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Consulenza Consolare
Dr. Guido BACCOLI
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Visto
turistico per chi ha interessi affettivi
Sono tante le lementele degli italiani che
si vedono negare il visto alla propria donna
o fidanzata. Questarticolo, da prendere
con le dovute oneste riflessioni ed esami
di coscienza dei lettori, é dedicato a
loro, ma anche a tanti genitori, fratelli,
figli etc. che hanno familiari stretti in
Italia. Una relativamente recente sentenza
del TAR del Lazio, ha precisato che, soprattutto
in caso di visto richiesto per turismo da
una persona che ha seri legami affettivi
con Italiani e ci siano tutti
i requisiti richiesti dalla normativa Shengen,
l'U.Visti, deve motivare per iscritto
la ragione delleventuale rifiuto.
In questi casi
i legami affettivi che portano alla richiesta
del visto di turismo, rispondono ai principi
che, cito Sentenza T.A.R. del Lazio: risponde
ad una atavica e naturale esigenza umana,
che trova protezione in ogni ordinamento civile
e che non va - né può essere - osteggiata
(non essendovene, peraltro, motivo).
Questa sentenza condanna il M.A.E., il Ministero
degli Interni e lAmbasciata dItalia
a Rabat (Marocco), per non aver concesso il
visto a due genitori che hanno i figli, tra
i quali uno minore detà, residenti in
Italia.
A questo punto,
dovremmo capire a quali legami affettivi si
riferisce la S.C.. Nel caso in oggetto si
parla di genitori che volevano fare visita
al figlio (per lo piú minore). Molti si chiederanno
(lamentela generale) se la fidanzata rientri
nellordine dei legami affettivi''.
Certo la fidanzata non é un figlio o un parente
stretto, ma a mio modesto giudizio, la negazione
senza validi motivi di una persona
cara non é giusta e rientra tra i succitati
diritti, purché si dia sempre uno sguardo
molto attento ai requisiti richiesti.
Si potrebbe motivare
che linvitare la propria fidanzata sia
essenziale ai fini di farle conoscere la sua
famiglia, il modus vivendi
italiano, etc.? e che, come dice la sentenza
questo: risponde ad una atavica e naturale
esigenza umana, che trova protezione in ogni
ordinamento civile e che non va - né può essere
- osteggiata (non essendovene, peraltro, motivo)........
Non si puó generalizzare, ma certamente di negazioni
a persone che avrebbero avuto il diritto,
ce ne sono a migliaia. Saranno tutte giustificate?
Molto interessanti
e importanti i concetti giuridici riportati
dal TAR come: la esenzione dallobbligo
di motivare il diniego di visto turistico
non deve comunque tramutarsi nella facoltà
di commettere atti di arbitrio;...................
La richiesta appare assistita da un interesse
- giuridicamente e moralmente rilevante
- meritevole della massima considerazione
e tutela, essendo evidente che il desiderio
dei genitori di incontrare i propri figli,
ed a maggior ragione se minorenni, risponde
ad una atavica e naturale esigenza umana,
che trova protezione in ogni ordinamento
civile e che non va - né può essere - osteggiata
(non essendovene, peraltro, motivo).......................
Daltro
canto, la circostanza che i ricorrenti abbiano
chiesto un visto per motivi turistici,
non appare ostativa al rilascio del titolo
richiesto, essendo agevolmente intuibile
che il fine specifico (id est: il motivo
psicologico) perseguito nella fattispecie
(recare visita ai figli) non può dirsi (né
può essere logicamente ritenuto) contrastante
o incompatibile con la generica finalità
ricreativo-culturale (id est: con la causa
tipizzata dalla norma) propria del c.d.
visto turistico.
Mentre, per contro,
non si vede a quale istituto i ricorrenti
avrebbero dovuto far ricorso per recarsi
in Italia temporaneamente al fine di incontrare
i loro figli.
Importante e da tener presente il seguito della sentenza:
Né potrebbe
obiettarsi, al riguardo, che il diniego
di visto turistico non necessita di motivazione.
La relevatio
ab onus motivandi (id est: la deroga
al generale obbligo di motivare i provvedimenti
amministrativi) introdotta dallart.2
del D.Lgs. n.286 del 1998 va infatti intesa:
- non già nel
senso che la predetta norma abbia legittimato
lAmministrazione ad agire arbitrariamente
(e che pertanto la stessa avrebbe la potestà
di negare il visto anche nel caso in cui
non vi sia alcuna legittima ragione per
farlo);
- ma nel senso
che nei casi in cui il visto può essere
legittimamente negato (semprecchè, dunque,
vi sia una ragione per farlo), il diniego
può non essere motivato.E poichè resta impregiudicato il potere del Giudice di verificare
la legittimità del diniego, lAmministrazione
non può esimersi dal fornire anche a questultimo,
spiegazioni in merito alle ragioni che hanno
condotto alladozione del provvedimento.
Ma siccome nella
fattispecie tali ragioni non sono emerse
neanche a seguito dellistruttoria
condotta in sede giurisdizionale, deve desumersi
(o quantomeno presumersi, e lo consente
lart.116 c.p.c.) che delle due luna:
o esse non esistono, o non sono legittime.
Ovviamente come
tutte le cose, non si deve abusare di questi
concetti per far entrare extracomunitari,
peraltro già molto numerosi, per altri fini
poco nobili. É logico
che la relazione affettiva deve essere provata
inconfutabilmente e con onestà, altrimenti
continueremo a vederci visti negati anche
se ci siano i requisiti e la buona
fede. Dallaltra parte, lUfficio
Visti, ci dovrebbe essere una maggiore sensibilitá
e attenzione nellesame, caso per caso
e non tanti abusi che dovrebbero essere
puniti severamente.
Dr. Guido Baccoli
Consulente Tecnico di Diritto Consolare, Civile
e Internazionale
Tel. Ufficio 809-412-5535
E-mail: guidobaccoli@hotmail.com
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