COMUNICATO
IMPORTANTE DI AZZURRI NEL MONDO DELLA R.D.
La reiscrizione
nelle liste elettorali all'estero portata al 29
marzo
ROMA, 11.02.06 - Anche chi non è iscritto
negli elenchi consolari potrà votare alle
prossime elezioni politiche. La legge italiana
stabilisce che ha diritto di voto il cittadino
che risulti iscritto nelle liste elettorali del
suo comune. Per i cittadini all' estero l' iscrizione
che dà tale diritto è quella all'
Aire.
Ora, mentre i cittadini in possesso dei requisiti
per l' esercizio del diritto elettorale attivo
che sono compresi nell' anagrafe della popolazione
residente nel comune o nell' anagrafe degli italiani
residenti all' estero sono iscritti d' ufficio,
cioè automaticamente, nelle liste elettorali,
gli altri possono comunque farne richiesta.
Gli elettori residenti all' estero possono chiedere,
in qualsiasi momento, di essere iscritti nelle
liste elettorali del comune di nascita, inoltrando
la loro domanda al sindaco tramite l' ufficio
consolare della circoscrizione in cui risiedono.
L' accoglimento di tali domande ha come effetto
la conseguente iscrizione nell' AIRE del comune
di nascita (D.P.R. 223/1967, art. 11).
Anche i cittadini cancellati dalle liste elettorali
per irreperibilità possono votare: sia
all' estero, presentandosi presso i consolati,
sia in Italia, facendone richiesta all' ufficio
elettorale del comune di origine (L. 104/2002,
art.1, comma 2) entro tempi ben stabiliti.
Per votare per la circoscrizione estero il cittadino
cancellato dovrà presentarsi in Consolato
entro l' 11° giorno antecedente la
data delle votazioni chiedendo di essere reiscritto
nell' AIRE e di esercitare il voto per corrispondenza
(D.P.R. 104/2003, art. 16, comma 1).
Sarà l' ufficio consolare a richiedere,
entro 24 ore, al comune che ha effettuato la cancellazione,
la dichiarazione che attesta la mancanza di impedimenti
al godimento del diritto di elettorato attivo
da parte dell' interessato. A questo punto, il
comune avrà 24 ore per inviare la dichiarazione
al Consolato.
In questo modo, gli elettori saranno ammessi al
voto: saranno iscritti in un apposito elenco e
riceveranno dall' ufficio consolare il plico contenente
il certificato, la scheda elettorale, la busta
affrancata recante l' indirizzo dell' ufficio
consolare e l' ulteriore materiale per l' esercizio
del voto per corrispondenza (D.P.R. 104/2003,
art. 16).
Se invece si desidera votare in Italia, quindi
non per i candidati della circoscrizione estero,
si deve presentare la relativa richiesta entro
il 10° giorno successivo all' indizione delle
votazioni (D.P.R. 104/2003, art. 16, comma 4).