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Fondato, Edito e Diretto in Santo Domingo - 1997 -


Consulenza Consolare
Dr. Guido BACCOLI

Multato per guidare in Italia con la Patente di guida rinnovata al Consolato ?

La maggior parte di noi emigrati e iscritti all'AIRE, avrà rinnovato la patente di guida nell' U.C. o Consolato di pertinenza. Spendendo un bel po' di soldini e dopo essersi sottoposti persino alla visita medica, abbiamo l' illusione di essere a posto. Siamo, infatti, convinti che se ritorniamo in Italia, anche fosse solo per una vacanza o una visita a parenti, siamo assolutamente in regola per poter guidare la macchina. Beh! NON Ë COSÎ !!
Anche se completamente in buona fede, se la nostra permanenza supera i tre mesi, siamo soggetti a una bella multa per guidare con patente scaduta. Di solito i vigili, un po' meno la polizia stradale, sia per disinformazione o per magnanimità, vedendo il rinnovo eseguito in Ambasciata, lasciano perdere, ma se insistono a mettervi la multa non gridate e non seccatevi perchè hanno ragione loro.

Infatti il Codice della Strada recita:

Art. 126. Durata e conferma della validita' della patente di guida

5-bis. Per i cittadini italiani residenti o dimoranti in un Paese non comunitario per un periodo di almeno sei mesi, la validita' della patente e' altresi' confermata, tranne per i casi previsti nell' articolo 119, commi 2-bis e 4, dalle Autorita' diplomatico-consolari italiane presenti nei Paesi medesimi, che rilasciano una specifica attestazione, previo accertamento dei requisiti psichici e fisici da parte di medici fiduciari delle ambasciate o dei consolati italiani, temporaneamente sostitutiva del tagliando di convalida di cui al comma 5 per il periodo di permanenza all' estero; riacquisita la residenza o la dimora in Italia, il cittadino dovra' confermare la patente ai sensi del comma 5.

A questo punto bisogna tornare ai concetti basici di Residenza, Domicilio e Dimora del nostro Codice Civile. Dove troverete i tre concetti ben spiegati:

1. La RESIDENZA corrisponde al luogo dove la persona ha la dimora abituale. Ogni Comune ha un ufficio di anagrafe dove sono registrati i residenti e i mutamenti legati al cambio di residenza.

2. Il DOMICILIO è il luogo dove la persona ha stabilito la sede principale dei suoi affari ed interessi. Può coincidere o meno con la residenza. Il domicilio può essere GERNERALE, SPECIALE (in relazione a determinati affari, deve farsi per iscritto con una dichiarazione chiamata "elezione di domicilio"), LEGALE (quello fissato dalla legge alla persona).

3. La DIMORA è il luogo in cui la persona si trova in un dato periodo.

Ë quindi ovvio che la nostra residenza corrisponde a dove abbiamo la nostra dimora abituale, ma la dimora non abituale corrisponde al luogo dove ci troviamo anche se momentaneamente.

Attenzione amici Concittadini che non é una questione di ''lana caprina'' é La Legge e il Codice Civile che lo impongono. Se non volete rischiare, una volta in Italia, non guidate voi o se non ne potete farne a meno rinnovate alla Motorizzazione in Italia la Vostra patente.



Dr. Guido Baccoli

Consulente Tecnico di Diritto Consolare, Civile e Internazionale
Tel. Ufficio 809-412-5535
E-mail: guidobaccoli@hotmail.com
 
 

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