Codice Civile
Sezione
V
Del matrimonio dei cittadini
in paese straniero
e degli stranieri nello Stato
115. Matrimonio del cittadino
all' estero. - Il cittadino
è soggetto alle disposizioni
contenute nella sezione prima
di questo capo, anche quando contrae
matrimonio in paese straniero
secondo le forme ivi stabilite.
[La pubblicazione
deve anche farsi nello Stato a
norma degli articoli 93, 94 e
95. Se il cittadino non risiede
nello Stato, la pubblicazione
si fa nel comune dell'ultimo domicilio]
(1).
NOTA
(1) In rosso, comma
abrogato ex art. 110, D.P.R.
3-11-2000, n. 396 (Semplificazione
dell'ordinamento dello stato civile).
Cfr. anche art. 53 del citato
decreto.
D.P.R. 3 Novembre 2000 n. 396
Regolamento per la revisione e
la semplificazione dell' ordinamento
dello stato civile, a norma dell'
articolo 2, comma 12, della legge
15 maggio 1997, n. 127.
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 303, del 30-12-2000
Art.-16
(Matrimonio-celebrato-all' estero)
1. Il matrimonio all' estero,
quando gli sposi sono entrambi
cittadini italiani o uno di essi
è cittadino italiano e
l 'altro è cittadino straniero,
può essere celebrato
innanzi all' autorità diplomatica
o consolare competente, oppure
innanzi all'autorità locale
secondo le leggi del luogo.
In quest' ultimo caso una copia
dell' atto è rimessa a
cura degli interessati all' autorità
diplomatica o consolare.
Art.-53
(Casi-particolari)
1. Se gli sposi risiedono in
comuni diversi, l ufficiale
dello stato civile cui è
stata chiesta la pubblicazione
provvede a richiederla anche all'
ufficiale dello stato civile del
comune in cui risiede l' altro
sposo.
2. Quando uno degli sposi ha
la residenza all' estero,
l' ufficiale dello stato civile
cui ne è fatta richiesta
in Italia fa eseguire la pubblicazione
alla competente autorità
diplomatica o consolare nei
modi previsti dall' articolo 11,
comma 3, del decreto del Presidente
della Repubblica 5 gennaio1967,
n. 200. Se invece la richiesta
di pubblicazione viene fatta alla
competente autorità diplomatica
o consolare, quest' ultima la
trasmette, in esenzione da ogni
onere, all' ufficiale dello stato
civile del comune di residenza
attuale in Italia di uno degli
sposi.
3. Nel caso previsto nel comma
2, il capo dell'ufficio diplomatico
o consolare, una volta eseguita
la pubblicazione, può richiedere
la celebrazione del matrimonio
all' ufficiale dello stato civile
del comune, in Italia, nel quale
gli sposi eventualmente intendano
contrarre matrimonio, avvalendosi
della facoltà di cui all'articolo
109 del codice civile.
2. Gli uffici cui è richiesta
la pubblicazione sono tenuti,
quando questa è stata eseguita,
a trasmettere senza indugio all'
autorità richiedente il
certificato di eseguita pubblicazione''.
Art.-10
-
(Abrogazioni e modifiche)
1. Salvo quanto disposto dall'
articolo 109 del presente regolamento,
è abrogato il regio decreto
9 luglio 1939, n. 1238.
2. Quando in leggi, regolamenti
o altri atti normativi sono richiamate
disposizioni dell' ordinamento
dello stato civile di cui al regio
decreto 9 luglio 1939, n.1238,
il richiamo si intende effettuato
alle corrispondenti norme del
presente regolamento.
1. Sono abrogati: il secondo
comma dell' articolo 93, il secondo
e il terzo comma dell' articolo
94, l' articolo 95, l' articolo
97, l' ultimo comma dell' articolo
100, il secondo comma dell' articolo
103, il primo comma dell' articolo
104, il secondo comma dell'
articolo 115, l' articolo
454, del codice civile.
NOTA (1)
Inoltre
La Circolare n. 2, emessa nel
2001, dalla Direzione Generale
dell' Amministrazione Civile,
Divisione Servizi Locali d' Interesse
Statale mandata, tra gli altri
anche al Ministero degli Esteri,
che ha per
O G G E T T O: Decreto del
Presidente della Repubblica 3
novembre 2000, n. 396 dice:
Atti
formati all'estero (Titolo IV)
secondo paragrafo:
L' autorità diplomatica
o consolare deve ora trasmettere
copia degli atti e dei provvedimenti
relativi ai cittadini italiani
formati all'e stero individuando
il comune competente secondo i
criteri indicati, a cascata, nel
predetto art. 17 del D.P.R.
......................................omissis....................al
quarto paragrafo continua:
I registri delle pubblicazioni
di matrimonio, essendo stati soppressi
con il nuovo regolamento devono
essere chiusi alla data di entrata
in vigore dello stesso e cioè
il 30 marzo 2001.
Vedi
- Obbligo o no delle pubblicazioni
da richiedere al Consolato, in caso
di matrimonio contratto o da contrarre
all' estero.