02.09.2007
Clamorose
sviste di alcuni Consolati italiani
SI AL RICONGIUNGIMENTO FAMILIARE PER FRATELLI E SORELLE
DI CITTADINI U.E. ED ITALIANI E AL LORO
RILASCIO A TITOLO GRATUITO E CON CARATTERE
D’URGENZA E PRIORITARIO.
In alcune discussioni accademiche, si sta dibattendo con posizioni e interpretazioni
opposte, se i fratelli o le sorelle di extracomunitari,
coniugi di cittadini UE, abbiano o no il
diritto al visto di familiare al seguito
o ricongiungimento familiare se a carico,
che non siano figli minori d'etá. In effetti
la legge in questo caso il DL 30/2007, non
é molto chiara, dando adito a possibili
diverse interpretazioni del suddetto diritto.
Non esiste alcun
dubbio invece, contrariamente a ció che
sostiene per esempio, il Consolato Generale
Italiano a Casablanca http://www.conscasablanca.esteri.it/Consolato_Casablanca/Archivio_News/familiariUE.htm, per quanto riguarda il diritto di fratelli
e sorelle di CITTADINI UE e quindi anche
italiani.
Nel caso di Casablanca,
ma abbiamo risposte simili ed ufficiali,
anche almeno in un altra rappresentanza
diplomatica, si cita il Decreto Legislativo
30 del 6.2.2007, che ha dato attuazione
alla Direttiva 2004/38/CE, che detta
Art.
2.
Definizioni
1. Ai fini del
presente decreto legislativo, si intende
per:
a) «cittadino
dell'Unione»: qualsiasi persona avente la
cittadinanza di uno Stato membro;
b) «familiare»:
1) il coniuge;
2) il partner
che abbia contratto con il cittadino dell'Unione
un'unione registrata sulla base della legislazione
di uno Stato membro, qualora la legislazione
dello Stato membro ospitante equipari l'unione
registrata al matrimonio e nel rispetto
delle condizioni previste dalla pertinente
legislazione dello Stato membro ospitante;
3) i discendenti
diretti di eta' inferiore a 21 anni o a
carico
e quelli del
coniuge o partner di cui alla lettera b);
4) gli ascendenti
diretti a carico e quelli del coniuge o
partner di cui
alla lettera b);
c) «Stato membro
ospitante»: lo Stato membro nel quale il
cittadino dell'Unione si reca al fine di
esercitare il diritto di libera circolazione
o di soggiorno.
É evidente che
leggendo solamente l'art. 2, che oltrettutto
non detta gli aventi diritto o quelli che
non li hanno, ma solamente le definizioni
di certe parole, i fratelli e sorelle non
essendo coniugi, ne' discendenti o ascendenti
diretti, non sono inclusi nelle definizioni.
Come per qualsiasi
normativa, per capire esattamente cosa sta
dettando, deve essere letta per intero ed
é sufficiente arrivare all'art 3, che al
contrario dell'art.2 (Definizioni) specifica
gli aventi diritto dei cittadini dell'Unione
e dei loro familiari di circolare e di soggiornare
liberamente nel territorio degli Stati membri.
Leggiamolo insieme:
Art. 3.
Aventi diritto
1. Il presente
decreto legislativo si applica a qualsiasi
cittadino dell'Unione che si rechi o soggiorni
in uno Stato membro diverso da quello di
cui ha la cittadinanza, nonche' ai suoi
familiari ai sensi dell'articolo 2, comma
1, lettera b), che accompagnino o raggiungano
il cittadino medesimo.
2. Senza pregiudizio
del diritto personale di libera circolazione
e di soggiorno dell'interessato, lo Stato
membro ospitante, conformemente alla sua
legislazione nazionale, agevola l'ingresso
e il soggiorno delle seguenti persone:
a) ogni
altro familiare, qualunque sia la sua cittadinanza,
non definito all'articolo 2, comma 1, lettera
b), se e' a carico o
convive, nel
paese di provenienza, con il cittadino dell'Unione
titolare del diritto di soggiorno a titolo
principale o se gravi motivi di salute impongono
che il cittadino dell'Unione lo assista
personalmente;
b) il partner
con cui il cittadino dell'Unione abbia una
relazione stabile debitamente attestata
dallo Stato del cittadino dell'Unione.
3. Lo Stato membro
ospitante effettua un esame approfondito
della
situazione personale
e giustifica l'eventuale rifiuto del loro
ingresso o soggiorno.
L'errore é quindi
clamoroso, lapalissiano e gigantesco.
Quando il suddetto
art. 3, specifica: ogni altro familiare,
qualunque sia la sua cittadinanza, non definito
all'articolo 2, comma 1, lettera b), se
e' a carico, sta precisando inequivocabilmente
e senza possibili altre interpretazioni
che, ogni altro familiare che
non sia descritto nelle definizioni dell'art.2,
ricordiamo e rissumendo:
a) coniuge
b) discendenti
c) ascendenti
ha il diritto
al ricongiungimento familiare o familiare
al seguito se a carico o ...omissis.
Con OGNI ALTRO
FAMILIARE, non compreso quindi tra il coniuge,
i discendenti e gli ascendenti di cittadini
UE, si intende TUTTI gli altri familiari
se a carico, incluso ovviamente,
i fratelli e le sorelle.
Oltre a non essere
attenti nel dare informazioni sulle disposizioni
di legge, ci si trova anche davanti a una
clamorosa ''interpretazione'', assolutamente
anticostituzionale, in quanto i fratelli
e le sorelle si troverebbero DISCRIMINATI
nei confronti di nipoti, genitori e coniuge.
Discriminazione proibita dall'Art. 3 della
nostra Costituzione.
Si potrebbe obbiettare
che il DL parli di cittadini UE e che si
tratta di familiari di cittadini UE, presumibilmente
di cittadinanza UE e non di extracomunitari?
NEANCHE PER
SOGNO!!!
Le normative
vanno lette per intero come detto al principio
e a parte che giá l'art 3 succitato, riporta
testualmente ogni altro familiare, qualunque
sia la sua cittadinanza , basta
arrivare all'Art 23, per leggere:
Art. 23.
Applicabilita' ai soggetti non aventi la
cittadinanza italiana che siano familiari
di cittadini italiani
1. Le disposizioni
del presente decreto legislativo, se piu'
favorevoli, si applicano ai familiari
di cittadini italiani non aventi la cittadinanza
italiana.
Altro grave errore
che si sta commettendo in alcuni Consolati
od Uffici Consolari, é far pagare i diritti
consolari sui visti quando si tratta di
ricongiungimento familiare, motivando che
solamente il visto per i coniugi é a titolo
gratuito.
Niente di piú
errato e pericolosamente abusivo. Basta
riprendere ancora una volta il DL 30/2007
succitato, all'art. 5, commi 2 e 3:
2. I familiari
non aventi la cittadinanza di uno Stato
membro sono assoggettati all'obbligo del
visto d'ingresso, nei casi in cui e' richiesto.
Il possesso della carta di soggiorno di
cui all'articolo 10
in corso di validita'
esonera dall'obbligo di munirsi del visto.
3. I visti
di cui al comma 2 sono rilasciati gratuitamente
e con priorita' rispetto alle altre richieste.
Sempre ci si
augura che gli errori vengano corretti e
in fretta, soprattutto quando l'informazione
proviene da Istituzioni cosí altolocate
e di gran prestigio, come un Consolato o
un Ufficio Consolare italiano, quindi tutti
noi ci aspettiamo, fiduciosi nelle nostre
istituzioni, che l'errore venga immediatamente
ripreso e si evitino gravi torti agli aventi
diritto.