OGGETTO:
Sanità e Stato di Emigrante.
Caro
Direttore,
Il
dibattito che si era aperto sul mio articolo precedente
di notizie non corrette
da parte di qualche suo lettore, riguardo la possibilità
concessa dallo stesso Ministero della Sanità
con un Comunicato che testualmente dice:
Per
ottenere le prestazioni ospedaliere urgenti è
necessario presentare un attestato rilasciato dal
Consolato competente che attesta lo stato di emigrato.
In mancanza dellattestato del consolato, può
essere sottoscritta unautocertificazione in
cui si dichiara, oltre al proprio stato di emigrato,
che non si è in possesso di una copertura assicurativa
pubblica o privata contro le malattie.
credo sia ormai chiuso, visto che pubblicato in Internet
dallo stesso Ministero.
È
rimasto, invece, aperto il concetto di status
di emigrante, ossia di chi possa autocertificarsi
emigrante.
Una vecchia legge del 1919 definiva con lart.
10 EMIGRANTE un
cittadino italiano che espatri esclusivamente a scopo
di lavoro manuale, però la
legge è molto vecchia, anacronistica e scritta
prima della Costituzione.
La
legge è tanto vecchia che la maggior parte
dei suoi articoli sono stati abrogati da leggi o decreti
successivi. Ci viene in soccorso la Giurisprudenza
che, con una sentenza della Cassazione del 1987,
ridefinisce lo status demigrato,
espandendone di molto la sua definizione e nella quale
moltissimi italiani possono riconoscersi e, quindi,
poter usufruire dell' autocertificazione dichiarandosi
emigrato per avere il diritto ai 90gg. dassistenza
sanitaria gratuita, previsti anche per i pensionati.
Riporto
il testo della sentenza succitata:
Sentenza
di Cassazione del 25/08/1987 n. 7009, sez. Lavoro.
-----------------------omissis
La
definizione di emigrante (o emigrato) deve essere
ricavata pertanto dal coordinato disposto dell' art.
3 cit. e dell' art. 10 del R.D. 13 novembre 1919 n.
2205, sulla emigrazione e la tutela giuridica dell'emigrante,
il quale di questa figura fornisce l'espressa definizione
agli effetti delle leggi e dei regolamenti sull'emigrazione.
Per
l'art. 10 cit. è considerato emigrante ogni
cittadino che espatri esclusivamente a scopo di lavoro
manuale o per esercitare il piccolo traffico, o vada
a raggiungere prossimi congiunti già emigrati
a scopo di lavoro, o ritorni in paese estero, ove
già precedentemente sia emigrato, avendo soddisfatto
gli obblighi di ordine militare ex art. 9. In
base a tale definizione rimarrebbero esclusi dal predetto
beneficio fiscale i prestatori di lavoro non manuale.
Va
considerato però che, mentre l'art. 10 non
esaurisce l' individuazione degli aventi diritto alla
qualifica di emigrante, prevedendo il successivo art.
17 la categoria dell' emigrante in paesi transoceanici,
l' art. 3 cpv. cit. con la generica dizione di cui
si è detto elimina, ai fini fiscali, la restrizione
al solo lavoro manuale; restrizione che sarebbe difficile
conciliare, sia con l' evoluzione che hanno subito
le qualifiche lavorative, sempre meno catalogabili
in base alla manualità della prestazione, sia
con i principi costituzionali sopravvenuti (art. 35
Cost.), sia con la stesa "ratio"
della norma agevolativa, che tende a favorire il lavoratore
costretto, comunque, a subire i disagi del lavoro,
fuori dai confini dello Stato e, al tempo stesso,
a rendere competitivo tale lavoro nell' interesse
generale dell' economia pubblica nazionale.
È
vero che la sentenza è sul tema del lavoro
e di un beneficio fiscale, però questi due
temi non differiscono da quelli del diritto alla Sanità
in quanto uniti logicamente, oltre che giurisprudenzialmente:
Lavoro, contributi e sanità.
Da
notare che il Rdl n 2205 del 13/11/1919 è
precedente alla Costituzione Italiana (anche
nella sentenza si fa riferimento a quest importante
punto) che, al contrario garantisce il diritto
alla sanità a tutti i cittadini e lavoratori
italiani.
Concludendo,
la definizione d emigrato del Rdl è anacronistica
e non più valido, pertanto, per Giurisprudenza
molto più recente, molti degli italiani
iscritti all' AIRE nei paesi transoceanici possiedono
lo ''status'' demigrante anche se non svolgono
esclusivamente lavori manuali, avendo così
diritto ai 90 gg annuali d assistenza sanitaria
gratuita.
Mettendomi a completa disposizione porgo distinti
saluti. (cellulare: 630-6546)
Assessore
Responsabile dei servizi agli Italiani
Dott.
Guido Baccoli