Entrato
in vigore il nuovo DL 06/02/2007 n. 30.
Nessuna formalita' per i soggiorni
di meno di 90gg. e conferma della semplificazione
per i ricongiungimenti familiari e familiari al
seguito
Il DL 06/02/2007 n. 30, entrato in vigore
dal 11/04/2007, prevede all'art. 6, comma 2: ''Diritto di soggiorno fino a tre mesi (meno
di 90 gg), il soggiorno senza alcuna formalitá,
eccetto quella del possesso di un documento valido
per l'espatrio. ‘’
Confermato anche dalla Circolare del Ministero
degli Interni, dipartimento degli affari territoriali,
che dichiara:
Roma, 6 aprile 2007, CIRCOLARE N° 19
..........omissis
Mentre per i primi tre mesi di soggiorno
non sono previste condizioni o formalità, per periodi di soggiorno superiori ai tre
mesi sono prescritte tre distinte procedure:...omissis
Ancora il
Ministero degli Interni, Dipartimento Della
Pubblica Sicurezza Direzione Centrale Dell'immigrazione
E Delle Polizie Delle Frontiere, comunica con
il NR 400/C/2007/1409/P/10.4.39/II DIV DEL 10
apr 2007:
............omissis
Per i familiari stranieri dei cittadini dell'Unione,
non é prevista alcuna formalitá, qualora soggiornino
in Italia per periodo inferiori ai tre mesi.
Vediamo in estrema sintesi, i punti che caratterizzano
il decreto:
Il decreto legislativo si applica a qualsiasi
cittadino dell’Unione che si rechi o soggiorni
in uno Stato membro, nonché ai suoi familiari
o ai congiunti del coniuge straniero, quindi regolando
anche i criteri per la possibilitá di chiedere
il visto per ricongiungimento familiare. Si intende
per “familiare”:
- il coniuge;
- il partner che abbia contratto una unione registrata
sulla base della legislazione di uno Stato membro,
qualora la legislazione dello Stato ospitante
equipari l’unione registrata al matrimonio;
- i discendenti diretti
di età inferiore a 21 anni, o a carico, e quelli
del coniuge o partner;
- gli ascendenti diretti
a carico, e quelli del coniuge o partner.
Lo Stato ospitante agevola l’ingresso e il
soggiorno, per le seguenti persone:
- ogni altro familiare, qualunque sia la sua cittadinanza, se nel paese di provenienza
è
a suo carico o convive
con il cittadino dell’Unione titolare del diritto
di soggiorno
- se gravi motivi di salute impongono che il cittadino
dell’Unione lo assista personalmente;
- il partner con cui il cittadino dell’Unione
abbia una relazione stabile debitamente attestata.
Lo Stato ospitante effettua un esame approfondito
della situazione personale e giustifica l’eventuale
rifiuto del loro ingresso o soggiorno.
Periodo di soggiorno. Il cittadino dell’Unione e i suoi familiari, hanno il diritto di soggiornare
nello Stato ospitante, per un periodo
non superiore a tre mesi senza alcuna condizione
o formalità. L’art. 23, specifica anche che il DL é
applicato anche per i cittadini Italiani Ha
diritto di soggiorno per un periodo superiore
a tre mesi quando:
- è lavoratore subordinato o autonomo;
- dispone di risorse economiche sufficienti e
di un’assicurazione sanitaria che copra tutti
i rischi;
- è iscritto presso un istituto pubblico o privato
riconosciuto per seguire un corso di studi e
di formazione professionale, e dispone di risorse
economiche sufficienti da attestare attraverso
una dichiarazione (o altra idonea documentazione),
e di un’assicurazione sanitaria
che copra tutti i rischi;
- è un familiare che
accompagna o raggiunge un cittadino dell’Unione
avente diritto di soggiorno.
Il cittadino dell’Unione, lavoratore subordinato
o autonomo conserva il diritto di soggiorno quando:
- è temporaneamente inabile al lavoro per malattia
o infortunio;
- è in stato di disoccupazione involontaria dopo
aver esercitato un’attività lavorativa per oltre
un anno nel territorio nazionale ed è ed è iscritto
presso il Centro per l’impiego;
- è in stato di disoccupazione involontaria al
termine di un contratto di lavoro di durata
determinata inferiore ad un anno, o si è trovato in
tale stato durante i primi 12 mesi di soggiorno,
ed è iscritto presso il Centro per l’impiego;
- segue un corso di formazione professionale.
Il decreto legge, con appositi
articoli, dispone anche, fra l’altro: della “Conservazione
del diritto di soggiorno dei familiari in caso
di decesso o di partenza del cittadino dell’Unione
europea”; del “Mantenimento del diritto di soggiorno”;
del “Diritto di soggiorno permanente”; e pone
in fine “Limitazioni al diritto di ingresso
e di soggiorno per motivi di ordine pubblico”.
Dr.
Guido Baccoli
Consulente
di Diritto Consolare e Privato
e-mail: guidobaccoli@hotmail.com
Tel.
Uff. +1-809-412-5535;
Cell. 809-630-6546
Santo Domingo,
D.N. |