Comunicato
pubblicato dal Ministero della Sanità
nel sitio web:
http://www.ministerosalute.it/assistenza/
approfondimento/sezApprofondimento.jsp?id=34&label=cure
il Ministero specifica:
'' I cittadini italiani che trasferiscono
(o hanno trasferito) la residenza in uno
Stato con il quale non è in vigore
alcuna convenzione con l' Italia perdono
il diritto all' assistenza sanitaria,
sia in Italia che all'estero, all' atto
della cancellazione dall'anagrafe comunale
e della iscrizione all' AIRE.
Tuttavia ai cittadini con lo stato
di emigrato ed ai titolari di pensione
corrisposta da enti previdenziali italiani,
che rientrino temporaneamente in Italia,
sono riconosciute, a titolo gratuito,
le prestazioni ospedaliere urgenti
e per un periodo massimo di 90 giorni
per ogni anno solare, qualora gli stessi
non abbiano una copertura assicurativa,
pubblica o privata, per le suddette prestazioni
sanitarie.
Per ottenere le prestazioni ospedaliere
urgenti è necessario presentare
un attestato rilasciato dal Consolato
competente che attesta lo stato di emigrato.
In mancanza dell' attestato del consolato,
può essere sottoscritta un' autocertificazione
in cui si dichiara, oltre al proprio stato
di emigrato, che non si è in possesso
di una copertura assicurativa pubblica
o privata contro le malattie.
Il
sitio web
http://www.homestead.com/tutela/files/guida_alla_salute.htm
di Guida alla Salute, alla voce
CERTIFICAZIONE riporta testualmente:
Anche
per il settore sanitario è prevista
l'auto certificazione. (Dichiarazione
sostitutiva dell'atto di notorietà)
''A
partire dal 01/07/1998, per coloro
che possono fruire del regime di esenzione
sulla partecipazione economica per prestazioni
specialistiche, di diagnostica e fisioterapia,
nell' ambito della semplificazione dei
rapporti tra cittadini e Pubblica Amministrazione,
sarà prevista un'unica autocertificazione
valida fino alla permanenza dei requisiti,
in tutti i rapporti con le strutture sanitarie
pubbliche e accreditate.
Riferimenti
normativi: Legge n. 15 del 4/1/1968 (art.
4); Legge n. 127 (Misure urgenti per
lo snellimento dell'attività amministrativa
e dei procedimenti di decisione e di controllo".)
Non cè dubbio che l' Italiano all'Estero
(emigrato o pensionato, iscritto all'
Aire) ha diritto, seppure in maniera ridotta,
a 90 gg di cure mediche gratuite durante
l'arco dell'anno (Emergenza, strutture
connesse all'emergenza e Ospedali Pubblici).
Questo concetto è ovviamente valido
in quanto, per l'appunto è possibile
chiedere un Certificato di stato di
EMIGRATO al Consolato.
La
Sanità e la Legge n. 15 del 4/1/1968
(art. 4); Legge n. 127 (riguardante
Misure urgenti per lo snellimento dell'attività
amministrativa e dei procedimenti di decisione
e di controllo) specificano che il Certificato
può essere sostituito dall' autocertificazione.
Ovvio che chi dichiara il falso è
soggetto a procedimento Penale.
CHI PUÒ DEFINIRSI CON LO STATUS
D'EMIGRANTE.
Il concetto di ''status'' di emigrante:
Una vecchia legge del 1919 definiva con
l'art. 10 ''EMIGRANTE'' ''un
cittadino italiano che espatri esclusivamente
a scopo di lavoro manuale'', però
la legge è molto vecchia, anacronistica
e scritta prima della Costituzione.
'Sentenza
di Cassazione del 25/08/1987 n. 7009,
sez. Lavoro.
''-----------------------omissis
La definizione di emigrante (o emigrato)
deve essere ricavata pertanto dal coordinato
disposto dell' art. 3 cit. e dell' art.
10 del R.D. 13 novembre 1919 n. 2205,
sulla emigrazione e la tutela giuridica
dell'emigrante, il quale di questa figura
fornisce l'espressa definizione agli effetti
delle leggi e dei regolamenti sull'emigrazione.
Per l'art. 10 cit. è considerato
emigrante ogni cittadino che espatri esclusivamente
a scopo di lavoro manuale o per esercitare
il piccolo traffico, o vada a raggiungere
prossimi congiunti già emigrati
a scopo di lavoro, o ritorni in paese
estero, ove già precedentemente
sia emigrato, avendo soddisfatto gli obblighi
di ordine militare ex art. 9. In base
a tale definizione rimarrebbero esclusi
dal predetto beneficio fiscale i prestatori
di lavoro non manuale.
Va considerato però che, mentre
l'art. 10 non esaurisce l' individuazione
degli aventi diritto alla qualifica di
emigrante, prevedendo il successivo art.
17 la categoria dell' emigrante in paesi
transoceanici, l' art. 3 cpv. cit. con
la generica dizione di cui si è
detto elimina, ai fini fiscali, la restrizione
al solo lavoro manuale; restrizione che
sarebbe difficile conciliare, sia con
l' evoluzione che hanno subito le qualifiche
lavorative, sempre meno catalogabili in
base alla manualità della prestazione,
sia con i principi costituzionali sopravvenuti
(art. 35 Cost.), sia con la stesa "ratio"
della norma agevolativa, che tende a favorire
il lavoratore costretto, comunque, a subire
i disagi del lavoro, fuori dai confini
dello Stato e, al tempo stesso, a rendere
competitivo tale lavoro nell' interesse
generale dell' economia pubblica nazionale.''
È vero che la sentenza è
sul tema del lavoro e di un beneficio
fiscale, però questi due temi non
differiscono da quelli del diritto alla
Sanità in quanto uniti logicamente,
oltre che giurisprudenzialmente e Costituzionalmente:
Lavoro, contributi e sanità.
Da notare che il Rdl n 2205 del 13/11/1919
è precedente alla Costituzione
Italiana (anche nella sentenza si
fa riferimento a quest' importante punto)
che, al contrario garantisce il diritto
alla sanità a tutti i cittadini
e lavoratori italiani. L'articolo 32
della Costituzione italiana afferma:
La Repubblica tutela la salute come fondamentale
diritto dell'individuo e interesse della
collettività, e garantisce cure
gratuite agli indigenti. L' articolo
3 sottolinea inoltre che tutti i
cittadini hanno pari dignità sociale
e sono uguali davanti alla legge, senza
distinzione di sesso, di razza, di lingua,
di religione, di opinioni politiche, di
condizioni personali e sociali.''
Concludendo, la definizione d'emigrato
del Rdl è anacronistica e non
più valido, pertanto, per Giurisprudenza
molto più recente, molti degli
italiani iscritti all' AIRE nei paesi
transoceanici possiedono lo ''status''
d'emigrante anche se non svolgono esclusivamente
lavori manuali (possono anche essere piccoli
imprenditori e commercianti), avendo così
diritto ai 90 gg annuali d' assistenza
sanitaria gratuita. Inoltre la stessa
Legge 15 maggio 1997, n. 127, non limita
il diritto Sanitario a chi possiede lo
Status d'Emigrante , ma dice: '' ''Il
cittadino residente all estero che rientra
temporaneamente in Italia ha diritto all'assistenza
sanitaria gratuita erogata dal servizio
sanitario nazionale'' limitatamente ai
90 gg.