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Fondato, Edito e Diretto in Santo Domingo - 1997 -


Consulenza Consolare
Dr. Guido BACCOLI

Entrato in vigore il nuovo  DL 06/02/2007 n. 30.
Nessuna formalita' per i soggiorni di meno di 90gg. e conferma della semplificazione per i ricongiungimenti familiari e familiari al seguito

 

Il DL 06/02/2007 n. 30, entrato in vigore dal 11/04/2007, prevede all'art. 6, comma 2: ''Diritto di soggiorno fino a tre mesi (meno di 90 gg), il soggiorno senza alcuna formalitá, eccetto quella del possesso di un documento valido per l'espatrio. ‘’

Confermato anche dalla Circolare del Ministero degli Interni, dipartimento degli affari territoriali, che dichiara:

Roma, 6 aprile 2007, CIRCOLARE N° 19

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Mentre per i primi tre mesi di soggiorno non sono previste condizioni o formalità, per periodi di soggiorno superiori ai tre mesi sono prescritte tre distinte procedure:...omissis

Ancora il  Ministero degli Interni, Dipartimento Della Pubblica Sicurezza Direzione Centrale Dell'immigrazione E Delle Polizie Delle Frontiere, comunica con il NR 400/C/2007/1409/P/10.4.39/II DIV DEL 10 apr 2007:

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Per i familiari stranieri dei cittadini dell'Unione, non é prevista alcuna formalitá, qualora soggiornino in Italia per periodo inferiori ai tre mesi.

 

Vediamo in estrema sintesi, i punti che caratterizzano il decreto:

 

Il decreto legislativo si applica a qualsiasi cittadino dell’Unione che si rechi o soggiorni in uno Stato membro, nonché ai suoi familiari o ai congiunti del coniuge straniero, quindi regolando anche i criteri per la possibilitá di chiedere il visto per ricongiungimento familiare. Si intende per “familiare”:

 

  1. il coniuge;
  2. il partner che abbia contratto una unione registrata sulla base della legislazione di uno Stato membro, qualora la legislazione dello Stato ospitante equipari l’unione registrata al matrimonio;
  3. i discendenti diretti di età inferiore a 21 anni, o a carico, e quelli del coniuge o partner;
  4. gli ascendenti diretti a carico, e quelli del coniuge o partner.

 

Lo Stato ospitante agevola l’ingresso e il soggiorno, per le seguenti persone:

  1. ogni altro familiare, qualunque sia la sua cittadinanza, se nel paese di provenienza è a suo carico o convive con il cittadino dell’Unione titolare del diritto di soggiorno
  2. se gravi motivi di salute impongono che il cittadino dell’Unione lo assista personalmente;
  3. il partner con cui il cittadino dell’Unione abbia una relazione stabile debitamente attestata.

Lo Stato ospitante effettua un esame approfondito della situazione personale e giustifica l’eventuale rifiuto del loro ingresso o soggiorno.

 

Periodo di soggiorno. Il cittadino dell’Unione e i suoi familiari, hanno il diritto di soggiornare nello Stato ospitante, per un periodo non superiore a tre mesi senza alcuna condizione o formalità. L’art. 23, specifica anche che il DL é applicato anche per i cittadini Italiani Ha diritto di soggiorno per un periodo superiore a tre mesi quando:

 

  1. è lavoratore subordinato o autonomo;
  2. dispone di risorse economiche sufficienti e di un’assicurazione sanitaria che copra tutti i rischi;
  3. è iscritto presso un istituto pubblico o privato riconosciuto per seguire un corso di studi e di formazione professionale, e dispone di risorse economiche sufficienti da attestare attraverso una dichiarazione (o altra idonea documentazione), e di un’assicurazione sanitaria  che copra tutti i rischi;
  4. è un familiare che accompagna o raggiunge un cittadino dell’Unione avente diritto di soggiorno.

 

Il cittadino dell’Unione, lavoratore subordinato o autonomo conserva il diritto di soggiorno quando:

  1. è temporaneamente inabile al lavoro per malattia o infortunio;
  2. è in stato di disoccupazione involontaria dopo aver esercitato un’attività lavorativa per oltre un anno nel territorio nazionale ed è ed è iscritto presso il Centro per l’impiego;
  3. è in stato di disoccupazione involontaria al termine di un contratto di lavoro di durata determinata  inferiore ad un anno, o si è trovato in tale stato durante i primi 12 mesi di soggiorno, ed è iscritto presso il Centro per l’impiego;
  4. segue un corso di formazione professionale.

 Il decreto legge, con appositi articoli, dispone anche, fra l’altro: della “Conservazione del diritto di soggiorno dei familiari in caso di decesso o di partenza del cittadino dell’Unione europea”; del “Mantenimento del diritto di soggiorno”; del “Diritto di soggiorno permanente”; e pone in fine “Limitazioni al diritto di ingresso e di soggiorno per motivi di ordine pubblico.

    

                                                                          Dr. Guido Baccoli
                                                    Consulente di Diritto Consolare e Privato
                                                           e-mail: guidobaccoli@hotmail.com                                                     Tel. Uff. +1-809-412-5535;  Cell. 809-630-6546
                                                                    Santo Domingo, D.N.

 
 

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