniti, entro
venti giorni dai fatti che labbiano determinata.
5.
Entro i trenta giorni successivi al ricevimento delle
dichiarazioni di cui al presente articolo, lAutorità
garante della concorrenza e del mercato e lAutorità
per le garanzie nelle comunicazioni provvedono agli
accertamenti di competenza con le modalità
di cui agli articoli 6 e 7.
6.
Le dichiarazioni di cui al presente articolo sono
rese anche dal coniuge e dai parenti entro il secondo
grado del titolare di cariche di governo.
Articolo
6.
(Funzioni
dellAutorità garante della concorrenza
e del mercato in materia di conflitto di interessi)
1.
LAutorità garante della concorrenza e
del mercato accerta la sussistenza delle situazioni
di incompatibilità di cui allarticolo
2, comma 1, vigila sul rispetto dei divieti conseguenti
e promuove nei casi di inosservanza:
a)
la rimozione o la decadenza dalla carica o dallufficio
ad opera dellAmministrazione competente o di
quella vigilante lente o limpresa;
b)
la sospensione del rapporto di impiego o di lavoro
pubblico o privato;
c)
la sospensione dalliscrizione in albi e registri
professionali, che deve essere richiesta agli ordini
professionali per gli atti di loro competenza.
2.
Gli organismi e le autorità competenti provvedono
alladozione degli atti di cui al comma 1, tenendo
conto della richiesta dellAutorità garante
della concorrenza e del mercato.
3.
Al fine di accertare la sussistenza di situazioni
di conflitto di interessi ai sensi dellarticolo
3, lAutorità garante della concorrenza
e del mercato esamina, controlla e verifica gli effetti
dellazione del titolare di cariche di governo
con riguardo alla eventuale incidenza specifica e
preferenziale sul patrimonio del titolare di cariche
di governo, del coniuge o dei parenti entro il secondo
grado, ovvero delle imprese o società da essi
controllate, secondo quanto previsto dallarticolo
7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, con danno per
linteresse pubblico secondo quanto disposto
dallarticolo 3 della presente legge.
4.
È fatto salvo lobbligo di denunzia alla
competente autorità giudiziaria quando i fatti
abbiano rilievo penale.
5.
LAutorità garante della concorrenza e
del mercato, valutate preventivamente e specificatamente
le condizioni di proponibilità ed ammissibilità
della questione, procede dufficio alle verifiche
di competenza. A tale fine, corrisponde e collabora
con gli organi delle Amministrazioni, acquisisce i
pareri delle altre Autorità amministrative
indipendenti competenti e le informazioni necessarie
per lespletamento dei compiti previsti dalla
presente legge, con i limiti opponibili allautorità
giudiziaria.
6.
Nellesercizio delle funzioni di cui al presente
articolo lAutorità garante della concorrenza
e del mercato si avvale dei poteri di cui alla legge
10 ottobre 1990, n. 287, in quanto compatibili.
7.
Nello svolgimento del procedimento di cui al presente
articolo è garantita la partecipazione procedimentale
dellinteressato ai sensi della legge 7 agosto
1990, n. 241, e successive modificazioni, fermo restando
quanto stabilito dallarticolo 14, comma 3, della
legge 10 ottobre 1990, n. 287.
8.
Quando limpresa facente capo al titolare di
cariche di governo, al coniuge o ai parenti entro
il secondo grado, ovvero le imprese o società
da essi controllate, secondo quanto previsto dallarticolo
7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, pongono in
essere comportamenti diretti a trarre vantaggio da
atti adottati in conflitto di interessi ai sensi dellarticolo
3, e vi è prova che chi ha agito conosceva
tale situazione di conflitto, lAutorità
garante della concorrenza e del mercato diffida limpresa
ad astenersi da qualsiasi comportamento diretto ad
avvalersi dellatto medesimo ovvero a porre in
essere azioni idonee a far cessare la violazione o,
se possibile, misure correttive. In caso di inottemperanza
entro il termine assegnato, lAutorità
garante della concorrenza e del mercato infligge allimpresa
una sanzione pecuniaria correlata alla gravità
del comportamento e commisurata nel massimo al vantagg
io patrimoniale effettivamente conseguito dallimpresa
stessa.
9.
A seguito degli accertamenti di cui ai commi 1, 3
e 5, o della eventuale irrogazione delle sanzioni
di cui al comma 8, lAutorità garante
della concorrenza e del mercato riferisce al Parlamento
con comunicazione motivata diretta ai Presidenti del
Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.
Nella segnalazione sono indicati i contenuti della
situazione di privilegio, gli effetti distorsivi realizzatisi
sul mercato e, in generale, le conseguenze di tale
situazione di privilegio, nonché le eventuali
sanzioni inflitte alle imprese.
10.
Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, lAutorità garante
della concorrenza e del mercato delibera le procedure
istruttorie e i criteri di accertamento per le attività
ad essa demandate dalla presente legge, nonché
le opportune modifiche organizzative interne.
Articolo
7.
(Funzioni
dell Autorità per le garanzie nelle comunicazioni
in materia di conflitto di interessi)
1.
LAutorità per le garanzie nelle comunicazioni
accerta che le imprese che agiscono nei settori di
cui allarticolo 2, comma 1, della legge 31 luglio
1997, n. 249, e che fanno capo al titolare di cariche
di governo, al coniuge e ai parenti entro il secondo
grado, ovvero sono sottoposte al controllo dei medesimi
soggetti, ai sensi dellarticolo 7 della legge
10 ottobre 1990, n. 287, non pongano in essere comportamenti
che, in violazione delle disposizioni di cui alla
legge 6 agosto 1990, n. 223, alla legge 31 luglio
1997, n. 249, e alla legge 22 febbraio 2000, n. 28,
forniscono un sostegno privilegiato al titolare di
cariche di governo.
2.
Nellesercizio delle funzioni di cui al presente
articolo, lAutorità per le garanzie nelle
comunicazioni adotta le procedure, si avvale dei poteri
ed applica le sanzioni previsti dalle disposizioni
legislative richiamate al comma 1. Si applicano allAutorità
per le garanzie nelle comunicazioni i commi 4, 5 e
7 dellarticolo 6.
3.
In caso di accertamento di comportamenti posti in
essere in violazione delle disposizioni di cui al
comma 1, lAutorità per le garanzie nelle
comunicazioni diffida limpresa a desistere dal
comportamento contestato e ad adottare, ove possibile,
le necessarie misure correttive. In caso di inottemperanza
entro il termine assegnato, lAutorità
per le garanzie nelle comunicazioni infligge allimpresa
che ha sostenuto in modo privilegiato il titolare
di cariche di governo le sanzioni previste dalle disposizioni
legislative richiamate al comma 1. Le sanzioni pecuniarie
ivi previste sono aumentate sino a un terzo, in relazione
alla gravità della violazione.
4.
A seguito degli accertamenti di cui al comma 1 o della
eventuale irrogazione delle sanzioni di cui al comma
3, lAutorità per le garanzie nelle comunicazioni
riferisce al Parlamento con comunicazione motivata
diretta ai Presidenti del Senato della Repubblica
e della Camera dei deputati, quando limpresa
che agisce nel settore delle comunicazioni ha posto
in essere i comportamenti di cui al comma 1. Nella
segnalazione sono indicati i contenuti e le modalità
di realizzazione del sostegno privilegiato al titolare
di cariche di governo nellesercizio delle sue
funzioni, le misure correttive che si è intimato
di porre in essere, le conseguenze della situazione
di privilegio e le eventuali sanzioni inflitte.
5.
Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, lAutorità per le
garanzie nelle comunicazioni delibera le procedure
istruttorie e i criteri di accertamento per le attività
ad essa demandate dalla presente legge, nonché
le opportune modifiche organizzative interne.
Articolo
8.
(Obblighi
di comunicazione)
1.
LAutorità garante della concorrenza e
del mercato e lAutorità per le garanzie
nelle comunicazioni presentano al Parlamento una relazione
semestrale sullo stato delle attività di controllo
e vigilanza di cui alla presente legge.
2.
Quando le dichiarazioni di cui allarticolo 5
non fossero rese o risultassero non veritiere o incomplete
si incorre nel reato di cui allarticolo 328
del codice penale, qualora il titolare della carica
di governo non abbia ottemperato a specifica richiesta
da parte dellAutorità competente nel
termine fissato dalla stessa Autorità, comunque
non inferiore a trenta giorni. LAutorità
garante della concorrenza e del mercato e lAutorità
per le garanzie nelle comunicazioni, secondo le rispettive
competenze, verificate le irregolarità, ne
danno comunicazione documentata allautorità
giudiziaria competente e ai Presidenti del Senato
della Repubblica e della Camera dei deputati.
Articolo
9.
(Potenziamento
dellorganico dellAutorità garante
della concorrenza e del mercato e dellAutorità
per le garanzie nelle comunicazioni)
1.
I ruoli organici di cui allarticolo 11 della
legge 10 ottobre 1990, n. 287, e allarticolo
1, comma 18, della legge 31 luglio 1997, n. 249, sono
integrati di 15 unità per ciascun ruolo in
relazione ai compiti attribuiti allAutorità
garante della concorrenza e del mercato e allAutorità
per le garanzie nelle comunicazioni dalla presente
legge. Le Autorità possono anche utilizzare,
nel limite di un contingente di 15 unità per
ciascuna, personale eventualmente resosi disponibile
a seguito dellattuazione dei processi di riordino
e di accorpamento di enti e amministrazioni pubbliche
o posto in posizione di comando o in analoghe posizioni
secondo i rispettivi ordinamenti, con imputazione
alle Autorità del solo trattamento accessorio
spettante al predetto personale. Con decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri sono definiti i profili
professionali richiesti.
2.
Nellambito dei profili professionali individuati
nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
di cui al comma 1, lAutorità garante
della concorrenza e del mercato può provvedere
allassunzione di 10 unità di personale,
aggiuntive rispetto alla pianta organica prevista
dallarticolo 11, comma 1, della legge 10 ottobre
1990, n. 287, con una corrispondente riduzione di
10 contratti di diritto privato a tempo determinato,
previsti dal comma 4 dello stesso articolo, equivalenti
sotto il profilo finanziario e tali da non produrre
maggiori oneri.
3.
Per le finalità del presente articolo è
autorizzata la spesa di 1.462.000 euro annui a decorrere
dallanno 2004 a favore dellAutorità
garante della concorrenza e del mercato e di 1.462.000
euro annui a decorrere dallanno 2004 a favore
dellAutorità per le garanzie nelle comunicazioni.
Al relativo onere, pari a 2.924.000 euro annui a decorrere
dallanno 2004, si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del
bilancio triennale 2004-2006, nellambito dellunità
previsionale di base di parte corrente "Fondo
speciale" dello stato di previsione del Ministero
delleconomia e delle finanze per lanno
2004, allo scopo parzialmente utilizzando laccantonamento
relativo al medesimo Ministero.
4.
Il Ministro delleconomia e delle finanze è
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.
Articolo
10.
(Disposizioni
transitorie)
1.
Le disposizioni di cui allarticolo 2 hanno effetto
a decorrere dal trentesimo giorno successivo alladozione
delle deliberazioni previste dallarticolo 6,
comma 10, e dallarticolo 7, comma 5.
2.
Le funzioni dellAutorità garante della
concorrenza e del mercato e dellAutorità
per le garanzie nelle comunicazioni, di cui rispettivamente
allarticolo 6, commi da 1 a 9, e allarticolo
7, commi da 1 a 4, sono esercitate a decorrere dal
trentesimo giorno successivo alladozione delle
deliberazioni previste dallarticolo 6, comma
10, e dallarticolo 7, comma 5.
3.
In sede di prima applicazione della presente legge,
la dichiarazione di cui allarticolo 5, comma
1, è resa dal titolare della carica di governo
entro trenta giorni dalla data in cui hanno effetto,
ai sensi del comma 1, le disposizioni di cui allarticolo
2.
4.
In sede di prima applicazione della presente legge,
la trasmissione di cui allarticolo 5, comma 2,
è effettuata dal titolare della carica di governo
entro i sessanta giorni successivi alla scadenza del
termine di cui al comma 3.