EVITEREMO
LE CODE CON LE P.A. E I CONSOLATI
La
Posta Elettronica Certificata (PEC)
Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,
aggiornato dal D.lgs.
4/4/2006
14.09.06
- Il 1/1/2006, é entrato in vigore il nuovo
Codice dell’Amministrazione Digitale e,
la posta elettronica, ossia quella che conosciamo
come e-mail, può diventare "posta elettronica
certificata", richiedendola a pagamento
agli organismi preposti dalla legge. La
PEC é fornita anche di
una firma digitale assegnata da un Certificatore
autorizzato e una volta in possesso, tutte
le comunicazioni dei privati verso le P.A.,
inclusi i loro eventuali allegati, equivalgono
a istanzee/o dichiarazioni
sottoscritte con firma autografa apposta
in presenza del dipendente addetto al procedimento
(art. 65). I cittadini in possesso
della PEC ottengono quindi, anche il diritto
alla partecipazione al procedimento amministrativo e il diritto di accesso ai documenti amministrativi
(art. 4). Per i residenti all’estero da
notare con attenzione l’Art. 9: ’’Lo
Stato favorisce ogni forma di uso delle
nuove tecnologie per promuovere una maggiore
partecipazione dei cittadini,
anche residenti all'estero, al processo democratico
e per facilitare l'esercizio dei diritti politici e civili sia individuali che collettivi’’.
Il documento informatico da chiunque formato, la registrazione
su supporto informatico, la trasmissione
con strumenti telematici, soddisfa il requisito
legale della forma scritta e sono validi
e rilevanti a tutti gli effetti di legge,
se conformi alle disposizioni del suddetto
D.Lgs. ed alle regole tecniche di cui all'Art.
71. L’invio e la ricezione di documenti
con questo nuovo strumento informatico,
ha valore legale al 100%, rispettando l'efficacia
probatoria prevista dall'articolo 2712 del codice
civile,
al quale sono state aggiunte dopo le parole:
«riproduzioni
fotografiche» le seguenti: «e
informatiche». Ai sensi dell’Art.
48, la PEC é una trasmissione telematica di comunicazioni
che ha una ricevuta di invio, di accettazione
del sistema e di una ricevuta di consegna.
Significa che una notificazione per mezzo
di questo strumento, rende inutile
che la P.A. non la legga o addirittura
la cancelli. La Direttiva della Presidenza del Consiglio
dei Ministri del 18/11/2005, G.U. 20/01/2006,
n. 16, obbliga le P.A. di comunicare per via telematica
con i cittadini e le imprese che lo richiedano.
Ció presuppone che l'amministrazione
si adoperi per rendersi facilmente raggiungibile
telematicamente, rendendo quindi, necessario
esporre ed evidenziare adeguatamente, sui
siti istituzionali di ogni amministrazione,
gli indirizzi di posta elettronica utilizzabili
dai cittadini, rendendo facilmente reperibili
gli indirizzi di posta elettronica degli
uffici competenti per gli atti ed i procedimenti
di maggiore interesse, con l'indicazione di quelli abilitati alla
posta elettronica certificata (PEC).
Esiste giá una pagina Web del Governo, dove
si puó riscontrare e conoscere la PEC delle
P.A., quali hanno giá provveduto e quali
ancora non l'hanno fatto: http://www.indicepa.gov.it/rni-front.php
L'obbligo
per le P.A., della casella PEC (Posta Elettronica
Certificata) é entrata in vigore dal 01/09/2006.
ai sensi dell’art.
47, comma3, lettera a). Questo potente ed
efficace mezzo di comunicazione, ha
efficacia probatoria anche nei Tribunali
Civili (la giurisprudenza si é giá pronunciata
in varie occasioni in questo senso giá per
le e-mail fornite di firma digitale) e anche
in quelli Penali. Addirittura con la PEC si puó trasmettere una notizia di reato (reati
perseguibili d’ufficio e non quelli perseguibili
su denuncia di parte) ai sensi e per gli
effetti dell’Art. 108/bis del Codice di
Procedura Penale.; per esempio un reato
come quello previsto dall’Art. 328 c.p.
riguardante omissioni e/o ritardi di atti
d’ufficio possono essere trasmessi con la PEC alla Polizia Giudiziaria ( art. 347 c.p.p.).
Il comma 1 del succcitato
Art. 328 c.p., disciplina l’ipotesi del
rifiuto di atti qualificati (tali
sono, appunto, definiti gli atti motivati
da ragioni di giustizia, sicurezza pubblica,
ordine pubblico, igiene, o sanità). La
giurisprudenza ritiene, opportunamente,
che per rifiuto non possa intendersi esclusivamente
quello espresso: soprattutto in
considerazione della circostanza che spesso
in diritto amministrativo, il rifiuto
può estrinsecarsi anche mediante il mero
silenzio. Quindi
per rifiuto deve intendersi non soltanto
l’espresso diniego dell’atto richiesto,
ma anche la sua mancata adozione nel termine
previsto nonché, in mancanza di termine
finale, la sua adozione in tempo non più
utile. Il «rifiuto» presuppone un’attività
di richiesta, tuttavia si ritiene che gli
atti indicati siano volti alla tutela di
interessi ed esigenze indipendenti da qualsiasi
sollecitazione o richiesta. Interessante
la comunicazione della notizia di reato
anche tramite PEC, con le prove documentali
in allegato secondo gli artt. 331 e 333 c.p.p. - la quale può provenire
da privati, da pubblici ufficiali o
incaricati di pubblico servizio, o da soggetti
che non svolgono le funzioni di Polizia
Giudiziaria, in ordine a fatti che siano
inquadrabili in reati perseguibili d'ufficio
(sono quei reati per i quali lo Stato Italiano,
per il tipo di reato da accertare, non permette
ai soggetti accusati una
composizione bonaria con rinuncia da parte
della persona offesa a perseguire l'indagato
e/o l'imputato). A parte la
PEC, la telematica sta
rendendo sempre piú facile la vita ai cittadini
residenti e non. Anche se limitata ad alcuni
reati procedibili su querela di parte, quali
furti
e smarrimento a opera di ignoti, solo per talune categorie di beni categoricamente
individuati, quali veicoli, targhe, armi,
ecc., é giá in funzione anche la “DENUNCIA VI@WEB” entrando nei siti della Polizia o dei Carbinieri https://sicuro.carabinieri.it/DenunciaWeb/
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Dr. Guido Baccoli
Consulente Tecnico di Diritto Consolare, Civile
e Internazionale
Tel. Ufficio 809-412-5535
E-mail: guidobaccoli@hotmail.com