Per
poter rispondere con cognizione di causa
alle varie domande sui diritti e per
non fare la figura del ''azzeccagarbugli''
dei Promessi Sposi, é necessario
leggere, studiare ed eseguire lunghe
ricerche armandosi di tanta pazienza,
tempo e dedicazione con l'aggiunta di
un pizzico di passione per la materia.
Dipendendo
dal tema si incontrano lacune piú
o meno grandi, che si possono colmare
solo con la lettura delle sentenze che
riguardano quello stesso tema e,
di conseguenza, vedere l'orientamento
e l'interpretazione data nel tempo dalla
giurisprudenza.
In assenza di quest'ultima, l'interpretazione
deve essere ricercata in tutte le antiche
e/o recenti e autorevoli fonti.
Queste possono riguardare vari agganci,
note e dottrine o anche discussioni
parlamentari del tema in questione e,
non ultimo per importanza, riferendosi
sempre alla Costituzione Italiana
del 1948.
Con
questo non pretendo di essere infallibile,
ma certamente le mie risposte sono sempre
supportate da lunghe ed approffondite
ricerche, quindi non rispondo mai a
''lume di naso'', per sentito dire o
in maniera superficiale.
Nel caso
in oggetto, le fonti non sono molte,
ma certamente
sono significative e determinanti.
Cercheró
di riassumere il percorso da
me fatto per rispondere, in piú di un
occasione, a quanto in oggetto.
Si
é chiarito che hanno diritto ai
90 giorni di sanitá pubblica gli ''emigranti''
e i pensionati. I dubbi su quest'ultimi
non ci sono, rimangono invece sugli
emigranti e per chi si puó definire
tale o, per meglio specificare, chi
possiede lo ''status'' di emigrante.
Un vecchio Regio Decreto Legge
del 1919 definiva con l’art. 10 ‘’EMIGRANTE’’
‘’ogni
cittadino che espatrii esclusivamente
a scopo di lavoro manuale o per esercitare
il piccolo traffico......'' (agricoltori,
allevatori, pescatori, artigiani e piccoli
commercianti, per intenderci),
peró nell'art. 17 si allarga lo status
di ''emigrante'' a coloro che ''si
rechino in paese posto al di là del
Canale di Suez, (Omissis), o in paese
posto al di là dello Stretto di Gibilterra,
escluse le coste d'Europa.'' e
noi ci troviamo in America Latina.
Successivamente
nel
1948, l'art. 35 della Costituzione
sancisce il diritto alla salute pubblica per
tutti i cittadini, al di la dei confini, delle
professioni e la proibizione di
fare distingui per lo ''status'', menzionate
dal summenzionato RDL.
Il
28/06/1950 in una seduta pomeridiana
della Camera dei Deputati (Presidente
Gronchi), il deputato Lupis dichiara:
''
Come
gli onorevoli colleghi già sapranno,la
nostra legislazione sulla emigrazione
si arresta al testo unico del 1919.
Tutte le disposizioni successive sono
state informate alla politica
antieniigratoria perseguita dal regime
nel ventennio; e cioè abolizione del
Com.niissariato
dell’eniigrazione, soppressione del
Consiglio superiore per l’emigrazione,
limitazioni alla libertà di espatrio,
ecc. Non solo, ma quanto è
rimasto di quel testo unico contiene
principi che oggi sono largamente superati
a cominciare - basti dire - dalla stessa
qualifica di emigrante. É
indubbio che il testo unico del 1919
costituisse, all’epoca, quanto
di meglio si
poteva
desiderare; ma oggi, a distanza di 30
anni, esso
non rispecchia e non puó rispecchiare
nuove situazioni giuridiche e, di fatto
nuovi aspetti del problema migratorio
entrato quasi per intero, nell'orbita
e nel controllo dello Stato''.
Che questo RDL sia molto vecchio
e anacronistico perché scritto prima
della Costituzione, lo ribadisce molto
chiaramente anche una sentenza della
Suprema Corte di
Cassazione del 25/08/1987 n. 7009. Circa la
restrizione data della definizione di
''emigrante'' dei suddetti articoli,
la Suprema conclude: '' restrizione
che sarebbe difficile conciliare, sia
con l'evoluzione che hanno subito le
qualifiche lavorative, sempre meno catalogabili
in base alla manualità della prestazione,
sia con i principi costituzionali
sopravvenuti (art. 35 Cost.),
sia con la stessa "ratio" della norma
agevolativa, che tende a favorire il
lavoratore costretto, comunque, a subire
i disagi del lavoro, fuori dai confini
dello Stato e, al tempo stesso, a rendere
competitivo tale lavoro nell'interesse
generale dell'economia pubblica nazionale.''
Ribadisce
questo concetto anche l'art. 1 della
Legge Regionale 35/88, della Calabria.
Per
finire, anche i Consolati di
prestigio e modernamente aggiornati,
rispondono nello stesso modo. Prendiamo
ad esempio, uno per tutti, quello
di Toronto che risponde cosí alla domanda:
17.
I cittadini italiani residenti all’estero
possono beneficiare dell'assistenza
sanitaria in Italia?
SI.
I connazionali residenti all’estero,
prima di recarsi in Italia, possono
chiedere al Consolato il rilascio di
un certificato che garantira’ a loro
ed ai loro familiari (coniuge e figli
minori di 18 anni conviventi) l’assistenza
sanitaria di emergenza in Italia, per
non oltre i 90 giorni (tre mesi) per
anno solare. Per le spiegazioni di dettaglio
si veda l’allegato 4 in Appendice.
Appendice
4
Assistenza
sanitaria ai cittadini italiani residenti
all’estero
(Decreto
Ministero della Sanita’/Ministero del
Tesoro del 1 febbraio 1996 – art. 2)
Il
cittadino italiano residente all’estero
con lo status di emigrante
(per “emigrante” si intende il connazionale
che si e’ trasferito all’estero definitivamente
per lavoro) e/o titolare di pensione
corrisposta da enti previdenziali italiani
HA DIRITTO ALL’ASSISTENZA SANITARIA
D’URGENZA – SIA AMBULATORIALE CHE SOTTO
FORMA DI RICOVERO - PER UN PERIODO NON
ECCEDENTE I 90 GIORNI (TRE MESI) PER
ANNO SOLARE.
In
questa risposta del Consolato, come
in tantissimi altri casi si richiama
l'art 12, comma 2 del D.P.R. 31/08/1980,
n. 618. In definitiva, la maggior parte
delle autorevoli indicazioni parlano
semplicemente dei ''cittadini iscritti
all'A.I.R.E.'' estendendo quindi, praticamente
a tutti, il diritto in oggetto.
Riguardo
il rifiuto delle autocertificazioni
di cui parla il nostro connazionale
Protassoni, consiglio a tutti di leggere
cosa fare in caso di rifiuto, alla pagina
Web dei Comuni Italiani:
http://www.comuni.it/autocertificazione/guida/sportello.htm.
Per
finire, egregio signor Protasoni, lei
é l'esempio piú lampante che é bene
iscriversi all'A.I.R.E. e, nei casi
come il suo, non comporta nessuna difficoltá
cancellarsi e reiscriversi come residente
nel Comune di libera scelta del cittadino,
risolvendo le esigenze dovute a
gravi stati di salute, quindi a situazioni
particolari.
Insisto
nell'invitare tutti i connazionali a
informarsi meglio, con chi lo desiderano
e ritengano piú opportuno, ma si assicurino
che chi da le risposte abbia dimostrato
nel tempo, serietá e professionalitá.
Cari connazionali residenti all'estero, per
chi non l'avesse ancora fatto, regolarizzate
la vostra posizione iscrivendovi
all'A.I.R.E.. Come sopra dimostrato
non c'é niente da perdere e tutto da
guadagnare, soprattutto rispetto
al diritto sui servizi consolari.