L
Autocertificazione puo' sostituire l' attestato consolare.
Comunicato
pubblicato dal Ministero della Sanità nel sitio
web:
http://www.ministerosalute.it/assistenza/approfondimento/sezApprofondimento.jsp?id=34&label=cure
il Ministero specifica:
I cittadini italiani che trasferiscono
(o hanno trasferito) la residenza in uno Stato con
il quale non è in vigore alcuna convenzione
con l' Italia perdono il diritto all' assistenza sanitaria,
sia in Italia che all' estero, all' atto della cancellazione
dall' anagrafe comunale e della iscrizione all' AIRE.
Tuttavia ai cittadini con lo stato di emigrato
ed ai titolari di pensione corrisposta da enti previdenziali
italiani, che rientrino temporaneamente in Italia,
sono riconosciute, a titolo gratuito, le prestazioni
ospedaliere urgenti e per un periodo massimo di
90 giorni per ogni anno solare, qualora gli stessi
non abbiano una copertura assicurativa, pubblica o
privata, per le suddette prestazioni sanitarie.
Per ottenere le prestazioni ospedaliere urgenti è
necessario presentare un attestato rilasciato dal
Consolato competente che attesta lo stato di emigrato.
In mancanza dell' attestato del consolato, può
essere sottoscritta un' autocertificazione in cui
si dichiara, oltre al proprio stato di emigrato, che
non si è in possesso di una copertura assicurativa
pubblica o privata contro le malattie.
Il
sitio web
http://www.homestead.com/tutela/files/guida_alla_salute.htm
di Guida alla Salute, alla voce CERTIFICAZIONE
riporta testualmente:
Anche
per il settore sanitario è prevista l'auto
certificazione.
(Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà)
''A
partire dal 01/07/1998, per coloro che possono
fruire del regime di esenzione sulla partecipazione
economica per prestazioni specialistiche, di diagnostica
e fisioterapia, nell'ambito della semplificazione
dei rapporti tra cittadini e Pubblica Amministrazione,
sarà prevista un'unica autocertificazione valida
fino alla permanenza dei requisiti, in tutti i rapporti
con le strutture sanitarie pubbliche e accreditate.
Riferimenti
normativi: Legge n. 15 del 4/1/1968 (art. 4); Legge
n. 127 (Misure urgenti per lo snellimento dell'attività
amministrativa e dei procedimenti di decisione e di
controllo".)
Non cè dubbio che l' Italiano all'Estero (emigrato
o pensionato, iscritto all' Aire) ha diritto, seppure
in maniera ridotta, a 90 gg di cure mediche gratuite
durante l'arco dell'anno (Emergenza, strutture connesse
all'emergenza e Ospedali Pubblici). Questo concetto
è ovviamente valido in quanto, per l'appunto
è possibile chiedere un Certificato di stato
di EMIGRATO al Consolato.
La
Sanità e la Legge n. 15 del 4/1/1968 (art.
4); Legge n. 127 (riguardante Misure urgenti per
lo snellimento dell'attività amministrativa
e dei procedimenti di decisione e di controllo) specificano
che il Certificato può essere sostituito dall'
autocertificazione. Ovvio che chi dichiara
il falso è soggetto a procedimento Penale.
CHI
PUÒ DEFINIRSI CON LO STATUS DEMIGRANTE.
Il
concetto di status
di emigrante:
Una
vecchia legge del 1919 definiva con lart. 10
EMIGRANTE un
cittadino italiano che espatri esclusivamente a scopo
di lavoro manuale, però la
legge è molto vecchia, anacronistica e scritta
prima della Costituzione.
Sentenza
di Cassazione del 25/08/1987 n. 7009, sez. Lavoro.
-----------------------omissis
La
definizione di emigrante (o emigrato) deve essere
ricavata pertanto dal coordinato disposto dell' art.
3 cit. e dell' art. 10 del R.D. 13 novembre 1919 n.
2205, sulla emigrazione e la tutela giuridica dell'emigrante,
il quale di questa figura fornisce l'espressa definizione
agli effetti delle leggi e dei regolamenti sull'emigrazione.
Per
l'art. 10 cit. è considerato emigrante ogni
cittadino che espatri esclusivamente a scopo di lavoro
manuale o per esercitare il piccolo traffico, o vada
a raggiungere prossimi congiunti già emigrati
a scopo di lavoro, o ritorni in paese estero, ove
già precedentemente sia emigrato, avendo soddisfatto
gli obblighi di ordine militare ex art. 9. In
base a tale definizione rimarrebbero esclusi dal predetto
beneficio fiscale i prestatori di lavoro non manuale.
Va
considerato però che, mentre l'art. 10 non
esaurisce l' individuazione degli aventi diritto alla
qualifica di emigrante, prevedendo il successivo art.
17 la categoria dell' emigrante in paesi transoceanici,
l' art. 3 cpv. cit. con la generica dizione di cui
si è detto elimina, ai fini fiscali, la restrizione
al solo lavoro manuale; restrizione che sarebbe difficile
conciliare, sia con l' evoluzione che hanno subito
le qualifiche lavorative, sempre meno catalogabili
in base alla manualità della prestazione, sia
con i principi costituzionali sopravvenuti (art. 35
Cost.), sia con la stesa "ratio"
della norma agevolativa, che tende a favorire il lavoratore
costretto, comunque, a subire i disagi del lavoro,
fuori dai confini dello Stato e, al tempo stesso,
a rendere competitivo tale lavoro nell' interesse
generale dell' economia pubblica nazionale.
È
vero che la sentenza è sul tema del lavoro
e di un beneficio fiscale, però questi due
temi non differiscono da quelli del diritto alla Sanità
in quanto uniti logicamente, oltre che giurisprudenzialmente
e Costituzionalmente: Lavoro, contributi e sanità.
Da
notare che il Rdl n 2205 del 13/11/1919 è
precedente alla Costituzione Italiana (anche
nella sentenza si fa riferimento a quest importante
punto) che, al contrario garantisce il diritto
alla sanità a tutti i cittadini e lavoratori
italiani. L'articolo 32 della Costituzione italiana
afferma: La Repubblica tutela la salute come fondamentale
diritto dell'individuo e interesse della collettività,
e garantisce cure gratuite agli indigenti. L'
articolo 3 sottolinea inoltre che tutti i cittadini
hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti
alla legge, senza distinzione di sesso, di razza,
di lingua, di religione, di opinioni politiche, di
condizioni personali e sociali.''
Concludendo,
la definizione demigrato del Rdl è
anacronistica e non più valido, pertanto, per
Giurisprudenza molto più recente, molti
degli italiani iscritti all' AIRE nei paesi transoceanici
possiedono lo ''status'' demigrante anche se
non svolgono esclusivamente lavori manuali (possono
anche essere piccoli imprenditori e commercianti),
avendo così diritto ai 90 gg annuali d
assistenza sanitaria gratuita. Inoltre la stessa Legge
15 maggio 1997, n. 127, non limita il diritto Sanitario
a chi possiede lo Status dEmigrante , ma dice:
Il cittadino residente all
estero che rientra temporaneamente in Italia ha diritto
all'assistenza sanitaria gratuita erogata dal servizio
sanitario nazionale limitatamente ai 90
gg.
Dr. Guido Baccoli