Rubriche Speciali
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IL VERO SISTEMA ITALIA
DIFENDIAMO L'ITALIANO CONSULENZA CONSOLARE
CONSULENZA TRIBUTARIA

 
del -
Fondato, Edito e Diretto in Santo Domingo - 1997 -


Consulenza Consolare
Dr. Guido BACCOLI

Dal sito del M.A.E. 

Atti consolari
 Passaporti     Patenti guida    Pensioni  Accordi  Stato Civile  
Atti notarili 
 
 Cittadinanza    Navigazione Marittima


Atti consolari

  • Attribuzioni Consolari in materia di navigazione marittima Anagrafe e censimento degli italiani all'estero
  • Passaporti  
  • Patenti di guida
  • Pensioni
  • Accordi
  • Stato Civile
  • Servizio Militare
  • Atti Notarili
  • Cittadinanza

INIZIO


 

Passaporti

Le funzioni consolari relative ai passaporti sono particolarmente complesse, perché intimamente legate al riconoscimento dello "status civitatis", all’identità della persona ed alle sue possibilità di movimento.

Ai fini del rilascio/rinnovo del passaporto, l’autorità consolare è tenuta ad effettuare vari adempimenti previsti dalla legge: identificazione del richiedente, accertamento sulla cittadinanza italiana e sugli obblighi di leva, acquisizione dell’atto di assenso di entrambi i genitori per il passaporto intestato ad un minorenne, concessione dell’autorizzazione per il rilascio/rinnovo del passaporto al genitore con prole minore (eccetto il caso in cui il richiedente abbia l’assenso dell’altro genitore legittimo da cui non sia legalmente separato e che dimori nel territorio della Repubblica).

Ai genitori legittimi sono equiparati i genitori conviventi, se residenti in Italia. In tutti gli altri casi è necessaria l’autorizzazione del Giudice Tutelare.

E’ stato adottato con decreto ministeriale del 23.12.1997 (G.U. n. 24 del 30.1.1998) a decorrere dal 15.4.1998, un nuovo tipo di passaporto ordinario, a lettura ottica. L’emissione dello stesso, sia in Italia che all’estero, è diventata obbligatoria dal 15.10.1998. Il passaporto ha la durata di cinque anni, rinnovabili per altri cinque, ma si prevede in breve una validità di dieci anni. Il passaporto è proposto in due versioni: a 32 e a 48 pagine: il costo del libretto è di lire 10.350 pari a 5,35 Euro, se a 32 pagine, e di 12.650 lire, pari a 6,55 Euro , se a 48 pagine.

E’ previsto il pagamento di una tassa per il rilascio o il rinnovo del passaporto che ammonta a lire 60.000 (pari ad Euro 30,99) e che viene pagata ogni anno se si utilizza il passaporto.

Per ottenere il passaporto è necessario essere cittadini italiani e farne richiesta alle Questure, se residenti in Italia, o alle Rappresentanze diplomatiche-consolari, se residenti all’estero. L’autorità consolare provvede a richiedere, se del caso, il nulla-osta alle Questure o ad altra Rappresentanza diplomatico-consolare competente, nonché viceversa a rilasciare analogo nulla-osta ad altro Ufficio richiedente.

E’ inoltre competenza dell’autorità consolare il ritiro del passaporto, o il diniego al suo rilascio/rinnovo, nel caso di accertamento delle cause ostative previste della legge; ad esempio, quando l’interessato debba espiare una pena restrittiva della libertà personale, pagare una multa o ammenda, sia sottoposto ad una misura di sicurezza detentiva ovvero ad una misura di prevenzione.

Contro il ritiro o il mancato rilascio/rinnovo del passaporto è ammesso ricorso al Ministero degli Affari Esteri entro 30 giorni. In via alternativa si può presentare ricorso al Tribunale amministrativo regionale competente per territorio.

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Patenti di guida

Alle Autorità diplomatico-consolari ai sensi della circolare del Ministero dei Trasporti n. 107 del 14.10.1997 è stato anche attribuito il compito di rinnovare le patenti di guida a favore dei connazionali residenti all'estero iscritti all'A.I.R.E o ivi dimoranti per un periodo di almeno 6 mesi.

Il cittadino interessato deve munirsi di un certificato medico, attestante i richiesti requisiti psico-fisici, rilasciato dal medico di fiducia della Rappresentanza competente per residenza, l'incombenza di prenotare la visita medica e di corrispondere al sanitario l'onorario sarà a carico dei connazionali stessi.

Una volta in possesso del certificato medico l'interessato si presenta all'Ambasciata o al Consolato con la patente scaduta e potrà ottenerne il rinnovo.
Le Rappresentanze non possono rinnovare patenti di guida scadute da più di tre anni o deteriorate.

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Pensioni

  • Legge del 30.4.1969 n. 153 Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme di sicurezza sociale.
  • Legge n. 407 del 29.12 1990 Requisiti per l’integrazione al minimo delle pensioni in convenzione art. 7
  • D.L. n. 503 del 30.12.1992 Cumulabilità dei redditi e integrazione al minimo pensioni in convenzione.
  • D.L. n. 384 convertito in Legge il 14.11.1992 n° 438
  • Legge n. 724 del 23.12.1994 Ulteriori modifiche per l’erogazione integrazione al minimo delle pensioni in convenzione art. 17.
  • ’Legge n. 335 dell8.8.1995 Legge di riforma del sistema pensionistico.
  • Decreto Legislativo 30 aprile 1997, n.184 (G.U. .148 del 26.6.1997) disciplina gli istituti della ricongiunzione, del riscatto e della prosecuzione volontaria ai fini pensionistici estesa anche ai pubblici dipendenti.
  • Messaggio 303/11621 sulla tutela dei connazionali all'estero: normativa in materia di assicurazioni sociali, del lavoro e di assistenza sanitaria.

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Accordi

Paesi U.E.

  • REG. CEE 1408/71 del 14.6.71
  • REG. CEE 574/1972 del 21.3.72
  • REG.C.E 1606/98 del 29 giugno 1998 (estensione della vigente normativa comunitaria di sicurezza sociale ai dipendenti pubblici ed al personale assimilato)

Altri Paesi

  • LIBIA ACCORDO Legge n.843/1957 - riconoscimento delle posizioni assicurative dei lavoratori rimpatriati entro il giugno 1957 (G.U. n.237 del 24.9.1957)
  • EX JUGOSLAVIA Legge dell’11.660 n. 885 (G.U.n.210 del 29.8.60)
  • SVIZZERA Legge del 31.10.63 n. 1781 (G.U. n.23 6 del 17.12.63)
  • SAN MARINO Legge del 26.7.75 n. 432 (G.U n.236 del 14.9.75)
  • MESSICO SCAMBIO DI NOTE (G.U. n.104 del 18.4.1977) - trasferibilità delle prestazioni pensionistiche)
  • BRASILE Legge del 6.51977 n. 236 (G.U. n. 236 del 1. 6.77)
  • STATI UNITI Legge del 24.2.752 n. 86 (G.U.n.92 del 4.4.75)
  • CANADA-QUEBEC Legge del 21.12.78 n. 869 (G.U. n. 9 del 10.1.79 - S.O.)
  • CAPO VERDE Legge del 25.1.1983 n. 34 (G.U. n.44 del 15.2.83)
  • ARGENTINA Legge del 18.1.83 n. 32 (G.U.n. 44 del 15.2.83-S.O.)
  • URUGUAY Legge del 15.10.81 n. 669 (G.U.324 del 25.1..81)
  • MONACO PRINC. Legge del 5.3.85 n.130 (G.U. n.285 del 4.12.85)
  • TUNISIA Legge del 7.10.86 n.735 (G.U. n.258 del 6.11.86 - S.O.)
  • VENEZUELA Legge del 6.8.91 n. 260 (G.U. n.192 del 17.8 1991)
  • AUSTRALIA Legge del 24.3.1999 (G.U. n.92 del 21.4.99, S.O.n79/l) (*)
  • ISRAELE SCAMBIO DI LETTERE Legge n.309/1989 "Lavoratori Distaccati" (G.U.n.206 del 4.9.89)
  • (*) Nuovo Accordo di sicurezza sociale italo-australiano, entrato in vigore il 1 ottobre 2000.

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Stato Civile

L'autorità consolare provvede:

  • alla legalizzazione, ove prescritto, degli atti di stato civile emessi dall'autorità straniera e, a seconda dei casi, alla loro traduzione in italiano, alla legalizzazione della loro traduzione o alla certificazione che la traduzione non eseguita dall'autorità consolare è conforme all'originale (tali atti sono gratuiti se per uso trascrizione);

  • alla ricezione e richiesta di trascrizione degli atti di nascita, di matrimonio e di morte presso i competenti Comuni italiani;

  • alla richiesta presso i Comuni italiani ed all'affissione all'albo consolare delle pubblicazioni di matrimonio;

  • al rilascio, ove prescritto, del nulla osta per la celebrazione del matrimonio presso le competenti autorità locali;

  • alla celebrazione del matrimonio consolare. Tale celebrazione può essere però rifiutata quando vi si oppongano le leggi locali o quando le parti non risiedano nella circoscrizione;

  • all'iscrizione, nei casi previsti, delle nascite e dei decessi nei registri dello stato civile;

  • al ricevimento e successiva trasmissione ai Comuni italiani dei riconoscimenti di figli naturali, nonché dell'atto di assenso al riconoscimento da parte dell'altro genitore. Nel caso di riconoscimenti tardivi, alla trasmissione alle competenti Procure della Repubblica;

  • al ricevimento ed alla trasmissione ai Comuni italiani delle sentenze straniere (divorzio, adozione), purchè rispondenti ai requisiti richiesti dalla legislazione italiana;

  • alla legalizzazione, ove prescritto, delle sentenze straniere e, a seconda dei casi, alla loro traduzione in italiano, alla legalizzazione della loro traduzione o alla certificazione che la traduzione non eseguita dall'autorità consolare è conforme all'originale (tali atti sono gratuiti se per uso trascrizione);

  • al rilascio di certificati dello stato civile, anche da presentare alle autorità locali, purchè ne esistano gli estremi agli atti.

La normativa è stata modificata con l'approvazione del D.P.R. 3.11.2000, n. 396.

Si ricorda infine che, con l'entrata in vigore della legge n. 127/1997 e del relativo regolamento di esecuzione (D.P.R. 403/1998), in materia di semplificazione delle certificazioni amministrative anche in materia di stato civile, è ampiamente possibile il ricorso all'autocertificazione.

Servizio Militare

L’autorità consolare compie le operazioni di leva ed esplica ogni altra connessa attività nei confronti dei connazionali residenti nella circoscrizione.

In genere, il precetto di leva perviene dal Comune di iscrizione anagrafica che lo inoltra direttamente all’ufficio consolare per la successiva notifica all’interessato.

Il giovane residente all’estero e’ tenuto, indipendentemente da ogni notifica, a regolare la sua posizione di leva presso l’Ufficio consolare territorialmente competente.

L’autorità consolare provvede inoltre all’arruolamento degli iscritti di leva che intendono rimpatriare per prestare il servizio militare, alla concessione dei permessi di temporaneo rimpatrio per gli iscritti residenti all’estero, alla regolarizzazione della posizione coscrizionale di coloro che rimpatriano definitivamente dopo il compimento del 27° anno di età’ (non più 26°).

Il Decreto Legislativo 30.12.97, n.504, pubblicato sulla G.U. n.26 del 2 febbraio 1998 concernente l’adeguamento delle norme in materia di ritardi, rinvii e dispense relativi al servizio di leva, e’ entrato in vigore il 31 dicembre 1998.

Si segnalano, qui di seguito, i principali elementi innovativi contenuti nel predetto decreto legislativo:

  1. I residenti all’estero, espatriati prima del compimento del diciottesimo anno di età’ (e non più prima del primo gennaio dell’anno di compimento del diciottesimo anno) sono arruolati senza visita e dispensati dalla presentazione alle armi (art.9, comma 1).

  2. Analoghi provvedimenti si applicano anche ai residenti all’estero che sono espatriati dopo il diciottesimo ma entro il compimento del ventiquattresimo anno d’età, purché l’espatrio sia stato determinato da motivi di lavoro o familiari.

  3. L’interessato può presentare - tramite l’autorità’ diplomatica o consolare del luogo di residenza - apposita documentata istanza entro la data di compimento delle età’ indicate ai commi 1 e 2 dell’articolo 9.

  4. Coloro che usufruiscono della dispensa dal presentarsi alle armi ai sensi dell’art.9, se rimpatriati o residenti all’estero dopo il raggiungimento del ventisettesimo (e non più ventiseiesimo) anno d’età, sono dispensati dal compiere la ferma di leva.

  5. Coloro che rimpatriano prima del compimento del 27° ( e non più’ 26°) anno d’età sono dispensati dal compiere la ferma di leva se dimostrano di aver prestato almeno sei mesi di servizio militare effettivo in uno Stato estero di cui posseggano, a qualsiasi titolo e non solo per nascita, la cittadinanza (art.10, comma 3).

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Atti Notarili

L’Ufficio consolare avolge le funzioni notarili previste dal nostro ordinamento, in favore dei cittadini italiani all’estero e nei casi in cui gli atti sono destinati a valere in Italia.

Le funzioni riguardano essenzialmente il ricevimento di atti pubblici (soprattutto procure, ma anche testamenti), gli atti notori, l’autenticazione di sottoscrizioni apposte a scritture private.

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Cittadinanza

I. Sources of law

La cittadinanza è regolata dalla legge n. 91 del 5.2.1992 (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 38 del 15.2.1992 ed entrata in vigore il 16.8.1992) e dai relativi regolamenti di applicazione: D.P.R. n. 572 del 12.10.1993 (pubblicato sulla G.U. n. 2 del 4.1.1994) e D.P.R. n. 362 del 18.4.1994 (pubblicato sulla G.U. n. 136 del 13.6.1994). Fino all’entrata in vigore della Legge 5 febbraio 1992, n. 91, la cittadinanza era disciplinata dalla Legge 13 giugno 1912, n. 555.

II. Principi posti dalla Legge n. 91/1992

1. Cittadinanza per nascita: è italiano il figlio di padre o madre italiana. La discendenza materna è rilevante per i nati dal 1° gennaio 1948. Il figlio riconosciuto durante la sua minore età dalla madre o dal padre cittadini è italiano.

2. Acquisto

2.1 Per effetto di dichiarazione di volontà dell’interessato. Si verifica nei casi previsti dall’art.4, che contempla, da un lato (comma 1), il caso dello straniero del quale il padre o la madre o uno degli ascendenti in linea retta siano stati cittadini per nascita e (comma 2) il caso dello straniero nato in Italia che vi abbia risieduto legalmente e senza interruzioni sino alla data del raggiungimento della maggiore età: quest’ultimo diviene cittadino se dichiara, entro un anno dalla suddetta data (al proprio Comune di residenza), di voler acquistare la cittadinanza italiana.

2.2 Per naturalizzazione, mediante decreto del Presidente della Repubblica, se sussistono i requisiti previsti dall’art. 9. La domanda dello straniero va intestata al Presidente della Repubblica e presentata alla Prefettura della Provincia di residenza.

Tra le condizioni previste dalla legge è essenziale che l’interessato abbia risieduto in Italia legalmente; è, cioè, richiesto l’ingresso regolare nello Stato, il possesso di un permesso di soggiorno e l’iscrizione all’anagrafe della popolazione residente. Il periodo minimo di residenza è, in generale, di 10 anni. Tale periodo è però ridotto nei casi indicati all’art. 9. In particolare è ridotto a 3 anni per i discendenti, fino alla seconda generazione, da persone italiane per nascita.

2.3 In relazione al matrimonio. Il coniuge straniero o apolide di cittadino italiano ha diritto ad ottenere la cittadinanza italiana, qualora ne faccia richiesta dopo 6 mesi dalla data del matrimonio, se risiede legalmente in Italia, o dopo 3 anni dalla data del matrimonio, se risiede all’estero (art. 5). L’art. 6 indica i casi in cui è precluso l’acquisto della cittadinanza italiana per matrimonio.

La domanda di acquisto della cittadinanza va sempre indirizzata al Ministro dell’Interno e va presentata alla Prefettura della Provincia di residenza, se la residenza è in Italia, o all’autorità diplomatico-consolare, se la residenza è all’estero.

2.4 Per adozione. Il minore straniero adottato da cittadino italiano acquista automaticamente la cittadinanza italiana (art. 3), sia nei casi in cui l’adozione è pronunziata in Italia, sia quando essa è pronunziata all’estero ed è resa efficace in Italia con ordine - emanato dal giudice - di trascrizione sugli atti di stato civile.

Se l’adottato è maggiorenne, può acquistare la cittadinanza italiana per naturalizzazione, decorso un periodo di residenza legale in Italia di 5 anni successivamente all’adozione (art. 9, comma 1, lettera b).

3. Perdita. La cittadinanza italiana si perde per rinuncia qualora l’interessato risieda o stabilisca la residenza all’estero e possieda, acquisti o riacquisti un’altra cittadinanza (art. 11).

Ne consegue che il minore, non potendo esprimere un’autonoma volontà, non può perdere la cittadinanza italiana (neanche nel caso che la perda il genitore italiano).

L’acquisto di una cittadinanza straniera non determina la perdita della cittadinanza italiana, salvo che la cittadinanza acquistata sia quella di uno degli Stati ai quali si applica la Parte I della Convenzione di Strasburgo del 6.5.1963, quale modificata dal II Protocollo di emendamento del 2.2.1993.

Casi particolari di perdita sono previsti dall’art. 12 e dall’art. 3, comma 3.

4. Riacquisto. Il riacquisto della cittadinanza italiana è regolato dall’art. 13. In linea generale, il riacquisto è subordinato all’esistenza di un legame con l’Italia, che si può manifestare in un rapporto di servizio (civile o militare) con lo Stato o nello stabilire la residenza nel Paese.

Il riacquisto è automatico dopo un anno di residenza in Italia, a meno che l’interessato non rinunzi entro lo stesso termine. Il riacquisto può avvenire altresì in base a dichiarazione dell’interessato, resa anche all’estero davanti alle autorità consolari, se, entro un anno dalla dichiarazione, l’interessato stabilisce la residenza in Italia. In quest’ultimo caso il riacquisto è immediato e si verifica il giorno successivo a quello in cui sono adempiute le condizioni e le formalità richieste.

Va rilevato che taluni Stati - tra cui quelli aderenti alla Parte I della Convenzione di Strasburgo del 1963, per effetto della stessa convenzione - prevedono la perdita della loro cittadinanza da parte delle persone che acquistano o riacquistano volontariamente una cittadinanza straniera. Ciò si verificherebbe nel caso di dichiarazione di riacquisto.

Il riacquisto può essere inibito con decreto del Ministro dell’Interno per gravi e comprovati motivi e su conforme parere del Consiglio di Stato (art. 13, comma 3).

Le donne sposate prima del 1°.1.1948 con stranieri la cui cittadinanza si sia a loro comunicata automaticamente per il fatto del matrimonio, possono riacquistare la cittadinanza italiana, anche se residenti all’estero, con semplice dichiarazione, in virtù dell’art. 17, che richiama espressamente l’art. 219 della legge 19.5.1975, n.151.

Le donne che avevano automaticamente acquistato una cittadinanza straniera per matrimonio contratto dal 1°.1.1948, in base alla più recente giurisprudenza si considera non abbiano perduto la cittadinanza italiana per il fatto dell’acquisto per matrimonio della cittadinanza straniera del marito.

III. Accertamento del possesso della cittadinanza italiana per nascita.

Qualora la discendenza di una persona da genitore o avo italiano non risulti nei registri dello stato civile italiano, si rende necessario procedere all’accertamento della discendenza e della circostanza che gli ascendenti abbiano mantenuto - e quindi abbiano potuto trasmettere - la cittadinanza italiana.

Se si tratta di ascendenza materna essa è invocabile solo per i nati a decorrere dal 1°.1.1948.

L’autorità competente ad effettuare l’accertamento è determinata in base al luogo di residenza: per i residenti all’estero è l’autorità diplomatico-consolare territorialmente competente, per i residenti in Italia l’ufficiale di stato civile del Comune di residenza.

N.B. Per quanto riguarda la documentazione da presentare per i singoli atti concernenti la cittadinanza e per altre informazioni in materia, gli interessati possono consultare il sito WEB del Ministero dell’Interno

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Attribuzioni Consolari in materia di navigazione marittima

Le Autorità consolari esercitano funzioni e poteri di autorità marittima attenendosi alla legislazione nazionale, giusta quanto recita l’art. 45 del D.P.R. 5 gennaio 1967, n. 200, funzioni e poteri che si esplicano in una serie di attribuzioni d’ordine amministrativo e di polizia della navigazione nei confronti del naviglio nazionale all’estero e dei marittimi ivi imbarcati, come stabilito dal Codice della Navigazione e dea relativo Regolamento di esecuzione, dalla normativa sulla pesca e sul diporto nautico, dalle convenzioni ed accordi internazionali ratificati dall’Italia o a cui l’Italia ha aderito.

Le attribuzioni in discorso, in punto di massima generalizzazione, si possono così riassumere:

  • vigilanza sulla navigazione ed il traffico marittimo nazionale all’estero; rilascio delle spedizioni a navi battenti bandiera italiana in porti esteri;

  • imbarchi/sbarchi del personale marittimo su navi italiane; rimpatri in favore della gente di mare; adempimenti relativi al regime amministrativo delle navi (armamento e disarmo di navi italiane all’estero, nazionalizzazione di navi estere, dismissione di bandiera di navi italiane, esecuzione della pubblicità navale per gli atti costitutivi, traslativi ed estintivi della proprietà e degli altri diritti reali e di garanzia); rilascio del “passavanti provvisorio” e dei “libri di bordo”;

  • adempimenti relativi agli “atti di stato civile” compilati a bordo e ai “processi di scomparizione in mare”; rilascio/rinnovo/proroga dei “certificati si sicurezza”;

  • funzioni inquirenti per le “inchieste sommarie” relative a “sinistri” marittimi e di “infortuni” del personale marittimo; verifiche ed investigazioni sulle “denunce di eventi straordinari” presentate dal comando di bordo; poteri disciplinari nei confronti del personale marittimo imbarcato su navi italiane ed attribuzioni di polizia giudiziaria.

Anagrafe e censimento degli italiani all'estero

Le anagrafi dei cittadini italiani residenti all’estero - AIRE - (Legge 27 ottobre 1988, n. 470 - G.U. n. 261 del 07.11.1988) sono tenute presso i Comuni e presso il Ministero dell’Interno. Le anagrafi dei Comuni sono costituite da archivi che raccolgono le schede individuali e le schede di famiglia eliminate dall’anagrafe della popolazione residente in dipendenza del trasferimento permanente all’estero delle persone cui esse si riferiscono. L’anagrafe istituita presso il Ministero dell’Interno contiene i dati desunti dalle anagrafi comunali e dalle dichiarazioni rese a norma dell’art.6 della Legge in questione.

La stessa anagrafe contiene inoltre i dati dei cittadini nati e residenti all’estero.

L’art.1, comma 8 della suddetta legge dispone che non sono iscritti nelle anagrafi i cittadini che si recano all’estero per cause di durata limitata non superiore ai dodici mesi. Non sono altresì iscritti nelle stesse anagrafi cittadini che si recano all’estero per l’esercizio di occupazioni stagionali;

L’articolo 2 delle Legge in questione dispone che l’iscrizione nelle anagrafi degli italiani all’estero debba essere effettuata nei seguenti casi:

  1. per trasferimento della residenza di un comune italiano all’estero;

  2. per trasferimento dall’AIRE di altro comune o dall’anagrafe di cui al comma 4 dell’art.1, quando l’interessato ne faccia domanda, avendo membri del proprio nucleo familiare iscritto nell’Aire o nell’anagrafe della popolazione residente del Comune;

  3. a seguito della registrazione dell’atto di nascita;

  4. per acquisizione della cittadinanza italiana da parte di persona residente all’estero;

  5. per esistenza di cittadino all’estero giudizialmente dichiarata.

I cittadini italiani che trasferiscono la loro residenza da un Comune italiano all’estero devono farne dichiarazione all’Ufficio consolare della circoscrizione di immigrazione entro novanta giorni dell’immigrazione. Coloro invece che risiedono all’estero alla data dell’entrata in vigore delle presente legge devono dichiarare la loro residenza al competente ufficio consolare entro un anno.

I cittadini italiani residenti all’estero che cambiano residenza o abitazione sono tenuti a farne dichiarazione entro novanta giorni all’ufficio consolare nella cui circoscrizione si trova la loro nuova residenza o abitazione.

In caso di dubbio o di risultanze contrastanti sulla fissazione della residenza all’estero, l’Ufficio consolare, anche con la collaborazione delle autorità’ locali, accerta la veridicità della dichiarazione resa e provvede ai conseguenti adempimenti.

Si sottolinea l’obbligo per i cittadini italiani residenti all’estero di iscriversi all’AIRE perché solo ad essi sono riservati i servizi consolari che per legge sono erogabili dall’Ufficio.

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Dr. Guido Baccoli

Consulente Tecnico di Diritto Consolare, Civile e Internazionale
Tel. Ufficio 809-412-5535
E-mail: guidobaccoli@hotmail.com
 
 

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