La
Riforma Fiscale ed il T.L.C.
Il
primo gennaio 2006 entrerá
in vigore, nella Repubblica Dominicana,
la Riforma Fiscale apporovata dal
Congresso Nazionale e promulgata dal
Presidente della Repubblica.
Questa riforma, che a detta di molti,
non acontenta nessuno, ha adottato
il carattere compensatorio invece
di quello di una vera e propria riforma
fiscale, ormai assolutamente necessaria
per garantire uno sviluppo considerevole
della economia nazionale.
Analizzando il testo vigente, pubblicato
sugli organi di informazione locale,
si annotano, in breve, i seguenti
punti:
1)
- Viene modificato l'art. 287 del
Codice Tributario (impropriamente
cosí chiamato) nel senso che
se una impresa riporta una perdita
di esercizio, questa potrá
essere recuperatra durante i cinque
anni successivi al verificarsi della
perdita stessa, tenendo peró
presente le seguenti regole:
- non saranno ammesse le perdite che
dovessero registrarsi in caso di fusione,
incorporazione od altro (significa
che se una impresa acquisisce altra
in perdita, questa non sará
deducibile per l'acquirente);
- la impresa potrá dedurre
solo un 20% della perdita registrata
per ciascuno dei cinque anni successivi.
Al 4º anno questa perdita del
20% sará deducibile solo fino
all'80% dell'imponibile netto dell'anno
cui si riferisce. Nel 5º anno,
questo tetto sará ridotto al
70%.
- la porzione del 20% della perdita
dell'anno cui si riferisce, se non
dedotta in ciascun anno, non potrá
essere dedotta negli anni successivi
e non dará luogo ad alcun rimborso.
- le deduzioni si faranno solo in
occasione della presentazione della
dichiarazione annuale d' imposte (form.
IR-2).
- alle imprese che presentano perdite
nel loro primo anno di operazioni
non si applicano le disposizioni di
cui sopra.
2)
- Viene modificato l'art. 296 del
Codice Tributario, reltivo alla tassa
sulle imposte per le Persone Fisiche,
stabilendo una nuova scala, fino ad
arrivare ad un 30%, per redditi netti
superiori a RD$ 900,000.00. Tale tassa
verrá ridotta gradualmente
fino ad arrivare ad un 25% nel 2009.
3)
- Viene modificato l'art. 297 del
Codice Tributario, relativo alla tassa
sulle imposte per le Persone Giuridiche,
stabilita, per il 2006, nella misura
del 30% sul reddito netto. Detta tassa
verrá ridotta gradualmente,
fino ad arrivare al 25% per l'anno
2009.
4) - Viene modificato l'art.
309, quando si riferisce all'Agente
di ritenuta alla fonte: tutte le Persone
Giuridiche dovranno attuare come tale
quando pagano qualsiasi somma ad altra
Persona Giuridica, soggetta ad imposta.
L'imposta ritenuta dovrá essere
pagato allo Stato e potrá essere
compensata con qualsiasi tributo che
l'Agente retentivo debba pagare a
qualsiasi titolo. La DGII emanerá
a giorni un regolamento completo sulle
forme concrete di attuazione della
norma introdotta con la legge di riforma.
5)
- Viene modificato l'art. 314
sul pagamento degli anticipi di imposte,
che sará determinato in base
all'1,5% delle entrate lorde dichiarate
nell'esercizio precedente, diviso
in dodici quote uguali e determinate
all'atto della presentazione della
dichiarazione IR-2, mentre per le
Persone Fisiche detto importo sará
suddiviso in tre rate, di cui la prima
del 50% della somma da pagare, entro
il sesto mese, la seconda pari al
30% al nono mese e la terza del 20%
al dodicesimo mese. Il pagamento degli
anticipo non é compensabile
con crediti vantati contro lo Stato
a meno che si abbia ottenuta l' apposita
autorizzazione. Sará concesso
al contribuente chiedere la sospensione
totale o parziale del pagamento degli
anticipi se dimostra ed ottiene la
necessaria autorizzazione dalla DGII.
6)
- Viene modificato l'art. 342
relativo alle imposte sulle esportazioni,
nel senso che le esportazioni non
sono gravate da alcun tributo. Gli
esportatori avranno il diritto di
dedurre da qualsiasi altro obbligo
tributario, il valore dell' imposta
che venisse gravato un bene o servizio
destinato alla esportazione.
7)
- Viene modificato l'art. 343 relativo
all' ITBIS: molti prodotti che prima
non erano gravati da questo tributo,
ora lo sono ed altri che prima lo
erano ora sono esenti. Per maggiori
chiarimenti, bisogna consultare la
tabella allegata alla nuova dizione
di questo articolo del codice tributario.
La tassa unificata é del 16
% sul valore di tutti i beni e servizi
dichiarati gravati (es.: i servizi
pubblicitari ora pagheranno l'imposta
del 16 % e non piú del 10 %
come prima).
8)
- Viene modificato l'art. 367 relativo
all'imposta selettiva al consumo (es.:
per alcool e tabacco), aumentando
in modo significativo il tributo dovuto
per i generi di consumo considerati
voluttuari (come ad es.: elettrodomestici
quali forno a micronde, tostapane,
giradischi, riproduttori di musica,
ecc.).
9)
- Viene mantenuta la tassa dello 0.15
% sugli assegni bancari. Detto tributo
verá completamente eliminato
a partire dall'anno fiscale 2009,
mentre negli anni intermedi si avranno
piccoli ritocchi al ribasso.
10)
- Il dato piú significativo
di questa riforma fiscale é
rappresentato dalla introduzione ex
novo dell'imposta sull'attivo fisso
delle imprese o negozi di persone
fisiche. Si intende per "attivo
fisso imponibile" il valore dell'attivo,
incluso gli immobili, senza tener
conto della inflazione e dopo aver
calcolato l'ammortamento e riserva
per crediti inesigibili. Non si potrá
includere il valore che una impresa
ha investito in azioni di altre societá
ed i terreni considerati rurali. La
tassa relativa a questo nuovo tributo
é del 1% annuale e si pagherá
assieme a quella risultante dalla
dichiarazione annuale dei redditi
(IR-2).
Tutte le disposizioni antecedenti
che fossero in contrasto con il testo
della legge ora varato, si considerano
automaticamente abrogate.
11)
- Anche l'imposta sul valore sostuario
I.V.S.S. viene modificato, nel senso
che i contribuenti che chiudano le
proprie operazioni al 31.12.2005,
dovranno pagare la relativa imposta
calcolata con il vecchio regime fiscale,
mentre a partire dall'anno fiscale
2006, i valori sono modificati nel
senso che:
- gli immobili destinati ad abitazione
o attivitá commerciale appartenenti
a persona fisica, il cui valore, compreso
il terreno, non superi i 5 milioni
di RD$, sono esenti da tributo;
- gli stessi immobili appartenenti
a persone giuridiche pagheranno un
tributo pari all'1 % calcolato insieme
all'attivo fisso di cui si é
detto piú sopra.
12)
- Una nuova tassa é introdotta
a partire dal 1.1.2006: per la prima
immatri-colazione dei veicoli a motore
(esclusi i trattori agricoli), indipendentemente
se nuovi o usati, si pagherá
un'imposta pari al 17% del valore
CIF accertato dalla dogana (detta
imposta viene denominata ad valorem),
ammettendo alcune eccezioni ed esoneri.
13)
- Altra imposta, che indirettamente
graverá sul consumatore, é
quella introdotta ad valorem, sui
derivati del petrolio e pari al 13%
(intesa come imposta selettiva al
consumo) che sará inglobata
nel prezzo finale alla pompa per i
carburanti.
14)
- Con la entrata in vigore del T.L.C.
tra EE.UU e Centro America e R.D.
(utilizzando le relative sigle in
inglese, si legga CAFTA-R.D.), saranno
aboliti i gravami arancelari e la
commissione cambiaria: non é
ancora chiaro se ció vale solo
per i prodotti provenienti da EE.UU
o da tutto il resto del mondo. La
DGII emanerá, a tal proposito,
il relativo regolamento di attuazione.
Il
trattato di libero commercio, cosidetto
TLC/CAFTA-RD é stato firmato
da Costarica, Salvador, Honduras,
Nicaragua, Guatemala e R.D. con EE.UU
ed ha lo scopo di:
- un maggior investimento da parte
di stranieri e quindi una maggiore
concorrenza alle imprese locali;
- una maggiore opportunitá
di esportazioni;
- situazione difficile per quelle
imprese che producono merci rispetto
alle stesse che vengono importate
senza pagare tasse;
- situazione difficile per quelle
imprese che realizzano transazioni
senza pagare i diritti di autore (vedi
pellicole, medicine, software, ecc.)
Il
T.L.C., d'altro canto, obbliga i governi
firmatari ad imporre leggi chiare
e trasparenti sui seguenti temi:
- misure sanitarie e fitosanitarie;
- leggi e regolamenti sulle contrattazioni
pubbliche;
- zero ostacoli sugli investimenti
stranieri;
- servizi finanziari e telecomunicazioni
ben regolamenti;
- rispetto dei diritti della proprietá
intellettuale;
- diritti del lavoro chiaramente stabiliti
e regolamentati;
- meccanismi legali effettivi per
la risoluzione delle eventuali controversie;
- effettiva trasparenza nel settore
pubblico e privato.
Successivamente
sará cura dello scrivente tracciare
una breve storia del TLC dal 1944
ad oggi.
Dr.
Felice Medici
Bufete
Jurido Tributario
Tel. 809 333 - 7045