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CONSULENZA TRIBUTARIA

 
del -
Fondato, Edito e Diretto in Santo Domingo - 1997 -


Consulenza Consolare
Dr. Guido BACCOLI

Diritto alle prestazioni sanitarie gratuite per gli iscritti all'A.I.R.E.
Solo Pensionati ed emigranti

Un po' di storia per capire
Ma chi sono gli EMIGRANTI?

 Per poter rispondere con cognizione di causa alle varie domande sui diritti e per non fare la figura del ''azzeccagarbugli'' dei Promessi Sposi, é necessario leggere, studiare ed eseguire lunghe ricerche armandosi di tanta pazienza, tempo e dedicazione con l'aggiunta di un pizzico di passione per la materia.
Dipendendo dal tema si incontrano lacune piú o meno grandi, che si possono colmare solo con la lettura delle sentenze che riguardano quello stesso tema e, di conseguenza, vedere l'orientamento e l'interpretazione data nel tempo dalla giurisprudenza.

In assenza di quest'ultima, l'interpretazione deve essere ricercata in tutte le antiche e/o recenti e autorevoli fonti. Queste possono riguardare vari agganci, note e dottrine o anche discussioni parlamentari del tema in questione e, non ultimo per importanza, riferendosi sempre alla Costituzione Italiana del 1948.
Con questo non pretendo di essere infallibile, ma certamente le mie risposte sono sempre supportate da lunghe ed approffondite ricerche, quindi non rispondo mai a ''lume di naso'', per sentito dire o in maniera superficiale.
Nel caso in oggetto, le fonti non sono molte, ma certamente
sono significative e determinanti
.
Cercheró di riassumere il percorso da me fatto per rispondere, in piú di un occasione, a quanto in oggetto. 
Si é chiarito che hanno diritto ai 90 giorni di sanitá pubblica gli ''emigranti'' e i pensionati. I dubbi su quest'ultimi non ci sono, rimangono invece sugli emigranti e per chi si puó definire tale o, per meglio specificare, chi possiede lo ''status'' di emigrante.

Un vecchio Regio Decreto Legge del 1919 definiva con l’art. 10 ‘’EMIGRANTE’’ ‘’ogni cittadino che espatrii esclusivamente a scopo di lavoro manuale o per esercitare il piccolo traffico......''  (agricoltori, allevatori, pescatori, artigiani e piccoli commercianti, per intenderci), peró nell'art. 17 si allarga lo status di ''emigrante'' a coloro che ''si rechino in paese posto al di là del Canale di Suez, (Omissis), o in paese posto al di là dello Stretto di Gibilterra, escluse le coste d'Europa.'' e noi ci troviamo in America Latina.
Successivamente nel 1948, l'art. 35 della Costituzione sancisce il diritto alla salute pubblica per tutti i cittadini, al di la dei confini, delle professioni  e la proibizione di fare distingui per lo ''status'', menzionate dal summenzionato RDL.
Il 28/06/1950 in una seduta pomeridiana della Camera dei Deputati (Presidente Gronchi), il deputato Lupis dichiara: ''

Come gli onorevoli colleghi già sapranno,la nostra legislazione sulla emigrazione si arresta al testo unico del 1919. Tutte le disposizioni successive sono state informate alla politica antieniigratoria perseguita dal regime nel ventennio; e cioè abolizione del

Com.niissariato dell’eniigrazione, soppressione del Consiglio superiore per l’emigrazione, limitazioni alla libertà di espatrio, ecc. Non solo, ma quanto è rimasto di quel testo unico contiene principi che oggi sono largamente superati a cominciare - basti dire - dalla stessa qualifica di emigrante. É indubbio che il testo unico del 1919 costituisse, all’epoca, quanto di meglio si

poteva desiderare; ma oggi, a distanza di 30 anni, esso non rispecchia e non puó rispecchiare nuove situazioni giuridiche e, di fatto nuovi aspetti del problema migratorio entrato quasi per intero, nell'orbita e nel controllo dello Stato''.


Che questo RDL sia molto vecchio e anacronistico perché scritto prima della Costituzione, lo ribadisce molto chiaramente anche una sentenza della Suprema Corte di Cassazione del 25/08/1987 n. 7009. Circa la restrizione data della definizione di ''emigrante'' dei suddetti articoli, la Suprema conclude: '' restrizione che sarebbe difficile conciliare, sia con l'evoluzione che hanno subito le qualifiche lavorative, sempre meno catalogabili in base alla manualità della prestazione, sia con i principi costituzionali sopravvenuti (art. 35 Cost.), sia con la stessa "ratio" della norma agevolativa, che tende a favorire il lavoratore costretto, comunque, a subire i disagi del lavoro, fuori dai confini dello Stato e, al tempo stesso, a rendere competitivo tale lavoro nell'interesse generale dell'economia pubblica nazionale.''
Ribadisce questo concetto anche l'art. 1 della Legge Regionale  35/88, della Calabria.
Per finire, anche i Consolati di prestigio e modernamente aggiornati, rispondono nello stesso modo. Prendiamo ad esempio, uno per tutti,  quello di Toronto che risponde cosí alla domanda:
17. I cittadini italiani residenti all’estero possono beneficiare dell'assistenza sanitaria in Italia?

SI. I connazionali residenti all’estero, prima di recarsi in Italia, possono chiedere al Consolato il rilascio di un certificato che garantira’ a loro ed ai loro familiari (coniuge e figli minori di 18 anni conviventi) l’assistenza sanitaria di emergenza in Italia, per non oltre i 90 giorni (tre mesi) per anno solare. Per le spiegazioni di dettaglio si veda l’allegato 4 in Appendice.

Appendice 4

Assistenza sanitaria ai cittadini italiani residenti all’estero

(Decreto Ministero della Sanita’/Ministero del Tesoro del 1 febbraio 1996 – art. 2)

Il cittadino italiano residente all’estero con lo status di emigrante (per “emigrante” si intende il connazionale che si e’ trasferito all’estero definitivamente per lavoro) e/o titolare di pensione corrisposta da enti previdenziali italiani HA DIRITTO ALL’ASSISTENZA SANITARIA D’URGENZA – SIA AMBULATORIALE CHE SOTTO FORMA DI RICOVERO - PER UN PERIODO NON ECCEDENTE I 90 GIORNI (TRE MESI) PER ANNO SOLARE. 

In questa risposta del Consolato,  come in tantissimi altri casi si richiama l'art 12, comma 2 del D.P.R. 31/08/1980, n. 618. In definitiva, la maggior parte delle autorevoli indicazioni parlano semplicemente dei ''cittadini iscritti all'A.I.R.E.'' estendendo quindi, praticamente a tutti, il diritto in oggetto.

Riguardo il rifiuto delle autocertificazioni di cui parla il nostro connazionale Protassoni, consiglio a tutti di leggere cosa fare in caso di rifiuto, alla pagina Web dei Comuni Italiani: 
http://www.comuni.it/autocertificazione/guida/sportello.htm
.

Per finire, egregio signor Protasoni, lei é l'esempio piú lampante che é bene iscriversi all'A.I.R.E. e, nei casi come il suo, non comporta nessuna difficoltá cancellarsi e reiscriversi come residente nel Comune di libera scelta del cittadino, risolvendo le esigenze dovute a gravi stati di salute, quindi a situazioni particolari.

Insisto nell'invitare tutti i connazionali a informarsi meglio, con chi lo desiderano e ritengano piú opportuno, ma si assicurino che chi da le risposte abbia dimostrato nel tempo, serietá e professionalitá. Cari connazionali residenti all'estero, per chi non l'avesse ancora fatto, regolarizzate la vostra posizione iscrivendovi all'A.I.R.E.. Come sopra dimostrato non c'é niente da perdere e tutto da guadagnare, soprattutto rispetto al diritto sui servizi consolari.

 



Dr. Guido Baccoli

Consulente Tecnico di Diritto Consolare, Civile e Internazionale
Tel. Ufficio 809-412-5535
E-mail: guidobaccoli@hotmail.com

 
 

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