Sì
all' uso personale dei filmati, non
alla diffusionese l' interessato non
ha dato il permesso
Videofonini,
regole per la privacy "Niente
immagini senza consenso"
Il Garante:
una luce sull' apparecchio per segnalare
le riprese
ROMA
- Niente riprese senza consenso, e
luci di segnalazione sul cellulare
contro i video clandestini. Per combattere
i furti di immagine, il Garante della
privacy lancia le regole e una proposta
alle aziende: dotare i videofonini
di dispositivi luminosi o segnali
acustici che "denuncino"
la "camera" in azione.
L' Authority è intervenuta
per chiarire i termini di un uso corretto
dei nuovi cellulari che consentono
di fotografare e registrare filmati
diffondendo immagini in tempo reale.
Sono lecite le videochiamate ad uso
personale, non lo è invece
la diffusione di immagini, anche on
line, senza il consenso degli interessati.
L' ufficio presieduto da Stefano Rodotà
richiama l' attenzione pure sulla
eventualità che in determinati
luoghi pubblici e privati, posti di
lavoro, l' uso del videotelefonino
sia inibito.
L'
invito è alla cautela. I nuovi
cellulari permettono di violare più
facilmente, anche involontariamente,
i diritti delle persone interessate
dalla ripresa, come pure terzi inconsapevoli.
I videofonini possono essere impiegati
per usi invasivi della sfera privata
e lesivi di libertà fondamentali,
come quella di conversare e di comunicare
in assenza di molestie e intercettazioni
indebite. Le immagini e i suoni sono
infatti dati personali che diventano
"sensibili" se riguardano
lo stato di salute, la sfera politica,
religiosa o sindacale, le abitudini
sessuali.
Rispetto
ai cellulari che inviano Mms, osserva
il Garante della privacy, i videofonini
sono dotati di "camere"
di dimensioni molto ridotte con le
quali si possono effettuare riprese
durante una conversazione. Con questi
apparecchi è possibile raccogliere
immagini e suoni durante una telefonata
e diffonderli. Si tratta dunque di
un uso ulteriore rispetto a quello
ordinario del cellulare. E per il
Garante, il collegamento diretto con
il telefono rappresenta un elemento
distintivo rispetto alle videocamere
e alle fotocamere digitali.
Se
le videochiamate rimangono nella sfera
personale e le immagini circolano
fra un numero ristretto di persone
non si applica il codice sulla protezione
dei dati personali. Sarebbe invece
illecita una comunicazione sistematica
o una diffusione via internet delle
immagini senza rispettare i diritti
degli interessati. Bisogna informare
l' interlocutore che si sta "andando"
in video e chiedere il "consenso
libero e informato". La procedura
riguarda anche eventuali terzi, identificati
o identificabili, ripresi nelle immagini.
Insomma
chi utilizza l' apparecchio è
tenuto a rispettare gli obblighi previsti
in materia di sicurezza dei dati, a
risarcire danni anche morali, a non
ledere il diritto all' immagine e al
ritratto. È per questo che il
Garante della privacy ha invitato imprese
produttrici di apparecchi o impegnate
nella realizzazione di software di dotare
i cellulari di indicatori luminosi che
segnalino le "riprese". (1
febbraio 2005)