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sito del M.A.E.
Atti consolari Passaporti Patenti
guida Pensioni Accordi Stato Civile
Atti notarili Cittadinanza Navigazione
Marittima
Atti consolari
- Attribuzioni Consolari in materia di navigazione marittima Anagrafe
e censimento degli italiani
all'estero
- Passaporti
- Patenti di guida
- Pensioni
- Accordi
- Stato Civile
- Servizio Militare
- Atti Notarili
- Cittadinanza
INIZIO
Passaporti
Le funzioni consolari relative
ai passaporti sono particolarmente
complesse, perché intimamente
legate al riconoscimento dello
"status civitatis", allidentità
della persona ed alle sue possibilità
di movimento.
Ai fini del rilascio/rinnovo
del passaporto, lautorità
consolare è tenuta ad effettuare
vari adempimenti previsti dalla
legge: identificazione del richiedente,
accertamento sulla cittadinanza
italiana e sugli obblighi di leva,
acquisizione dellatto di
assenso di entrambi i genitori
per il passaporto intestato ad
un minorenne, concessione dellautorizzazione
per il rilascio/rinnovo del passaporto
al genitore con prole minore (eccetto
il caso in cui il richiedente
abbia lassenso dellaltro
genitore legittimo da cui non
sia legalmente separato e che
dimori nel territorio della Repubblica).
Ai genitori legittimi sono
equiparati i genitori conviventi,
se residenti in Italia. In tutti
gli altri casi è necessaria lautorizzazione
del Giudice Tutelare.
E stato adottato con
decreto ministeriale del 23.12.1997
(G.U. n. 24 del 30.1.1998) a decorrere
dal 15.4.1998, un nuovo tipo di
passaporto ordinario, a lettura
ottica. Lemissione dello
stesso, sia in Italia che allestero,
è diventata obbligatoria dal 15.10.1998.
Il passaporto ha la durata di
cinque anni, rinnovabili per altri
cinque, ma si prevede in breve
una validità di dieci anni. Il
passaporto è proposto in due versioni:
a 32 e a 48 pagine: il costo del
libretto è di lire 10.350 pari
a 5,35 Euro, se a 32 pagine, e
di 12.650 lire, pari a 6,55 Euro
, se a 48 pagine.
E previsto il pagamento
di una tassa per il rilascio o
il rinnovo del passaporto che
ammonta a lire 60.000 (pari ad
Euro 30,99) e che viene pagata
ogni anno se si utilizza il passaporto.
Per ottenere il passaporto
è necessario essere cittadini
italiani e farne richiesta alle
Questure, se residenti in Italia,
o alle Rappresentanze diplomatiche-consolari,
se residenti allestero.
Lautorità consolare provvede
a richiedere, se del caso, il
nulla-osta alle Questure o ad
altra Rappresentanza diplomatico-consolare
competente, nonché viceversa a
rilasciare analogo nulla-osta
ad altro Ufficio richiedente.
E inoltre competenza
dellautorità consolare il
ritiro del passaporto, o il diniego
al suo rilascio/rinnovo, nel caso
di accertamento delle cause ostative
previste della legge; ad esempio,
quando linteressato debba
espiare una pena restrittiva della
libertà personale, pagare una
multa o ammenda, sia sottoposto
ad una misura di sicurezza detentiva
ovvero ad una misura di prevenzione.
Contro il ritiro o il mancato
rilascio/rinnovo del passaporto
è ammesso ricorso al Ministero
degli Affari Esteri entro 30 giorni.
In via alternativa si può presentare
ricorso al Tribunale amministrativo
regionale competente per territorio.
INIZIO
Patenti di guida
Alle Autorità diplomatico-consolari
ai sensi della circolare del Ministero
dei Trasporti n. 107 del 14.10.1997
è stato anche attribuito il compito
di rinnovare le patenti di guida
a favore dei connazionali residenti
all'estero iscritti all'A.I.R.E
o ivi dimoranti per un periodo
di almeno 6 mesi.
Il cittadino interessato deve
munirsi di un certificato medico,
attestante i richiesti requisiti
psico-fisici, rilasciato dal medico
di fiducia della Rappresentanza
competente per residenza, l'incombenza
di prenotare la visita medica
e di corrispondere al sanitario
l'onorario sarà a carico dei connazionali
stessi.
Una volta in possesso del
certificato medico l'interessato
si presenta all'Ambasciata o al
Consolato con la patente scaduta
e potrà ottenerne il rinnovo.
Le Rappresentanze non possono
rinnovare patenti di guida scadute
da più di tre anni o deteriorate.
INIZIO
Pensioni
- Legge del 30.4.1969 n. 153 Revisione degli ordinamenti pensionistici
e norme di sicurezza sociale.
- Legge n. 407 del 29.12 1990 Requisiti per lintegrazione
al minimo delle pensioni in
convenzione art. 7
- D.L. n. 503 del 30.12.1992 Cumulabilità dei redditi e integrazione
al minimo pensioni in convenzione.
- D.L. n. 384 convertito in Legge il 14.11.1992 n° 438
- Legge n. 724 del 23.12.1994 Ulteriori modifiche per lerogazione
integrazione al minimo delle
pensioni in convenzione art.
17.
- Legge n. 335 dell8.8.1995 Legge di riforma del sistema pensionistico.
- Decreto Legislativo 30 aprile 1997, n.184 (G.U. .148 del 26.6.1997)
disciplina gli istituti della
ricongiunzione, del riscatto
e della prosecuzione volontaria
ai fini pensionistici estesa
anche ai pubblici dipendenti.
- Messaggio 303/11621 sulla tutela dei connazionali all'estero:
normativa in materia di assicurazioni
sociali, del lavoro e di assistenza
sanitaria.
INIZIO
Accordi
Paesi U.E.
- REG. CEE 1408/71 del 14.6.71
- REG. CEE 574/1972 del 21.3.72
- REG.C.E 1606/98 del 29 giugno 1998 (estensione della vigente normativa
comunitaria di sicurezza sociale
ai dipendenti pubblici ed al
personale assimilato)
Altri Paesi
- LIBIA ACCORDO Legge n.843/1957 - riconoscimento delle posizioni
assicurative dei lavoratori
rimpatriati entro il giugno
1957 (G.U. n.237 del 24.9.1957)
- EX JUGOSLAVIA Legge dell11.660 n. 885 (G.U.n.210 del 29.8.60)
- SVIZZERA Legge del 31.10.63 n. 1781 (G.U. n.23 6 del 17.12.63)
- SAN MARINO Legge del 26.7.75 n. 432 (G.U n.236 del 14.9.75)
- MESSICO SCAMBIO DI NOTE (G.U. n.104 del 18.4.1977) - trasferibilità
delle prestazioni pensionistiche)
- BRASILE Legge del 6.51977 n. 236 (G.U. n. 236 del 1. 6.77)
- STATI UNITI Legge del 24.2.752 n. 86 (G.U.n.92 del 4.4.75)
- CANADA-QUEBEC Legge del 21.12.78 n. 869 (G.U. n. 9 del 10.1.79
- S.O.)
- CAPO VERDE Legge del 25.1.1983 n. 34 (G.U. n.44 del 15.2.83)
- ARGENTINA Legge del 18.1.83 n. 32 (G.U.n. 44 del 15.2.83-S.O.)
- URUGUAY Legge del 15.10.81 n. 669 (G.U.324 del 25.1..81)
- MONACO PRINC. Legge del 5.3.85 n.130 (G.U. n.285 del 4.12.85)
- TUNISIA Legge del 7.10.86 n.735 (G.U. n.258 del 6.11.86 - S.O.)
- VENEZUELA Legge del 6.8.91 n. 260 (G.U. n.192 del 17.8 1991)
- AUSTRALIA Legge del 24.3.1999 (G.U. n.92 del 21.4.99, S.O.n79/l)
(*)
- ISRAELE SCAMBIO DI LETTERE Legge n.309/1989 "Lavoratori Distaccati"
(G.U.n.206 del 4.9.89)
- (*) Nuovo Accordo di sicurezza sociale italo-australiano, entrato
in vigore il 1 ottobre 2000.
INIZIO
Stato Civile
L'autorità consolare provvede:
-
alla legalizzazione, ove prescritto, degli atti di stato civile
emessi dall'autorità straniera
e, a seconda dei casi, alla
loro traduzione in italiano,
alla legalizzazione della
loro traduzione o alla certificazione
che la traduzione non eseguita
dall'autorità consolare è
conforme all'originale (tali
atti sono gratuiti se per
uso trascrizione);
-
alla ricezione e richiesta di trascrizione degli atti di nascita,
di matrimonio e di morte presso
i competenti Comuni italiani;
-
alla richiesta presso i Comuni italiani ed all'affissione all'albo
consolare delle pubblicazioni
di matrimonio;
-
al
rilascio, ove prescritto,
del nulla osta per la celebrazione
del matrimonio presso le competenti
autorità locali;
-
alla celebrazione del matrimonio consolare. Tale celebrazione
può essere però rifiutata
quando vi si oppongano le
leggi locali o quando le parti
non risiedano nella circoscrizione;
-
all'iscrizione, nei casi previsti, delle nascite e dei decessi
nei registri dello stato civile;
-
al
ricevimento e successiva trasmissione
ai Comuni italiani dei riconoscimenti
di figli naturali, nonché
dell'atto di assenso al riconoscimento
da parte dell'altro genitore.
Nel caso di riconoscimenti
tardivi, alla trasmissione
alle competenti Procure della
Repubblica;
-
al
ricevimento ed alla trasmissione
ai Comuni italiani delle sentenze
straniere (divorzio, adozione),
purchè rispondenti ai requisiti
richiesti dalla legislazione
italiana;
-
alla legalizzazione, ove prescritto, delle sentenze straniere
e, a seconda dei casi, alla
loro traduzione in italiano,
alla legalizzazione della
loro traduzione o alla certificazione
che la traduzione non eseguita
dall'autorità consolare è
conforme all'originale (tali
atti sono gratuiti se per
uso trascrizione);
-
al
rilascio di certificati dello
stato civile, anche da presentare
alle autorità locali, purchè
ne esistano gli estremi agli
atti.
La normativa è stata modificata
con l'approvazione del D.P.R.
3.11.2000, n. 396.
Si ricorda infine che, con
l'entrata in vigore della legge
n. 127/1997 e del relativo regolamento
di esecuzione (D.P.R. 403/1998),
in materia di semplificazione
delle certificazioni amministrative
anche in materia di stato civile,
è ampiamente possibile il ricorso
all'autocertificazione.
Servizio Militare
Lautorità consolare
compie le operazioni di leva ed
esplica ogni altra connessa attività
nei confronti dei connazionali
residenti nella circoscrizione.
In genere, il precetto di
leva perviene dal Comune di iscrizione
anagrafica che lo inoltra direttamente
allufficio consolare per
la successiva notifica allinteressato.
Il giovane residente allestero
e tenuto, indipendentemente
da ogni notifica, a regolare la
sua posizione di leva presso lUfficio
consolare territorialmente competente.
Lautorità consolare
provvede inoltre allarruolamento
degli iscritti di leva che intendono
rimpatriare per prestare il servizio
militare, alla concessione dei
permessi di temporaneo rimpatrio
per gli iscritti residenti allestero,
alla regolarizzazione della posizione
coscrizionale di coloro che rimpatriano
definitivamente dopo il compimento
del 27° anno di età (non
più 26°).
Il Decreto Legislativo 30.12.97,
n.504, pubblicato sulla G.U. n.26
del 2 febbraio 1998 concernente
ladeguamento delle norme
in materia di ritardi, rinvii
e dispense relativi al servizio
di leva, e entrato in vigore
il 31 dicembre 1998.
Si segnalano, qui di seguito,
i principali elementi innovativi
contenuti nel predetto decreto
legislativo:
-
I
residenti allestero,
espatriati prima del compimento
del diciottesimo anno di età
(e non più prima del primo
gennaio dellanno di
compimento del diciottesimo
anno) sono arruolati senza
visita e dispensati dalla
presentazione alle armi (art.9,
comma 1).
-
Analoghi provvedimenti si applicano anche ai residenti allestero
che sono espatriati dopo il
diciottesimo ma entro il compimento
del ventiquattresimo anno
detà, purché lespatrio
sia stato determinato da motivi
di lavoro o familiari.
-
Linteressato può presentare - tramite lautorità
diplomatica o consolare del
luogo di residenza - apposita
documentata istanza entro
la data di compimento delle
età indicate ai commi
1 e 2 dellarticolo 9.
-
Coloro che usufruiscono della dispensa dal presentarsi alle armi
ai sensi dellart.9,
se rimpatriati o residenti
allestero dopo il raggiungimento
del ventisettesimo (e non
più ventiseiesimo) anno detà,
sono dispensati dal compiere
la ferma di leva.
-
Coloro che rimpatriano prima del compimento del 27° ( e non più
26°) anno detà sono
dispensati dal compiere la
ferma di leva se dimostrano
di aver prestato almeno sei
mesi di servizio militare
effettivo in uno Stato estero
di cui posseggano, a qualsiasi
titolo e non solo per nascita,
la cittadinanza (art.10, comma
3).
INIZIO
Atti Notarili
LUfficio consolare avolge
le funzioni notarili previste
dal nostro ordinamento, in favore
dei cittadini italiani allestero
e nei casi in cui gli atti sono
destinati a valere in Italia.
Le funzioni riguardano essenzialmente
il ricevimento di atti pubblici
(soprattutto procure, ma anche
testamenti), gli atti notori,
lautenticazione di sottoscrizioni
apposte a scritture private.
INIZIO
Cittadinanza
I. Sources of law
La cittadinanza è regolata
dalla legge n. 91 del 5.2.1992
(pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale
n. 38 del 15.2.1992 ed entrata
in vigore il 16.8.1992) e dai
relativi regolamenti di applicazione:
D.P.R. n. 572 del 12.10.1993 (pubblicato
sulla G.U. n. 2 del 4.1.1994)
e D.P.R. n. 362 del 18.4.1994
(pubblicato sulla G.U. n. 136
del 13.6.1994). Fino allentrata
in vigore della Legge 5 febbraio
1992, n. 91, la cittadinanza era
disciplinata dalla Legge 13 giugno
1912, n. 555.
II. Principi posti dalla Legge
n. 91/1992
1. Cittadinanza per nascita:
è italiano il figlio di padre
o madre italiana. La discendenza
materna è rilevante per i nati
dal 1° gennaio 1948. Il figlio
riconosciuto durante la sua minore
età dalla madre o dal padre cittadini
è italiano.
2. Acquisto
2.1 Per effetto di dichiarazione
di volontà dellinteressato.
Si verifica nei casi previsti
dallart.4, che contempla,
da un lato (comma 1), il caso
dello straniero del quale il padre
o la madre o uno degli ascendenti
in linea retta siano stati cittadini
per nascita e (comma 2) il caso
dello straniero nato in Italia
che vi abbia risieduto legalmente
e senza interruzioni sino alla
data del raggiungimento della
maggiore età: questultimo
diviene cittadino se dichiara,
entro un anno dalla suddetta data
(al proprio Comune di residenza),
di voler acquistare la cittadinanza
italiana.
2.2 Per naturalizzazione,
mediante decreto del Presidente
della Repubblica, se sussistono
i requisiti previsti dallart.
9. La domanda dello straniero
va intestata al Presidente della
Repubblica e presentata alla Prefettura
della Provincia di residenza.
Tra le condizioni previste
dalla legge è essenziale che linteressato
abbia risieduto in Italia legalmente;
è, cioè, richiesto lingresso
regolare nello Stato, il possesso
di un permesso di soggiorno e
liscrizione allanagrafe
della popolazione residente. Il
periodo minimo di residenza è,
in generale, di 10 anni. Tale
periodo è però ridotto nei casi
indicati allart. 9. In particolare
è ridotto a 3 anni per i discendenti,
fino alla seconda generazione,
da persone italiane per nascita.
2.3 In relazione al matrimonio.
Il coniuge straniero o apolide
di cittadino italiano ha diritto
ad ottenere la cittadinanza italiana,
qualora ne faccia richiesta dopo
6 mesi dalla data del matrimonio,
se risiede legalmente in Italia,
o dopo 3 anni dalla data del matrimonio,
se risiede allestero (art.
5). Lart. 6 indica i casi
in cui è precluso lacquisto
della cittadinanza italiana per
matrimonio.
La domanda di acquisto della
cittadinanza va sempre indirizzata
al Ministro dellInterno
e va presentata alla Prefettura
della Provincia di residenza,
se la residenza è in Italia, o
allautorità diplomatico-consolare,
se la residenza è allestero.
2.4 Per adozione. Il minore
straniero adottato da cittadino
italiano acquista automaticamente
la cittadinanza italiana (art.
3), sia nei casi in cui ladozione
è pronunziata in Italia, sia quando
essa è pronunziata allestero
ed è resa efficace in Italia con
ordine - emanato dal giudice -
di trascrizione sugli atti di
stato civile.
Se ladottato è maggiorenne,
può acquistare la cittadinanza
italiana per naturalizzazione,
decorso un periodo di residenza
legale in Italia di 5 anni successivamente
alladozione (art. 9, comma
1, lettera b).
3. Perdita. La cittadinanza
italiana si perde per rinuncia
qualora linteressato risieda
o stabilisca la residenza allestero
e possieda, acquisti o riacquisti
unaltra cittadinanza (art.
11).
Ne consegue che il minore,
non potendo esprimere unautonoma
volontà, non può perdere la cittadinanza
italiana (neanche nel caso che
la perda il genitore italiano).
Lacquisto di una cittadinanza
straniera non determina la perdita
della cittadinanza italiana, salvo
che la cittadinanza acquistata
sia quella di uno degli Stati
ai quali si applica la Parte I
della Convenzione di Strasburgo
del 6.5.1963, quale modificata
dal II Protocollo di emendamento
del 2.2.1993.
Casi particolari di perdita
sono previsti dallart. 12
e dallart. 3, comma 3.
4. Riacquisto. Il riacquisto
della cittadinanza italiana è
regolato dallart. 13. In
linea generale, il riacquisto
è subordinato allesistenza
di un legame con lItalia,
che si può manifestare in un rapporto
di servizio (civile o militare)
con lo Stato o nello stabilire
la residenza nel Paese.
Il riacquisto è automatico
dopo un anno di residenza in Italia,
a meno che linteressato
non rinunzi entro lo stesso termine.
Il riacquisto può avvenire altresì
in base a dichiarazione dellinteressato,
resa anche allestero davanti
alle autorità consolari, se, entro
un anno dalla dichiarazione, linteressato
stabilisce la residenza in Italia.
In questultimo caso il riacquisto
è immediato e si verifica il giorno
successivo a quello in cui sono
adempiute le condizioni e le formalità
richieste.
Va rilevato che taluni Stati
- tra cui quelli aderenti alla
Parte I della Convenzione di Strasburgo
del 1963, per effetto della stessa
convenzione - prevedono la perdita
della loro cittadinanza da parte
delle persone che acquistano o
riacquistano volontariamente una
cittadinanza straniera. Ciò si
verificherebbe nel caso di dichiarazione
di riacquisto.
Il riacquisto può essere inibito
con decreto del Ministro dellInterno
per gravi e comprovati motivi
e su conforme parere del Consiglio
di Stato (art. 13, comma 3).
Le donne sposate prima del
1°.1.1948 con stranieri la cui
cittadinanza si sia a loro comunicata
automaticamente per il fatto del
matrimonio, possono riacquistare
la cittadinanza italiana, anche
se residenti allestero,
con semplice dichiarazione, in
virtù dellart. 17, che richiama
espressamente lart. 219
della legge 19.5.1975, n.151.
Le donne che avevano automaticamente
acquistato una cittadinanza straniera
per matrimonio contratto dal 1°.1.1948,
in base alla più recente giurisprudenza
si considera non abbiano perduto
la cittadinanza italiana per il
fatto dellacquisto per matrimonio
della cittadinanza straniera del
marito.
III. Accertamento del possesso
della cittadinanza italiana per
nascita.
Qualora la discendenza di
una persona da genitore o avo
italiano non risulti nei registri
dello stato civile italiano, si
rende necessario procedere allaccertamento
della discendenza e della circostanza
che gli ascendenti abbiano mantenuto
- e quindi abbiano potuto trasmettere
- la cittadinanza italiana.
Se si tratta di ascendenza
materna essa è invocabile solo
per i nati a decorrere dal 1°.1.1948.
Lautorità competente
ad effettuare laccertamento
è determinata in base al luogo
di residenza: per i residenti
allestero è lautorità
diplomatico-consolare territorialmente
competente, per i residenti in
Italia lufficiale di stato
civile del Comune di residenza.
N.B. Per quanto riguarda la
documentazione da presentare per
i singoli atti concernenti la
cittadinanza e per altre informazioni
in materia, gli interessati possono
consultare il sito WEB del Ministero
dellInterno
INIZIO
Attribuzioni Consolari
in materia di navigazione
marittima
Le Autorità consolari esercitano
funzioni e poteri di autorità
marittima attenendosi alla legislazione
nazionale, giusta quanto recita
lart. 45 del D.P.R. 5 gennaio
1967, n. 200, funzioni e poteri
che si esplicano in una serie
di attribuzioni dordine
amministrativo e di polizia della
navigazione nei confronti del
naviglio nazionale allestero
e dei marittimi ivi imbarcati,
come stabilito dal Codice della
Navigazione e dea relativo Regolamento
di esecuzione, dalla normativa
sulla pesca e sul diporto nautico,
dalle convenzioni ed accordi internazionali
ratificati dallItalia o
a cui lItalia ha aderito.
Le attribuzioni in discorso,
in punto di massima generalizzazione,
si possono così riassumere:
-
vigilanza sulla navigazione ed il traffico marittimo nazionale
allestero; rilascio
delle spedizioni a navi battenti
bandiera italiana in porti
esteri;
-
imbarchi/sbarchi del personale marittimo su navi italiane; rimpatri
in favore della gente di mare;
adempimenti relativi al regime
amministrativo delle navi
(armamento e disarmo di navi
italiane allestero,
nazionalizzazione di navi
estere, dismissione di bandiera
di navi italiane, esecuzione
della pubblicità navale per
gli atti costitutivi, traslativi
ed estintivi della proprietà
e degli altri diritti reali
e di garanzia); rilascio del
passavanti provvisorio
e dei libri di bordo;
-
adempimenti relativi agli atti di stato civile compilati
a bordo e ai processi
di scomparizione in mare;
rilascio/rinnovo/proroga dei
certificati si sicurezza;
-
funzioni inquirenti per le inchieste sommarie relative
a sinistri marittimi
e di infortuni
del personale marittimo; verifiche
ed investigazioni sulle denunce
di eventi straordinari
presentate dal comando di
bordo; poteri disciplinari
nei confronti del personale
marittimo imbarcato su navi
italiane ed attribuzioni di
polizia giudiziaria.
Anagrafe e censimento degli
italiani all'estero
Le anagrafi dei cittadini
italiani residenti allestero
- AIRE - (Legge 27 ottobre 1988,
n. 470 - G.U. n. 261 del 07.11.1988)
sono tenute presso i Comuni e
presso il Ministero dellInterno.
Le anagrafi dei Comuni sono costituite
da archivi che raccolgono le schede
individuali e le schede di famiglia
eliminate dallanagrafe della
popolazione residente in dipendenza
del trasferimento permanente allestero
delle persone cui esse si riferiscono.
Lanagrafe istituita presso
il Ministero dellInterno
contiene i dati desunti dalle
anagrafi comunali e dalle dichiarazioni
rese a norma dellart.6 della
Legge in questione.
La stessa anagrafe contiene
inoltre i dati dei cittadini nati
e residenti allestero.
Lart.1, comma 8 della
suddetta legge dispone che non
sono iscritti nelle anagrafi i
cittadini che si recano allestero
per cause di durata limitata non
superiore ai dodici mesi. Non
sono altresì iscritti nelle stesse
anagrafi cittadini che si recano
allestero per lesercizio
di occupazioni stagionali;
Larticolo 2 delle Legge
in questione dispone che liscrizione
nelle anagrafi degli italiani
allestero debba essere effettuata
nei seguenti casi:
-
per
trasferimento della residenza
di un comune italiano allestero;
-
per
trasferimento dallAIRE
di altro comune o dallanagrafe
di cui al comma 4 dellart.1,
quando linteressato
ne faccia domanda, avendo
membri del proprio nucleo
familiare iscritto nellAire
o nellanagrafe della
popolazione residente del
Comune;
-
a
seguito della registrazione
dellatto di nascita;
-
per
acquisizione della cittadinanza
italiana da parte di persona
residente allestero;
-
per
esistenza di cittadino allestero
giudizialmente dichiarata.
I cittadini italiani che trasferiscono
la loro residenza da un Comune
italiano allestero devono
farne dichiarazione allUfficio
consolare della circoscrizione
di immigrazione entro novanta
giorni dellimmigrazione.
Coloro invece che risiedono allestero
alla data dellentrata in
vigore delle presente legge devono
dichiarare la loro residenza al
competente ufficio consolare entro
un anno.
I cittadini italiani residenti
allestero che cambiano residenza
o abitazione sono tenuti a farne
dichiarazione entro novanta giorni
allufficio consolare nella
cui circoscrizione si trova la
loro nuova residenza o abitazione.
In caso di dubbio o di risultanze
contrastanti sulla fissazione
della residenza allestero,
lUfficio consolare, anche
con la collaborazione delle autorità
locali, accerta la veridicità
della dichiarazione resa e provvede
ai conseguenti adempimenti.
Si sottolinea lobbligo
per i cittadini italiani residenti
allestero di iscriversi
allAIRE perché solo ad essi
sono riservati i servizi consolari
che per legge sono erogabili dallUfficio.
INIZIO