Multato
per guidare in Italia con la Patente
di guida rinnovata al Consolato ?
La maggior parte di noi emigrati
e iscritti all'AIRE, avrà
rinnovato la patente di guida nell'
U.C. o Consolato di pertinenza.
Spendendo un bel po' di soldini
e dopo essersi sottoposti persino
alla visita medica, abbiamo l' illusione
di essere a posto. Siamo, infatti,
convinti che se ritorniamo in Italia,
anche fosse solo per una vacanza
o una visita a parenti, siamo assolutamente
in regola per poter guidare la macchina.
Beh! NON Ë COSÎ !!
Anche se completamente in buona
fede, se la nostra permanenza supera
i tre mesi, siamo soggetti a una
bella multa per guidare con patente
scaduta. Di solito i vigili, un
po' meno la polizia stradale, sia
per disinformazione o per magnanimità,
vedendo il rinnovo eseguito in Ambasciata,
lasciano perdere, ma se insistono
a mettervi la multa non gridate
e non seccatevi perchè hanno
ragione loro.
Infatti il Codice della Strada recita:
Art. 126. Durata e conferma della
validita' della patente di guida
5-bis. Per i cittadini italiani
residenti o dimoranti in un Paese
non comunitario per un periodo di
almeno sei mesi, la validita' della
patente e' altresi' confermata,
tranne per i casi previsti nell'
articolo 119, commi 2-bis e 4, dalle
Autorita' diplomatico-consolari
italiane presenti nei Paesi medesimi,
che rilasciano una specifica attestazione,
previo accertamento dei requisiti
psichici e fisici da parte di medici
fiduciari delle ambasciate o dei
consolati italiani, temporaneamente
sostitutiva del tagliando di convalida
di cui al comma 5 per il periodo
di permanenza all' estero; riacquisita
la residenza o la dimora in Italia,
il cittadino dovra' confermare la
patente ai sensi del comma 5.
A questo punto bisogna tornare ai
concetti basici di Residenza,
Domicilio e Dimora
del nostro Codice Civile. Dove troverete
i tre concetti ben spiegati:
1.
La RESIDENZA corrisponde al
luogo dove la persona ha la dimora
abituale. Ogni Comune ha un ufficio
di anagrafe dove sono registrati
i residenti e i mutamenti legati
al cambio di residenza.
2.
Il DOMICILIO è il luogo
dove la persona ha stabilito la
sede principale dei suoi affari
ed interessi. Può coincidere
o meno con la residenza. Il domicilio
può essere GERNERALE, SPECIALE
(in relazione a determinati affari,
deve farsi per iscritto con una
dichiarazione chiamata "elezione
di domicilio"), LEGALE (quello
fissato dalla legge alla persona).
3.
La DIMORA è il luogo
in cui la persona si trova in un
dato periodo.
Ë
quindi ovvio che la nostra residenza
corrisponde a dove abbiamo la nostra
dimora abituale, ma la dimora non
abituale corrisponde al luogo dove
ci troviamo anche se momentaneamente.
Attenzione amici Concittadini che
non é una questione di ''lana
caprina'' é La Legge e il
Codice Civile che lo impongono.
Se non volete rischiare, una volta
in Italia, non guidate voi o se
non ne potete farne a meno rinnovate
alla Motorizzazione in Italia la
Vostra patente.