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Fondato, Edito e Diretto in Santo Domingo - 1997 -


Consulenza Consolare
Dr. Guido BACCOLI

Visto turistico per chi ha interessi affettivi


Sono tante le lementele degli italiani che si vedono negare il visto alla propria ‘’donna’’ o fidanzata. Quest’articolo, da prendere con le dovute oneste riflessioni ed esami di coscienza dei lettori, é dedicato a loro, ma anche a tanti genitori, fratelli, figli etc. che hanno familiari stretti in Italia. Una relativamente recente sentenza del TAR del Lazio, ha precisato che, soprattutto in caso di visto richiesto per turismo da una persona che ha seri legami affettivi con Italiani e ci siano tutti i requisiti richiesti dalla normativa Shengen, l'U.Visti, deve motivare per iscritto la ragione dell’eventuale rifiuto.

In questi casi i legami affettivi che portano alla richiesta del visto di turismo, rispondono ai principi che, cito Sentenza T.A.R. del Lazio: risponde ad una atavica e naturale esigenza umana, che trova protezione in ogni ordinamento civile e che non va - né può essere - osteggiata (non essendovene, peraltro, motivo). Questa sentenza condanna il M.A.E., il Ministero degli Interni e l’Ambasciata d’Italia a Rabat (Marocco), per non aver concesso il visto a due genitori che hanno i figli, tra i quali uno minore d’età, residenti in Italia.
A questo punto, dovremmo capire a quali legami affettivi si riferisce la S.C.. Nel caso in oggetto si parla di genitori che volevano fare visita al figlio (per lo piú minore). Molti si chiederanno (lamentela generale) se la fidanzata rientri nell’ordine dei ‘’legami affettivi''. Certo la fidanzata non é un figlio o un parente stretto, ma a mio modesto giudizio, la negazione senza validi motivi di una persona cara non é giusta e rientra tra i succitati diritti, purché si dia sempre uno sguardo molto attento ai requisiti richiesti.
Si potrebbe motivare che l’invitare la propria fidanzata sia essenziale ai fini di farle conoscere la sua famiglia, il ‘’modus vivendi’’ italiano, etc.? e che, come dice la sentenza questo: risponde ad una atavica e naturale esigenza umana, che trova protezione in ogni ordinamento civile e che non va - né può essere - osteggiata (non essendovene, peraltro, motivo)........

Non si puó generalizzare, ma certamente di negazioni a persone che avrebbero avuto il diritto, ce ne sono a migliaia. Saranno tutte giustificate?
Molto interessanti e importanti i concetti giuridici riportati dal TAR come: la esenzione dall’obbligo di motivare il diniego di visto turistico non deve comunque tramutarsi nella facoltà di commettere atti di arbitrio;................... La richiesta appare assistita da un interesse - giuridicamente e moralmente rilevante - meritevole della massima considerazione e tutela, essendo evidente che il desiderio dei genitori di incontrare i propri figli, ed a maggior ragione se minorenni, risponde ad una atavica e naturale esigenza umana, che trova protezione in ogni ordinamento civile e che non va - né può essere - osteggiata (non essendovene, peraltro, motivo).......................
D’altro canto, la circostanza che i ricorrenti abbiano chiesto un visto “per motivi turistici”, non appare ostativa al rilascio del titolo richiesto, essendo agevolmente intuibile che il fine specifico (id est: il motivo psicologico) perseguito nella fattispecie (recare visita ai figli) non può dirsi (né può essere logicamente ritenuto) contrastante o incompatibile con la generica finalità ricreativo-culturale (id est: con la “causa” tipizzata dalla norma) propria del c.d. “visto turistico”.
Mentre, per contro, non si vede a quale istituto i ricorrenti avrebbero dovuto far ricorso per recarsi in Italia temporaneamente al fine di incontrare i loro figli.

 

Importante e da tener presente il seguito della sentenza:

 

Né potrebbe obiettarsi, al riguardo, che il diniego di visto turistico non necessita di motivazione.
La “relevatio ab onus motivandi” (id est: la deroga al generale obbligo di motivare i provvedimenti amministrativi) introdotta dall’art.2 del D.Lgs. n.286 del 1998 va infatti intesa:
- non già nel senso che la predetta norma abbia legittimato l’Amministrazione ad agire arbitrariamente (e che pertanto la stessa avrebbe la potestà di negare il visto anche nel caso in cui non vi sia alcuna legittima ragione per farlo);
- ma nel senso che nei casi in cui il visto può essere legittimamente negato (semprecchè, dunque, vi sia una ragione per farlo), il diniego può non essere motivato.
E poichè resta impregiudicato il potere del Giudice di verificare la legittimità del diniego, l’Amministrazione non può esimersi dal fornire anche a quest’ultimo, spiegazioni in merito alle ragioni che hanno condotto all’adozione del provvedimento.
Ma siccome nella fattispecie tali ragioni non sono emerse neanche a seguito dell’istruttoria condotta in sede giurisdizionale, deve desumersi (o quantomeno presumersi, e lo consente l’art.116 c.p.c.) che delle due l’una: o esse non esistono, o non sono legittime.


Ovviamente come tutte le cose, non si deve abusare di questi concetti per far entrare extracomunitari, peraltro già molto numerosi, per altri fini poco ‘’nobili’’. É logico che la relazione affettiva deve essere provata inconfutabilmente e con onestà, altrimenti continueremo a vederci visti negati anche se ci siano i requisiti e la buona fede. Dall’altra parte, l’Ufficio Visti, ci dovrebbe essere una maggiore sensibilitá e attenzione nell’esame, caso per caso e non tanti abusi che dovrebbero essere puniti severamente.



Dr. Guido Baccoli

Consulente Tecnico di Diritto Consolare, Civile e Internazionale
Tel. Ufficio 809-412-5535
E-mail: guidobaccoli@hotmail.com
 
 

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