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Consulenza Consolare
Dr. Guido BACCOLI

EVITEREMO LE CODE CON LE P.A. E I CONSOLATI

 La Posta Elettronica Certificata (PEC)

Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, aggiornato dal D.lgs.  4/4/2006

14.09.06 - Il 1/1/2006, é entrato in vigore il nuovo Codice dell’Amministrazione Digitale e, la posta elettronica, ossia quella che conosciamo come e-mail, può diventare "posta elettronica certificata", richiedendola a pagamento agli organismi preposti dalla legge. La PEC é fornita anche di una firma digitale assegnata da un Certificatore autorizzato e una volta in possesso, tutte le comunicazioni dei privati verso le P.A., inclusi i loro eventuali allegati, equivalgono a istanzee/o dichiarazioni sottoscritte con firma autografa apposta in presenza del dipendente addetto al procedimento (art. 65). I cittadini in possesso della PEC ottengono quindi, anche il diritto alla partecipazione al procedimento amministrativo e il diritto di accesso ai documenti amministrativi (art. 4). Per i residenti all’estero da notare con attenzione l’Art. 9: ’’Lo Stato favorisce ogni forma di uso delle nuove tecnologie per promuovere una maggiore partecipazione dei cittadini, anche residenti all'estero, al processo democratico e per facilitare l'esercizio dei diritti politici e civili sia individuali che collettivi’’. Il documento informatico da chiunque formato, la registrazione su supporto informatico, la trasmissione con strumenti telematici, soddisfa il requisito legale della forma scritta e sono validi e rilevanti a tutti gli effetti di legge, se conformi alle disposizioni del suddetto D.Lgs. ed alle regole tecniche di cui all'Art. 71. L’invio e la ricezione di documenti con questo nuovo strumento informatico, ha valore legale al 100%, rispettando l'efficacia probatoria prevista dall'articolo 2712 del codice civile, al quale sono state aggiunte dopo le parole: «riproduzioni fotografiche» le seguenti: «e informatiche». Ai sensi dell’Art. 48, la PEC é una trasmissione telematica di comunicazioni che ha una ricevuta di invio, di accettazione del sistema e di una ricevuta di consegna. Significa che una notificazione per mezzo di questo strumento, rende inutile che la P.A. non la legga o addirittura la cancelli.  La Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 18/11/2005, G.U. 20/01/2006, n. 16, obbliga le P.A. di comunicare per via telematica con i cittadini e le imprese che lo richiedano. Ció presuppone che l'amministrazione si adoperi per rendersi facilmente raggiungibile telematicamente, rendendo quindi, necessario esporre ed evidenziare adeguatamente, sui siti istituzionali di ogni amministrazione, gli indirizzi di posta elettronica utilizzabili dai cittadini, rendendo facilmente reperibili gli indirizzi di posta elettronica degli uffici competenti per gli atti ed i procedimenti di maggiore interesse, con l'indicazione di quelli abilitati alla posta elettronica certificata (PEC). Esiste giá una pagina Web del Governo, dove si puó riscontrare e conoscere la PEC delle P.A., quali hanno giá provveduto e quali ancora non l'hanno fatto: http://www.indicepa.gov.it/rni-front.php

L'obbligo per le P.A., della casella PEC (Posta Elettronica Certificata) é entrata in vigore dal 01/09/2006. ai sensi dell’art. 47, comma3, lettera a). Questo potente ed efficace mezzo di comunicazione, ha efficacia probatoria anche nei Tribunali Civili (la giurisprudenza si é giá pronunciata in varie occasioni in questo senso giá per le e-mail fornite di firma digitale) e anche in quelli Penali. Addirittura con la PEC si puó trasmettere una notizia di reato (reati perseguibili d’ufficio e non quelli perseguibili su denuncia di parte) ai sensi e per gli effetti dell’Art. 108/bis del Codice di Procedura Penale.; per esempio un reato come quello previsto dall’Art. 328 c.p. riguardante omissioni e/o ritardi di atti d’ufficio possono essere trasmessi con la PEC alla Polizia Giudiziaria ( art. 347 c.p.p.). Il comma 1 del succcitato Art. 328 c.p., disciplina l’ipotesi del rifiuto di atti qualificati (tali sono, appunto, definiti gli atti motivati da ragioni di giustizia, sicurezza pubblica, ordine pubblico, igiene, o sanità). La giurisprudenza ritiene, opportunamente, che per rifiuto non possa intendersi esclusivamente quello espresso: soprattutto in considerazione della circostanza che spesso in diritto amministrativo, il rifiuto può estrinsecarsi anche mediante il mero silenzio. Quindi per rifiuto deve intendersi non soltanto l’espresso diniego dell’atto richiesto, ma anche la sua mancata adozione nel termine previsto nonché, in mancanza di termine finale, la sua adozione in tempo non più utile. Il «rifiuto» presuppone un’attività di richiesta, tuttavia si ritiene che gli atti indicati siano volti alla tutela di interessi ed esigenze indipendenti da qualsiasi sollecitazione o richiesta. Interessante la comunicazione della notizia di reato anche tramite PEC, con le prove documentali in allegato secondo gli artt. 331 e 333 c.p.p. - la quale può provenire da privati, da pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio, o da soggetti che non svolgono le funzioni di Polizia Giudiziaria, in ordine a fatti che siano inquadrabili in reati perseguibili d'ufficio (sono quei reati per i quali lo Stato Italiano, per il tipo di reato da accertare, non permette ai soggetti accusati una composizione bonaria con rinuncia da parte della persona offesa a perseguire l'indagato e/o l'imputato). A parte la PEC, la telematica sta rendendo sempre piú facile la vita ai cittadini residenti e non. Anche se limitata ad alcuni reati procedibili su querela di parte, quali furti e smarrimento a opera di ignoti, solo per talune categorie di beni categoricamente individuati, quali veicoli, targhe, armi, ecc.,  é giá in funzione anche la DENUNCIA VI@WEB” entrando nei siti  della Polizia o dei Carbinieri https://sicuro.carabinieri.it/DenunciaWeb/ .

 



Dr. Guido Baccoli

Consulente Tecnico di Diritto Consolare, Civile e Internazionale
Tel. Ufficio 809-412-5535
E-mail: guidobaccoli@hotmail.com
 
 

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