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Consulenza Consolare
Dr. Guido BACCOLI

Visto per Ricongiungimento Familiare
Abbattuta la Bossi-Fini, requisiti semplificati


Pubblicato il 31/01/2007 nella Gazzetta Ufficiale, dal 15/2/2007 é entrato in vigore il Dlgs. del 08/01/2007, N° 5, che attua la direttiva europea 2003/86/CE relativa al diritto di ricongiungimento familiare. La nuova normativa elimina le restrizioni che la Bossi Fini aveva posto per limitare l’ingresso a un numero, secondo i criteri dei precedenti legislatori, troppo alto di immigrati extracomunitari. Con questo DL, oggi è più facile riunire in Italia la propria famiglia. Vediamo in sintesi quali sono le agevolazioni date per ottenere il visto per ricongiungere i familiari e anche un occhiata agli altri cambiamenti. Chi è regolarmente residente in Italia, non dovrà più dimostrare che il figlio minore rimasto all' estero è a suo carico per farlo venire in Italia e i documenti che attestano tutti i rapporti di parentela, andranno presentati solo alla Rappresentanza Diplomatica e non piú allo Sportello Unico, in teoria in questo modo si dovrebbero accorciare i tempi. Piú flessibilitá anche per i figli maggiori a carico qualora non possano provvedere permanentemente alle  proprie  indispensabili esigenze di vita, in ragione del loro stato di salute.

Più facile anche riabbracciare i genitori, perché sará sufficiente dimostrare solamente che sono a proprio carico e non dispongano di un adeguato sostegno economico-familiare nel Paese di origine. Con la Bossi-Fini invece, i genitori da ricongiungere non dovevano inoltre avere altri figli nel Paese d'origine. Semplificata anche l'idoneità dell'alloggio, che dovrà rispettare solamente i requisiti stabiliti dalle A.s.l. per l'abitabilità, evitando il controllo piú rigido che richiedeva i requisiti previsti dalle norme regionali. Innovazione totalmente nuova rispetto al passato, per rifiutare, revocare o non rinnovare il permesso di soggiorno a chi ha chiesto il ricongiungimento non basta più la mancanza dei requisiti (reddito, alloggio ecc.), ma dovranno essere considerati i vincoli familiari, la durata del soggiorno nel territorio nazionale e i legami con il Paese d´origine. Rimane inalterata la norma che la domanda di ricongiungimento, può essere respinta per motivi di ordine pubblico e sicurezza dello Stato. Spaziando e allargando un po’ l’informazione, é stato disciplinato anche il ricongiungimento dei rifugiati, che può essere richiesto per le stesse categorie di familiari e con lo stesso procedimento previsto per tutti gli altri cittadini stranieri. I rifugiati non saranno obbligati a dimostrare la disponibilità di un alloggio e nemmeno di possedere i requisiti economici, richiesti negli altri casi. Altra innovazione degna di menzione, seppure non riguardi i visti, é quella che a chi è autorizzato a soggiornare in Italia per assistere un minore con situazioni psicofisiche anomale, contrariamente a ció che dettava la precedente Bossi-Fini, non permettendo di lavorare a chi non aveva un permesso di soggiorno valido per stipulare un contratto di lavoro, oggi viene invece concessa la possibilità di lavorare.

 

Dr. Guido Baccoli
Consulente Tecnico di Diritto Consolare, Civile e Internazionale
Tel. Ufficio 809-412-5535
E-mail: guidobaccoli@hotmail.com

 
 

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