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Consulenza Consolare
Dr. Guido BACCOLI
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Visto
per Ricongiungimento Familiare
Abbattuta
la Bossi-Fini, requisiti semplificati
Pubblicato il 31/01/2007 nella
Gazzetta Ufficiale, dal 15/2/2007 é entrato in
vigore il Dlgs. del 08/01/2007, N° 5, che attua
la direttiva europea 2003/86/CE relativa al diritto
di ricongiungimento familiare. La nuova normativa
elimina le restrizioni che la Bossi Fini aveva
posto per limitare l’ingresso a un numero, secondo
i criteri dei precedenti legislatori, troppo alto
di immigrati extracomunitari. Con questo DL, oggi
è più facile riunire in Italia la propria famiglia.
Vediamo in sintesi quali sono le agevolazioni
date per ottenere il visto per ricongiungere i
familiari e anche un occhiata agli altri cambiamenti.
Chi è regolarmente residente in Italia, non dovrà
più dimostrare che il figlio minore rimasto all' estero è a
suo carico per farlo venire in Italia e i documenti
che attestano tutti i rapporti di parentela, andranno
presentati solo alla Rappresentanza Diplomatica
e non piú allo Sportello Unico, in teoria in questo
modo si dovrebbero accorciare i tempi. Piú flessibilitá
anche per i figli maggiori a carico qualora non possano provvedere permanentemente alle
proprie
indispensabili esigenze di vita, in ragione del loro stato di salute.
Più facile anche riabbracciare i genitori, perché sará sufficiente dimostrare
solamente che sono a proprio carico e non dispongano
di un adeguato sostegno economico-familiare
nel Paese di origine. Con la Bossi-Fini invece,
i genitori da ricongiungere non dovevano inoltre
avere altri figli nel Paese d'origine. Semplificata
anche l'idoneità dell'alloggio, che dovrà rispettare
solamente i requisiti stabiliti dalle A.s.l.
per l'abitabilità, evitando il controllo piú
rigido che richiedeva i requisiti previsti dalle
norme regionali. Innovazione totalmente nuova
rispetto al passato, per rifiutare, revocare
o non rinnovare il permesso di soggiorno a chi
ha chiesto il ricongiungimento non basta più
la mancanza dei requisiti (reddito, alloggio
ecc.), ma dovranno essere considerati i vincoli
familiari, la durata del soggiorno nel territorio
nazionale e i legami con il Paese d´origine.
Rimane inalterata la norma che la domanda di
ricongiungimento, può essere respinta per motivi
di ordine pubblico e sicurezza dello Stato.
Spaziando e allargando un po’ l’informazione,
é stato disciplinato anche il ricongiungimento
dei rifugiati, che può essere richiesto per
le stesse categorie di familiari e con lo stesso
procedimento previsto per tutti gli altri cittadini
stranieri. I rifugiati non saranno obbligati
a dimostrare la disponibilità di un alloggio
e nemmeno di possedere i requisiti economici,
richiesti negli altri casi. Altra innovazione
degna di menzione, seppure non riguardi i visti,
é quella che a chi è autorizzato a soggiornare
in Italia per assistere un minore con situazioni
psicofisiche anomale, contrariamente a ció che
dettava la precedente Bossi-Fini, non permettendo
di lavorare a chi non aveva un permesso di
soggiorno valido per stipulare un contratto
di lavoro, oggi viene invece concessa la possibilità
di lavorare.
Dr.
Guido Baccoli
Consulente Tecnico di Diritto Consolare, Civile
e Internazionale
Tel. Ufficio 809-412-5535
E-mail: guidobaccoli@hotmail.com
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